60.2006.309
istanza di ispezione degli atti. divisione delle contribuzioni quale istante.
19 settembre 2006Italiano5 min
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Numero d'incarto:
60.2006.309
Data decisione, Autorità:
19.09.2006, CRP
Titolo:
istanza di ispezione degli atti. divisione delle contribuzioni quale istante.
SEGRETEZZA E PUBBLICITÀ DEL PROCEDIMENTO
art. 27 CPP-TI
Incarto n.
60.2006.309
Lugano
19 settembre
2006
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La Camera dei ricorsi penali del
Tribunale d'appello
composta dai giudici:
Raffaele Guffi, vicepresidente,
Ivano
Ranzanici, Matteo Cassina (in sostituzione di Mauro Mini, esclusosi)
segretaria:
Alessandra Mondada, vicecancelliera
sedente per statuire sull’istanza 23/24.8.2006 presentata dalla
IS 2
con la quale chiede l’autorizzazione a compulsare gli atti del
procedimento penale di cui all’inc. MP __________ promosso nei confronti di PI
2, __________ (patr. da: avv. PR 1, __________);
richiamati gli scritti 28/29.8.2006 di PI 2 e 31.8.2006 del
procuratore pubblico Luca Maghetti, che non si oppongono alla domanda;
letti ed esaminati gli atti;
considerato
in fatto ed in diritto
1. Il
21.5.2003 il procuratore pubblico Antonio Perugini ha segnalato all’Ispettorato
fiscale – in applicazione degli art. 185 LT e 112 LIFD – l’apertura di un procedimento
penale a carico di PI 2 per titolo di infrazione aggravata sub. semplice alla
legge federale sugli stupefacenti in relazione all’attività di società a lui
riconducibili (inc. MP __________).
2. Con
istanza 23/24.8.2006 la IS 2 – invocando le suddette disposizioni – chiede, in
ossequio alla giurisprudenza di questa Camera di cui alla decisione 4.7.2006
(inc. __________), l’autorizzazione a compulsare l’incarto penale inerente il
citato procedimento penale al fine “(…) di verificare la completezza dei
dati fiscali, in particolare di accertare la cifra d’affari realizzata con il
commercio di canapa per poter emettere una decisone su reclamo” (istanza
23/24.8.2006, p. 2).
3. Come
esposto in entrata, il magistrato inquirente preavvisa favorevolmente la
richiesta; PI 2 non si oppone alla domanda.
4. Giusta
l’art. 27 CPP – in vigore dall’1.1.1996, che ha precisato e completato il
previgente art. 8 vCPP, con riferimento anche alla giurisprudenza del Tribunale
federale (DTF 110 Ia 83 e 95 I 108) – "oltre ai casi previsti dal
presente codice, la Camera dei ricorsi penali può permettere l’ispezione degli
atti di un processo e l’estrazione di copie a chi giustifica un interesse
giuridico legittimo che prevale sui diritti personali delle persone implicate
nel processo, segnatamente su quelli delle parti, del denunciante, dei testimoni
e dei periti. La Camera dei ricorsi penali fissa le modalità dell’ispezione”.
L’art.
27 CPP istituisce una procedura specifica (per l’ispezione atti) applicabile a
titolo sussidiario, come emerge chiaramente dall’inizio del testo della
disposizione: “Oltre i casi previsti dal presente codice,…”. Occorre
chiedersi se altre norme del CPP siano applicabili in tema di ispezione degli
atti. Il CPP contiene delle norme relative all’accesso agli atti ad opera delle
parti ad un procedimento aperto (ad esempio, art. 58 cpv. 1, 59 cpv. 1 e 79
cpv. 2 CPP). Il CPP non prevede invece una specifica norma per l’accesso agli
atti da parte di terzi: a questi, come del resto alle parti dopo la chiusura
del procedimento, si applica la procedura dell’art. 27 CPP. Questo risulta
anche dai lavori legislativi, che hanno esteso il campo di applicazione
dell’art. 27 CPP, come risulta in particolare dalla modifica della nota
marginale (inizialmente “Ispezione degli atti dopo il processo”, modificato
in “Ispezione degli atti”; cfr. Rapporto 8.11.1994 della Commissione
speciale del Gran Consiglio, p. 19).
5. Non
essendo di regola l’autorità fiscale parte ad un procedimento penale (tranne
nei casi di frode fiscale), ma sostanzialmente terzo, la decisione relativa ad
una sua richiesta di informazioni riguardo ad un incarto penale compete a questa
Camera in virtù dell’art. 27 cpv. 1 CPP (decisione CRP del 4.7.2006, inc. __________).
Questa Camera non solo decide l’ammissibilità o meno della richiesta, ma è
competente pure per fissare le modalità di ispezione degli atti (art. 27 cpv. 2
CPP).
6. Nel
caso concreto – in applicazione di detta giurisprudenza – è manifesto, e
peraltro non contestato, l’interesse giuridico legittimo dell’autorità fiscale
a visionare gli atti del procedimento penale promosso a carico di PI 2, la cui
attività – per il tramite di società di sua pertinenza – può avere risvolti di
carattere economico e fiscale.
7. La
domanda è accolta. L’istante potrà compulsare l’incarto in questione ed
estrarre copie degli atti, limitatamente a quelli pertinenti ad un corretto
accertamento fiscale, riservato – ovviamente – il segreto d’ufficio e fiscale
connesso con le procedure condotte dalla IS 2.
8. Considerati
gli art. 112 LIFD, 39 cpv. 3 LAID e 185 LT, si prescinde dal prelievo di tassa
di giustizia e spese.
Per
questi motivi,
visti
gli art. 27 CPP, 112 LIFD, 39 cpv. 3 LAID, 185 LT ed ogni altra norma
applicabile,
pronuncia
1. L’istanza
è accolta ai sensi dei considerandi.
Fatti
2. Non
si prelevano tassa di giustizia e spese.
3. Rimedio
di diritto:
Il
giudizio può essere impugnato mediante ricorso di diritto amministrativo al
Tribunale federale. Il ricorso deve essere depositato presso il Tribunale
federale entro trenta giorni dalla notificazione della presente decisione.
4. Intimazione:
terzi
implicati
1. PI 1
Considerandi
2.
PI 2
patr. da: PR 1
Per la Camera dei ricorsi penali
Il vicepresidente La
segretaria
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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