60.2006.312
Istanza di indennità per ingiusto procedimento. assunzione del procedimento da parte del Cantone Ticino. incompetenza della Camera dei ricorsi penali
16 marzo 2008Italiano7 min
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Numero d'incarto:
Fatti
60.2006.312
Data decisione, Autorità:
16.03.2008, CRP
Titolo:
Istanza di indennità per ingiusto procedimento. assunzione del procedimento da parte del Cantone Ticino. incompetenza della Camera dei ricorsi penali
DIRITTO ALL'INDENNITÀ
INDENNITÀ PER INGIUSTO PROCEDIMENTO
PROCEDURA
art. 317 CPP-TI
Incarto n.
60.2006.312
Lugano
16 marzo 2008
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La Camera dei ricorsi penali del
Tribunale d'appello
composta dai
giudici:
Mauro Mini, presidente,
Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici
segretaria:
Alessandra Mondada, vicecancelliera
sedente per statuire sull’istanza 23/24.8.2006
presentata da
IS 1, ,
già patr. da: PR 1
tendente ad ottenere, in relazione
all’esito del procedimento penale sfociato nel giudizio 24.8.2005 della Corte
delle assise correzionali di __________ (inc. TPC __________), un’indennità
a’ sensi degli art. 317 ss. CPP;
richiamati gli scritti 30.8.2006 del
procuratore pubblico Manuela Minotti Perucchi – che osserva che, contro il
citato giudizio, ha presentato ricorso per cassazione, ancora inevaso,
rispettivamente che l’arresto dell’istante è stato ordinato dalle autorità del
Canton __________, procedimento assunto in seguito dal Cantone Ticino – e 8/13.9.2006
della Divisione della giustizia – che si rimette alle osservazioni del Ministero
pubblico –;
letti ed esaminati gli atti;
considerato
in fatto ed in diritto
che con atto
di accusa 21.12.2004, a valere quale atto di accusa aggiuntivo al decreto di
accusa 28.5.2002 per titolo di ricettazione (DAC __________), il magistrato
inquirente ha posto in stato di accusa davanti alla Corte delle assise
correzionali di __________ IS 1 – in detenzione preventiva dal 25.4.1996
all’1.5.1996 – siccome accusata di ricettazione [per
avere, a __________, nel periodo ottobre 1994 – aprile 1995, acquistato da __________,
membro di una banda che aveva messo a segno numerosi furti e rapine nella
Svizzera interna, una partita di gioielli, nonché cinque orologi (…), per il
prezzo complessivo di CHF 21'000.--, da lei poi rivenduti a terzi con un utile
netto di CHF 7'000.--, sapendo o dovendo presumere ottenuti mediante reati
contro il patrimonio (punto 1 dell’ACC __________)], di appropriazione
indebita, di infrazione alla legge federale concernente la dimora e il
domicilio degli stranieri e di mancata soppressione di documenti (ACC __________);
che con
giudizio 24.8.2005 la suddetta Corte ha dichiarato l’accusata autrice colpevole
di appropriazione indebita [per essersi, a __________,
al fine di procacciare a sé o ad altri un indebito profitto, nel corso del
1998, indebitamente appropriata del brillante di fu __________, affidatole
perché ottenesse un finanziamento costituendolo in pegno presso l’Istituto
prestiti su pegno di __________; nel novembre 1999, indebitamente appropriata
di due anelli in oro bianco, di cui uno con diamanti, a lei affidati in conto
vendita da __________ (decisione
Considerandi
24.8
, p. 34, inc. TPC __________)] rispettivamente ha prosciolto
l’accusata dalle ulteriori citate imputazioni;
che ha condannato
IS 1 alla pena di un mese di detenzione sospesa condizionalmente per un periodo
di prova di due anni (inc. TPC __________);
che con
sentenza 20.8.2007 la Corte di cassazione e di revisione penale ha respinto,
nella misura in cui era ammissibile, il ricorso per cassazione 3/4.10.2005 del
procuratore pubblico presentato contro, tra l’altro, il proscioglimento
dall’accusa di ricettazione (punto 1 dell’ACC __________) [inc. CCRP __________];
che il
23/24.8.2006 – ancora pendente il ricorso per cassazione – IS 1 ha chiesto, in
applicazione degli art. 317 ss. CPP, che lo Stato della Repubblica e del
Cantone Ticino fosse condannato a versarle, quale risarcimento del danno
sofferto in seguito all’ingiusta detenzione da mettere in relazione con il reato
di ricettazione di cui al punto 1 dell’ACC __________, l’importo di CHF
2'917.80, oltre interessi, di cui CHF 1'917.80 quale danno materiale e CHF
1'000.-- quale torto morale;
che, secondo
l’art. 317 del Codice di procedura penale del Canton Ticino, l'accusato
prosciolto – ossia assolto al processo dalla Corte delle assise correzionali o
criminali o dal pretore, oppure liberato da ogni accusa con decreto di
abbandono – ha diritto ad un'indennità nella forma della rifusione delle spese
di patrocinio, del risarcimento dei danni materiali e della riparazione del
torto morale (REP. 1998 n. 126; G. PIQUEREZ, Traité de procédure pénale suisse,
2.
ed., Ginevra/Zurigo/Basilea 2006, n. 1556 ss.; R. HAUSER / E. SCHWERI / K.
HARTMANN, Schweizerisches Strafprozessrecht, 6. ed., Basilea 2005, § 109 n. 1 ss.);
che il
2.4.1996
– nell’ambito di un procedimento penale per reati contro il patrimonio
aperto dalle autorità del Canton __________ – il giudice istruttore del __________
ha chiesto agli inquirenti ticinesi di procedere all’audizione di IS 1 ed alla
perquisizione del suo domicilio / dei suoi locali commerciali (cfr.
Untersuchungsakten, A1);
che
l’indagata è stata interrogata il 25.4.1996 dalla polizia cantonale ticinese,
alla presenza (anche) di un rappresentante della polizia del Canton __________
(cfr. Untersuchungsakten, A1);
che, al
termine dell’audizione, ha preso atto che il __________ aveva aperto contro di
lei un procedimento penale per titolo di ricettazione, che il magistrato
inquirente titolare dell’inchiesta aveva ordinato il suo arresto e che doveva
essere messa a disposizione delle autorità __________ (cfr. Untersuchungsakten,
A1);
che il
26.4.1996
IS 1 è stata incarcerata nel Canton __________ per pericolo di fuga/collusione
(cfr. Untersuchungsakten, A1);
che la qui
istante è stata interrogata, sempre dalle autorità del Canton __________, il
29.4
, il 30.4.1996, l’1.5.1996 (a confronto con tale __________) e
l’1.5.1996 (cfr. Untersuchungsakten, A1), quando è stata scarcerata;
che il 15.5.1996
la polizia cantonale di __________ ha redatto il rapporto finale inerente il procedimento
penale promosso a carico di IS 1 (e di __________) [cfr. Untersuchungsakten, 0];
che con
scritto 6.6.1996 la Staatsanwaltschaft del Canton __________ ha trasmesso al
Ministero pubblico ticinese, per competenza in applicazione dell’art. 346 cpv.
1.
vCP, gli atti di inchiesta (AI 1, inc. MP __________);
che l’11.6.1996
il Ministero pubblico ha confermato l’assunzione del procedimento penale (AI 1,
inc. MP __________), sfociato nel giudizio 24.8.2005 della Corte delle assise
correzionali di __________ (inc. TPC __________) e, di seguito, nella sentenza
20.8.2007
della Corte di cassazione e di revisione penale (inc. CCRP __________);
che – secondo
la giurisprudenza del Tribunale federale – il cantone le cui autorità abbiano
ordinato ed applicato provvedimenti coattivi rimane competente a decidere se
sia dovuta un’indennità e obbligato, in caso affermativo, a versarla, anche se
il procedimento penale sia stato assunto successivamente da un altro cantone e
si sia concluso con un decreto di abbandono o con una sentenza assolutoria (DTF
108.
Ia 13; R. HAUSER / E. SCHWERI / K. HARTMANN, op. cit., § 109 n. 12; N.
SCHMID, Strafprozessrecht, 4. ed., Zurigo/Basilea/Ginevra 2004, § 67 nota 76);
che, in
queste circostanze, ritenuto come l’arresto di IS 1 sia stato ordinato ed applicato
dalle autorità del Canton __________, quel Cantone è competente per stabilire
se le sia dovuta un’indennità e, eventualmente, per corrisponderle l’importo;
che la
domanda di indennità è pertanto irricevibile per difetto di competenza;
che
l’istanza, con i suoi allegati, è contestualmente trasmessa alla Staatsanwaltschaft
del Canton __________ per i suoi incombenti;
che non si prelevano
tassa di giustizia e spese.
Dispositivo
Per questi motivi,
richiamati gli art. 317 ss. CPP ed ogni
altra disposizione applicabile,
pronuncia
1. L’istanza di
indennità 23/24.8.2006 è irricevibile.
2. L’istanza di
indennità 23/24.8.2006, con i suoi allegati, è trasmessa alla Staatsanwaltschaft
del Canton __________, __________.
3. Non si
prelevano tassa di giustizia e spese.
4. Rimedio di
diritto:
Contro
decisioni finali, contro decisioni parziali, contro decisioni pregiudiziali e
incidentali sulla competenza e la ricusazione e contro altre decisioni
pregiudiziali e incidentali (art. 90 a 93 LTF) è dato, entro trenta giorni
dalla notificazione della decisione (art. 100 cpv. 1 LTF), il ricorso in
materia penale al Tribunale federale per i motivi previsti dagli art. 95 a 98
LTF (art. 78 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata dall’art. 81
LTF.
5. Intimazione:
per
conoscenza:
Per la Camera dei ricorsi penali
Il presidente La
segretaria
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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