60.2006.313
Istanza di indennità per ingiusto procedimento. assicurazione giuridica. responsabilità causale dello Stato
12 novembre 2007Italiano18 min
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Numero d'incarto:
60.2006.313
Data decisione, Autorità:
12.11.2007, CRP
Titolo:
Istanza di indennità per ingiusto procedimento. assicurazione giuridica. responsabilità causale dello Stato
DIRITTO ALL'INDENNITÀ
INDENNITÀ PER INGIUSTO PROCEDIMENTO
PROCEDURA
art. 317 CPP-TI
Incarto n.
60.2006.313
Lugano
12 novembre
2007/dp
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La Camera dei ricorsi penali del
Tribunale d'appello
composta dai
giudici:
Mauro Mini, presidente,
Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici
segretario:
Rocco Filippini, vicecancelliere
sedente per statuire sull’istanza
24/25.8.2006 presentata da
IS 1
patr. da: PR 1
tendente ad ottenere, in relazione
all’esito del procedimento penale sfociato nel decreto di non luogo a
procedere 13.6.2006 emanato dal sostituto procuratore pubblico Chiara Borelli
(NLP __________), un’indennità a’ sensi dell’art. 317 CPP;
premesso che i dott. med. __________ e __________,
pure indagati, hanno presentato parallele istanze di indennità per ingiusto
procedimento (inc. __________ e __________);
preso atto dello scritto 8.9.2006 della
Divisione della giustizia, che comunica di rimettersi alle osservazioni del
Ministero pubblico;
richiamate le osservazioni 29.9.2006 del
magistrato inquirente;
preso atto dello scritto 17/19.4.2007 dell’avv.
PR 1;
letti ed esaminati gli atti;
considerato
Fatti
a. In data
25.4.2003, __________ veniva ricoverata all’Ospedale regionale di __________ a
seguito di un importante scompenso respiratorio e problemi renali. Dapprima
trasferita presso il reparto di cure intense, il 27.8.2003 veniva sottoposta ad
un intervento di laparotomia (ispezione tramite l’apertura dell’addome),
complicato da lesioni intestinali, ad opera del dott. med. __________. Nei
giorni successivi, la paziente sviluppava una sindrome settica, che l’1.9.2003
ne causava il decesso.
b. In
seguito alla segnalazione del medico legale cantonale, il 3.9.2003 il Ministero
pubblico ha aperto un procedimento penale a carico del dott. med. __________
per titolo di omicidio colposo.
Il sostituto
procuratore pubblico Andrea Pagani, incaricato dell’inchiesta, ha ordinato la
perquisizione ed il sequestro della cartella clinica e dei referti d’esame
riguardanti la paziente (AI 1). Il 4.9.2003 ha interrogato il medico chirurgo
in veste di indiziato (AI 4) ed in seguito ordinato il sequestro di ogni
modello di “clamp” (pinza) in dotazione nelle sale operatorie (AI 11). Le indagini
sono poi proseguite con l’audizione di numerosi testi (AI 14-15, 19-22),
l’assunzione del referto autoptico (AI 30) e di una perizia medico-legale,
datata 26.2.2004, allestita dai prof. __________ e __________ dell’Università __________
(AI 42).
Ricevuto il
referto peritale, il magistrato inquirente ha assunto un’ulteriore testimonianza
(AI 46), acquisito la documentazione radiologica e sonografica in originale (AI
47) ed interrogato, in qualità di indiziati, il dott. med. __________, primario
del reparto di chirurgia (AI 57), ed il dott. med. IS 1, capo clinica presso il
medesimo reparto (AI 58).
c. In data
10.5.2004, il sostituto procuratore pubblico Chiara Borelli – nel frattempo subentrata
nell’inchiesta – ha assunto una nuova testimonianza (AI 61), comunicando poi
alle parti la sua intenzione di presentare un ulteriore quesito ai periti
giudiziari (AI 62); tale scritto è stato impugnato con successo dinnanzi al
giudice dell’istruzione e dell’arresto dai dott. med. __________ e IS 1 (AI 80
e 82).
Il 5.4.2006,
l’avv. __________, patrocinatore di __________, ha prodotto agli atti una
perizia di parte, datata 14.2.2006, allestita dal prof. __________ della
Clinica universitaria dell’__________ (AI 85). Il 28.4.2006 ha infine avuto
luogo l’udienza di delucidazione peritale, alla presenza di entrambi i periti
giudiziari e del perito di parte (AI 92).
d. Con
decisione 13.6.2006 il magistrato inquirente ha decretato il non luogo a procedere
a beneficio di tutti i medici indagati. Con particolare riferimento all’operato
sanitario pre-operatorio sottolinea come il ritardo nel diagnosticare
l’occlusione intestinale non abbia avuto un ruolo determinante con il decorso
infausto della paziente, con riguardo all’intervento chirurgico come le scelte
del dott. med. __________ non fossero insostenibili ed in urto con l’attuale
scienza medica, così come la decisione di non operare nuovamente la paziente
non sia ascrivibile ad errore (decreto di non luogo a procedere 13.6.2006, p.
12-13; NLP __________).
e. Con
l’istanza in esame – fondata sugli art. 317 ss. CPP – il dott. med. IS 1, che
protesta le ripetibili, chiede che lo Stato della Repubblica e del Cantone
Ticino sia condannato a versargli, quale risarcimento del danno sofferto in
seguito al procedimento penale, l’importo complessivo di CHF 16'179.45 oltre
interessi, di cui CHF 15'600.10 per spese di patrocinio e CHF 579.35 per esborsi.
Premesso il
suo diritto al risarcimento dei danni, l’istante rileva anzitutto che i costi
della perizia sono già stati rivendicati dal dott. med. __________. Evidenzia
quindi la complessità fattuale e giuridica del caso nonché la sua delicata
posizione, che a seguito della perizia giudiziaria sembrava ormai compromessa.
Con particolare riferimento all’esborso della tassa di giustizia e delle spese
di cui alla decisione del giudice dell’istruzione e dell’arresto, che ha parzialmente
accolto il suo reclamo, sottolinea come le critiche all’operato dei periti __________
si siano rilevate fondate. Rinuncia infine a richiedere il risarcimento del torto
morale (istanza 24/25.8.2006, p. 4).
f. Con
osservazioni 29.9.2006, il sostituto procuratore pubblico si rimette al
giudizio di questa Camera, precisando nondimeno di opporsi alla rifusione della
tassa di giustizia e delle spese di cui alla decisione del giudice
dell’istruzione e dell’arresto, inerente unicamente questioni di forma, ed al
(totale) risarcimento delle spese sostenute per l’allestimento della perizia di
parte, rilevando come il decreto di non luogo a procedere sia scaturito piuttosto
dall’udienza di delucidazione, fissata d’ufficio.
Considerandi
1.
1.1.
L’istanza in
esame è stata introdotta il 24.8.2006. Alla presente decisione si applicano
pertanto le nuove norme sull’indennità a favore dell’accusato prosciolto, in
vigore dal 18.8.2006 (BU 2006, p. 296).
1.2
Giusta l’art.
317.
CPP l’accusato prosciolto – ossia assolto al processo dalla Corte delle
assise correzionali o criminali o dal pretore, oppure liberato da ogni accusa
con decreto di abbandono – ha diritto ad un’indennità nella forma della
rifusione delle spese di patrocinio, del risarcimento dei danni materiali e
della riparazione del torto morale (REP. 1998 n. 126; G. PIQUEREZ, Traité de
procédure pénale suisse, 2. ed., Ginevra/Zurigo/Basilea 2006, n. 1556 ss.; R. HAUSER / E. SCHWERI / K. HARTMANN, Schweizerisches
Strafprozessrecht, 6. ed., Basilea 2005, § 109 n. 1 ss.).
L’indennità prevista dall'art. 317 CPP
consiste nel risarcimento pieno (“rifusione”) delle spese di patrocinio
legale oggettivamente necessarie e dei danni materiali, nonché nella “riparazione”
del torto morale, la cui determinazione è lasciata al potere d’apprezzamento
del giudice. Per la definizione dell’ammontare, delle modalità e
dell’estensione dell’indennità si applicano le norme cantonali e, a titolo di
diritto cantonale suppletivo, le regole generali degli art. 42 ss. CO (R. HAUSER / E. SCHWERI / K. HARTMANN,
op. cit., § 109 n. 7; N. OBERHOLZER, Grundzüge des Strafprozessrechts, Berna
1994, p. 593).
1.3
L’onere della prova incombe all’istante,
motivo per cui la sua richiesta di risarcimento deve essere fondata su fatti
precisi e deve essere documentata (decisione TF 1P.602/2003 del 23.2.2004; DTF
113.
IV 93 e 107 IV 155; G. PIQUEREZ, op. cit., n. 1559; N. OBERHOLZER, op.
cit., p. 593; rapporto n. 3163, p. 96 ad art. 317 e note riassuntive della seduta
del 20.7.1988 della Commissione speciale per la revisione del CPP, p. 9 ss.), e
ciò malgrado la responsabilità dello Stato sia di natura causale. Del resto,
appositamente per permettergli di raccogliere la documentazione e gli elementi
necessari alla corretta quantificazione della pretesa, la legge prevede che
l’istanza debba essere introdotta entro un anno (N. SALVIONI, Codice di
procedura penale annotato, Locarno 1999, ad art. 320 CPP, p. 508).
1.4
Come detto,
la domanda di indennità deve essere presentata entro un anno dall’abbandono del
procedimento, rispettivamente dalla sentenza di assoluzione (art. 320 CPP).
Il
procedimento penale promosso a carico del dott. med. IS 1 si è concluso con decreto
di non luogo a procedere del 13.6.2006, per cui la tempestività dell’istanza in
esame, introdotta il 24.8.2006, è pacifica.
2.
2.1.
Scopo delle
informazioni preliminari è quello di stabilire se una notizia di reato è sostenuta
da sufficienti indizi, onde decidere se promuovere l’accusa e avviare
l’istruzione formale, o se decretare un non luogo a procedere (cfr. art. 184
cpv. 1 e 2 CPP); in questa fase preliminare l’interessato non ha veste di
accusato e pertanto non necessita generalmente dell’assistenza di un difensore.
La qualità di parte processuale nasce infatti, come esposto, con la promozione
dell’accusa e da quel momento l’accusato beneficia di determinati diritti e,
segnatamente, di essere assistito da un legale, di accedere agli atti e di
partecipare agli interrogatori (cfr. art. 49 ss. CPP).
La
giurisprudenza cantonale ha nondimeno superato questa concezione formale di “accusato”
basandosi su una nozione sostanziale, riferita alla persona concretamente
sospettata di un reato, indipendentemente dalla formale promozione dell’accusa
(cfr. decisione 15.7.1994 del giudice dell’istruzione e dell’arresto in re P.
F.): quindi, è da considerare “accusata” ogni persona sospettata di aver
commesso un reato, oggetto di indagini, con importanti ripercussioni sulla sua
situazione o sulla sua sfera personale (perquisizione, sequestro, ecc.). La
necessità della presenza di un difensore nasce pertanto quando gli interessi
dell’indagato sono colpiti in misura importante e la fattispecie presenta
difficoltà di fatto e di diritto che superano le sue capacità e che quindi
rendono necessario un patrocinatore. In ambito penale questo è segnatamente il
caso quando, indipendentemente dalle difficoltà di fatto e di diritto, si debba
attendere l’irrogazione di una pena la cui durata escluda la sospensione
condizionale della stessa o l’assunzione di misure privative della libertà
personale (DTF 126 I 196 e rif.; DTF 120 Ia 43 e rif.; M. RUSCA / E. SALMINA /
C. VERDA, Commento del Codice di procedura penale ticinese, Lugano 1997, n. 18
s. ad art. 49 CPP; G. PIQUEREZ, op. cit., n. 492). Nei casi in cui la
verosimile aspettativa di pena è di pochi mesi si devono considerare le difficoltà
giuridiche e fattuali della procedura, alle quali l’interessato non è in grado
di far fronte (per es. la complessità delle questioni giuridiche e procedurali,
la facoltà di difendersi efficacemente nella procedura). Nel caso di evidenti
reati minori (“Bagatelldelikte”), ove entri in considerazione solo una
multa o una pena privativa della libertà di poco conto, il Tribunale federale
nega invece il diritto costituzionale al gratuito patrocinio (cfr. art. 2 cpv.
1.
Lag; decisioni TF 1P.739/2004 del 24.1.2005, e 1P.263/2002 del 28.8.2002; DTF
128.
I 225, 126 I 194, 122 I 49 e 275, 120 Ia 43; M. RUSCA / E. SALMINA / C.
VERDA, op. cit., n. 2 e 18 ss. ad art. 49 CPP; G. PIQUEREZ, op. cit., n. 497;
R. HAUSER / E. SCHWERI / K. HARTMANN, op. cit., § 40 n. 11 e 16; B. CORBOZ, Le
droit constitutionnel à l’assistance judiciaire, in SJ 2003 II p. 67 ss.).
2.2
I reati per
omissione – tipici in ambito medico – presentano particolari difficoltà di
fatto e di diritto, che risiedono segnatamente nel dover procedere all’esame di
un’ipotesi, domandandosi che cosa sarebbe successo se gli atti omessi fossero
stati compiuti e se ciò, secondo il normale andamento delle cose, avrebbe evitato
il danno: in questo senso, occorre verificare una causalità che non è diretta,
quanto piuttosto ipotetica.
A fronte delle
conclusioni della perizia giudiziale allestita dai prof. __________ e __________,
la presenza di un legale si imponeva, a non averne dubbi, già allo stadio delle
informazioni preliminari, senza dimenticare che l’istante, capo clinica del
reparto di chirurgia, poteva attendersi una pena detentiva sino a tre anni o
una pena pecuniaria (secondo la nuova formulazione dell’art. 117 CP).
Benché nei
suoi confronti il magistrato inquirente non abbia formalmente promosso
l’accusa, il dott. med. IS 1 va pertanto ritenuto “accusato” a’ sensi
dell’art. 317 CPP.
3.
3.1.
Come esposto
in narrativa, il dott. med. IS 1 postula la rifusione di CHF 15'600.10 per
spese di patrocinio e CHF 579.35 per esborsi.
Dall’esame
degli atti, compresa la documentazione allegata alle parallele istanze
presentate dai dott. med. __________ e __________, è emerso uno scambio di
corrispondenza con __________, con cui l’Ente Ospedaliero Cantonale (EOC) ha
stipulato una polizza assicurativa estesa a tutta l’attività medica dei suoi
dipendenti. Questa Camera ha quindi chiesto all’avv. PR 1, suo patrocinatore di
fiducia, di precisare se i costi qui rivendicati erano eventualmente gia stati
assunti dalla compagnia assicurativa dell’EOC.
Con scritto 17/19.4.2007,
l’avv. PR 1 ha indicato di avere ricevuto precise istruzioni di indirizzare le
fatture e le richieste di acconto direttamente al direttore dell’Ospedale regionale
di __________ e di avere già incassato un primo acconto per onorari e spese. Da
parte sua, il difensore del dott. med. __________, pure interpellato a questo
proposito, ha confermato che la sua nota d’onorario è stata nel frattempo integralmente
saldata dalla __________. Il patrocinatore di __________, infine, ha comunicato
di non avere ancora ricevuto copertura dei costi di patrocinio, aggiungendo
nondimeno che la protezione giuridica è prevista nella polizza assicurativa
stipulata dall’EOC.
3.2
La procedura
disciplinata dagli art. 317 ss. CPP è essenzialmente di natura civile e tocca
aspetti tipici del diritto della responsabilità civile. Contrariamente al risarcimento stabilito
dalla Legge cantonale sulla responsabilità civile degli enti pubblici e degli agenti
pubblici del 24.10.1988 (LResp), possibile solo se il danno è stato cagionato
in modo illecito (art. 4 cpv. 1 LResp), la rifusione di un’indennità sulla base
degli art. 317 ss. CPP non è subordinata né all’esistenza di un atto illecito né
alla colpa del magistrato inquirente. Come evidenziato in precedenza, tale base legale è infatti stata concepita nel
senso di una responsabilità causale
(cfr. anche Messaggio concernente l’unificazione del diritto processuale penale
del 21.12.2005, ad art. 437 CPP-CH).
3.3
Nella misura
in cui l’istante, come nella specie, dispone di un’assicurazione di protezione
giuridica, nasce un evidente problema di concorso d’azioni.
In materia di
responsabilità plurale per cause diverse, l’art. 51 cpv. 2 CO suggerisce al
giudice un preciso ordine di regresso: in prima linea risponde colui che ha cagionato il danno
con atto illecito, in seconda colui che ne risponde per obbligazione contrattuale
ed infine colui che ne è tenuto per legge. Giurisprudenza e dottrina maggioritaria includono gli
assicuratori nella seconda fascia, considerandoli come un responsabile contrattuale (DTF 80 II 247; BK –
R. BREHM, Vol. VI/1/3/1, 3. ed., Berna 2006, n. 60 ad art. 51 CO), mentre solo
in terza ed ultima fascia i responsabili a titolo causale (F. WERRO, La responsabilité civile, Berna
2005, p. 402; BK – R. BREHM,
op. cit., n. 73 ss. ad art. 51 CO).
L’assicurazione
di protezione giuridica
essendo inoltre annoverabile tra le assicurazioni contro i danni (C. BOLL, in:
Honsell/Vogt/Schnyder [a cura di], Bundesgesetz über den Versicherungsvertrag
(VVG), Basilea 2001, n. 5 e 14 ad art. 48 LCA), in questo contesto torna
applicabile anche l’art. 72 LCA, che nella sua concezione maggioritaria
conferisce all’assicuratore un diritto di regresso unicamente per pretese
fondate su una responsabilità aquiliana (DTF 120 II 191; BK – R. BREHM, op. cit., n. 61 ad art. 51 CO), escludendolo
invece nei confronti del responsabile a titolo causale, a meno che non si possa
rimproverargli una colpa addizionale (K. OFTINGER / E. W. STARK, Schweizerisches
Haftpflichtrecht, Vol. I, 5. ed., Zurigo
1995, § 11 n. 37).
3.4
In una
decisione risalente al 15.12.1998, questa Camera ha già avuto modo di negare la
rifusione delle spese legali coperte da un’assicurazione di protezione giuridica,
argomentando che la riparazione del danno è in questo caso sufficientemente garantita
e l’accusato non subisce alcun pregiudizio (inc. __________). Negli stessi
termini si è espressa in una successiva decisione del 23.8.2004, nella quale ha
negato il risarcimento delle spese legali coperte da un sindacato, ribadendo
che scopo dell’indennità prevista dall’art. 317 CPP è quello di evitare che un
accusato, benché prosciolto, debba assumersi personalmente il costo delle spese
di patrocinio oggettivamente necessarie per la sua difesa, senza alcuna
possibilità di ottenerne la riparazione (inc. __________).
Questa
interpretazione dell’art. 317 CPP, che sostanzialmente relega in ultima linea
la responsabilità causale dello Stato, è conforme all’ordine di regresso
dell’art. 51 cpv. 2 CO ed al suo spirito.
3.5
Il Tribunale
federale, in un caso relativo all’applicazione dell’art. 163a CPP vodese, ha da
parte sua concluso che non è arbitrario porre, se necessario, le spese di patrocinio
dell’accusato prosciolto dapprima a carico della parte condannata al pagamento
delle spese causate dal suo comportamento, in seguito a carico di un’eventuale
assicurazione e, solo infine, a carico dello Stato (JdT 1992 III 88).
Anche tale gerarchia,
a non averne dubbi, corrisponde a quanto disposto dall’art. 51 cpv. 2 CO.
3.6
Non è invece
determinante, sia detto per inciso, la giurisprudenza del Tribunale federale
secondo cui è arbitrario negare ad una parte un’indennità per ripetibili solo
perché essa beneficia di un’assicurazione di protezione giuridica (DTF 117 Ia
295) oppure perché è assistita da un’associazione o da un sindacato (DTF 122 V
279; 108 V 270), ove si pensi appena che l’indennità prevista dall’art. 317 CPP si fonda su una
normativa speciale rispetto alla disposizione di carattere generale dell’art. 9
cpv. 6 CPP, che disciplina la possibilità per l’autorità giudicante di assegnare
ripetibili nell’ambito della decisione sulle spese (decisione TF 1P.353/2004
del 25.2.2005). Del resto, le
spese di patrocinio di cui all’art. 317 CPP costituiscono un elemento del danno
solo nella misura in cui non sono già comprese nelle eventuali ripetibili
assegnate all’accusato prosciolto dall’autorità giudicante (cfr., per tutte, decisione
CRP del 5.12.2005 in re F.B., inc. __________).
4.
4.1.
Tornando al
caso in esame, con scritto
17/19.4.2007 l’avv. PR 1 ha comunicato di avere incassato, in data 7.3.2006, un
primo acconto di CHF 5'380.--. Risulta quindi
che le spese legali sofferte
dall’istante in seguito all’ingiusto procedimento sono state in parte coperte e
per il resto garantite dalla __________. Un’eventuale rifusione in questa sede
di tali costi gioverebbe, in definitiva, unicamente alla compagnia
d’assicurazione, che non sarebbe chiamata a coprire il residuo del danno ancora
scoperto, come contrattualmente dovuto. Il dott. med. IS 1, che non si è
nemmeno assunto i premi assicurativi, non patisce invece alcun pregiudizio in merito.
4.2
Riallacciandosi
alle argomentazioni di natura prettamente civile, lo Stato della Repubblica e
del Cantone Ticino, quale debitore solidale, nei confronti dell’istante
(rapporti esterni) è pertanto liberato dal suo obbligo legale previsto
dall’art. 317 CPP (cfr., al proposito, DTF 112 II 138), perlomeno sino a
concorrenza dell’importo del danno già coperto (CHF 5'380.--). Nei rapporti interni,
per quanto già versato, la __________ non ha invece la possibilità di avanzare
pretese di regresso nei confronti dello Stato: come sopra evidenziato (punto 3.3.),
gli assicuratori sono infatti sottoposti all’ordine delle regole di regresso fissate
dall’art. 51 CO (DTF 119 II 293) o dall’art. 72 LCA, per cui non possono
invocare con successo un simile diritto nei confronti del responsabile a titolo
causale, quale è lo Stato.
4.3
Per l’importo
tutt’ora scoperto, occorre ribadire che la rifusione del medesimo al
danneggiato è sufficientemente garantita, di modo che il dott. med. IS 1 non
subisce alcun pregiudizio. In questo senso si richiama il precedente indicato
al punto 3.4.
A fronte di
due enti responsabili (a titolo diverso, ma debitori solidali nei rapporti esterni),
entrambi chiaramente solvibili, la scelta dell’istante di richiedere dapprima
un acconto alla compagnia assicurativa, di agire poi contro lo Stato e di
chiedere infine l’eventuale residuo non coperto nuovamente all’assicurazione appare
a prima vista contraria ad un’economia di procedura, ma anche all’obbligo del
danneggiato di contenere al minimo il danno: agendo in tal modo genera infatti costi
in questa sede e costringe successivamente lo Stato ad un’azione di regresso contro
la compagnia d’assicurazione.
La scelta di
percorrere le due vie è inoltre discutibile poiché l’azione è sì promossa a
nome del medico istante ma sostanzialmente per conto dell’assicurazione.
Del resto,
come sopra ricordato, scopo dell’art. 317 CPP è quello di garantire
all’accusato prosciolto la riparazione del danno che lo stesso non potrebbe
ottenere in altro modo (punto
3.4
): si tratta quindi di una responsabilità sussidiaria.
In ogni modo,
considerato che l’art. 50 cpv. 2 CO (a cui rinvia l’art. 51 cpv. 1 CO)
stabilisce che appartiene al giudice determinare chi deve, per finire,
sopportare il danno, appare senz’altro conforme al diritto ed all’equità ripristinare
la responsabilità prioritaria di colui che risponde per obbligazione
contrattuale, ritenuto per di più che il dott. med. IS 1, come già detto, non
si è nemmeno assunto i premi assicurativi.
5.
L’istanza
è conseguentemente respinta, in quanto il residuo del danno è già stato
garantito, e sarà assunto dalla compagnia d’assicurazione.
Trattandosi
di una precisazione di giurisprudenza, si prescinde dal prelievo di tassa di
giustizia e spese.
Dispositivo
Per questi motivi,
richiamati gli art. 317 ss. CPP, sulle
spese l’art. 39 cpv. 2 LTG ed ogni altra norma applicabile,
pronuncia
1. L’istanza è
respinta.
2. Non si prelevano tassa di giustizia e spese.
3. Rimedio di
diritto
Contro
decisioni finali, contro decisioni parziali, contro decisioni pregiudiziali e
incidentali sulla competenza e la ricusazione e contro altre decisioni
pregiudiziali e incidentali (art. 90 a 93 LTF) è dato, entro trenta giorni
dalla notificazione della decisione (art. 100 cpv. 1 LTF), il ricorso in
materia penale al Tribunale federale, per i motivi previsti dagli art. 95 a 98
LTF (art. 78 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata dall’art. 81
LTF.
4. Intimazione:
terzi
implicati
1. PI
1
2. PI
2
Per la Camera dei ricorsi penali
Il presidente Il
segretario
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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