60.2006.293
qistanza di ispezione degli atti.
15 settembre 2006Italiano3 min
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Numero d'incarto:
60.2006.293
Data decisione, Autorità:
15.09.2006, CRP
Titolo:
qistanza di ispezione degli atti.
SEGRETEZZA E PUBBLICITÀ DEL PROCEDIMENTO
art. 27 CPP-TI
Incarto n.
60.2006.293
Lugano
15 settembre
2006
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La Camera dei ricorsi penali del
Tribunale d'appello
composta dai giudici:
Mauro Mini, presidente,
Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici
segretaria:
Alessandra Mondada, vicecancelliera
sedente per statuire sull’istanza 7.7/14.8.2006 presentata dalla
IS 1
tendente ad ottenere copia di una denuncia penale presentata da un
cliente per uso abusivo di una carta di credito;
premesso che la richiesta è stata inviata direttamente al Ministero
pubblico, che l’ha trasmessa per competenza a questa Camera in data
11/14.8.2006;
richiamato lo scritto 22/23.8.2006 del procuratore pubblico __________,
con il quale comunica di non avere osservazioni da fare;
richiamato lo scritto 29/31.8.2006 di PI 2, con il quale comunica di
non opporsi alla richiesta;
letti ed esaminati gli atti;
considerato
in fatto ed in diritto
1. PI
2 ha segnalato alla società istante la scomparsa della propria __________. Ha pure
fatto la segnalazione alla polizia cantonale di __________, ciò che ha
comportato l’apertura di un procedimento penale (inc. MP __________).
2. Con
la presente istanza, la IS 1 chiede di ricevere copia della denuncia presentata
in polizia. Le parti non si sono opposte.
3. L’art.
27 CPP in vigore dall’1.1.1996, che ha precisato e completato il previgente
art. 8 vCPP, con riferimento anche alla giurisprudenza del Tribunale federale
(cfr. DTF 110 Ia 83; 95 I 108), stabilisce che: “Oltre ai casi previsti dal
presente codice, la Camera dei ricorsi penali può permettere l’ispezione degli
atti di un processo e l’estrazione di copie a chi giustifica un interesse
giuridico legittimo che prevale sui diritti personali delle persone implicate
nel processo, segnatamente su quelli delle parti, del denunciante, dei
testimoni e dei periti. La Camera dei ricorsi penali fissa le modalità
dell’ispezione.”
4. Nel
presente caso è dato certamente un interesse giuridico legittimo dell’istante,
considerato anche l’accordo dato da parte di PI 2.
5. L’istanza
è accolta. Alla parte istante vengono trasmessi sia il testo della denuncia del
14.2.2006 sia il verbale di medesima data.
6. La
tassa di giustizia e le spese sono poste a carico di chi le ha occasionate.
Per questi motivi,
visti gli art. 27 CPP, 39 lit. f LTG ed ogni altra norma applicabile,
pronuncia
1. L’istanza
è accolta ai sensi dei considerandi.
Fatti
2. La
tassa di giustizia di CHF 100.-- e le spese di CHF 50.--, per complessivi CHF
150.-- (centocinquanta), sono poste a carico della IS 1, __________.
3. Intimazione:
terzi
implicati
1. PI 1
Considerandi
2.
PI 2
Per la Camera dei ricorsi penali
Il presidente La
segretaria
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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