60.2006.315
Istanza di indennità per ingiusto procedimento. assicurazione giuridica. responsabilità causale dello Stato
12 novembre 2007Italiano20 min
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Numero d'incarto:
60.2006.315
Data decisione, Autorità:
12.11.2007, CRP
Titolo:
Istanza di indennità per ingiusto procedimento. assicurazione giuridica. responsabilità causale dello Stato
DIRITTO ALL'INDENNITÀ
INDENNITÀ PER INGIUSTO PROCEDIMENTO
PROCEDURA
art. 317 CPP-TI
Incarto n.
60.2006.315
Lugano
12 novembre
2007
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La Camera dei ricorsi penali del
Tribunale d'appello
composta dai
giudici:
Mauro Mini, presidente,
Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici
segretario:
Rocco Filippini, vicecancelliere
sedente per statuire sull’istanza 24/25.8.2006
presentata da
IS 1
patr. da: PR 1
tendente ad ottenere, in relazione
all’esito del procedimento penale sfociato nel decreto di non luogo a
procedere 13.6.2006 emanato dal sostituto procuratore pubblico Chiara Borelli
(NLP __________), un’indennità a’ sensi dell’art. 317 CPP;
premesso che i dott. med. __________ e __________,
pure indagati, hanno presentato parallele istanze di indennità per ingiusto
procedimento (inc. __________ e __________);
preso atto dello scritto 8.9.2006 della
Divisione della giustizia, che comunica di rimettersi alle osservazioni del
Ministero pubblico;
richiamate le osservazioni 29.9.2006 del
magistrato inquirente;
preso atto dello scritto 19/20.9.2007 dell’avv.
PR 1;
letti ed esaminati gli atti;
considerato
Fatti
a. In data
25.4.2003, __________ veniva ricoverata all’Ospedale regionale di __________ a
seguito di un importante scompenso respiratorio e problemi renali. Dapprima
trasferita presso il reparto di cure intense, il 27.8.2003 veniva sottoposta ad
un intervento di laparotomia (ispezione tramite l’apertura dell’addome), complicato
da lesioni intestinali, ad opera del dott. med. __________. Nei giorni
successivi, la paziente sviluppava una sindrome settica, che l’1.9.2003 ne causava
il decesso.
b. In
seguito alla segnalazione del medico legale cantonale, il 3.9.2003 il Ministero
pubblico ha aperto un procedimento penale a carico del dott. med. __________ per
titolo di omicidio colposo.
Il sostituto
procuratore pubblico Andrea Pagani, incaricato dell’inchiesta, ha ordinato la
perquisizione ed il sequestro della cartella clinica e dei referti d’esame riguardanti
la paziente (AI 1). Il 4.9.2003 ha interrogato il medico chirurgo in veste di indiziato
(AI 4) ed in seguito ordinato il sequestro di ogni modello di “clamp” (pinza) in
dotazione nelle sale operatorie (AI 11). Le indagini sono poi proseguite con
l’audizione di numerosi testi (AI 14-15, 19-22), l’assunzione del referto autoptico
(AI 30) e di una perizia medico-legale, datata 26.2.2004, allestita dai prof. __________
e __________ dell’Università __________ (AI 42).
Ricevuto il
referto peritale, il magistrato inquirente ha assunto un’ulteriore testimonianza
(AI 46), acquisito la documentazione radiologica e sonografica in originale (AI
47) ed interrogato, in qualità di indiziati, il dott. med. IS 1, primario del
reparto di chirurgia (AI 57), ed il dott. med. __________, capo clinica presso
il medesimo reparto (AI 58).
c. In data
10.5.2004, il sostituto procuratore pubblico Chiara Borelli – nel frattempo subentrata
nell’inchiesta – ha assunto una nuova testimonianza (AI 61), comunicando poi alle
parti la sua intenzione di presentare un ulteriore quesito ai periti giudiziari
(AI 62); tale scritto è stato impugnato con successo dinnanzi al giudice
dell’istruzione e dell’arresto dai dott. med. IS 1 e __________ (AI 80 e 82).
Il 5.4.2006, l’avv.
PR 1 ha prodotto agli atti una perizia di parte, datata 14.2.2006, allestita
dal prof. __________ della Clinica universitaria dell’__________ (AI 85). Il 28.4.2006
ha infine avuto luogo l’udienza di delucidazione peritale, alla presenza di entrambi
i periti giudiziari e del perito di parte (AI 92).
d. Con
decisione 13.6.2006 il magistrato inquirente ha decretato il non luogo a procedere
a beneficio di tutti i medici indagati. Con particolare riferimento all’operato
sanitario pre-operatorio sottolinea come il ritardo nel diagnosticare
l’occlusione intestinale non abbia avuto un ruolo determinante con il decorso
infausto della paziente, con riguardo all’intervento chirurgico come le scelte del
dott. med. __________ non fossero insostenibili ed in urto con l’attuale
scienza medica, così come la decisione di non operare nuovamente la paziente
non sia ascrivibile ad errore (decreto di non luogo a procedere 13.6.2006, p.
12-13; NLP __________).
e. Con
l’istanza in esame – fondata sugli art. 317 ss. CPP – il dott. med. IS 1, che
protesta le ripetibili, chiede che lo Stato della Repubblica e del Cantone
Ticino sia condannato a versargli, quale risarcimento del danno sofferto in
seguito al suddetto procedimento penale, l’importo complessivo di CHF 24'647.95
oltre interessi, di cui CHF 17'816.50 per spese di patrocinio, CHF 731.45 per esborsi
(già compresi gli interessi) e CHF 6'100.-- per rimborso nota d’onorario del
prof. __________.
Premesso il
suo diritto al risarcimento dei danni, l’istante rivendica anzitutto i costi della
perizia di parte, a suo dire necessaria e risolutiva a fronte di quella giudiziale.
Evidenzia inoltre la complessità fattuale e giuridica del caso e la sua
delicata posizione, che a seguito della perizia giudiziaria sembrava ormai
compromessa. Con particolare riferimento all’esborso della tassa di giustizia e
delle spese di cui alla decisione del giudice dell’istruzione e dell’arresto sottolinea
come le critiche all’operato dei periti __________ si siano rilevate fondate.
Rinuncia infine a richiedere il risarcimento del torto morale (istanza 24/25.8.2006,
p. 4).
f. Con
osservazioni 29.9.2006, il sostituto procuratore pubblico si rimette al
giudizio di questa Camera, precisando nondimeno di opporsi alla rifusione della
tassa di giustizia e delle spese di cui alla decisione del giudice
dell’istruzione e dell’arresto, inerente unicamente questioni di forma, ed al
(totale) risarcimento delle spese sostenute per l’allestimento della perizia di
parte, rilevando come il decreto di non luogo a procedere sia scaturito piuttosto
dall’udienza di delucidazione, fissata d’ufficio.
Considerandi
1.
1.1.
L’istanza in
esame è stata introdotta il 24.8.2006. Alla presente decisione si applicano pertanto
le nuove norme sull’indennità a favore dell’accusato prosciolto, in vigore dal
18.8.2006
(BU 2006, p. 296).
1.2
Giusta l’art.
317.
CPP l’accusato prosciolto – ossia assolto al processo dalla Corte delle
assise correzionali o criminali o dal pretore, oppure liberato da ogni accusa
con decreto di abbandono – ha diritto ad un’indennità nella forma della
rifusione delle spese di patrocinio, del risarcimento dei danni materiali e
della riparazione del torto morale (REP. 1998 n. 126; G. PIQUEREZ, Traité de
procédure pénale suisse, 2. ed., Ginevra/Zurigo/Basilea 2006, n. 1556 ss.; R. HAUSER / E. SCHWERI / K. HARTMANN, Schweizerisches
Strafprozessrecht, 6. ed., Basilea 2005, § 109 n. 1 ss.).
L’indennità prevista dall'art. 317 CPP
consiste nel risarcimento pieno (“rifusione”) delle spese di patrocinio
legale oggettivamente necessarie e dei danni materiali, nonché nella “riparazione”
del torto morale, la cui determinazione è lasciata al potere d’apprezzamento
del giudice. Per la definizione dell’ammontare, delle modalità e dell’estensione
dell’indennità si applicano le norme cantonali e, a titolo di diritto cantonale
suppletivo, le regole generali degli art. 42 ss. CO (R. HAUSER / E. SCHWERI / K. HARTMANN, op. cit., §
109.
n. 7; N. OBERHOLZER, Grundzüge des Strafprozessrechts, Berna 1994, p. 593).
1.3
L’onere della prova incombe all’istante,
motivo per cui la sua richiesta di risarcimento deve essere fondata su fatti
precisi e deve essere documentata (decisione TF 1P.602/2003 del 23.2.2004; DTF
113.
IV 93 e 107 IV 155; G. PIQUEREZ, op. cit., n. 1559; N. OBERHOLZER, op.
cit., p. 593; rapporto n. 3163, p. 96 ad art. 317 e note riassuntive della seduta
del 20.7.1988 della Commissione speciale per la revisione del CPP, p. 9 ss.), e
ciò malgrado la responsabilità dello Stato sia di natura causale. Del resto,
appositamente per permettergli di raccogliere la documentazione e gli elementi
necessari alla corretta quantificazione della pretesa, la legge prevede che l’istanza
debba essere introdotta entro un anno (N. SALVIONI, Codice di procedura penale
annotato, Locarno 1999, ad art. 320 CPP, p. 508).
1.4
Come detto, la
domanda di indennità deve essere presentata entro un anno dall’abbandono del
procedimento, rispettivamente dalla sentenza di assoluzione (art. 320 CPP).
Il
procedimento penale promosso a carico del dott. med. IS 1 si è concluso con decreto
di non luogo a procedere del 13.6.2006, per cui la tempestività dell’istanza in
esame, introdotta il 24.8.2006, è pacifica.
2.
2.1.
Scopo delle
informazioni preliminari è quello di stabilire se una notizia di reato è sostenuta
da sufficienti indizi, onde decidere se promuovere l’accusa e avviare
l’istruzione formale, o se decretare un non luogo a procedere (cfr. art. 184
cpv. 1 e 2 CPP); in questa fase preliminare l’interessato non ha veste di
accusato e pertanto non necessita generalmente dell’assistenza di un difensore.
La qualità di parte processuale nasce infatti, come esposto, con la promozione
dell’accusa e da quel momento l’accusato beneficia di determinati diritti e,
segnatamente, di essere assistito da un legale, di accedere agli atti e di
partecipare agli interrogatori (cfr. art. 49 ss. CPP).
La
giurisprudenza cantonale ha nondimeno superato questa concezione formale di “accusato”
basandosi su una nozione sostanziale, riferita alla persona concretamente
sospettata di un reato, indipendentemente dalla formale promozione dell’accusa
(cfr. decisione 15.7.1994 del giudice dell’istruzione e dell’arresto in re P.
F.): quindi, è da considerare “accusata” ogni persona sospettata di aver
commesso un reato, oggetto di indagini, con importanti ripercussioni sulla sua
situazione o sulla sua sfera personale (perquisizione, sequestro, ecc.). La
necessità della presenza di un difensore nasce pertanto quando gli interessi
dell’indagato sono colpiti in misura importante e la fattispecie presenta
difficoltà di fatto e di diritto che superano le sue capacità e che quindi
rendono necessario un patrocinatore. In ambito penale questo è segnatamente il
caso quando, indipendentemente dalle difficoltà di fatto e di diritto, si debba
attendere l’irrogazione di una pena la cui durata escluda la sospensione condizionale
della stessa o l’assunzione di misure privative della libertà personale (DTF
126.
I 196 e rif.; DTF 120 Ia 43 e rif.; M. RUSCA / E. SALMINA / C. VERDA,
Commento del Codice di procedura penale ticinese, Lugano 1997, n. 18 s. ad art.
49.
CPP; G. PIQUEREZ, op. cit., n. 492). Nei casi in cui la verosimile aspettativa
di pena è di pochi mesi si devono considerare le difficoltà giuridiche e
fattuali della procedura, alle quali l’interessato non è in grado di far fronte
(per es. la complessità delle questioni giuridiche e procedurali, la facoltà di
difendersi efficacemente nella procedura). Nel caso di evidenti reati minori (“Bagatelldelikte”),
ove entri in considerazione solo una multa o una pena privativa della libertà
di poco conto, il Tribunale federale nega invece il diritto costituzionale al
gratuito patrocinio (cfr. art. 2 cpv. 1 Lag; decisioni TF 1P.739/2004 del
24.1
, e 1P.263/2002 del 28.8.2002; DTF 128 I 225, 126 I 194, 122 I 49 e
275, 120 Ia 43; M. RUSCA / E. SALMINA / C. VERDA, op. cit., n. 2 e 18 ss. ad
art. 49 CPP; G. PIQUEREZ, op. cit., n. 497; R. HAUSER / E. SCHWERI / K.
HARTMANN, op. cit., § 40 n. 11 e 16; B. CORBOZ, Le droit constitutionnel à
l’assistance judiciaire, in SJ 2003 II p. 67 ss.).
2.2
I reati per
omissione – tipici in ambito medico – presentano particolari difficoltà di
fatto e di diritto, che risiedono segnatamente nel dover procedere all’esame di
un’ipotesi, domandandosi che cosa sarebbe successo se gli atti omessi fossero
stati compiuti e se ciò, secondo il normale andamento delle cose, avrebbe evitato
il danno: in questo senso, occorre verificare una causalità che non è diretta,
quanto piuttosto ipotetica.
A fronte delle
conclusioni della perizia giudiziale allestita dai prof. __________ e __________,
la presenza di un legale si imponeva, a non averne dubbi, già allo stadio delle
informazioni preliminari, senza dimenticare che l’istante, primario del reparto
di chirurgia, poteva attendersi una pena detentiva sino a tre anni o una pena pecuniaria
(secondo la nuova formulazione dell’art. 117 CP).
Benché nei
suoi confronti il magistrato inquirente non abbia formalmente promosso
l’accusa, il dott. med. IS 1 va pertanto ritenuto “accusato” a’ sensi
dell’art. 317 CPP.
3.
3.1.
Come esposto
in narrativa, il dott. med. IS 1 postula anzitutto la rifusione di CHF
17'816.50 per spese di patrocinio e di CHF 731.45 per esborsi.
Dall’esame degli
atti, compresa la documentazione allegata alle parallele istanze presentate dai
dott. med. __________ e __________, è emerso uno scambio di corrispondenza con
la __________, con cui l’Ente Ospedaliero Cantonale (EOC) ha stipulato una
polizza assicurativa estesa a tutta l’attività medica dei suoi dipendenti.
Questa Camera ha quindi chiesto all’avv. PR 1, suo patrocinatore di fiducia, di
precisare se i costi rivendicati in questa sede erano eventualmente già stati assunti
dalla compagnia assicurativa dell’EOC.
Con scritto
19/20.9.2007, l’avv. PR 1 ha comunicato di non avere ancora ricevuto copertura
dei costi di patrocinio, aggiungendo nondimeno che nella polizza assicurativa
stipulata dall’EOC è prevista la protezione giuridica. Da parte sua, il difensore
del dott. med. __________, pure interpellato a questo proposito, ha indicato di
avere ricevuto precise istruzioni di indirizzare le fatture e le richieste di
acconto direttamente al direttore dell’__________ e di avere già incassato un primo
acconto per onorari e spese. Il patrocinatore di __________, infine, ha confermato
che la __________ ha nel frattempo integralmente saldato la sua nota
d’onorario.
3.2
La procedura
disciplinata dagli art. 317 ss. CPP è essenzialmente di natura civile e tocca
aspetti tipici del diritto della responsabilità civile. Contrariamente al risarcimento stabilito
dalla Legge cantonale sulla responsabilità civile degli enti pubblici e degli agenti
pubblici del 24.10.1988 (LResp), possibile solo se il danno è stato cagionato
in modo illecito (art. 4 cpv. 1 LResp), la rifusione di un’indennità sulla base
degli art. 317 ss. CPP non è subordinata né all’esistenza di un atto illecito
né alla colpa del magistrato inquirente. Come evidenziato in precedenza, tale base legale è infatti stata concepita nel
senso di una responsabilità causale
(cfr. anche Messaggio concernente l’unificazione del diritto processuale penale
del 21.12.2005, ad art. 437 CPP-CH).
3.3
Nella misura
in cui l’istante, come nella specie, dispone di un’assicurazione di protezione
giuridica, nasce un evidente problema di concorso d’azioni.
In materia di
responsabilità plurale per cause diverse, l’art. 51 cpv. 2 CO suggerisce al
giudice un preciso ordine di regresso: in prima linea risponde colui che ha cagionato il danno
con atto illecito, in seconda colui che ne risponde per obbligazione contrattuale
ed infine colui che ne è tenuto per legge. Giurisprudenza e dottrina maggioritaria includono gli
assicuratori nella seconda fascia, considerandoli come un responsabile contrattuale (DTF 80 II 247; BK –
R. BREHM, Vol. VI/1/3/1, 3. ed., Berna 2006, n. 60 ad art. 51 CO), mentre solo
in terza ed ultima fascia i responsabili a titolo causale (F. WERRO, La responsabilité civile, Berna
2005, p. 402; BK – R. BREHM,
op. cit., n. 73 ss. ad art. 51 CO).
L’assicurazione
di protezione giuridica essendo
inoltre annoverabile tra le assicurazioni contro i danni (C. BOLL, in: Honsell/Vogt/Schnyder
[a cura di], Bundesgesetz über den Versicherungsvertrag (VVG), Basilea 2001, n.
5.
e 14 ad art. 48 LCA), in questo contesto torna applicabile anche l’art. 72
LCA, che nella sua concezione maggioritaria conferisce all’assicuratore un diritto
di regresso unicamente per pretese fondate su una responsabilità aquiliana (DTF
120.
II 191; BK – R. BREHM, op. cit., n. 61 ad art. 51 CO),
escludendolo invece nei confronti del responsabile a titolo causale, a meno che
non si possa rimproverargli una colpa addizionale (K. OFTINGER / E. W. STARK,
Schweizerisches Haftpflichtrecht, Vol. I, 5. ed., Zurigo 1995, § 11 n. 37).
3.4
In una decisione
risalente al 15.12.1998, questa Camera ha già avuto modo di negare la rifusione
delle spese legali coperte da un’assicurazione di protezione giuridica, argomentando
che la riparazione del danno è in questo caso sufficientemente garantita e l’accusato
non subisce alcun pregiudizio (inc. __________). Negli stessi termini si è
espressa in una successiva decisione del 23.8.2004, nella quale ha negato il
risarcimento delle spese legali coperte da un sindacato, ribadendo che scopo
dell’indennità prevista dall’art. 317 CPP è quello di evitare che un accusato,
benché prosciolto, debba assumersi personalmente il costo delle spese di
patrocinio oggettivamente necessarie per la sua difesa, senza alcuna
possibilità di ottenerne la riparazione (inc. __________).
Questa
interpretazione dell’art. 317 CPP, che sostanzialmente relega in ultima linea
la responsabilità causale dello Stato, è conforme all’ordine di regresso dell’art.
51.
cpv. 2 CO ed al suo spirito.
3.5
Il Tribunale
federale, in un caso relativo all’applicazione dell’art. 163a CPP vodese, ha da
parte sua concluso che non è arbitrario porre, se necessario, le spese di patrocinio
dell’accusato prosciolto dapprima a carico della parte condannata al pagamento
delle spese causate dal suo comportamento, in seguito a carico di un’eventuale
assicurazione e, solo infine, a carico dello Stato (JdT 1992 III 88). Anche
tale gerarchia, a non averne dubbi, corrisponde a quanto disposto dall’art. 51
cpv. 2 CO.
3.6
Non è invece
determinante, sia detto per inciso, la giurisprudenza del Tribunale federale secondo
cui è arbitrario negare ad una parte un’indennità per ripetibili solo perché
essa beneficia di un’assicurazione di protezione giuridica (DTF 117 Ia 295) oppure
perché è assistita da un’associazione o da un sindacato (DTF 122 V 279; 108 V
270), ove si pensi appena che l’indennità
prevista dall’art. 317 CPP si fonda su una normativa speciale rispetto alla
disposizione di carattere generale dell’art. 9 cpv. 6 CPP, che disciplina la
possibilità per l’autorità giudicante di assegnare ripetibili nell’ambito della
decisione sulle spese (decisione TF 1P.353/2004 del 25.2.2005). Del resto, le spese di patrocinio di cui
all’art. 317 CPP costituiscono un elemento del danno solo nella misura in cui
non sono già comprese nelle eventuali ripetibili assegnate all’accusato
prosciolto dall’autorità giudicante (cfr., per tutte, decisione CRP del
5.12.2005
in re F.B., inc. __________).
4.
4.1.
Tornando al caso in esame, con scritto 19/20.9.2007 l’avv. PR 1 ha comunicato di
non avere ancora incassato la sua nota d’onorario. Dalla documentazione agli atti (punto 3.1.) risulta nondimeno
che le spese legali sofferte
dall’istante in seguito all’ingiusto procedimento sono sufficientemente
garantite dalla __________.
Così stando
le cose, considerato come la rifusione del danno scoperto sia sufficientemente
garantita, non si può più ritenere dato un pregiudizio a carico del dott. med. IS
1.
In questo senso si richiama il precedente indicato al punto 3.4.
4.2
La scelta
dell’istante, che vorrebbe accollare l’onere del risarcimento dapprima allo
Stato e solo subordinatamente alla compagnia assicurativa, per l’eventuale
differenza tra l’indennità riconosciutagli da questa Camera e quella concordata
con il mandante e coperta dalla polizza (cfr. scritto 19/20.9.2007 dell’avv. PR
1), appare discutibile.
Discutibile in
primo luogo poiché, a fronte di due enti responsabili (a titolo diverso, ma
debitori solidali nei rapporti esterni), uno dei quali (la compagnia
assicurativa) ha assicurato la copertura del caso, la scelta di agire prima
contro l’uno (lo Stato) e per il residuo chiedere il saldo all’altro (la
compagnia assicurativa) appare illogica in un’ottica di economia di procedura:
per l’istante, che otterrebbe un risarcimento più velocemente (cfr. scritto 10/11.4.2007
dell’avv. __________, patrocinatore del dott. med. __________, agli atti del
parallelo inc. __________) e più consistente (cfr. scritto 19/20.9.2007 dell’avv.
PR 1) rivolgendosi subito alla __________, senza dover prima adire un tribunale;
ma anche per lo Stato, che eviterebbe una successiva azione di regresso. In
definitiva, si giustifica evitare all’istante due procedure in luogo di una ed
allo Stato una successiva ed inevitabile azione di regresso nei confronti della
__________.
Discutibile
inoltre poiché il danneggiato è tenuto a contenere al minimo il danno (art. 44
CO), oltre che ad agire in modo ragionevole e giuridico: in questo senso, oltre
a generare procedure e spese, la scelta di percorrere successivamente le due
vie appare irrispettosa dell’art. 51 cpv. 2 CO.
Discutibile
infine poiché, in simili circostanze, l’azione è sì promossa a nome del medico
istante ma sostanzialmente per conto dell’assicurazione.
Del resto,
come sopra ricordato, scopo dell’art. 317 CPP è quello di garantire
all’accusato prosciolto la riparazione del danno che lo stesso non potrebbe
ottenere in altro modo (punto
3.4
): si tratta quindi di una responsabilità sussidiaria.
In ogni modo,
considerato che l’art. 50 cpv. 2 CO (a cui rinvia l’art. 51 cpv. 1 CO) stabilisce
che appartiene al giudice determinare chi deve, per finire, sopportare il
danno, appare senz’altro conforme al diritto ed all’equità ripristinare la
responsabilità prioritaria di colui che risponde per obbligazione contrattuale,
ritenuto per di più che il dott. med. IS 1 non si è nemmeno assunto i premi
assicurativi.
Alla luce di
tutte le argomentazioni sopra esposte, la pretesa avanzata per rimborso delle spese legali va pertanto
respinta.
5.
L’istante
postula inoltre il rimborso della nota d’onorario 4.7.2006 del prof. __________,
di complessivi CHF 6'100.--, evidenziando come “la sua perizia e il suo
apporto tecnico sono stati necessari e risolutivi” (istanza 24/25.8.2006,
p. 4).
A fronte
delle conclusioni della perizia giudiziale, si giustificava senz’altro fare capo
al parere di un qualificato esperto del settore medico per poter efficacemente
controbattere alle accuse rivolte agli indagati. Non vi è poi nessun dubbio sul
fatto che la perizia in questione si sia rivelata importante ai fini
dell’emanazione del decreto di non luogo a procedere, non fosse altro per avere
originato un confronto all’udienza di delucidazione peritale, che ha indotto i
periti giudiziari a smussare “(…) alcune considerazioni del referto scritto,
discostandosene su alcune considerazioni” (osservazioni 29.9.2006 del sostituto
procuratore pubblico).
Le spese
necessarie al suo allestimento vanno dunque considerate a tutti gli effetti
come un danno strettamente connesso al procedimento penale, per cui si
giustifica il pieno risarcimento dell’importo di CHF 6'100.-- oltre interessi
al 5% dal 24.8.2006, come postulato.
6.
Il
dott. med. IS 1 chiede infine la rifusione delle ripetibili di questa sede.
Nella
commisurazione dell’onorario inerente le prestazioni dipendenti dall’istanza di
indennità, questa Camera, oltre i parametri elaborati dal Consiglio di
moderazione per la determinazione dell’adeguatezza delle spese di patrocinio
legale, tiene in particolare in considerazione il grado di accoglimento del
gravame (“Erfolgsprinzip”).
In concreto,
la stesura dell’istanza in esame non presentava dal profilo giuridico e fattuale
difficoltà particolari e l’onere lavorativo può del resto essere considerato limitato
dal momento che il patrocinatore conosceva già la fattispecie. Considerato
infine il solo parziale accoglimento della domanda, a giudizio di questa Camera
appare congruo riconoscere un importo di
CHF 500.--, comprendente onorario, spese e IVA.
7.
L’istanza
è parzialmente accolta.
Trattandosi di
una precisazione di giurisprudenza, si prescinde dal prelievo di tassa di
giustizia e spese.
Dispositivo
Per questi motivi,
richiamati gli art. 317 ss. CPP ed ogni
altra norma applicabile,
pronuncia
1. L’istanza è parzialmente
accolta.
Di conseguenza lo Stato
della Repubblica e del Cantone Ticino, Bellinzona, in relazione al decreto di
non luogo a procedere 13.6.2006 emanato dal sostituto procuratore pubblico
Chiara Borelli (NLP 2427/2006/BC/BC), rifonderà al dott. med. IS 1, __________,
__________, a titolo di indennità giusta l’art. 317 CPP, l’importo di CHF 6'600.--, oltre interessi del 5% su CHF
6'100.-- dal 24.8.2006.
2. Non si
prelevano tassa di giustizia e spese.
3. Rimedio di
diritto
Contro
decisioni finali, contro decisioni parziali, contro decisioni pregiudiziali e
incidentali sulla competenza e la ricusazione e contro altre decisioni
pregiudiziali e incidentali (art. 90 a 93 LTF) è dato, entro trenta giorni
dalla notificazione della decisione (art. 100 cpv. 1 LTF), il ricorso in
materia penale al Tribunale federale, per i motivi previsti dagli art. 95 a 98
LTF (art. 78 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata dall’art. 81
LTF.
4. Intimazione:
terzi
implicati
1. PI
1
2. PI
2
Per la Camera dei ricorsi penali
Il presidente Il
segretario
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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