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Decisione

60.2006.312

Istanza di indennità per ingiusto procedimento. assunzione del procedimento da parte del Cantone Ticino. incompetenza della Camera dei ricorsi penali

16 marzo 2008Italiano7 min

Source ti.ch

Fatti

60.2006.312

Data decisione, Autorità:

16.03.2008, CRP

Titolo:

Istanza di indennità per ingiusto procedimento. assunzione del procedimento da parte del Cantone Ticino. incompetenza della Camera dei ricorsi penali

DIRITTO ALL'INDENNITÀ

INDENNITÀ PER INGIUSTO PROCEDIMENTO

PROCEDURA

art. 317 CPP-TI

Incarto n.

60.2006.312

Lugano

16 marzo 2008

In nome

della Repubblica e Cantone

Ticino

La Camera dei ricorsi penali del

Tribunale d'appello

composta dai

giudici:

Mauro Mini, presidente,

Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici

segretaria:

Alessandra Mondada, vicecancelliera

sedente per statuire sull’istanza 23/24.8.2006

presentata da

IS 1, ,

già patr. da: PR 1

tendente ad ottenere, in relazione

all’esito del procedimento penale sfociato nel giudizio 24.8.2005 della Corte

delle assise correzionali di __________ (inc. TPC __________), un’indennità

a’ sensi degli art. 317 ss. CPP;

richiamati gli scritti 30.8.2006 del

procuratore pubblico Manuela Minotti Perucchi – che osserva che, contro il

citato giudizio, ha presentato ricorso per cassazione, ancora inevaso,

rispettivamente che l’arresto dell’istante è stato ordinato dalle autorità del

Canton __________, procedimento assunto in seguito dal Cantone Ticino – e 8/13.9.2006

della Divisione della giustizia – che si rimette alle osservazioni del Ministero

pubblico –;

letti ed esaminati gli atti;

considerato

in fatto ed in diritto

che con atto

di accusa 21.12.2004, a valere quale atto di accusa aggiuntivo al decreto di

accusa 28.5.2002 per titolo di ricettazione (DAC __________), il magistrato

inquirente ha posto in stato di accusa davanti alla Corte delle assise

correzionali di __________ IS 1 – in detenzione preventiva dal 25.4.1996

all’1.5.1996 – siccome accusata di ricettazione [per

avere, a __________, nel periodo ottobre 1994 – aprile 1995, acquistato da __________,

membro di una banda che aveva messo a segno numerosi furti e rapine nella

Svizzera interna, una partita di gioielli, nonché cinque orologi (…), per il

prezzo complessivo di CHF 21'000.--, da lei poi rivenduti a terzi con un utile

netto di CHF 7'000.--, sapendo o dovendo presumere ottenuti mediante reati

contro il patrimonio (punto 1 dell’ACC __________)], di appropriazione

indebita, di infrazione alla legge federale concernente la dimora e il

domicilio degli stranieri e di mancata soppressione di documenti (ACC __________);

che con

giudizio 24.8.2005 la suddetta Corte ha dichiarato l’accusata autrice colpevole

di appropriazione indebita [per essersi, a __________,

al fine di procacciare a sé o ad altri un indebito profitto, nel corso del

1998, indebitamente appropriata del brillante di fu __________, affidatole

perché ottenesse un finanziamento costituendolo in pegno presso l’Istituto

prestiti su pegno di __________; nel novembre 1999, indebitamente appropriata

di due anelli in oro bianco, di cui uno con diamanti, a lei affidati in conto

vendita da __________ (decisione

Considerandi

24.8

, p. 34, inc. TPC __________)] rispettivamente ha prosciolto

l’accusata dalle ulteriori citate imputazioni;

che ha condannato

IS 1 alla pena di un mese di detenzione sospesa condizionalmente per un periodo

di prova di due anni (inc. TPC __________);

che con

sentenza 20.8.2007 la Corte di cassazione e di revisione penale ha respinto,

nella misura in cui era ammissibile, il ricorso per cassazione 3/4.10.2005 del

procuratore pubblico presentato contro, tra l’altro, il proscioglimento

dall’accusa di ricettazione (punto 1 dell’ACC __________) [inc. CCRP __________];

che il

23/24.8.2006 – ancora pendente il ricorso per cassazione – IS 1 ha chiesto, in

applicazione degli art. 317 ss. CPP, che lo Stato della Repubblica e del

Cantone Ticino fosse condannato a versarle, quale risarcimento del danno

sofferto in seguito all’ingiusta detenzione da mettere in relazione con il reato

di ricettazione di cui al punto 1 dell’ACC __________, l’importo di CHF

2'917.80, oltre interessi, di cui CHF 1'917.80 quale danno materiale e CHF

1'000.-- quale torto morale;

che, secondo

l’art. 317 del Codice di procedura penale del Canton Ticino, l'accusato

prosciolto – ossia assolto al processo dalla Corte delle assise correzionali o

criminali o dal pretore, oppure liberato da ogni accusa con decreto di

abbandono – ha diritto ad un'indennità nella forma della rifusione delle spese

di patrocinio, del risarcimento dei danni materiali e della riparazione del

torto morale (REP. 1998 n. 126; G. PIQUEREZ, Traité de procédure pénale suisse,

2.

ed., Ginevra/Zurigo/Basilea 2006, n. 1556 ss.; R. HAUSER / E. SCHWERI / K.

HARTMANN, Schweizerisches Strafprozessrecht, 6. ed., Basilea 2005, § 109 n. 1 ss.);

che il

2.4.1996

– nell’ambito di un procedimento penale per reati contro il patrimonio

aperto dalle autorità del Canton __________ – il giudice istruttore del __________

ha chiesto agli inquirenti ticinesi di procedere all’audizione di IS 1 ed alla

perquisizione del suo domicilio / dei suoi locali commerciali (cfr.

Untersuchungsakten, A1);

che

l’indagata è stata interrogata il 25.4.1996 dalla polizia cantonale ticinese,

alla presenza (anche) di un rappresentante della polizia del Canton __________

(cfr. Untersuchungsakten, A1);

che, al

termine dell’audizione, ha preso atto che il __________ aveva aperto contro di

lei un procedimento penale per titolo di ricettazione, che il magistrato

inquirente titolare dell’inchiesta aveva ordinato il suo arresto e che doveva

essere messa a disposizione delle autorità __________ (cfr. Untersuchungsakten,

A1);

che il

26.4.1996

IS 1 è stata incarcerata nel Canton __________ per pericolo di fuga/collusione

(cfr. Untersuchungsakten, A1);

che la qui

istante è stata interrogata, sempre dalle autorità del Canton __________, il

29.4

, il 30.4.1996, l’1.5.1996 (a confronto con tale __________) e

l’1.5.1996 (cfr. Untersuchungsakten, A1), quando è stata scarcerata;

che il 15.5.1996

la polizia cantonale di __________ ha redatto il rapporto finale inerente il procedimento

penale promosso a carico di IS 1 (e di __________) [cfr. Untersuchungsakten, 0];

che con

scritto 6.6.1996 la Staatsanwaltschaft del Canton __________ ha trasmesso al

Ministero pubblico ticinese, per competenza in applicazione dell’art. 346 cpv.

1.

vCP, gli atti di inchiesta (AI 1, inc. MP __________);

che l’11.6.1996

il Ministero pubblico ha confermato l’assunzione del procedimento penale (AI 1,

inc. MP __________), sfociato nel giudizio 24.8.2005 della Corte delle assise

correzionali di __________ (inc. TPC __________) e, di seguito, nella sentenza

20.8.2007

della Corte di cassazione e di revisione penale (inc. CCRP __________);

che – secondo

la giurisprudenza del Tribunale federale – il cantone le cui autorità abbiano

ordinato ed applicato provvedimenti coattivi rimane competente a decidere se

sia dovuta un’indennità e obbligato, in caso affermativo, a versarla, anche se

il procedimento penale sia stato assunto successivamente da un altro cantone e

si sia concluso con un decreto di abbandono o con una sentenza assolutoria (DTF

108.

Ia 13; R. HAUSER / E. SCHWERI / K. HARTMANN, op. cit., § 109 n. 12; N.

SCHMID, Strafprozessrecht, 4. ed., Zurigo/Basilea/Ginevra 2004, § 67 nota 76);

che, in

queste circostanze, ritenuto come l’arresto di IS 1 sia stato ordinato ed applicato

dalle autorità del Canton __________, quel Cantone è competente per stabilire

se le sia dovuta un’indennità e, eventualmente, per corrisponderle l’importo;

che la

domanda di indennità è pertanto irricevibile per difetto di competenza;

che

l’istanza, con i suoi allegati, è contestualmente trasmessa alla Staatsanwaltschaft

del Canton __________ per i suoi incombenti;

che non si prelevano

tassa di giustizia e spese.

Dispositivo

Per questi motivi,

richiamati gli art. 317 ss. CPP ed ogni

altra disposizione applicabile,

pronuncia

1. L’istanza di

indennità 23/24.8.2006 è irricevibile.

2. L’istanza di

indennità 23/24.8.2006, con i suoi allegati, è trasmessa alla Staatsanwaltschaft

del Canton __________, __________.

3. Non si

prelevano tassa di giustizia e spese.

4. Rimedio di

diritto:

Contro

decisioni finali, contro decisioni parziali, contro decisioni pregiudiziali e

incidentali sulla competenza e la ricusazione e contro altre decisioni

pregiudiziali e incidentali (art. 90 a 93 LTF) è dato, entro trenta giorni

dalla notificazione della decisione (art. 100 cpv. 1 LTF), il ricorso in

materia penale al Tribunale federale per i motivi previsti dagli art. 95 a 98

LTF (art. 78 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata dall’art. 81

LTF.

5. Intimazione:

per

conoscenza:

Per la Camera dei ricorsi penali

Il presidente La

segretaria

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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