60.2006.289
istanza di ispezione degli atti. terza persona quale istante.
29 agosto 2006Italiano5 min
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Numero d'incarto:
Fatti
60.2006.289
Data decisione, Autorità:
29.08.2006, CRP
Titolo:
istanza di ispezione degli atti. terza persona quale istante.
SEGRETEZZA E PUBBLICITÀ DEL PROCEDIMENTO
art. 27 CPP-TI
Incarto n.
60.2006.289
Lugano
29 agosto
2006
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La Camera dei ricorsi penali del
Tribunale d'appello
composta dai giudici:
Mauro Mini, presidente,
Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici
segretaria:
Daniela Rüegg, vicecancelliera
sedente per statuire sull’istanza 8.8.2006 presentata da
IS 1
patr. da: PR 1
tendente ad ottenere l’autorizzazione a consultare gli atti di un
procedimento penale a carico di PI 2 ed altre persone (inc. MP __________);
richiamate le osservazioni 14.8.2006 del procuratore pubblico PI 1, con
le quali comunica il proprio nulla osta all’accoglimento dell’istanza;
richiamate le osservazioni 21/22.8.2006 presentate dal patrocinatore
di PI 2, con le quali comunica di opporsi all’accoglimento dell’istanza;
richiamate le osservazioni 25/28.8.2006 del patrocinatore di PI 3,
che auspica l’assegnazione dei fondi sequestrati in sede penale all’Ufficio
fallimenti a tacitazione del danno penalmente rilevante;
letti ed esaminati gli atti;
considerato
in fatto ed in diritto
1.Il
Ministero pubblico ha aperto un procedimento penale (inc. MP __________) a
carico di PI 2 e di altre due persone (una nel frattempo deceduta), sfociato in
un atto d’accusa del __________ (ACC __________). Il dibattimento non è ancora
stato celebrato: l’incarto si trova presso il Tribunale penale cantonale (TPC).
Considerandi
2.
IS 1 ha in
essere un contenzioso civile contro la società __________, assistito anche da
un sequestro esecutivo relativo a dei fondi della società depositati sulla __________
presso la __________ di __________.
3.
Come
risulta dallo scritto del procuratore pubblico PI 1 del 14.11.2005 (allegato
1c), questa medesima relazione è limitatamente sequestrata nell’ambito del
surriferito procedimento penale a carico di PI 2 e altre persone.
4.
Con
scritto 9.6.2006, pervenuto a questa Camera in data 8.8.2006, l’istante chiede
di poter visionare gli atti del procedimento penale a carico di PI 2, ritenuto
come quest’ultimo sia stato chiamato quale testimone nel procedimento arbitrale
in corso con la __________ __________ __________, e ciò per verificare
eventuali conflitti d’interesse del teste in relazione all’esito dell’arbitrato.
Come
esposto in entrata, il procuratore pubblico ha dato il proprio nulla osta
all’accoglimento dell’istanza. PI 2 si oppone, tramite il proprio
patrocinatore, all’accesso agli atti, in quanto non sarebbe dato un interesse
giuridico legittimo, e le preoccupazioni (di un eventuale conflitto
d’interesse) espresse dall’istante troverebbero tutela nelle norme procedurali
civili relative all’audizione dei testi. Inoltre l’accesso agli atti penali
comprometterebbe gli interessi di una terza persona, coinvolta nella procedura
arbitrale, e sentita quale teste in sede penale. PI 3 non si esprime direttamente
sull’accesso agli atti, ma auspica l’attribuzione dei fondi penalmente
sequestrati a tacitazione del danno penalmente rilevante.
5.
Giusta
l’art. 27 CPP – in vigore dall’1.1.1996, che ha precisato e completato il
previgente art. 8 vCPP, con riferimento anche alla giurisprudenza del Tribunale
federale (DTF 110 Ia 83 e 95 I 108) – "oltre ai casi previsti dal
presente codice, la Camera dei ricorsi penali può permettere l’ispezione degli
atti di un processo e l’estrazione di copie a chi giustifica un interesse
giuridico legittimo che prevale sui diritti personali delle persone implicate
nel processo, segnatamente su quelli delle parti, del denunciante, dei
testimoni e dei periti. La Camera dei ricorsi penali fissa le modalità
dell’ispezione”.
6.
Nel
presente caso l’interesse invocato per l’accesso agli atti da parte dell’istante
(verifica di eventuali conflitti d’interesse di un teste da sentire nell’ambito
della procedura arbitrale) non può assurgere a interesse giuridico legittimo ai
sensi dell’art. 27 CPP per concedere ad un terzo l’accesso agli atti di un
procedimento penale. Non esiste una stretta connessione tra la procedura
arbitrale ed il procedimento penale. Unicamente il contestuale sequestro, penale
per un verso, esecutivo per l’altro verso, crea una connessione: ma questa
genera al contempo anche dei contrapposti e contrastanti interessi, che non
permettono perciò di concedere, per il motivo invocato, un accesso agli atti
all’istante. L’interesse invocato dall’istante, recessivo rispetto a quello del
procedimento penale, potrà in ogni caso essere tutelato con riferimento alle
norme procedurali ed ai principi che reggono l’audizione dei testi anche in
sede arbitrale.
7.
L’istanza
è di conseguenza respinta. Tassa di giustizia e spese sono poste
8.
a carico
di chi le ha occasionate.
Per
questi motivi,
visto l’art. 27 CPP, sulle spese l’art. 39 lit. f LTG ed ogni altra
norma applicabile,
pronuncia
1.
L’istanza
è respinta.
2.
La
tassa di giustizia di CHF 150.-- e le spese di CHF 50.--, per complessivi CHF
200.
-- (duecento), sono poste a carico di IS 1, __________.
3.
Intimazione:
-
-
-
-
terzi
implicati
1.
PI 1
2.
PI 2
2.
patr. da: PR 2
3.
PI 3
patr. da: PR 3
Per la Camera dei ricorsi penali
Il presidente La
segretaria
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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