60.2006.304
istanza di ispezione degli atti. assicurazione quale istante.
25 ottobre 2006Italiano3 min
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Numero d'incarto:
60.2006.304
Data decisione, Autorità:
25.10.2006, CRP
Titolo:
istanza di ispezione degli atti. assicurazione quale istante.
SEGRETEZZA E PUBBLICITÀ DEL PROCEDIMENTO
art. 27 CPP-TI
Incarto n.
60.2006.304
Lugano
25 ottobre
2006
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La Camera dei ricorsi penali del
Tribunale d'appello
composta dai giudici:
Mauro Mini, presidente,
Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici
segretario:
Rocco Filippini, vicecancelliere
sedente per statuire sull’istanza 17/23.8.2006 presentata dalla
IS 1
tendente ad ottenere copia del rapporto di polizia relativo al
decesso di __________;
premesso che la richiesta è stata inviata direttamente al Ministero
pubblico, che l’ha trasmessa per competenza a questa Camera in data
22/23.8.2006;
richiamato lo scritto 25.8.2006 del sostituto procuratore pubblico Clarissa
Torricelli, con il quale comunica di non avere particolari osservazioni da
formulare;
rilevato che gli eredi del defunto, interpellati, non hanno
presentato osservazioni;
letti ed esaminati gli atti;
considerato
in fatto ed in diritto
1. In
data 26.5.2006 è deceduto __________. Il procedimento penale aperto a seguito
di tale evento si è concluso con decisione di non luogo a procedere del
22.8.2006 (NLP __________).
2. La
compagnia istante chiede di avere copia del rapporto di polizia in relazione ad
un contratto d’assicurazione vita, per decidere sulle prestazioni da erogare. Come
esposto in entrata, il sostituto procuratore pubblico ha comunicato di non
avere particolari osservazioni da formulare, mentre che gli eredi non hanno
presentato osservazioni.
3. L’art.
27 CPP in vigore dall’1.1.1996, che ha precisato e completato il previgente
art. 8 vCPP, con riferimento anche alla giurisprudenza del Tribunale federale
(cfr. DTF 110 Ia 83; 95 I 108), stabilisce che: “Oltre ai casi previsti dal
presente codice, la Camera dei ricorsi penali può permettere l’ispezione degli
atti di un processo e l’estrazione di copie a chi giustifica un interesse
giuridico legittimo che prevale sui diritti personali delle persone implicate
nel processo, segnatamente su quelli delle parti, del denunciante, dei
testimoni e dei periti. La Camera dei ricorsi penali fissa le modalità
dell’ispezione.”
4. Nel
presente caso è pacifico che esista un nesso tra le cause del decesso e le
prestazioni da erogare in virtù del contratto d’assicurazione vita. È quindi
dato un interesse giuridico legittimo.
5. Il
rapporto di polizia sarà inviato allegato alla copia della presente decisione
indirizzata all’assicurazione istante.
6. La
tassa di giustizia e le spese sono poste a carico di chi le ha occasionate.
Per questi motivi,
visto l’art. 27 CPP, l’art. 39 lit. f LTG ed ogni altra norma
applicabile,
pronuncia
1. L’istanza
è accolta ai sensi dei considerandi.
Fatti
2. La
tassa di giustizia di CHF 200.-- e le spese di CHF 50.--, per complessivi CHF
250.-- (duecentocinquanta), sono poste a carico della IS 1, __________.
3. Intimazione:
terzi
implicati
1. PI 1
Considerandi
2.
PI 2
Per la Camera dei ricorsi penali
Il presidente Il
segretario
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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