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Decisione

60.2006.314

Istanza di indennità per ingiusto procedimento. assicurazione giuridica. responsabilità causale dello Stato

12 novembre 2007Italiano17 min

Source ti.ch

Fatti

a. In data

25.4.2003, __________ veniva ricoverata all’Ospedale regionale di __________ a

seguito di un importante scompenso respiratorio e problemi renali. Dapprima

trasferita presso il reparto di cure intense, il 27.8.2003 veniva sottoposta ad

un intervento di laparotomia (ispezione tramite l’apertura dell’addome),

complicato da lesioni intestinali, ad opera del dott. med. IS 1. Nei giorni

successivi, la paziente sviluppava una sindrome settica, che l’1.9.2003 ne

causava il decesso.

b. In

seguito alla segnalazione del medico legale cantonale, il 3.9.2003 il Ministero

pubblico ha aperto un procedimento penale a carico del dott. med. IS 1 per

titolo di omicidio colposo.

Il sostituto

procuratore pubblico Andrea Pagani, incaricato dell’inchiesta, ha ordinato la

perquisizione ed il sequestro della cartella clinica e dei referti d’esame

riguardanti la paziente (AI 1). Il 4.9.2003 ha interrogato il medico chirurgo

in veste di indiziato (AI 4) ed in seguito ordinato il sequestro di ogni

modello di “clamp” (pinza) in dotazione nelle sale operatorie (AI 11). Le indagini

sono poi proseguite con l’audizione di numerosi testi (AI 14-15, 19-22),

l’assunzione del referto autoptico (AI 30) e di una perizia medico-legale,

datata 26.2.2004, allestita dai prof. __________ e __________ dell’Università __________

(AI 42).

Ricevuto il

referto peritale, il magistrato inquirente ha assunto un’ulteriore testimonianza

(AI 46), acquisito la documentazione radiologica e sonografica in originale (AI

47) ed interrogato, in qualità di indiziati, il dott. med. __________, primario

del reparto di chirurgia (AI 57), ed il dott. med. __________, capo clinica

presso il medesimo reparto (AI 58).

c. In data

10.5.2004, il sostituto procuratore pubblico Chiara Borelli – nel frattempo subentrata

nell’inchiesta – ha assunto una nuova testimonianza (AI 61), comunicando poi

alle parti la sua intenzione di presentare un ulteriore quesito ai periti

giudiziari (AI 62); tale scritto è stato impugnato con successo dinnanzi al

giudice dell’istruzione e dell’arresto dai dott. med. __________ e __________

(AI 80 e 82).

Il 5.4.2006,

l’avv. __________, patrocinatore del dott. med. __________, ha prodotto agli

atti una perizia di parte, datata 14.2.2006, allestita dal prof. __________ della

Clinica universitaria dell’__________ (AI 85). Il 28.4.2006 ha infine avuto

luogo l’udienza di delucidazione peritale, alla presenza di entrambi i periti

giudiziari e del perito di parte (AI 92).

d. Con

decisione 13.6.2006 il magistrato inquirente ha decretato il non luogo a procedere

a beneficio di tutti i medici indagati. Con particolare riferimento all’operato

sanitario pre-operatorio sottolinea come il ritardo nel diagnosticare

l’occlusione intestinale non abbia avuto un ruolo determinante con il decorso

infausto della paziente, con riguardo all’intervento chirurgico come le scelte

del dott. med. IS 1 non fossero insostenibili ed in urto con l’attuale scienza

medica, così come la decisione di non operare nuovamente la paziente non sia

ascrivibile ad errore (decreto di non luogo a procedere 13.6.2006, p. 12-13;

NLP __________).

e. Con

l’istanza in esame – fondata sugli art. 317 ss. CPP – il dott. med. IS 1, che

protesta le ripetibili, chiede che lo Stato della Repubblica e del Cantone

Ticino sia condannato a versargli, quale risarcimento del danno sofferto in

seguito al procedimento penale, l’importo complessivo di CHF 19'161.55 oltre

interessi, di cui CHF 18'300.55 per spese di patrocinio e CHF 861.-- per esborsi

(già compresi gli interessi).

Premesso il

suo diritto al risarcimento dei danni, l’istante rileva anzitutto che i costi

della perizia sono già stati rivendicati dal dott. med. __________. Evidenzia quindi

la complessità fattuale e giuridica del caso nonché la sua delicata posizione,

che a seguito della perizia giudiziaria sembrava ormai compromessa. Con

particolare riferimento all’esborso della tassa di giustizia e delle spese di

cui alla decisione del giudice dell’istruzione e dell’arresto sottolinea come

le critiche all’operato dei periti __________ si siano rilevate fondate.

Rinuncia infine a richiedere il risarcimento del torto morale (istanza

24/25.8.2006, p. 4).

f. Con

osservazioni 29.9.2006, il sostituto procuratore pubblico si rimette al

giudizio di questa Camera, precisando nondimeno di opporsi alla rifusione della

tassa di giustizia e delle spese di cui alla decisione del giudice

dell’istruzione e dell’arresto, inerente unicamente questioni di forma, ed al (totale)

risarcimento delle spese sostenute per l’allestimento della perizia di parte,

rilevando come il decreto di non luogo a procedere sia scaturito piuttosto

dall’udienza di delucidazione, fissata d’ufficio.

Considerandi

1.

1.1.

L’istanza in

esame è stata introdotta il 24.8.2006. Alla presente decisione si applicano

pertanto le nuove norme sull’indennità a favore dell’accusato prosciolto, in

vigore dal 18.8.2006 (BU 2006, p. 296).

1.2

Giusta l’art.

317.

CPP l’accusato prosciolto – ossia assolto al processo dalla Corte delle

assise correzionali o criminali o dal pretore, oppure liberato da ogni accusa

con decreto di abbandono – ha diritto ad un’indennità nella forma della

rifusione delle spese di patrocinio, del risarcimento dei danni materiali e

della riparazione del torto morale (REP. 1998 n. 126; G. PIQUEREZ, Traité de

procédure pénale suisse, 2. ed., Ginevra/Zurigo/Basilea 2006, n. 1556 ss.; R. HAUSER / E. SCHWERI / K. HARTMANN, Schweizerisches

Strafprozessrecht, 6. ed., Basilea 2005, § 109 n. 1 ss.).

L’indennità prevista dall'art. 317 CPP

consiste nel risarcimento pieno (“rifusione”) delle spese di patrocinio

legale oggettivamente necessarie e dei danni materiali, nonché nella “riparazione”

del torto morale, la cui determinazione è lasciata al potere d’apprezzamento

del giudice. Per la definizione dell’ammontare, delle modalità e

dell’estensione dell’indennità si applicano le norme cantonali e, a titolo di

diritto cantonale suppletivo, le regole generali degli art. 42 ss. CO (R. HAUSER / E. SCHWERI / K. HARTMANN,

op. cit., § 109 n. 7; N. OBERHOLZER, Grundzüge des Strafprozessrechts, Berna

1994, p. 593).

1.3

L’onere della prova incombe all’istante,

motivo per cui la sua richiesta di risarcimento deve essere fondata su fatti

precisi e deve essere documentata (decisione TF 1P.602/2003 del 23.2.2004; DTF

113.

IV 93 e 107 IV 155; G. PIQUEREZ, op. cit., n. 1559; N. OBERHOLZER, op.

cit., p. 593; rapporto n. 3163, p. 96 ad art. 317 e note riassuntive della seduta

del 20.7.1988 della Commissione speciale per la revisione del CPP, p. 9 ss.), e

ciò malgrado la responsabilità dello Stato sia di natura causale. Del resto,

appositamente per permettergli di raccogliere la documentazione e gli elementi

necessari alla corretta quantificazione della pretesa, la legge prevede che

l’istanza debba essere introdotta entro un anno (N. SALVIONI, Codice di

procedura penale annotato, Locarno 1999, ad art. 320 CPP, p. 508).

1.4

Come detto,

la domanda di indennità deve essere presentata entro un anno dall’abbandono del

procedimento, rispettivamente dalla sentenza di assoluzione (art. 320 CPP).

Il

procedimento penale promosso a carico del dott. med. IS 1 si è concluso con decreto

di non luogo a procedere del 13.6.2006, per cui la tempestività dell’istanza in

esame, introdotta il 24.8.2006, è pacifica.

2.

2.1.

Scopo delle

informazioni preliminari è quello di stabilire se una notizia di reato è sostenuta

da sufficienti indizi, onde decidere se promuovere l’accusa e avviare

l’istruzione formale, o se decretare un non luogo a procedere (cfr. art. 184

cpv. 1 e 2 CPP); in questa fase preliminare l’interessato non ha veste di

accusato e pertanto non necessita generalmente dell’assistenza di un difensore.

La qualità di parte processuale nasce infatti, come esposto, con la promozione

dell’accusa e da quel momento l’accusato beneficia di determinati diritti e,

segnatamente, di essere assistito da un legale, di accedere agli atti e di

partecipare agli interrogatori (cfr. art. 49 ss. CPP).

La

giurisprudenza cantonale ha nondimeno superato questa concezione formale di “accusato”

basandosi su una nozione sostanziale, riferita alla persona concretamente

sospettata di un reato, indipendentemente dalla formale promozione dell’accusa

(cfr. decisione 15.7.1994 del giudice dell’istruzione e dell’arresto in re P.

F.): quindi, è da considerare “accusata” ogni persona sospettata di aver

commesso un reato, oggetto di indagini, con importanti ripercussioni sulla sua

situazione o sulla sua sfera personale (perquisizione, sequestro, ecc.). La

necessità della presenza di un difensore nasce pertanto quando gli interessi

dell’indagato sono colpiti in misura importante e la fattispecie presenta

difficoltà di fatto e di diritto che superano le sue capacità e che quindi

rendono necessario un patrocinatore. In ambito penale questo è segnatamente il

caso quando, indipendentemente dalle difficoltà di fatto e di diritto, si debba

attendere l’irrogazione di una pena la cui durata escluda la sospensione

condizionale della stessa o l’assunzione di misure privative della libertà

personale (DTF 126 I 196 e rif.; DTF 120 Ia 43 e rif.; M. RUSCA / E. SALMINA /

C. VERDA, Commento del Codice di procedura penale ticinese, Lugano 1997, n. 18

s. ad art. 49 CPP; G. PIQUEREZ, op. cit., n. 492). Nei casi in cui la

verosimile aspettativa di pena è di pochi mesi si devono considerare le difficoltà

giuridiche e fattuali della procedura, alle quali l’interessato non è in grado

di far fronte (per es. la complessità delle questioni giuridiche e procedurali,

la facoltà di difendersi efficacemente nella procedura). Nel caso di evidenti

reati minori (“Bagatelldelikte”), ove entri in considerazione solo una

multa o una pena privativa della libertà di poco conto, il Tribunale federale

nega invece il diritto costituzionale al gratuito patrocinio (cfr. art. 2 cpv.

1.

Lag; decisioni TF 1P.739/2004 del 24.1.2005, e 1P.263/2002 del 28.8.2002; DTF

128.

I 225, 126 I 194, 122 I 49 e 275, 120 Ia 43; M. RUSCA / E. SALMINA / C.

VERDA, op. cit., n. 2 e 18 ss. ad art. 49 CPP; G. PIQUEREZ, op. cit., n. 497;

R. HAUSER / E. SCHWERI / K. HARTMANN, op. cit., § 40 n. 11 e 16; B. CORBOZ, Le

droit constitutionnel à l’assistance judiciaire, in SJ 2003 II p. 67 ss.).

2.2

I reati per

omissione – tipici in ambito medico – presentano particolari difficoltà di

fatto e di diritto, che risiedono segnatamente nel dover procedere all’esame di

un’ipotesi, domandandosi che cosa sarebbe successo se gli atti omessi fossero

stati compiuti e se ciò, secondo il normale andamento delle cose, avrebbe evitato

il danno: in questo senso, occorre verificare una causalità che non è diretta,

quanto piuttosto ipotetica.

A fronte delle

conclusioni della perizia giudiziale allestita dai prof. __________ e __________,

la presenza di un legale si imponeva, a non averne dubbi, già allo stadio delle

informazioni preliminari, senza dimenticare che l’istante poteva attendersi una

pena detentiva sino a tre anni o una pena pecuniaria (secondo la nuova formulazione

dell’art. 117 CP).

Benché nei

suoi confronti il magistrato inquirente non abbia formalmente promosso

l’accusa, il dott. med. IS 1 va pertanto ritenuto “accusato” a’ sensi

dell’art. 317 CPP.

3.

3.1.

Come esposto

in narrativa, il dott. med. IS 1 postula la rifusione di CHF 18'300.55 per

spese di patrocinio e CHF 861.-- per esborsi.

Dall’esame

degli atti, compresa la documentazione allegata alle parallele istanze

presentate dai dott. med. __________ e __________, è emerso uno scambio di

corrispondenza con la __________, con cui l’Ente Ospedaliero Cantonale (EOC) ha

stipulato una polizza assicurativa estesa a tutta l’attività medica dei suoi

dipendenti. Questa Camera ha quindi chiesto all’avv. PR 1, suo patrocinatore di

fiducia, di precisare se i costi qui rivendicati erano eventualmente già stati

assunti dalla compagnia assicurativa dell’EOC.

Con scritto 10/11.4.2007,

l’avv. PR 1 ha confermato come la sua nota d’onorario sia stata nel frattempo integralmente

saldata dalla __________ e come egli si sia impegnato a girare alla compagnia

assicurativa quanto eventualmente percepito in questa sede (cfr. scritto

24.8.2006

dell’avv. PR 1 alla __________). Da parte sua, il difensore del dott.

med. __________, pure interpellato a questo proposito, ha indicato di avere

ricevuto precise istruzioni di indirizzare le fatture e le richieste di acconto

direttamente al direttore dell’__________ e di avere già incassato un primo

acconto per onorari e spese. Il patrocinatore di __________, infine, ha

comunicato di non avere ancora ricevuto copertura dei costi di patrocinio,

aggiungendo nondimeno che la protezione giuridica è prevista nella polizza assicurativa

stipulata dall’EOC.

3.2

La procedura

disciplinata dagli art. 317 ss. CPP è essenzialmente di natura civile e tocca

aspetti tipici del diritto della responsabilità civile. Contrariamente al risarcimento stabilito

dalla Legge cantonale sulla responsabilità civile degli enti pubblici e degli agenti

pubblici del 24.10.1988 (LResp), possibile solo se il danno è stato cagionato

in modo illecito (art. 4 cpv. 1 LResp), la rifusione di un’indennità sulla base

degli art. 317 ss. CPP non è subordinata né all’esistenza di un atto illecito

né alla colpa del magistrato inquirente. Come evidenziato in precedenza, tale base legale è infatti stata concepita nel

senso di una responsabilità causale

(cfr. anche Messaggio concernente l’unificazione del diritto processuale penale

del 21.12.2005, ad art. 437 CPP-CH).

3.3

Nella misura

in cui l’istante, come nella specie, dispone di un’assicurazione di protezione

giuridica, nasce un evidente problema di concorso d’azioni.

In materia di

responsabilità plurale per cause diverse, l’art. 51 cpv. 2 CO suggerisce al

giudice un preciso ordine di regresso: in prima linea risponde colui che ha cagionato il danno

con atto illecito, in seconda colui che ne risponde per obbligazione contrattuale

ed infine colui che ne è tenuto per legge. Giurisprudenza e dottrina maggioritaria includono gli

assicuratori nella seconda fascia, considerandoli come un responsabile contrattuale (DTF 80 II 247; BK –

R. BREHM, Vol. VI/1/3/1, 3. ed., Berna 2006, n. 60 ad art. 51 CO), mentre solo

in terza ed ultima fascia i responsabili a titolo causale (F. WERRO, La responsabilité civile, Berna

2005, p. 402; BK – R. BREHM,

op. cit., n. 73 ss. ad art. 51 CO).

L’assicurazione

di protezione giuridica

essendo inoltre annoverabile tra le assicurazioni contro i danni (C. BOLL, in:

Honsell/Vogt/Schnyder [a cura di], Bundesgesetz über den Versicherungsvertrag

(VVG), Basilea 2001, n. 5 e 14 ad art. 48 LCA), in questo contesto torna

applicabile anche l’art. 72 LCA, che nella sua concezione maggioritaria

conferisce all’assicuratore un diritto di regresso unicamente per pretese

fondate su una responsabilità aquiliana (DTF 120 II 191; BK – R. BREHM, op. cit., n. 61 ad art. 51 CO), escludendolo invece

nei confronti del responsabile a titolo causale, a meno che non si possa

rimproverargli una colpa addizionale (K. OFTINGER / E. W. STARK, Schweizerisches

Haftpflichtrecht, Vol. I, 5. ed., Zurigo

1995, § 11 n. 37).

3.4

In una

decisione risalente al 15.12.1998, questa Camera ha già avuto modo di negare la

rifusione delle spese legali coperte da un’assicurazione di protezione giuridica,

argomentando che la riparazione del danno è in questo caso sufficientemente garantita

e l’accusato non subisce alcun pregiudizio (inc. __________). Negli stessi

termini si è espressa in una successiva decisione del 23.8.2004, nella quale ha

negato il risarcimento delle spese legali coperte da un sindacato, ribadendo

che scopo dell’indennità prevista dall’art. 317 CPP è quello di evitare che un

accusato, benché prosciolto, debba personalmente assumersi il costo delle spese

di patrocinio oggettivamente necessarie per la sua difesa, senza alcuna

possibilità di ottenerne la riparazione (inc. __________).

Questa

interpretazione dell’art. 317 CPP, che sostanzialmente relega in ultima linea

la responsabilità causale dello Stato, è conforme all’ordine di regresso

dell’art. 51 cpv. 2 CO ed al suo spirito.

3.5

Il Tribunale

federale, in un caso relativo all’applicazione dell’art. 163a CPP vodese, ha da

parte sua concluso che non è arbitrario porre, se necessario, le spese di patrocinio

dell’accusato prosciolto dapprima a carico della parte condannata al pagamento

delle spese causate dal suo comportamento, in seguito a carico di un’eventuale

assicurazione e, solo infine, a carico dello Stato (JdT 1992 III 88).

Anche tale

gerarchia, a non averne dubbi, corrisponde a quanto disposto dall’art. 51 cpv.

2.

CO.

3.6

Non è invece

determinante, sia detto per inciso, la giurisprudenza del Tribunale federale

secondo cui è arbitrario negare ad una parte un’indennità per ripetibili solo

perché essa beneficia di un’assicurazione di protezione giuridica (DTF 117 Ia

295) oppure perché è assistita da un’associazione o da un sindacato (DTF 122 V

279; 108 V 270), ove si pensi appena che l’indennità prevista dall’art. 317 CPP si fonda su una

normativa speciale rispetto alla disposizione di carattere generale dell’art. 9

cpv. 6 CPP, che disciplina la possibilità per l’autorità giudicante di assegnare

ripetibili nell’ambito della decisione sulle spese (decisione TF 1P.353/2004

del 25.2.2005). Del resto, le

spese di patrocinio di cui all’art. 317 CPP costituiscono un elemento del danno

solo nella misura in cui non sono già comprese nelle eventuali ripetibili

assegnate all’accusato prosciolto dall’autorità giudicante (cfr., per tutte, decisione

CRP del 5.12.2005 in re F.B., inc. __________).

4.

4.1.

Tornando al

caso in esame, dalla documentazione agli atti (punto 3.1.) risulta che le spese legali sofferte dall’istante in

seguito all’ingiusto procedimento sono state integralmente coperte dalla __________,

di modo che non vi è più il danno, e di conseguenza l’istanza va respinta.

Un’eventuale

rifusione in questa sede delle spese legali gioverebbe, in definitiva,

unicamente alla compagnia d’assicurazione: si tratterebbe quindi di un’azione

di regresso per interposta persona.

4.2

Con scritto

10/11.4.2007, l’avv. PR 1 ha comunicato di avere nel frattempo incassato la sua

nota d’onorario. Riallacciandosi alle argomentazioni di natura prettamente

civile, lo Stato della Repubblica e del Cantone Ticino, quale debitore

solidale, è pertanto liberato dal suo obbligo legale previsto dall’art. 317 CPP

(cfr., al proposito, DTF 112 II 138). Nei rapporti interni, la __________ non

ha invece la possibilità di avanzare pretese di regresso nei confronti dello

Stato: come sopra evidenziato (punto 3.3.), gli assicuratori sono infatti

sottoposti all’ordine delle regole di regresso fissate dall’art. 51 CO (DTF 119

II 293) o dall’art. 72 LCA, per cui non possono invocare con successo un simile

diritto nei confronti del responsabile a titolo causale, quale è lo Stato.

5.

L’istanza

è conseguentemente respinta.

Trattandosi

di una precisazione di giurisprudenza, si prescinde dal prelievo di tassa di

giustizia e spese.

Dispositivo

Per questi motivi,

richiamati gli art. 317 ss. CPP ed ogni

altra norma applicabile,

pronuncia

1. L’istanza è

respinta.

2. Non si prelevano tassa di giustizia e spese.

3. Rimedio di

diritto

Contro

decisioni finali, contro decisioni parziali, contro decisioni pregiudiziali e

incidentali sulla competenza e la ricusazione e contro altre decisioni

pregiudiziali e incidentali (art. 90 a 93 LTF) è dato, entro trenta giorni

dalla notificazione della decisione (art. 100 cpv. 1 LTF), il ricorso in

materia penale al Tribunale federale, per i motivi previsti dagli art. 95 a 98

LTF (art. 78 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata dall’art. 81

LTF.

4. Intimazione:

terzi

implicati

Per la Camera dei ricorsi penali

Il presidente Il

segretario

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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