60.2006.30
istanza di ispezione degli atti. parte in causa civile quale istante.
22 febbraio 2006Italiano4 min
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Numero d'incarto:
60.2006.30
Data decisione, Autorità:
22.02.2006, CRP
Titolo:
istanza di ispezione degli atti. parte in causa civile quale istante.
SEGRETEZZA E PUBBLICITÀ DEL PROCEDIMENTO
art. 27 CPP-TI
Incarto n.
60.2006.30
Lugano
22 febbraio
2006
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La Camera dei ricorsi penali del
Tribunale d'appello
composta dai giudici:
Mauro Mini, presidente,
Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici
segretario:
Rocco Filippini, vicecancelliere
sedente per statuire sull’istanza 23/25.1.2006 presentata dalla
IS 1
patr. da: PR 1
tendente ad ottenere l’accesso agli atti del procedimento penale a
carico di PI 2, attualmente pendente presso il Tribunale penale cantonale (inc.
MP __________, inc. TPC __________);
premesso che con scritto 26.1.2006 l’istante ha trasmesso a questa
Camera copia dell’azione civile promossa nei suoi confronti ed in relazione
alla quale chiede l’accesso agli atti;
richiamati gli scritti 26.1.2006 del TPC e 2/6.2.2006 del
patrocinatore di PI 2, che comunicano di rimettersi al prudente giudizio di
questa Camera;
richiamate inoltre le osservazioni 1/2.2.2006 del procuratore
pubblico Giovan Maria Tattarletti, che non si oppone alla richiesta
dell’istante;
letti ed esaminati gli atti;
considerato
in fatto ed in diritto
1. A
seguito di una spontanea autosegnalazione di PI 2, il Ministero pubblico ha aperto
a suo carico un procedimento penale per reati patrimoniali commessi a danno
della cassa malati __________ (inc. MP __________). Il procuratore pubblico ha
già emanato l’atto d’accusa ed il procedimento è attualmente pendente presso il
TPC (inc. __________).
2. In
relazione ai medesimi fatti, la __________ ha promosso una causa civile in
responsabilità nei confronti della società qui istante. Per questo motivo, onde
tutelarsi adeguatamente in sede civile, essa chiede di poter accedere agli atti
del procedimento penale.
Fatti
3. Come
esposto in entrata, il procuratore pubblico ha dato il proprio consenso, mentre
che il TPC e PI 2 si sono rimessi al prudente giudizio di questa Camera.
4. L'art.
27 CPP, in vigore dal 1.1.1996, che ha precisato e completato il previgente
art. 8 vCPP, con riferimento anche alla giurisprudenza del Tribunale federale
(DTF 110 Ia 83; 95 I 108), stabilisce che: "Oltre ai casi previsti dal
presente codice, la Camera dei ricorsi penali può permettere l'ispezione degli
atti di un processo e l'estrazione di copie a chi giustifica un interesse giuridico
legittimo che prevale sui diritti personali delle persone implicate nel
processo, segnatamente su quelli delle parti, del denunciante, dei testimoni e
dei periti. La Camera dei ricorsi penali fissa le modalità dell'ispezione."
Considerandi
5.
Nel
presente caso l’istante ha certamente un interesse giuridico legittimo ad
esaminare gli atti dell’incarto penale relativo a delle malversazioni commesse
da PI 2 ma in relazione alle quali è chiamato in causa civilmente. Non ci sono
inoltre contrari interessi giuridici che si oppongono a tale accesso agli atti,
che potrà essere utile anche al giudice __________ chiamato a dirimere la
vertenza civile.
6.
L’istanza
è accolta. L’accesso agli atti potrà avvenire presso il TPC. Il patrocinatore
dell’istante dovrà previamente concordare i tempi ed i modi di accesso agli
atti con la cancelleria penale, compatibilmente con gli impegni di
quest’ultima.
7.
La
tassa di giustizia e le spese sono poste a carico dell’istante, che le ha
occasionate.
Dispositivo
Per questi motivi,
visti gli art. 27 CPP, 39 lit. f LTG ed ogni altra norma applicabile,
pronuncia
1. L’istanza
è accolta ai sensi dei considerandi.
2. La
tassa di giustizia di CHF 100.-- e le spese di CHF 50.--, per complessivi CHF
150.-- (centocinquanta), sono poste a carico di IS 1, __________.
3. Intimazione:
terzi
implicati
1. PI 1
2. PI 2
2 patr. da: PR 2
3. PI 3
Per la Camera dei ricorsi penali
Il presidente Il
segretario
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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