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Decisione

60.2006.290

ricorso in materia di assistenza giudiziaria internazionale penale. legittimazione. esposto dei fatti. truffa in materia fiscale.

9 novembre 2006Italiano15 min

Source ti.ch

Fatti

a. Con

commissione rogatoria del 18/28.11.2005, la __________, ha inoltrato alle autorità

svizzere domanda di assistenza internazionale nell’ambito del procedimento

penale aperto nei confronti di __________ ed __________ per sottrazione di

imposte tramite l’utilizzo di fatture e contratti fittizi, ovvero

l’allestimento di falsa contabilità, ritenuto che gli importi sottratti sarebbero

stati trasferiti prevalentemente all’estero, facendo capo a società da loro

controllate, tra cui la ditta RI 1 (ora RI 1 __________).

Più

in particolare, la Procura di __________ – rinviando allo scritto 22.9.2005

dell’Ufficio federale delle finanze (__________) – ha chiesto al Ministero

pubblico del Canton Ticino di poter accedere agli atti del procedimento penale svizzero

aperto d’ufficio contro ignoti a seguito del decesso di __________ (inc. MP __________),

già amministratore unico della RI 1, ed acquisire gli atti istruttori e la

documentazione rilevante.

b. Con

decisione di entrata in materia e chiusura 11.7.2006 il procuratore pubblico

Giovan Maria Tattarletti ha ritenuto soddisfatti i requisiti di forma e di

sostanza, il principio della proporzionalità, il principio della doppia

punibilità (truffa in materia fiscale), rinunciato – per economia processuale –

alla cernita dei documenti in concerto con il magistrato estero e quindi accolto

la richiesta di assistenza, disponendo la trasmissione della documentazione

inerente la relazione bancaria n. ____________________ presso __________ SA, intestata

a RI 1 [documenti di apertura e tre attestati (situazioni patrimoniali)

riferiti ai conti CHF, EUR e CHF (rubrica __________) all’8.11.2002], nonché

dei verbali di interrogatorio di __________, __________ e __________.

c. Con

tempestivo gravame, RI 1 postula l’annullamento della predetta decisione: in

via principale, chiede di respingere la domanda di assistenza internazionale e,

in via subordinata, di ritornare la causa al Ministero pubblico per nuova

decisione.

La

ricorrente – premessa la sua legittimazione a ricorrere in relazione alla

documentazione bancaria – censura la mancanza di concreti elementi di sospetto

circa l’adempimento dell’asserito reato di truffa fiscale: da una parte

l’esposto fattuale presenterebbe lacune ed errori evidenti, d’altra parte i

numerosi documenti annessi alla domanda rogatoriale non sarebbero tali da sostanziarlo

(ricorso 10/11.8.2006, p. 4).

Più

in particolare, contesta che dalla sola “Distinta delle società presumibilmente

coinvolte” (doc. 1) si possa concludere che gli accusati __________ ed __________

controllavano una moltitudine di società estere; contesta di essere una società

di domicilio, sottolineando al contrario di avere uno scopo sociale

estremamente ristretto; evidenzia che i due accusati non figurano nella banca

dati di Interpol, ma sono stati semplicemente menzionati quali persone di riferimento

in relazione al decesso di __________; contesta l’assenza di elementi tali da

rendere verosimile l’esistenza di una truffa fiscale, sia in relazione alle

società __________ GmbH e __________ GmbH, sia in relazione al contratto di

prestito concluso con la società __________ SA di __________ ed ai rapporti esistenti

tra __________ GbR e __________ AG con oggetto apparenti prestazioni di

sicurezza (ricorso 10/11.8.2006, p. 4-10).

La

ricorrente evidenzia poi come la trasmissione della documentazione bancaria si

scontri con il principio della proporzionalità e di specialità: “Fino a che

non è chiaro per quale periodo e per quali fatti vengono svolte indagini in __________,

in Svizzera non è possibile valutare quali documenti si riferiscono al procedimento

penale in __________ e quali per contro sono irrilevanti, potendo essere

utilizzati ai soli fini fiscali”. Sospetta quindi che la domanda di

assistenza costituisca una cosiddetta “fishing expedition”, inoltrata in realtà

per perseguire una procedura fiscale (ricorso 10/11.8.2006, p. 10).

Contesta

infine la mancanza di un ordine di perquisizione e sequestro del competente

Tribunale __________ (ricorso 10/11.8.2006, p. 10).

d. Con

osservazioni 31.8/1.9.2006, il procuratore pubblico contesta, in ordine, l’ammissibilità

del ricorso nella misura in cui si oppone alla trasmissione dei verbali di

interrogatorio.

Nel

merito, osserva che l’esposto dei fatti soddisfa pienamente la definizione di

truffa fiscale e che agli atti vi sono elementi che confortano oggettivamente tale

ipotesi, segnatamente con riferimento ai bonifici effettuati da un conto della

ditta __________ GmbH ed al contratto di prestito concluso con la __________

SA. Rinvia espressamente all’art. 24 OAIMP, nella misura in cui vi fossero dei

dubbi circa la qualifica giuridica dei fatti. Evidenzia quindi che la scelta di

non coinvolgere l’autorità rogante alla cernita dei documenti non è contestata

dalla ricorrente; osserva infine che l’autorità rogante non ha chiesto

l’adozione di misure coercitive, ma semplicemente l’accesso agli atti di un

procedimento, per cui un ordine di perquisizione e sequestro non era in ogni

caso necessario (osservazioni 31.8/1.9.2006, p. 3).

in

diritto

1. 1.1.

Secondo

l'art. 80h lit. b AIMP ha diritto di ricorrere chiunque è toccato personalmente

e direttamente da una misura di assistenza giudiziaria e ha un interesse degno

di protezione all’annullamento o alla modifica della stessa. Nell’ambito

dell’assistenza giudiziaria, la legittimazione a ricorrere è riconosciuta solo

al titolare di un conto bancario di cui siano chieste informazioni o alla

persona direttamente sottoposta ad una misura coercitiva (perquisizione, sequestro,

interrogatorio).

In

merito alla trasmissione della documentazione bancaria inerente la relazione n.

__________, la legittimazione di RI 1, quale titolare del conto, appare

pacifica.

Da

verificare è invece la sua legittimazione ad impugnare la trasmissione dei verbali

di interrogatorio di __________, __________ e __________.

1.2.

Secondo

la giurisprudenza, tale legittimazione spetta, di massima, unicamente al teste

sottoposto direttamente alla misura coercitiva, e solo nella misura in cui sia

chiamato a fornire informazioni che lo concernono personalmente o si prevalga

del suo diritto di non testimoniare (DTF 126 II 258). Per contro, un terzo non

è, di principio, legittimato a contestare la consegna di un verbale di

audizione, neppure quando le informazioni ivi contenute lo tocchino personalmente

(DTF 130 II 162).

A

seguito del suicidio di __________, il Ministero pubblico del Canton Ticino ha

aperto d’ufficio un procedimento penale contro ignoti, allo scopo di

determinare l’eventuale coinvolgimento di terze persone nelle presunte

malversazioni commesse dal defunto, rispettivamente per chiarire i retroscena

economici dell’attività di RI 1 (di cui lo stesso defunto era amministratore

unico) e delle società ad essa collegate nonché la provenienza degli ingenti

fondi movimentati. Nell’ambito delle informazioni preliminari sono state sentite

svariate persone, tra cui __________, revisore di RI 1, __________, gerente di

società riconducibili a RI 1, ed __________, attivo presso RI 1 quale comproprietario

della __________ e direttore della __________. Con decisione 30.6.2004, il

procuratore pubblico Giovan Maria Tattarletti, stante l’assenza di sufficienti

indizi di reato a carico di organi, collaboratori e/o azionisti di RI 1, ha

infine decretato il non luogo a procedere (NLP __________).

Per

ricostruire e verificare l’attività del defunto __________ in seno a RI 1 e le

sue presunte malversazioni, il procuratore pubblico non aveva altra possibilità

che interrogare persone vicine alla società stessa. A tale scopo sono stati

citati i testi __________, __________ e __________, intervenuti nello loro qualità

di organi/persone attive presso RI 1. Siccome i verbali riguardano l’attività di

quest’ultima, si potrebbe concludere che la società è legittimata ad impugnare

la trasmissione degli stessi, essendo personalmente e direttamente toccata

dalla decisione impugnata (DTF 118 Ib 442; R. ZIMMERMANN, La coopération judiciare

internationale en matière pénale, Berna 2004, p. 351).

1.3.

Sennonché

i tre testimoni sono stati sentiti nel quadro di un procedimento svizzero, nel

frattempo archiviato (inc. MP __________), e non nell’ambito della rogatoria ed

in modo coercitivo.

Al

proposito il Tribunale federale ha già avuto modo di stabilire che la

trasmissione di risultanze istruttorie già acquisite nell’ambito di

un’inchiesta interna non costituisce una misura coercitiva: con particolare

riguardo alla posizione di un testimone, questi è toccato solo indirettamente

dalla trasmissione del proprio verbale di interrogatorio (decisione TF 1A.187/2005

del 9.12.2005). Ora, la posizione di RI 1 – la cui attività è stata ricostruita

per il tramite delle tre audizioni – è parificabile a quella di un testimone: mancando

l’elemento coercitivo, viene meno l’interesse diretto, per cui non può nemmeno

esserle riconosciuta la qualità per ricorrere.

1.4.

Questa

conclusione s’impone a maggior ragione in quanto la ricorrente, tenuta ad

addurre i fatti a sostegno della propria legittimazione (DTF 123 II 161), nel

proprio gravame si limita ad affermare che “la decisione di chiusura

impugnata prevede la trasmissione di documentazione bancaria” e che in

relazione a questa documentazione la sua legittimazione ricorsuale è data

(ricorso 10/11.8.2006, p. 2), senza minimamente accennare alla propria

legittimazione riferita ai tre verbali di interrogatorio.

1.5.

Per

questi motivi, a questa Camera non resta pertanto che negare a RI 1 la

legittimazione ad opporsi alla trasmissione dei citati verbali.

2. 2.1.

Per

l'art. 2 lit. a CEAG, l’assistenza giudiziaria potrà essere rifiutata se

la domanda si riferisce a reati considerati dalla parte richiesta come reati

politici o come reati connessi con reati politici o come reati fiscali.

L’autorità svizzera richiesta è peraltro tenuta a far uso della riserva

formulata in relazione con questo articolo nella misura necessaria ad impedire

che l’assistenza giudiziaria accordata per la repressione di reati di diritto

comune serva a fini fiscali. All’uopo essa subordina l’esecuzione della

commissione rogatoria ad oneri e condizioni, senza dovere esigere speciali

assicurazioni da parte dell’autorità richiedente (DTF 107 Ib 264).

Nello

stesso senso, per l'art. 3 cpv. 3 AIMP, la domanda è irricevibile se il

procedimento verte su un reato che sembra volto a una decurtazione di tributi

fiscali o viola disposizioni in materia di provvedimenti di politica monetaria,

commerciale o economica. Tuttavia, si può dar seguito a una domanda d'assistenza

secondo la parte terza dell'AIMP, se il procedimento verte su una truffa in

materia fiscale.

L'art.

24 dell'Ordinanza sull'assistenza giudiziaria in materia penale (OAIMP) precisa

che, se implica l’applicazione della coercizione processuale, l’assistenza di

cui all’articolo 3 capoverso 3 della legge è concessa ove trattisi di reati

configurabili come truffa in materia di tasse a tenore dell’articolo 14

capoverso 2 della legge federale sul diritto penale amministrativo (DPA). La

domanda non può essere respinta per il solo motivo che il diritto svizzero non

prevede lo stesso genere di tasse o disposizioni dello stesso tipo in materia

di tasse. Se sussistono dubbi quanto alle caratteristiche delle tasse

menzionate nella domanda, l’Ufficio federale o l’autorità esecutiva cantonale

interpella per parere l’Amministrazione federale delle contribuzioni.

2.2.

Per

interpretare la nozione di truffa in materia fiscale di cui all'art. 3 cpv. 3

seconda frase AIMP, occorre riferirsi alla disposizione dell'art. 14 cpv. 2 DPA

e pertanto, secondo la costante giurisprudenza, alla definizione della truffa

stabilita nell'art. 146 CP e nella relativa giurisprudenza del Tribunale

federale (BSK StGB II – G. ARZT, Basilea 2003, n. 10 ss. ad art. 146 CP;

decisione TF 6S.74/2006 del 3.7.2006). Di conseguenza, perché possa essere

concessa assistenza giudiziaria, non occorre che la decurtazione dell’imposta

sia avvenuta mediante l’uso di documenti falsi o alterati, essendo al contrario

sufficienti altri inganni astuti ai danni del fisco, come ad esempio

macchinazioni fraudolente, raffinati raggiri e castelli di bugie.

3. La

ricorrente contesta segnatamente la mancanza di concreti elementi di sospetto

circa l’adempimento dell’asserito reato di truffa fiscale. A suo dire la commissione

rogatoria sarebbe lacunosa per due ragioni: da una parte l’esposto dei fatti presenterebbe

errori evidenti e d’altra parte i numerosi documenti ivi annessi non sarebbero

tali da sostanziarlo (cfr. ricorso 10/11.8.2006, p. 4).

3.1.

Secondo

la giurisprudenza del Tribunale federale, l’autorità rogata deve attenersi alla

descrizione dei fatti contenuta nella rogatoria e nella documentazione

allegata, a meno che essa risulti manifestamente erronea e lacunosa o

contraddittoria (DTF 118 Ib 111 consid. 5b, più volte riconfermata in seguito).

L’esame della colpevolezza è riservato al giudice del merito straniero:

l’autorità rogante non ha l'obbligo di provare la commissione di un reato, ma

soltanto quello di esporre in modo sufficiente le circostanze sulle quali basa

i propri sospetti, per permettere all’autorità rogata di distinguerla da

un’istanza volta ad un’inammissibile ricerca indiscriminata di prove (DTF 129

Considerandi

II 97, 122 II 367). Non si può comunque pretendere dallo Stato richiedente che

la fattispecie, oggetto del suo procedimento penale, sia del tutto esente da

lacune: in effetti uno Stato chiede la cooperazione internazionale proprio allo

scopo di chiarire, per il tramite di documenti od informazioni che si trovano

nello Stato richiesto, punti rimasti fino allora oscuri (DTF 117 Ib 64).

Come

sopra esposto, la ricorrente censura anzitutto l’esposto dei fatti in relazione

all’ipotesi di truffa fiscale, che pure è contestata a favore di una semplice

sottrazione.

A

torto. Dal contenuto della commissione rogatoria 18/28.11.2005 emerge infatti

che gli indagati __________ ed __________ avrebbero

astutamente sottratto imposte dovute allo Stato, presentando bilanci e

documenti giustificativi falsi. Essi sono sospettati di avere conseguito degli indebiti

profitti mediante meccanismi che vanno ben oltre le semplici infrazioni

fiscali, e che – giusta il diritto svizzero – rappresenterebbero anche il reato

di frode fiscale: l’astuzia sta proprio nella distribuzione occulta di utili

tramite l’inserimento nella contabilità di fatture fittizie per prestazioni

inesistenti, facendo capo a società di comodo __________ ed estere.

3.2

Nella

propria domanda di assistenza, l’autorità rogante indica una serie di specifici

elementi a sostegno dell’asserita ipotesi di frode fiscale. Per quanto attiene alla

ricorrente, dalla documentazione annessa alla domanda rogatoriale emerge in

particolare che sono oggetto di indagine due bonifici di DM 1'200'000.--

(valuta 17.11.1999) e DM 200'000.-- (valuta 18.11.1999) da un conto della ditta

__________ a favore di un conto intestato a RI 1, riconducibili ad un prestito per

l’acquisto di una “__________” in __________ (doc. 5). A mente dell’autorità

rogante tale prestito – che non figura a bilancio (doc. 8) – sarebbe stato registrato

su un “conto di compensazione” in modo che non fosse identificabile come tale. Dalla

documentazione risulta inoltre che la ricorrente ha concluso un contratto di

prestito con la società __________ di __________: la data di allestimento del

contratto appare tuttavia risalire al 21.10.2000, mentre le somme ivi indicate

di DM 1'695'000.-- e DM 188'060 sarebbero state prestate già il 17 e 18.11.1999,

in tempi apparentemente contestuali al prestito concesso da __________ (doc.

6).

Sapere

se il citato trasferimento di fondi sia oggettivamente tale da supportare

l’ipotesi di frode fiscale, conformemente al principio che impone all'autorità

rogante di fornire sufficienti sospetti che una truffa fiscale sia stata

commessa (R. ZIMMERMANN, op. cit., p. 449 s.), è una questione che può restare

indecisa.

In

effetti, la documentazione bancaria di cui il procuratore pubblico ha disposto

la trasmissione è composta unicamente dai giustificativi di apertura della

relazione e da tre situazioni patrimoniali in conto all’8.11.2002 (che

riportano averi esigui), ovvero si riferisce ad un periodo posteriore rispetto ai

bonifici sopra descritti. Tale scarna documentazione bancaria non può fornire indizi

atti a suffragare l’ipotesi di frode fiscale ed è invero del tutto inidonea a

far progredire le indagini, non facendo riferimento ad alcuna movimentazione di

fondi né attestando averi consistenti. Nella misura in cui si oppone alla

trasmissione della documentazione bancaria inerente la relazione n. __________

presso __________, il ricorso, ricevibile, deve pertanto essere accolto.

4.

Il

ricorso, per quanto ammissibile, è accolto ai sensi dei considerandi. Non si

prelevano tassa di giustizia e spese; lo Stato della Repubblica e del Cantone

Ticino rifonderà alla ricorrente ripetibili ridotte, a dipendenza della sua

parziale soccombenza.

Per

questi motivi,

richiamati gli articoli di legge applicabili,

pronuncia

1.

Il

ricorso, per quanto ammissibile, è accolto ai sensi dei considerandi.

1.1

Di

conseguenza il punto 2. della decisione impugnata è modificato nel senso che i

documenti bancari di apertura concernenti la relazione n. __________ presso __________

intestata a RI 1, con attestati dei conti correnti CHF, EUR e CHF (rubrica __________)

all’8.11.2002, non vengono trasmessi all’autorità richiedente.

1.2

I

verbali 11.11.2002 di __________ (con allegati 1-3), 20.11.2002 di __________

(con allegati 1-2) e 28.4.2003 di __________ (con allegati 1-2) vengono per

contro trasmessi all’autorità richiedente.

2.

Non

si prelevano tassa di giustizia e spese. Lo Stato della Repubblica e del

Cantone Ticino rifonderà a RI 1, __________, CHF 200.-- (duecento) a titolo di

ripetibili di questa sede.

3.

Rimedio

di diritto

Il

presente giudizio può essere impugnato mediante ricorso di diritto

amministrativo al Tribunale federale entro 30 giorni dall'intimazione (art. 98,

98a OG, 5 PA).

4.

Intimazione:

terzi

implicati

PI 1

Per la Camera dei ricorsi penali

Il presidente Il

segretario

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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