60.2006.290
ricorso in materia di assistenza giudiziaria internazionale penale. legittimazione. esposto dei fatti. truffa in materia fiscale.
9 novembre 2006Italiano15 min
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Numero d'incarto:
60.2006.290
Data decisione, Autorità:
09.11.2006, CRP
Titolo:
ricorso in materia di assistenza giudiziaria internazionale penale. legittimazione. esposto dei fatti. truffa in materia fiscale.
ASSISTENZA PER UN PROCEDIMENTO PENALE ALL'ESTERO
ESPOSTO DEI FATTI
LEGITTIMAZIONE
art. 3 cpv. 3 AIMP
art. 80h let. b AIMP
art. 24 OAIMP
Incarto n.
60.2006.290
Lugano
9 novembre
2006
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La Camera dei ricorsi penali del
Tribunale d'appello
composta dai giudici:
Mauro Mini, presidente,
Raffaele
Guffi, Ivano Ranzanici
segretario:
Rocco Filippini, vicecancelliere
sedente per statuire sul ricorso 10/11.8.2006 presentato da
RI 1
patr. da: PR 1
contro
la decisione di entrata in materia e chiusura 11.7.2006 emanata
dal procuratore pubblico Giovan Maria Tattarletti nell’ambito del
procedimento di assistenza giudiziaria internazionale dipendente da
commissione rogatoria 18/28.11.2005 della __________ (inc. Rog. __________);
preso atto dello scritto 15/16.8.2006 dell’Ufficio federale di
giustizia, con cui comunica di rinunciare a formulare osservazioni;
richiamate le osservazioni 1.9.2006 del procuratore pubblico, che
postula l’integrale reiezione del gravame;
letti ed esaminati gli atti;
considerato
Fatti
a. Con
commissione rogatoria del 18/28.11.2005, la __________, ha inoltrato alle autorità
svizzere domanda di assistenza internazionale nell’ambito del procedimento
penale aperto nei confronti di __________ ed __________ per sottrazione di
imposte tramite l’utilizzo di fatture e contratti fittizi, ovvero
l’allestimento di falsa contabilità, ritenuto che gli importi sottratti sarebbero
stati trasferiti prevalentemente all’estero, facendo capo a società da loro
controllate, tra cui la ditta RI 1 (ora RI 1 __________).
Più
in particolare, la Procura di __________ – rinviando allo scritto 22.9.2005
dell’Ufficio federale delle finanze (__________) – ha chiesto al Ministero
pubblico del Canton Ticino di poter accedere agli atti del procedimento penale svizzero
aperto d’ufficio contro ignoti a seguito del decesso di __________ (inc. MP __________),
già amministratore unico della RI 1, ed acquisire gli atti istruttori e la
documentazione rilevante.
b. Con
decisione di entrata in materia e chiusura 11.7.2006 il procuratore pubblico
Giovan Maria Tattarletti ha ritenuto soddisfatti i requisiti di forma e di
sostanza, il principio della proporzionalità, il principio della doppia
punibilità (truffa in materia fiscale), rinunciato – per economia processuale –
alla cernita dei documenti in concerto con il magistrato estero e quindi accolto
la richiesta di assistenza, disponendo la trasmissione della documentazione
inerente la relazione bancaria n. ____________________ presso __________ SA, intestata
a RI 1 [documenti di apertura e tre attestati (situazioni patrimoniali)
riferiti ai conti CHF, EUR e CHF (rubrica __________) all’8.11.2002], nonché
dei verbali di interrogatorio di __________, __________ e __________.
c. Con
tempestivo gravame, RI 1 postula l’annullamento della predetta decisione: in
via principale, chiede di respingere la domanda di assistenza internazionale e,
in via subordinata, di ritornare la causa al Ministero pubblico per nuova
decisione.
La
ricorrente – premessa la sua legittimazione a ricorrere in relazione alla
documentazione bancaria – censura la mancanza di concreti elementi di sospetto
circa l’adempimento dell’asserito reato di truffa fiscale: da una parte
l’esposto fattuale presenterebbe lacune ed errori evidenti, d’altra parte i
numerosi documenti annessi alla domanda rogatoriale non sarebbero tali da sostanziarlo
(ricorso 10/11.8.2006, p. 4).
Più
in particolare, contesta che dalla sola “Distinta delle società presumibilmente
coinvolte” (doc. 1) si possa concludere che gli accusati __________ ed __________
controllavano una moltitudine di società estere; contesta di essere una società
di domicilio, sottolineando al contrario di avere uno scopo sociale
estremamente ristretto; evidenzia che i due accusati non figurano nella banca
dati di Interpol, ma sono stati semplicemente menzionati quali persone di riferimento
in relazione al decesso di __________; contesta l’assenza di elementi tali da
rendere verosimile l’esistenza di una truffa fiscale, sia in relazione alle
società __________ GmbH e __________ GmbH, sia in relazione al contratto di
prestito concluso con la società __________ SA di __________ ed ai rapporti esistenti
tra __________ GbR e __________ AG con oggetto apparenti prestazioni di
sicurezza (ricorso 10/11.8.2006, p. 4-10).
La
ricorrente evidenzia poi come la trasmissione della documentazione bancaria si
scontri con il principio della proporzionalità e di specialità: “Fino a che
non è chiaro per quale periodo e per quali fatti vengono svolte indagini in __________,
in Svizzera non è possibile valutare quali documenti si riferiscono al procedimento
penale in __________ e quali per contro sono irrilevanti, potendo essere
utilizzati ai soli fini fiscali”. Sospetta quindi che la domanda di
assistenza costituisca una cosiddetta “fishing expedition”, inoltrata in realtà
per perseguire una procedura fiscale (ricorso 10/11.8.2006, p. 10).
Contesta
infine la mancanza di un ordine di perquisizione e sequestro del competente
Tribunale __________ (ricorso 10/11.8.2006, p. 10).
d. Con
osservazioni 31.8/1.9.2006, il procuratore pubblico contesta, in ordine, l’ammissibilità
del ricorso nella misura in cui si oppone alla trasmissione dei verbali di
interrogatorio.
Nel
merito, osserva che l’esposto dei fatti soddisfa pienamente la definizione di
truffa fiscale e che agli atti vi sono elementi che confortano oggettivamente tale
ipotesi, segnatamente con riferimento ai bonifici effettuati da un conto della
ditta __________ GmbH ed al contratto di prestito concluso con la __________
SA. Rinvia espressamente all’art. 24 OAIMP, nella misura in cui vi fossero dei
dubbi circa la qualifica giuridica dei fatti. Evidenzia quindi che la scelta di
non coinvolgere l’autorità rogante alla cernita dei documenti non è contestata
dalla ricorrente; osserva infine che l’autorità rogante non ha chiesto
l’adozione di misure coercitive, ma semplicemente l’accesso agli atti di un
procedimento, per cui un ordine di perquisizione e sequestro non era in ogni
caso necessario (osservazioni 31.8/1.9.2006, p. 3).
in
diritto
1. 1.1.
Secondo
l'art. 80h lit. b AIMP ha diritto di ricorrere chiunque è toccato personalmente
e direttamente da una misura di assistenza giudiziaria e ha un interesse degno
di protezione all’annullamento o alla modifica della stessa. Nell’ambito
dell’assistenza giudiziaria, la legittimazione a ricorrere è riconosciuta solo
al titolare di un conto bancario di cui siano chieste informazioni o alla
persona direttamente sottoposta ad una misura coercitiva (perquisizione, sequestro,
interrogatorio).
In
merito alla trasmissione della documentazione bancaria inerente la relazione n.
__________, la legittimazione di RI 1, quale titolare del conto, appare
pacifica.
Da
verificare è invece la sua legittimazione ad impugnare la trasmissione dei verbali
di interrogatorio di __________, __________ e __________.
1.2.
Secondo
la giurisprudenza, tale legittimazione spetta, di massima, unicamente al teste
sottoposto direttamente alla misura coercitiva, e solo nella misura in cui sia
chiamato a fornire informazioni che lo concernono personalmente o si prevalga
del suo diritto di non testimoniare (DTF 126 II 258). Per contro, un terzo non
è, di principio, legittimato a contestare la consegna di un verbale di
audizione, neppure quando le informazioni ivi contenute lo tocchino personalmente
(DTF 130 II 162).
A
seguito del suicidio di __________, il Ministero pubblico del Canton Ticino ha
aperto d’ufficio un procedimento penale contro ignoti, allo scopo di
determinare l’eventuale coinvolgimento di terze persone nelle presunte
malversazioni commesse dal defunto, rispettivamente per chiarire i retroscena
economici dell’attività di RI 1 (di cui lo stesso defunto era amministratore
unico) e delle società ad essa collegate nonché la provenienza degli ingenti
fondi movimentati. Nell’ambito delle informazioni preliminari sono state sentite
svariate persone, tra cui __________, revisore di RI 1, __________, gerente di
società riconducibili a RI 1, ed __________, attivo presso RI 1 quale comproprietario
della __________ e direttore della __________. Con decisione 30.6.2004, il
procuratore pubblico Giovan Maria Tattarletti, stante l’assenza di sufficienti
indizi di reato a carico di organi, collaboratori e/o azionisti di RI 1, ha
infine decretato il non luogo a procedere (NLP __________).
Per
ricostruire e verificare l’attività del defunto __________ in seno a RI 1 e le
sue presunte malversazioni, il procuratore pubblico non aveva altra possibilità
che interrogare persone vicine alla società stessa. A tale scopo sono stati
citati i testi __________, __________ e __________, intervenuti nello loro qualità
di organi/persone attive presso RI 1. Siccome i verbali riguardano l’attività di
quest’ultima, si potrebbe concludere che la società è legittimata ad impugnare
la trasmissione degli stessi, essendo personalmente e direttamente toccata
dalla decisione impugnata (DTF 118 Ib 442; R. ZIMMERMANN, La coopération judiciare
internationale en matière pénale, Berna 2004, p. 351).
1.3.
Sennonché
i tre testimoni sono stati sentiti nel quadro di un procedimento svizzero, nel
frattempo archiviato (inc. MP __________), e non nell’ambito della rogatoria ed
in modo coercitivo.
Al
proposito il Tribunale federale ha già avuto modo di stabilire che la
trasmissione di risultanze istruttorie già acquisite nell’ambito di
un’inchiesta interna non costituisce una misura coercitiva: con particolare
riguardo alla posizione di un testimone, questi è toccato solo indirettamente
dalla trasmissione del proprio verbale di interrogatorio (decisione TF 1A.187/2005
del 9.12.2005). Ora, la posizione di RI 1 – la cui attività è stata ricostruita
per il tramite delle tre audizioni – è parificabile a quella di un testimone: mancando
l’elemento coercitivo, viene meno l’interesse diretto, per cui non può nemmeno
esserle riconosciuta la qualità per ricorrere.
1.4.
Questa
conclusione s’impone a maggior ragione in quanto la ricorrente, tenuta ad
addurre i fatti a sostegno della propria legittimazione (DTF 123 II 161), nel
proprio gravame si limita ad affermare che “la decisione di chiusura
impugnata prevede la trasmissione di documentazione bancaria” e che in
relazione a questa documentazione la sua legittimazione ricorsuale è data
(ricorso 10/11.8.2006, p. 2), senza minimamente accennare alla propria
legittimazione riferita ai tre verbali di interrogatorio.
1.5.
Per
questi motivi, a questa Camera non resta pertanto che negare a RI 1 la
legittimazione ad opporsi alla trasmissione dei citati verbali.
2. 2.1.
Per
l'art. 2 lit. a CEAG, l’assistenza giudiziaria potrà essere rifiutata se
la domanda si riferisce a reati considerati dalla parte richiesta come reati
politici o come reati connessi con reati politici o come reati fiscali.
L’autorità svizzera richiesta è peraltro tenuta a far uso della riserva
formulata in relazione con questo articolo nella misura necessaria ad impedire
che l’assistenza giudiziaria accordata per la repressione di reati di diritto
comune serva a fini fiscali. All’uopo essa subordina l’esecuzione della
commissione rogatoria ad oneri e condizioni, senza dovere esigere speciali
assicurazioni da parte dell’autorità richiedente (DTF 107 Ib 264).
Nello
stesso senso, per l'art. 3 cpv. 3 AIMP, la domanda è irricevibile se il
procedimento verte su un reato che sembra volto a una decurtazione di tributi
fiscali o viola disposizioni in materia di provvedimenti di politica monetaria,
commerciale o economica. Tuttavia, si può dar seguito a una domanda d'assistenza
secondo la parte terza dell'AIMP, se il procedimento verte su una truffa in
materia fiscale.
L'art.
24 dell'Ordinanza sull'assistenza giudiziaria in materia penale (OAIMP) precisa
che, se implica l’applicazione della coercizione processuale, l’assistenza di
cui all’articolo 3 capoverso 3 della legge è concessa ove trattisi di reati
configurabili come truffa in materia di tasse a tenore dell’articolo 14
capoverso 2 della legge federale sul diritto penale amministrativo (DPA). La
domanda non può essere respinta per il solo motivo che il diritto svizzero non
prevede lo stesso genere di tasse o disposizioni dello stesso tipo in materia
di tasse. Se sussistono dubbi quanto alle caratteristiche delle tasse
menzionate nella domanda, l’Ufficio federale o l’autorità esecutiva cantonale
interpella per parere l’Amministrazione federale delle contribuzioni.
2.2.
Per
interpretare la nozione di truffa in materia fiscale di cui all'art. 3 cpv. 3
seconda frase AIMP, occorre riferirsi alla disposizione dell'art. 14 cpv. 2 DPA
e pertanto, secondo la costante giurisprudenza, alla definizione della truffa
stabilita nell'art. 146 CP e nella relativa giurisprudenza del Tribunale
federale (BSK StGB II – G. ARZT, Basilea 2003, n. 10 ss. ad art. 146 CP;
decisione TF 6S.74/2006 del 3.7.2006). Di conseguenza, perché possa essere
concessa assistenza giudiziaria, non occorre che la decurtazione dell’imposta
sia avvenuta mediante l’uso di documenti falsi o alterati, essendo al contrario
sufficienti altri inganni astuti ai danni del fisco, come ad esempio
macchinazioni fraudolente, raffinati raggiri e castelli di bugie.
3. La
ricorrente contesta segnatamente la mancanza di concreti elementi di sospetto
circa l’adempimento dell’asserito reato di truffa fiscale. A suo dire la commissione
rogatoria sarebbe lacunosa per due ragioni: da una parte l’esposto dei fatti presenterebbe
errori evidenti e d’altra parte i numerosi documenti ivi annessi non sarebbero
tali da sostanziarlo (cfr. ricorso 10/11.8.2006, p. 4).
3.1.
Secondo
la giurisprudenza del Tribunale federale, l’autorità rogata deve attenersi alla
descrizione dei fatti contenuta nella rogatoria e nella documentazione
allegata, a meno che essa risulti manifestamente erronea e lacunosa o
contraddittoria (DTF 118 Ib 111 consid. 5b, più volte riconfermata in seguito).
L’esame della colpevolezza è riservato al giudice del merito straniero:
l’autorità rogante non ha l'obbligo di provare la commissione di un reato, ma
soltanto quello di esporre in modo sufficiente le circostanze sulle quali basa
i propri sospetti, per permettere all’autorità rogata di distinguerla da
un’istanza volta ad un’inammissibile ricerca indiscriminata di prove (DTF 129
Considerandi
II 97, 122 II 367). Non si può comunque pretendere dallo Stato richiedente che
la fattispecie, oggetto del suo procedimento penale, sia del tutto esente da
lacune: in effetti uno Stato chiede la cooperazione internazionale proprio allo
scopo di chiarire, per il tramite di documenti od informazioni che si trovano
nello Stato richiesto, punti rimasti fino allora oscuri (DTF 117 Ib 64).
Come
sopra esposto, la ricorrente censura anzitutto l’esposto dei fatti in relazione
all’ipotesi di truffa fiscale, che pure è contestata a favore di una semplice
sottrazione.
A
torto. Dal contenuto della commissione rogatoria 18/28.11.2005 emerge infatti
che gli indagati __________ ed __________ avrebbero
astutamente sottratto imposte dovute allo Stato, presentando bilanci e
documenti giustificativi falsi. Essi sono sospettati di avere conseguito degli indebiti
profitti mediante meccanismi che vanno ben oltre le semplici infrazioni
fiscali, e che – giusta il diritto svizzero – rappresenterebbero anche il reato
di frode fiscale: l’astuzia sta proprio nella distribuzione occulta di utili
tramite l’inserimento nella contabilità di fatture fittizie per prestazioni
inesistenti, facendo capo a società di comodo __________ ed estere.
3.2
Nella
propria domanda di assistenza, l’autorità rogante indica una serie di specifici
elementi a sostegno dell’asserita ipotesi di frode fiscale. Per quanto attiene alla
ricorrente, dalla documentazione annessa alla domanda rogatoriale emerge in
particolare che sono oggetto di indagine due bonifici di DM 1'200'000.--
(valuta 17.11.1999) e DM 200'000.-- (valuta 18.11.1999) da un conto della ditta
__________ a favore di un conto intestato a RI 1, riconducibili ad un prestito per
l’acquisto di una “__________” in __________ (doc. 5). A mente dell’autorità
rogante tale prestito – che non figura a bilancio (doc. 8) – sarebbe stato registrato
su un “conto di compensazione” in modo che non fosse identificabile come tale. Dalla
documentazione risulta inoltre che la ricorrente ha concluso un contratto di
prestito con la società __________ di __________: la data di allestimento del
contratto appare tuttavia risalire al 21.10.2000, mentre le somme ivi indicate
di DM 1'695'000.-- e DM 188'060 sarebbero state prestate già il 17 e 18.11.1999,
in tempi apparentemente contestuali al prestito concesso da __________ (doc.
6).
Sapere
se il citato trasferimento di fondi sia oggettivamente tale da supportare
l’ipotesi di frode fiscale, conformemente al principio che impone all'autorità
rogante di fornire sufficienti sospetti che una truffa fiscale sia stata
commessa (R. ZIMMERMANN, op. cit., p. 449 s.), è una questione che può restare
indecisa.
In
effetti, la documentazione bancaria di cui il procuratore pubblico ha disposto
la trasmissione è composta unicamente dai giustificativi di apertura della
relazione e da tre situazioni patrimoniali in conto all’8.11.2002 (che
riportano averi esigui), ovvero si riferisce ad un periodo posteriore rispetto ai
bonifici sopra descritti. Tale scarna documentazione bancaria non può fornire indizi
atti a suffragare l’ipotesi di frode fiscale ed è invero del tutto inidonea a
far progredire le indagini, non facendo riferimento ad alcuna movimentazione di
fondi né attestando averi consistenti. Nella misura in cui si oppone alla
trasmissione della documentazione bancaria inerente la relazione n. __________
presso __________, il ricorso, ricevibile, deve pertanto essere accolto.
4.
Il
ricorso, per quanto ammissibile, è accolto ai sensi dei considerandi. Non si
prelevano tassa di giustizia e spese; lo Stato della Repubblica e del Cantone
Ticino rifonderà alla ricorrente ripetibili ridotte, a dipendenza della sua
parziale soccombenza.
Per
questi motivi,
richiamati gli articoli di legge applicabili,
pronuncia
1.
Il
ricorso, per quanto ammissibile, è accolto ai sensi dei considerandi.
1.1
Di
conseguenza il punto 2. della decisione impugnata è modificato nel senso che i
documenti bancari di apertura concernenti la relazione n. __________ presso __________
intestata a RI 1, con attestati dei conti correnti CHF, EUR e CHF (rubrica __________)
all’8.11.2002, non vengono trasmessi all’autorità richiedente.
1.2
I
verbali 11.11.2002 di __________ (con allegati 1-3), 20.11.2002 di __________
(con allegati 1-2) e 28.4.2003 di __________ (con allegati 1-2) vengono per
contro trasmessi all’autorità richiedente.
2.
Non
si prelevano tassa di giustizia e spese. Lo Stato della Repubblica e del
Cantone Ticino rifonderà a RI 1, __________, CHF 200.-- (duecento) a titolo di
ripetibili di questa sede.
3.
Rimedio
di diritto
Il
presente giudizio può essere impugnato mediante ricorso di diritto
amministrativo al Tribunale federale entro 30 giorni dall'intimazione (art. 98,
98a OG, 5 PA).
4.
Intimazione:
terzi
implicati
PI 1
Per la Camera dei ricorsi penali
Il presidente Il
segretario
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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