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Decisione

60.2006.315

Istanza di indennità per ingiusto procedimento. assicurazione giuridica. responsabilità causale dello Stato

12 novembre 2007Italiano20 min

Source ti.ch

Fatti

a. In data

25.4.2003, __________ veniva ricoverata all’Ospedale regionale di __________ a

seguito di un importante scompenso respiratorio e problemi renali. Dapprima

trasferita presso il reparto di cure intense, il 27.8.2003 veniva sottoposta ad

un intervento di laparotomia (ispezione tramite l’apertura dell’addome), complicato

da lesioni intestinali, ad opera del dott. med. __________. Nei giorni

successivi, la paziente sviluppava una sindrome settica, che l’1.9.2003 ne causava

il decesso.

b. In

seguito alla segnalazione del medico legale cantonale, il 3.9.2003 il Ministero

pubblico ha aperto un procedimento penale a carico del dott. med. __________ per

titolo di omicidio colposo.

Il sostituto

procuratore pubblico Andrea Pagani, incaricato dell’inchiesta, ha ordinato la

perquisizione ed il sequestro della cartella clinica e dei referti d’esame riguardanti

la paziente (AI 1). Il 4.9.2003 ha interrogato il medico chirurgo in veste di indiziato

(AI 4) ed in seguito ordinato il sequestro di ogni modello di “clamp” (pinza) in

dotazione nelle sale operatorie (AI 11). Le indagini sono poi proseguite con

l’audizione di numerosi testi (AI 14-15, 19-22), l’assunzione del referto autoptico

(AI 30) e di una perizia medico-legale, datata 26.2.2004, allestita dai prof. __________

e __________ dell’Università __________ (AI 42).

Ricevuto il

referto peritale, il magistrato inquirente ha assunto un’ulteriore testimonianza

(AI 46), acquisito la documentazione radiologica e sonografica in originale (AI

47) ed interrogato, in qualità di indiziati, il dott. med. IS 1, primario del

reparto di chirurgia (AI 57), ed il dott. med. __________, capo clinica presso

il medesimo reparto (AI 58).

c. In data

10.5.2004, il sostituto procuratore pubblico Chiara Borelli – nel frattempo subentrata

nell’inchiesta – ha assunto una nuova testimonianza (AI 61), comunicando poi alle

parti la sua intenzione di presentare un ulteriore quesito ai periti giudiziari

(AI 62); tale scritto è stato impugnato con successo dinnanzi al giudice

dell’istruzione e dell’arresto dai dott. med. IS 1 e __________ (AI 80 e 82).

Il 5.4.2006, l’avv.

PR 1 ha prodotto agli atti una perizia di parte, datata 14.2.2006, allestita

dal prof. __________ della Clinica universitaria dell’__________ (AI 85). Il 28.4.2006

ha infine avuto luogo l’udienza di delucidazione peritale, alla presenza di entrambi

i periti giudiziari e del perito di parte (AI 92).

d. Con

decisione 13.6.2006 il magistrato inquirente ha decretato il non luogo a procedere

a beneficio di tutti i medici indagati. Con particolare riferimento all’operato

sanitario pre-operatorio sottolinea come il ritardo nel diagnosticare

l’occlusione intestinale non abbia avuto un ruolo determinante con il decorso

infausto della paziente, con riguardo all’intervento chirurgico come le scelte del

dott. med. __________ non fossero insostenibili ed in urto con l’attuale

scienza medica, così come la decisione di non operare nuovamente la paziente

non sia ascrivibile ad errore (decreto di non luogo a procedere 13.6.2006, p.

12-13; NLP __________).

e. Con

l’istanza in esame – fondata sugli art. 317 ss. CPP – il dott. med. IS 1, che

protesta le ripetibili, chiede che lo Stato della Repubblica e del Cantone

Ticino sia condannato a versargli, quale risarcimento del danno sofferto in

seguito al suddetto procedimento penale, l’importo complessivo di CHF 24'647.95

oltre interessi, di cui CHF 17'816.50 per spese di patrocinio, CHF 731.45 per esborsi

(già compresi gli interessi) e CHF 6'100.-- per rimborso nota d’onorario del

prof. __________.

Premesso il

suo diritto al risarcimento dei danni, l’istante rivendica anzitutto i costi della

perizia di parte, a suo dire necessaria e risolutiva a fronte di quella giudiziale.

Evidenzia inoltre la complessità fattuale e giuridica del caso e la sua

delicata posizione, che a seguito della perizia giudiziaria sembrava ormai

compromessa. Con particolare riferimento all’esborso della tassa di giustizia e

delle spese di cui alla decisione del giudice dell’istruzione e dell’arresto sottolinea

come le critiche all’operato dei periti __________ si siano rilevate fondate.

Rinuncia infine a richiedere il risarcimento del torto morale (istanza 24/25.8.2006,

p. 4).

f. Con

osservazioni 29.9.2006, il sostituto procuratore pubblico si rimette al

giudizio di questa Camera, precisando nondimeno di opporsi alla rifusione della

tassa di giustizia e delle spese di cui alla decisione del giudice

dell’istruzione e dell’arresto, inerente unicamente questioni di forma, ed al

(totale) risarcimento delle spese sostenute per l’allestimento della perizia di

parte, rilevando come il decreto di non luogo a procedere sia scaturito piuttosto

dall’udienza di delucidazione, fissata d’ufficio.

Considerandi

1.

1.1.

L’istanza in

esame è stata introdotta il 24.8.2006. Alla presente decisione si applicano pertanto

le nuove norme sull’indennità a favore dell’accusato prosciolto, in vigore dal

18.8.2006

(BU 2006, p. 296).

1.2

Giusta l’art.

317.

CPP l’accusato prosciolto – ossia assolto al processo dalla Corte delle

assise correzionali o criminali o dal pretore, oppure liberato da ogni accusa

con decreto di abbandono – ha diritto ad un’indennità nella forma della

rifusione delle spese di patrocinio, del risarcimento dei danni materiali e

della riparazione del torto morale (REP. 1998 n. 126; G. PIQUEREZ, Traité de

procédure pénale suisse, 2. ed., Ginevra/Zurigo/Basilea 2006, n. 1556 ss.; R. HAUSER / E. SCHWERI / K. HARTMANN, Schweizerisches

Strafprozessrecht, 6. ed., Basilea 2005, § 109 n. 1 ss.).

L’indennità prevista dall'art. 317 CPP

consiste nel risarcimento pieno (“rifusione”) delle spese di patrocinio

legale oggettivamente necessarie e dei danni materiali, nonché nella “riparazione”

del torto morale, la cui determinazione è lasciata al potere d’apprezzamento

del giudice. Per la definizione dell’ammontare, delle modalità e dell’estensione

dell’indennità si applicano le norme cantonali e, a titolo di diritto cantonale

suppletivo, le regole generali degli art. 42 ss. CO (R. HAUSER / E. SCHWERI / K. HARTMANN, op. cit., §

109.

n. 7; N. OBERHOLZER, Grundzüge des Strafprozessrechts, Berna 1994, p. 593).

1.3

L’onere della prova incombe all’istante,

motivo per cui la sua richiesta di risarcimento deve essere fondata su fatti

precisi e deve essere documentata (decisione TF 1P.602/2003 del 23.2.2004; DTF

113.

IV 93 e 107 IV 155; G. PIQUEREZ, op. cit., n. 1559; N. OBERHOLZER, op.

cit., p. 593; rapporto n. 3163, p. 96 ad art. 317 e note riassuntive della seduta

del 20.7.1988 della Commissione speciale per la revisione del CPP, p. 9 ss.), e

ciò malgrado la responsabilità dello Stato sia di natura causale. Del resto,

appositamente per permettergli di raccogliere la documentazione e gli elementi

necessari alla corretta quantificazione della pretesa, la legge prevede che l’istanza

debba essere introdotta entro un anno (N. SALVIONI, Codice di procedura penale

annotato, Locarno 1999, ad art. 320 CPP, p. 508).

1.4

Come detto, la

domanda di indennità deve essere presentata entro un anno dall’abbandono del

procedimento, rispettivamente dalla sentenza di assoluzione (art. 320 CPP).

Il

procedimento penale promosso a carico del dott. med. IS 1 si è concluso con decreto

di non luogo a procedere del 13.6.2006, per cui la tempestività dell’istanza in

esame, introdotta il 24.8.2006, è pacifica.

2.

2.1.

Scopo delle

informazioni preliminari è quello di stabilire se una notizia di reato è sostenuta

da sufficienti indizi, onde decidere se promuovere l’accusa e avviare

l’istruzione formale, o se decretare un non luogo a procedere (cfr. art. 184

cpv. 1 e 2 CPP); in questa fase preliminare l’interessato non ha veste di

accusato e pertanto non necessita generalmente dell’assistenza di un difensore.

La qualità di parte processuale nasce infatti, come esposto, con la promozione

dell’accusa e da quel momento l’accusato beneficia di determinati diritti e,

segnatamente, di essere assistito da un legale, di accedere agli atti e di

partecipare agli interrogatori (cfr. art. 49 ss. CPP).

La

giurisprudenza cantonale ha nondimeno superato questa concezione formale di “accusato”

basandosi su una nozione sostanziale, riferita alla persona concretamente

sospettata di un reato, indipendentemente dalla formale promozione dell’accusa

(cfr. decisione 15.7.1994 del giudice dell’istruzione e dell’arresto in re P.

F.): quindi, è da considerare “accusata” ogni persona sospettata di aver

commesso un reato, oggetto di indagini, con importanti ripercussioni sulla sua

situazione o sulla sua sfera personale (perquisizione, sequestro, ecc.). La

necessità della presenza di un difensore nasce pertanto quando gli interessi

dell’indagato sono colpiti in misura importante e la fattispecie presenta

difficoltà di fatto e di diritto che superano le sue capacità e che quindi

rendono necessario un patrocinatore. In ambito penale questo è segnatamente il

caso quando, indipendentemente dalle difficoltà di fatto e di diritto, si debba

attendere l’irrogazione di una pena la cui durata escluda la sospensione condizionale

della stessa o l’assunzione di misure privative della libertà personale (DTF

126.

I 196 e rif.; DTF 120 Ia 43 e rif.; M. RUSCA / E. SALMINA / C. VERDA,

Commento del Codice di procedura penale ticinese, Lugano 1997, n. 18 s. ad art.

49.

CPP; G. PIQUEREZ, op. cit., n. 492). Nei casi in cui la verosimile aspettativa

di pena è di pochi mesi si devono considerare le difficoltà giuridiche e

fattuali della procedura, alle quali l’interessato non è in grado di far fronte

(per es. la complessità delle questioni giuridiche e procedurali, la facoltà di

difendersi efficacemente nella procedura). Nel caso di evidenti reati minori (“Bagatelldelikte”),

ove entri in considerazione solo una multa o una pena privativa della libertà

di poco conto, il Tribunale federale nega invece il diritto costituzionale al

gratuito patrocinio (cfr. art. 2 cpv. 1 Lag; decisioni TF 1P.739/2004 del

24.1

, e 1P.263/2002 del 28.8.2002; DTF 128 I 225, 126 I 194, 122 I 49 e

275, 120 Ia 43; M. RUSCA / E. SALMINA / C. VERDA, op. cit., n. 2 e 18 ss. ad

art. 49 CPP; G. PIQUEREZ, op. cit., n. 497; R. HAUSER / E. SCHWERI / K.

HARTMANN, op. cit., § 40 n. 11 e 16; B. CORBOZ, Le droit constitutionnel à

l’assistance judiciaire, in SJ 2003 II p. 67 ss.).

2.2

I reati per

omissione – tipici in ambito medico – presentano particolari difficoltà di

fatto e di diritto, che risiedono segnatamente nel dover procedere all’esame di

un’ipotesi, domandandosi che cosa sarebbe successo se gli atti omessi fossero

stati compiuti e se ciò, secondo il normale andamento delle cose, avrebbe evitato

il danno: in questo senso, occorre verificare una causalità che non è diretta,

quanto piuttosto ipotetica.

A fronte delle

conclusioni della perizia giudiziale allestita dai prof. __________ e __________,

la presenza di un legale si imponeva, a non averne dubbi, già allo stadio delle

informazioni preliminari, senza dimenticare che l’istante, primario del reparto

di chirurgia, poteva attendersi una pena detentiva sino a tre anni o una pena pecuniaria

(secondo la nuova formulazione dell’art. 117 CP).

Benché nei

suoi confronti il magistrato inquirente non abbia formalmente promosso

l’accusa, il dott. med. IS 1 va pertanto ritenuto “accusato” a’ sensi

dell’art. 317 CPP.

3.

3.1.

Come esposto

in narrativa, il dott. med. IS 1 postula anzitutto la rifusione di CHF

17'816.50 per spese di patrocinio e di CHF 731.45 per esborsi.

Dall’esame degli

atti, compresa la documentazione allegata alle parallele istanze presentate dai

dott. med. __________ e __________, è emerso uno scambio di corrispondenza con

la __________, con cui l’Ente Ospedaliero Cantonale (EOC) ha stipulato una

polizza assicurativa estesa a tutta l’attività medica dei suoi dipendenti.

Questa Camera ha quindi chiesto all’avv. PR 1, suo patrocinatore di fiducia, di

precisare se i costi rivendicati in questa sede erano eventualmente già stati assunti

dalla compagnia assicurativa dell’EOC.

Con scritto

19/20.9.2007, l’avv. PR 1 ha comunicato di non avere ancora ricevuto copertura

dei costi di patrocinio, aggiungendo nondimeno che nella polizza assicurativa

stipulata dall’EOC è prevista la protezione giuridica. Da parte sua, il difensore

del dott. med. __________, pure interpellato a questo proposito, ha indicato di

avere ricevuto precise istruzioni di indirizzare le fatture e le richieste di

acconto direttamente al direttore dell’__________ e di avere già incassato un primo

acconto per onorari e spese. Il patrocinatore di __________, infine, ha confermato

che la __________ ha nel frattempo integralmente saldato la sua nota

d’onorario.

3.2

La procedura

disciplinata dagli art. 317 ss. CPP è essenzialmente di natura civile e tocca

aspetti tipici del diritto della responsabilità civile. Contrariamente al risarcimento stabilito

dalla Legge cantonale sulla responsabilità civile degli enti pubblici e degli agenti

pubblici del 24.10.1988 (LResp), possibile solo se il danno è stato cagionato

in modo illecito (art. 4 cpv. 1 LResp), la rifusione di un’indennità sulla base

degli art. 317 ss. CPP non è subordinata né all’esistenza di un atto illecito

né alla colpa del magistrato inquirente. Come evidenziato in precedenza, tale base legale è infatti stata concepita nel

senso di una responsabilità causale

(cfr. anche Messaggio concernente l’unificazione del diritto processuale penale

del 21.12.2005, ad art. 437 CPP-CH).

3.3

Nella misura

in cui l’istante, come nella specie, dispone di un’assicurazione di protezione

giuridica, nasce un evidente problema di concorso d’azioni.

In materia di

responsabilità plurale per cause diverse, l’art. 51 cpv. 2 CO suggerisce al

giudice un preciso ordine di regresso: in prima linea risponde colui che ha cagionato il danno

con atto illecito, in seconda colui che ne risponde per obbligazione contrattuale

ed infine colui che ne è tenuto per legge. Giurisprudenza e dottrina maggioritaria includono gli

assicuratori nella seconda fascia, considerandoli come un responsabile contrattuale (DTF 80 II 247; BK –

R. BREHM, Vol. VI/1/3/1, 3. ed., Berna 2006, n. 60 ad art. 51 CO), mentre solo

in terza ed ultima fascia i responsabili a titolo causale (F. WERRO, La responsabilité civile, Berna

2005, p. 402; BK – R. BREHM,

op. cit., n. 73 ss. ad art. 51 CO).

L’assicurazione

di protezione giuridica essendo

inoltre annoverabile tra le assicurazioni contro i danni (C. BOLL, in: Honsell/Vogt/Schnyder

[a cura di], Bundesgesetz über den Versicherungsvertrag (VVG), Basilea 2001, n.

5.

e 14 ad art. 48 LCA), in questo contesto torna applicabile anche l’art. 72

LCA, che nella sua concezione maggioritaria conferisce all’assicuratore un diritto

di regresso unicamente per pretese fondate su una responsabilità aquiliana (DTF

120.

II 191; BK – R. BREHM, op. cit., n. 61 ad art. 51 CO),

escludendolo invece nei confronti del responsabile a titolo causale, a meno che

non si possa rimproverargli una colpa addizionale (K. OFTINGER / E. W. STARK,

Schweizerisches Haftpflichtrecht, Vol. I, 5. ed., Zurigo 1995, § 11 n. 37).

3.4

In una decisione

risalente al 15.12.1998, questa Camera ha già avuto modo di negare la rifusione

delle spese legali coperte da un’assicurazione di protezione giuridica, argomentando

che la riparazione del danno è in questo caso sufficientemente garantita e l’accusato

non subisce alcun pregiudizio (inc. __________). Negli stessi termini si è

espressa in una successiva decisione del 23.8.2004, nella quale ha negato il

risarcimento delle spese legali coperte da un sindacato, ribadendo che scopo

dell’indennità prevista dall’art. 317 CPP è quello di evitare che un accusato,

benché prosciolto, debba assumersi personalmente il costo delle spese di

patrocinio oggettivamente necessarie per la sua difesa, senza alcuna

possibilità di ottenerne la riparazione (inc. __________).

Questa

interpretazione dell’art. 317 CPP, che sostanzialmente relega in ultima linea

la responsabilità causale dello Stato, è conforme all’ordine di regresso dell’art.

51.

cpv. 2 CO ed al suo spirito.

3.5

Il Tribunale

federale, in un caso relativo all’applicazione dell’art. 163a CPP vodese, ha da

parte sua concluso che non è arbitrario porre, se necessario, le spese di patrocinio

dell’accusato prosciolto dapprima a carico della parte condannata al pagamento

delle spese causate dal suo comportamento, in seguito a carico di un’eventuale

assicurazione e, solo infine, a carico dello Stato (JdT 1992 III 88). Anche

tale gerarchia, a non averne dubbi, corrisponde a quanto disposto dall’art. 51

cpv. 2 CO.

3.6

Non è invece

determinante, sia detto per inciso, la giurisprudenza del Tribunale federale secondo

cui è arbitrario negare ad una parte un’indennità per ripetibili solo perché

essa beneficia di un’assicurazione di protezione giuridica (DTF 117 Ia 295) oppure

perché è assistita da un’associazione o da un sindacato (DTF 122 V 279; 108 V

270), ove si pensi appena che l’indennità

prevista dall’art. 317 CPP si fonda su una normativa speciale rispetto alla

disposizione di carattere generale dell’art. 9 cpv. 6 CPP, che disciplina la

possibilità per l’autorità giudicante di assegnare ripetibili nell’ambito della

decisione sulle spese (decisione TF 1P.353/2004 del 25.2.2005). Del resto, le spese di patrocinio di cui

all’art. 317 CPP costituiscono un elemento del danno solo nella misura in cui

non sono già comprese nelle eventuali ripetibili assegnate all’accusato

prosciolto dall’autorità giudicante (cfr., per tutte, decisione CRP del

5.12.2005

in re F.B., inc. __________).

4.

4.1.

Tornando al caso in esame, con scritto 19/20.9.2007 l’avv. PR 1 ha comunicato di

non avere ancora incassato la sua nota d’onorario. Dalla documentazione agli atti (punto 3.1.) risulta nondimeno

che le spese legali sofferte

dall’istante in seguito all’ingiusto procedimento sono sufficientemente

garantite dalla __________.

Così stando

le cose, considerato come la rifusione del danno scoperto sia sufficientemente

garantita, non si può più ritenere dato un pregiudizio a carico del dott. med. IS

1.

In questo senso si richiama il precedente indicato al punto 3.4.

4.2

La scelta

dell’istante, che vorrebbe accollare l’onere del risarcimento dapprima allo

Stato e solo subordinatamente alla compagnia assicurativa, per l’eventuale

differenza tra l’indennità riconosciutagli da questa Camera e quella concordata

con il mandante e coperta dalla polizza (cfr. scritto 19/20.9.2007 dell’avv. PR

1), appare discutibile.

Discutibile in

primo luogo poiché, a fronte di due enti responsabili (a titolo diverso, ma

debitori solidali nei rapporti esterni), uno dei quali (la compagnia

assicurativa) ha assicurato la copertura del caso, la scelta di agire prima

contro l’uno (lo Stato) e per il residuo chiedere il saldo all’altro (la

compagnia assicurativa) appare illogica in un’ottica di economia di procedura:

per l’istante, che otterrebbe un risarcimento più velocemente (cfr. scritto 10/11.4.2007

dell’avv. __________, patrocinatore del dott. med. __________, agli atti del

parallelo inc. __________) e più consistente (cfr. scritto 19/20.9.2007 dell’avv.

PR 1) rivolgendosi subito alla __________, senza dover prima adire un tribunale;

ma anche per lo Stato, che eviterebbe una successiva azione di regresso. In

definitiva, si giustifica evitare all’istante due procedure in luogo di una ed

allo Stato una successiva ed inevitabile azione di regresso nei confronti della

__________.

Discutibile

inoltre poiché il danneggiato è tenuto a contenere al minimo il danno (art. 44

CO), oltre che ad agire in modo ragionevole e giuridico: in questo senso, oltre

a generare procedure e spese, la scelta di percorrere successivamente le due

vie appare irrispettosa dell’art. 51 cpv. 2 CO.

Discutibile

infine poiché, in simili circostanze, l’azione è sì promossa a nome del medico

istante ma sostanzialmente per conto dell’assicurazione.

Del resto,

come sopra ricordato, scopo dell’art. 317 CPP è quello di garantire

all’accusato prosciolto la riparazione del danno che lo stesso non potrebbe

ottenere in altro modo (punto

3.4

): si tratta quindi di una responsabilità sussidiaria.

In ogni modo,

considerato che l’art. 50 cpv. 2 CO (a cui rinvia l’art. 51 cpv. 1 CO) stabilisce

che appartiene al giudice determinare chi deve, per finire, sopportare il

danno, appare senz’altro conforme al diritto ed all’equità ripristinare la

responsabilità prioritaria di colui che risponde per obbligazione contrattuale,

ritenuto per di più che il dott. med. IS 1 non si è nemmeno assunto i premi

assicurativi.

Alla luce di

tutte le argomentazioni sopra esposte, la pretesa avanzata per rimborso delle spese legali va pertanto

respinta.

5.

L’istante

postula inoltre il rimborso della nota d’onorario 4.7.2006 del prof. __________,

di complessivi CHF 6'100.--, evidenziando come “la sua perizia e il suo

apporto tecnico sono stati necessari e risolutivi” (istanza 24/25.8.2006,

p. 4).

A fronte

delle conclusioni della perizia giudiziale, si giustificava senz’altro fare capo

al parere di un qualificato esperto del settore medico per poter efficacemente

controbattere alle accuse rivolte agli indagati. Non vi è poi nessun dubbio sul

fatto che la perizia in questione si sia rivelata importante ai fini

dell’emanazione del decreto di non luogo a procedere, non fosse altro per avere

originato un confronto all’udienza di delucidazione peritale, che ha indotto i

periti giudiziari a smussare “(…) alcune considerazioni del referto scritto,

discostandosene su alcune considerazioni” (osservazioni 29.9.2006 del sostituto

procuratore pubblico).

Le spese

necessarie al suo allestimento vanno dunque considerate a tutti gli effetti

come un danno strettamente connesso al procedimento penale, per cui si

giustifica il pieno risarcimento dell’importo di CHF 6'100.-- oltre interessi

al 5% dal 24.8.2006, come postulato.

6.

Il

dott. med. IS 1 chiede infine la rifusione delle ripetibili di questa sede.

Nella

commisurazione dell’onorario inerente le prestazioni dipendenti dall’istanza di

indennità, questa Camera, oltre i parametri elaborati dal Consiglio di

moderazione per la determinazione dell’adeguatezza delle spese di patrocinio

legale, tiene in particolare in considerazione il grado di accoglimento del

gravame (“Erfolgsprinzip”).

In concreto,

la stesura dell’istanza in esame non presentava dal profilo giuridico e fattuale

difficoltà particolari e l’onere lavorativo può del resto essere considerato limitato

dal momento che il patrocinatore conosceva già la fattispecie. Considerato

infine il solo parziale accoglimento della domanda, a giudizio di questa Camera

appare congruo riconoscere un importo di

CHF 500.--, comprendente onorario, spese e IVA.

7.

L’istanza

è parzialmente accolta.

Trattandosi di

una precisazione di giurisprudenza, si prescinde dal prelievo di tassa di

giustizia e spese.

Dispositivo

Per questi motivi,

richiamati gli art. 317 ss. CPP ed ogni

altra norma applicabile,

pronuncia

1. L’istanza è parzialmente

accolta.

Di conseguenza lo Stato

della Repubblica e del Cantone Ticino, Bellinzona, in relazione al decreto di

non luogo a procedere 13.6.2006 emanato dal sostituto procuratore pubblico

Chiara Borelli (NLP 2427/2006/BC/BC), rifonderà al dott. med. IS 1, __________,

__________, a titolo di indennità giusta l’art. 317 CPP, l’importo di CHF 6'600.--, oltre interessi del 5% su CHF

6'100.-- dal 24.8.2006.

2. Non si

prelevano tassa di giustizia e spese.

3. Rimedio di

diritto

Contro

decisioni finali, contro decisioni parziali, contro decisioni pregiudiziali e

incidentali sulla competenza e la ricusazione e contro altre decisioni

pregiudiziali e incidentali (art. 90 a 93 LTF) è dato, entro trenta giorni

dalla notificazione della decisione (art. 100 cpv. 1 LTF), il ricorso in

materia penale al Tribunale federale, per i motivi previsti dagli art. 95 a 98

LTF (art. 78 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata dall’art. 81

LTF.

4. Intimazione:

terzi

implicati

1. PI

1

2. PI

2

Per la Camera dei ricorsi penali

Il presidente Il

segretario

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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