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Decisione

60.2006.289

istanza di ispezione degli atti. terza persona quale istante.

29 agosto 2006Italiano5 min

Source ti.ch

Fatti

60.2006.289

Data decisione, Autorità:

29.08.2006, CRP

Titolo:

istanza di ispezione degli atti. terza persona quale istante.

SEGRETEZZA E PUBBLICITÀ DEL PROCEDIMENTO

art. 27 CPP-TI

Incarto n.

60.2006.289

Lugano

29 agosto

2006

In nome

della Repubblica e Cantone

Ticino

La Camera dei ricorsi penali del

Tribunale d'appello

composta dai giudici:

Mauro Mini, presidente,

Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici

segretaria:

Daniela Rüegg, vicecancelliera

sedente per statuire sull’istanza 8.8.2006 presentata da

IS 1

patr. da: PR 1

tendente ad ottenere l’autorizzazione a consultare gli atti di un

procedimento penale a carico di PI 2 ed altre persone (inc. MP __________);

richiamate le osservazioni 14.8.2006 del procuratore pubblico PI 1, con

le quali comunica il proprio nulla osta all’accoglimento dell’istanza;

richiamate le osservazioni 21/22.8.2006 presentate dal patrocinatore

di PI 2, con le quali comunica di opporsi all’accoglimento dell’istanza;

richiamate le osservazioni 25/28.8.2006 del patrocinatore di PI 3,

che auspica l’assegnazione dei fondi sequestrati in sede penale all’Ufficio

fallimenti a tacitazione del danno penalmente rilevante;

letti ed esaminati gli atti;

considerato

in fatto ed in diritto

1.Il

Ministero pubblico ha aperto un procedimento penale (inc. MP __________) a

carico di PI 2 e di altre due persone (una nel frattempo deceduta), sfociato in

un atto d’accusa del __________ (ACC __________). Il dibattimento non è ancora

stato celebrato: l’incarto si trova presso il Tribunale penale cantonale (TPC).

Considerandi

2.

IS 1 ha in

essere un contenzioso civile contro la società __________, assistito anche da

un sequestro esecutivo relativo a dei fondi della società depositati sulla __________

presso la __________ di __________.

3.

Come

risulta dallo scritto del procuratore pubblico PI 1 del 14.11.2005 (allegato

1c), questa medesima relazione è limitatamente sequestrata nell’ambito del

surriferito procedimento penale a carico di PI 2 e altre persone.

4.

Con

scritto 9.6.2006, pervenuto a questa Camera in data 8.8.2006, l’istante chiede

di poter visionare gli atti del procedimento penale a carico di PI 2, ritenuto

come quest’ultimo sia stato chiamato quale testimone nel procedimento arbitrale

in corso con la __________ __________ __________, e ciò per verificare

eventuali conflitti d’interesse del teste in relazione all’esito dell’arbitrato.

Come

esposto in entrata, il procuratore pubblico ha dato il proprio nulla osta

all’accoglimento dell’istanza. PI 2 si oppone, tramite il proprio

patrocinatore, all’accesso agli atti, in quanto non sarebbe dato un interesse

giuridico legittimo, e le preoccupazioni (di un eventuale conflitto

d’interesse) espresse dall’istante troverebbero tutela nelle norme procedurali

civili relative all’audizione dei testi. Inoltre l’accesso agli atti penali

comprometterebbe gli interessi di una terza persona, coinvolta nella procedura

arbitrale, e sentita quale teste in sede penale. PI 3 non si esprime direttamente

sull’accesso agli atti, ma auspica l’attribuzione dei fondi penalmente

sequestrati a tacitazione del danno penalmente rilevante.

5.

Giusta

l’art. 27 CPP – in vigore dall’1.1.1996, che ha precisato e completato il

previgente art. 8 vCPP, con riferimento anche alla giurisprudenza del Tribunale

federale (DTF 110 Ia 83 e 95 I 108) – "oltre ai casi previsti dal

presente codice, la Camera dei ricorsi penali può permettere l’ispezione degli

atti di un processo e l’estrazione di copie a chi giustifica un interesse

giuridico legittimo che prevale sui diritti personali delle persone implicate

nel processo, segnatamente su quelli delle parti, del denunciante, dei

testimoni e dei periti. La Camera dei ricorsi penali fissa le modalità

dell’ispezione”.

6.

Nel

presente caso l’interesse invocato per l’accesso agli atti da parte dell’istante

(verifica di eventuali conflitti d’interesse di un teste da sentire nell’ambito

della procedura arbitrale) non può assurgere a interesse giuridico legittimo ai

sensi dell’art. 27 CPP per concedere ad un terzo l’accesso agli atti di un

procedimento penale. Non esiste una stretta connessione tra la procedura

arbitrale ed il procedimento penale. Unicamente il contestuale sequestro, penale

per un verso, esecutivo per l’altro verso, crea una connessione: ma questa

genera al contempo anche dei contrapposti e contrastanti interessi, che non

permettono perciò di concedere, per il motivo invocato, un accesso agli atti

all’istante. L’interesse invocato dall’istante, recessivo rispetto a quello del

procedimento penale, potrà in ogni caso essere tutelato con riferimento alle

norme procedurali ed ai principi che reggono l’audizione dei testi anche in

sede arbitrale.

7.

L’istanza

è di conseguenza respinta. Tassa di giustizia e spese sono poste

8.

a carico

di chi le ha occasionate.

Per

questi motivi,

visto l’art. 27 CPP, sulle spese l’art. 39 lit. f LTG ed ogni altra

norma applicabile,

pronuncia

1.

L’istanza

è respinta.

2.

La

tassa di giustizia di CHF 150.-- e le spese di CHF 50.--, per complessivi CHF

200.

-- (duecento), sono poste a carico di IS 1, __________.

3.

Intimazione:

-

-

-

-

terzi

implicati

1.

PI 1

2.

PI 2

2.

patr. da: PR 2

3.

PI 3

patr. da: PR 3

Per la Camera dei ricorsi penali

Il presidente La

segretaria

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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