60.2006.297
istanza di ispezione degli atti. parte in un procedimento estero quale istante.
9 novembre 2006Italiano5 min
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Numero d'incarto:
60.2006.297
Data decisione, Autorità:
09.11.2006, CRP
Titolo:
istanza di ispezione degli atti. parte in un procedimento estero quale istante.
SEGRETEZZA E PUBBLICITÀ DEL PROCEDIMENTO
art. 27 CPP-TI
Incarto n.
60.2006.297
Lugano
9 novembre 2006
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La Camera dei ricorsi penali del
Tribunale d'appello
composta dai giudici:
Mauro Mini, presidente,
Raffaele
Guffi, Ivano Ranzanici
segretaria:
Rocco Filippini, vicecancelliere
sedente per statuire sull’istanza 17/21.8.2006 presentata da
IS 1 ,
patr. da: PR 1
tendente ad ottenere l’accesso agli atti relativi al suo verbale
di interrogatorio, a quello di PI 2 e di PI 3, resi nell’ambito di un procedimento
penale contro ignoti (inc. MP __________), sfociato nel decreto di non luogo
a procedere 30.6.2004 (NLP __________);
richiamate le osservazioni 25/28.8.2006 di PI 2, che comunica il
proprio consenso alla visione del suo verbale di interrogatorio;
richiamate le osservazioni 31.8/1.9.2006 del procuratore pubblico
Giovan Maria Tattarletti, che postula la reiezione dell’istanza;
rilevato che PI 3, interpellato, non ha presentato osservazioni;
letti ed esaminati gli atti;
considerato
in fatto ed in diritto
1. In
data 11.10.2002 __________ si è tolto la vita. A seguito di tale tragico gesto
ed in considerazione della sua attività di contabile ed amministratore unico di
una società anonima, il Ministero pubblico ha aperto un procedimento penale per
reati di carattere patrimoniale a carico di ignoti (inc. MP __________),
conclusosi con decreto di non luogo a procedere del 30.6.2004 (inc. NLP __________).
2. Con
la presente istanza, IS 1 – sentito quale testimone nell’ambito del procedimento
penale di cui all’inc. MP __________ – chiede di essere autorizzato ad ispezionare
gli atti relativi al suo interrogatorio, a quello di PI 2 e di PI 3 e di
poterne estrarre copie.
L’istante
giustifica la propria richiesta con la volontà di disporre della documentazione
completa riferita alle indagini che hanno portato all’emissione del decreto di
non luogo a procedere, sottolineando che in __________ è in corso una procedura
penale per sottrazione fiscale. Nella misura in cui le autorità __________ dovessero
ottenere, tramite commissione rogatoria, la trasmissione dei citati verbali di
interrogatorio (inc. Rog. __________), invoca al proposito il diritto alla
parità di trattamento. Parifica infine la posizione del testimone con quella di
una ex parte.
3. Come
esposto in entrata, PI 2 acconsente alla visione del suo verbale di
interrogatorio, mentre PI 3 non ha presentato osservazioni. Per contro, il
procuratore pubblico si oppone all’istanza, evidenziando come IS 1 – sentito in
veste di testimone – non ha di principio accesso agli atti del procedimento:
esso non fa neppure valere alcun interesse degno di protezione. Nella misura in
cui la richiesta è determinata dal fatto di essere accusato in __________, si
tratterebbe infatti di un interesse generico, non suscettibile di giustificare
il postulato accesso agli atti.
4. Giusta
l’art. 27 CPP – in vigore dall’1.1.1996, che ha precisato e completato il
previgente art. 8 vCPP, con riferimento anche alla giurisprudenza del Tribunale
federale (DTF 110 Ia 83 e 95 I 108) – "oltre ai casi previsti dal
presente codice, la Camera dei ricorsi penali può permettere l’ispezione degli
atti di un processo e l’estrazione di copie a chi giustifica un interesse
giuridico legittimo che prevale sui diritti personali delle persone implicate
nel processo, segnatamente su quelli delle parti, del denunciante, dei testimoni
e dei periti. La Camera dei ricorsi penali fissa le modalità dell’ispezione”.
5. Ad
un testimone, sentito come tale nell'ambito di una determinata inchiesta, di
principio non va riconosciuto un interesse alla compulsazione di un incarto
penale riguardante terzi, quali accusati o parte lesa. L'art. 27 CPP intende
infatti precipuamente tutelare gli interessi delle persone implicate nel
processo, fra le quali non rientrano invece i testi (decisione CRP del
3.12.2003, inc. __________).
6. Nel
presente caso occorre tuttavia considerare che nei confronti dell’istante è
pendente in __________ un procedimento penale e che il Ministero pubblico del Canton
Ticino – in esecuzione di una domanda di assistenza internazionale presentata
dalle autorità __________ – ha disposto proprio la trasmissione del suo verbale
di interrogatorio, di quello di PI 2 e di PI 3 (Rog. __________). Occorre
inoltre considerare che questi ultimi, regolarmente interpellati, non si sono
opposti alla visione dei loro verbali. È quindi dato un interesse giuridico
legittimo ai sensi dell’art. 27 CPP.
7. L’istanza
è accolta. La consultazione dei verbali e dei relativi allegati potrà avvenire
presso gli uffici del Ministero pubblico, previo contatto telefonico.
8. La
tassa di giustizia e le spese sono poste a carico di chi le ha occasionate.
Per
questi motivi,
visto
l’art. 27 CPP, sulle spese l’art. 39 lit. f LTG ed ogni altra norma applicabile,
pronuncia
1. L’istanza
è accolta ai sensi dei considerandi.
Fatti
2. La
tassa di giustizia di CHF 200.-- e le spese di CHF 50.--, per complessivi CHF 250.--
(duecentocinquanta), sono poste a carico di IS 1, __________.
3. Intimazione:
terzi
implicati
1. PI 1
Considerandi
2.
PI 2
3.
PI 3
Per la Camera dei ricorsi penali
Il presidente Il
segretario
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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