60.2006.295
istanza di ispezione degli atti. sezione permessi e immigrazioni quale istante.
25 ottobre 2006Italiano3 min
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Numero d'incarto:
60.2006.295
Data decisione, Autorità:
25.10.2006, CRP
Titolo:
istanza di ispezione degli atti. sezione permessi e immigrazioni quale istante.
SEGRETEZZA E PUBBLICITÀ DEL PROCEDIMENTO
art. 27 CPP-TI
Incarto n.
60.2006.295
Lugano
25 ottobre
2006
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La Camera dei ricorsi penali del
Tribunale d'appello
composta dai giudici:
Mauro Mini, presidente,
Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici
segretario:
Rocco Filippini, vicecancelliere
sedente per statuire sull’istanza 4/14.8.2006 presentata dal
IS 1
tendente ad ottenere informazioni in merito a possibili
procedimenti penali a carico di PI 2;
richiamato lo scritto 7.9.2006 del Ministero pubblico, con il quale trasmette
gli incarti esistenti a carico di PI 2, rimettendosi per il resto al giudizio
di questa Camera;
rilevato che PI 2, interpellato, non ha presentato osservazioni;
letti ed esaminati gli atti;
considerato
in fatto ed in diritto
1. A
carico di PI 2 esistono due incarti al Ministero pubblico: l’inc. MP __________,
sfociato nel DA __________ del 6.10.2003 regolarmente cresciuto in giudicato, e
l’inc. MP __________, tuttora aperto.
2. Come
sopra esposto, il Ministero pubblico si è rimesso al giudizio di questa Camera,
mentre che PI 2, interpellato, non ha preso posizione.
3. Giusta
l’art. 27 CPP – in vigore dall’1.1.1996, che ha precisato e completato il
previgente art. 8 vCPP, con riferimento anche alla giurisprudenza del Tribunale
federale (DTF 110 Ia 83 e 95 I 108) – "oltre ai casi previsti dal
presente codice, la Camera dei ricorsi penali può permettere l’ispezione degli
atti di un processo e l’estrazione di copie a chi giustifica un interesse
giuridico legittimo che prevale sui diritti personali delle persone implicate
nel processo, segnatamente su quelli delle parti, del denunciante, dei testimoni
e dei periti. La Camera dei ricorsi penali fissa le modalità dell’ispezione”.
4. L’ufficio
istante interviene nella veste di autorità preposta all’applica-zione della
Legge cantonale sulle attività private di investigazione e sorveglianza del
8.11.1976 (Lapis, RS 1.4.3.1), in relazione agli art. 2, 5 e 9 Lapis, e agli
art. 1 e 6 del relativo regolamento (RS 1.4.3.1.1). Come tale è legittimato ad
avere le informazioni necessarie per una corretta applicazione della legge.
5. L’istanza
è accolta. Copia del DA __________ del 6.10.2003 viene allegata alla copia
della presente decisione destinata all’autorità istante. Per il procedimento
aperto (inc. MP __________), il Ministero pubblico è autorizzato a trasmettere
l’eventuale decisione finale.
6. Considerata
la funzione pubblica e l’interesse pubblico a fondamento della richiesta, non
si prelevano tassa di giustizie spese.
Per questi motivi,
richiamato l’art. 27 CPP,
pronuncia
1. L’istanza
è accolta ai sensi dei considerandi.
Fatti
2. Non
si prelevano tassa di giustizia e spese.
3. Intimazione:
terzi
implicati
1. PI 1
Considerandi
2.
PI 2
Per la Camera dei ricorsi penali
Il presidente Il
segretario
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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