60.2006.318
Istanza di indennità per ingiusto procedimento. spese legali. danno materiale
28 giugno 2007Italiano12 min
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Numero d'incarto:
60.2006.318
Data decisione, Autorità:
28.06.2007, CRP
Titolo:
Istanza di indennità per ingiusto procedimento. spese legali. danno materiale
DIRITTO ALL'INDENNITÀ
INDENNITÀ PER INGIUSTO PROCEDIMENTO
art. 317 CPP-TI
Incarto n.
60.2006.317
60.2006.318
Lugano
28 giugno
2007/dp
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La Camera dei ricorsi penali del
Tribunale d'appello
composta dai
giudici:
Mauro Mini, presidente,
Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici
segretaria:
Claudia Malaguerra Bernasconi, vicecancelliera
sedente per statuire sulle istanze 29/30.8.2006
presentate da
IS 1
__________,
entrambi patr. da: PR 1
tendenti ad ottenere, in relazione
all’esito del procedimento penale sfociato nel decreto di non luogo a
procedere 17.8.2005 emanato dal sostituto procuratore pubblico Chiara Borelli
(NLP __________), un’indennità ai sensi degli artt. 317 ss. CPP;
richiamati gli scritti 8/13.9.2006 del
Dipartimento delle istituzioni, divisione della giustizia, che si rimette alle
osservazioni del Ministero pubblico;
richiamati gli scritti 12/13.9.2006 del
magistrato inquirente, che comunica di non avere osservazioni da presentare;
letti ed esaminati gli atti;
considerato
in fatto ed in diritto
che in
seguito all’infortunio mortale avvenuto in data __________ presso il campo
sportivo di __________ durante uno spettacolo pirotecnico, nel quale ha perso
la vita †__________, è stata
aperta un’inchiesta;
che, nell’ambito delle informazioni
preliminari per titolo di omicidio colposo e lesioni colpose, il sostituto
procuratore pubblico ha interrogato in qualità di indiziati, __________ e __________,
a cui era stata affidata l’accensione dello spettacolo pirotecnico;
che con decisione 17.8.2005, confermata
da questa Camera in data 22.5.2006, il magistrato inquirente ha decretato il
non luogo a procedere per i qui istanti in assenza degli estremi dei reati
ipotizzati, rilevando in particolare che “__________si è comportato come al
suo posto in pari condizioni si sarebbe comportata una persona ragionevole o
accorta avrebbe agito (…), ossia, rifornitosi presso una ditta specializzata,
non era suo compito e neppure gli può essere imputato di non averlo fatto, di
sincerarsi se le informazioni ricevute, fossero state corrette e adeguate. Egli
come richiesto a una persona non cognita ha fatto riferimento a qualcuno da lui
ritenuto più esperto. Gli atti come descritti nella fattispecie, permettono di
concludere che __________ ha agito secondo le informazioni che gli erano state
fornite. Non gli si può pertanto imputare, nel caso di specie, che poteva
riconoscere e evitare le conseguenze della sua imperizia” (NLP __________,
p. 16 s.) e dunque, a maggior ragione, non si può imputare un’imprevidenza
colpevole all’ operatore IS 1;
che con le istanze in esame, presentate
nel termine di un anno di cui all’art. 320 cpv. 1 CPP, IS 1, che protestano le
ripetibili, chiedono che lo Stato della Repubblica e del Canton Ticino sia
condannato a versare loro, quale risarcimento del danno sofferto in seguito al
procedimento penale, l’importo di CHF 8'556.30 ciascuno, oltre interessi, per
spese di patrocinio;
che giusta l’art. 317 CPP l’accusato
prosciolto, ossia assolto al processo dalla Corte delle assise correzionali o
criminali o dal pretore, oppure liberato da ogni accusa con decreto di abbandono,
ha diritto ad un’indennità nella forma della rifusione delle spese di
patrocinio, del risarcimento dei danni materiali e della riparazione del torto
morale (REP. 1998 n. 126; R. HAUSER / E. SCHWERI / K. HARTMANN, Schweizerisches Strafprozessrecht, 6 ed., Basilea 2005, § 109 n. 1 ss.; G. PIQUEREZ, Traité
de procédure pénale suisse, 2. ed., Ginevra / Zurigo / Basilea 2006, n. 1556
ss.);
che, come detto, il diritto di cui agli
artt. 317 ss. CPP compete all’accusato;
che accusato è chiunque nei confronti
del quale il procuratore pubblico ha promosso l’accusa (art. 47 cpv. 1 CPP);
che lo scopo delle informazioni
preliminari è quello di stabilire se una notizia di reato è sostenuta da
sufficienti indizi, onde decidere se promuovere l’accusa e avviare l’istruzione
formale o se decretare un non luogo a procedere (art. 184 cpv. 1 e 2 CPP);
che in questa fase preliminare
l’interessato non ha veste di accusato e pertanto non necessita generalmente
dell’assistenza di un difensore;
che la qualità di parte processuale
nasce infatti, come esposto, con la promozione dell’accusa e da quel momento
l’accusato beneficia di determinati diritti e, segnatamente, di essere assistito
da un legale, di accedere agli atti e di partecipare agli interrogatori (art.
49 ss. CPP);
che la giurisprudenza cantonale ha
nondimeno superato questa concezione formale di “accusato”, basandosi su una
nozione sostanziale, riferita alla persona concretamente sospettata di un
reato, indipendentemente dalla formale promozione dell’accusa (cfr. decisione
GIAR 15.7.1994 in re P.F.);
che è quindi da considerare “accusata”
ogni persona sospettata di aver commesso un reato, oggetto di indagini, con
importanti ripercussioni sulla sua situazione o sulla sua sfera personale
(perquisizione, sequestro, ecc.);
che la necessità della presenza di un
difensore nasce pertanto quando gli interessi dell’indagato sono colpiti in
misura importante e la fattispecie presenta difficoltà di fatto e di diritto
che superano le sue capacità e che quindi rendono necessario un patrocinatore;
che, in ambito penale, ciò è
segnatamente il caso laddove ci si debba attendere l’irrogazione di una pena la
cui durata esclude la sospensione condizionale della stessa o l’assunzione di
misure privative della libertà personale (DTF 126 I 196 e rif.; DTF 120 Ia 43 e
rif.; M. RUSCA / E. SALMINA / C. VERDA, Commento del Codice di procedura penale
ticinese, Lugano 1997, n. 18 s. ad art. 49 CPP; G. PIQUEREZ, op. cit., n. 1253
ss.);
che nei casi in cui la verosimile
aspettativa di pena è di pochi mesi si devono considerare le difficoltà
giuridiche e fattuali della procedura, alle quali l’interessato non è in grado
di far fronte (per es. la complessità delle questioni giuridiche e procedurali,
la facoltà di difendersi efficacemente nella procedura);
che nel caso di evidenti reati minori (“Bagatelldelikte”), ove entri in considerazione solo una multa o una
pena privativa della libertà di poco conto, il Tribunale federale nega invece
il diritto costituzionale al gratuito patrocinio (cfr. art. 2 cpv. 1 Lag; decisioni
TF 1P.739/2004 del 24.1.2005, TF 1P.553/2002 del 18.11.2002, 1P 411/2002 del
6.11.2002 e 1P. 263/2002 del 28.8.2002; DTF 128 I 225, 126 I 194, 122 I 49 e
275, 120 Ia 43; M. RUSCA / E. SALMINA / C, VERDA, op. cit., n. 2 e 18 ss. ad
art. 49 CPP; R. HAUSER / E. SCHWERI / K. HARTMANN, op. cit., § 40 n. 11 e 16,
Fatti
G. PIQUEREZ, op. cit., n. 1259 ss.; B. CORBOZ, Le droit constitutionnel à
l’assistence judiciaire, in SJ 2003 II p. 67 ss.);
che nella fattispecie il procedimento
penale si è concluso con un decreto di non luogo a procedere;
che le difficoltà giuridiche di cui alle
ipotesi accusatorie, segnatamente con riferimento alla commissione di reati per
negligenza (art. 12 cpv. 3 CP) e, più specificamente, alla violazione di doveri
di diligenza mediante un’omissione, ciò che presuppone una posizione di garante,
imponevano la presenza di un legale già a questo stadio del procedimento;
che pertanto gli istanti vanno ritenuti
“accusati” ai sensi dell’art. 317 CPP;
che nello stabilire l’importo delle
spese di patrocinio legale da risarcire, questa Camera verifica la conformità
della nota di onorario ai criteri della Tariffa dell’Ordine degli avvocati
(TOA), applicando i parametri giurisprudenziali seguiti dal Consiglio di moderazione;
che giusta l’art. 37 TOA per tutti i
procedimenti penali l’avvocato ha diritto di esporre, per l’assistenza al
patrocinio durante le informazioni preliminari, l’istruttoria e la preparazione
al dibattimento, un supplemento che non deve in ogni caso eccedere quello
massimo previsto dagli artt. 31 ss. TOA, ossia CHF 5'000.-- per i procedimenti
di contravvenzioni a leggi cantonali e federali, CHF 3'000.-- per i processi davanti
al pretore, CHF 15'000.-- per i processi davanti alla Corte delle assise correzionali
e CHF 50'000.-- per i processi davanti alla Corte delle assise criminali;
che, entro tali limiti, l’onorario deve
essere stabilito in base ai principi generali dell’art. 8 TOA, cioè secondo la
complessità e l’importanza, il valore e l’estensione della pratica, la competenza
professionale e la responsabilità dell’avvocato, il tempo e la diligenza
impiegati, la situazione sociale e patrimoniale delle parti, l’esito conseguito
e la sua prevedibilità;
che, per i patrocini di fiducia, il
Consiglio di moderazione fissa dal 2001 la remunerazione, a dipendenza delle
complessità della fattispecie, a CHF 250.-- orari per i casi più semplici (CHF
200.--dal 1992 e CHF 220.-- dal 1996), senza stabilire un limite massimo;
che nel riconoscimento dell’onorario
risarcibile questa Camera ammette onorari corrispondenti ad una regolare,
ordinata e ragionevole conduzione del mandato, applicando criteri corrispondenti
a quanto mediamente praticato, lasciando a carico del patrocinato la parte
riconducibile ad una specifica scelta del patrocinatore;
che in questo senso si tiene conto della
complessità e dell’importanza della pratica, delle difficoltà fattuali e
giuridiche, della responsabilità, dell’impegno, della diligenza e del tempo
impiegati, nonché della prevedibilità dell’esito del procedimento;
che in altre parole l’onorario a tempo
va stabilito prendendo quale parametro un avvocato sperimentato nel diritto
penale, tenuto conto di un ragionevole margine di oscillazione connesso con le
particolarità del caso;
che gli istanti postulano la rifusione
della nota professionale 29.8.2006 del loro patrocinatore di fiducia, avv. __________,
di complessivi CHF 16'574.60 [di cui 13'250.-- di onorario, CHF 2'153.90 di
spese e CHF 1'170.70 di IVA (doc. F)];
che la tariffa applicabile, pari a CHF
250.-- / ora (cfr. istanze 29.8.2006, p. 3), è conforme ai principi suesposti;
che il dispendio orario che ne deriva
(53 ore) appare in buona parte giustificato e viene solo parzialmente ridotto;
che, esaminando l’incarto e ricordato
che determinante è in ogni caso non tanto l’impiego temporale effettivo del
caso concreto quanto semmai quello medio che un avvocato diligente avrebbe
profuso, secondo la normale esperienza, nell’esecuzione di un mandato di
complessità analoga (REP. 1998 n. 126 nota 4.2.), viene conseguentemente
ammesso un onorario pari a 49 ore e 5 minuti a CHF 250.-- / ora, per
complessivi CHF 12'271.--, di cui 300 minuti (come esposto) inerenti gli
incontri con i clienti, 1'260 minuti (come esposto) inerenti gli interrogatori
davanti al sostituto procuratore pubblico (16.8.2004 / 6.9.2004 / 28.10.2004 /
17.3.2005), 240 minuti inerenti le trasferte __________ (16.8.2004 / 6.9.2004 /
28.10.2004 / 17.3.2005; riconosciuti 60 minuti a tratta), 350 minuti inerenti i
colloqui telefonici, 540 minuti (come esposto) inerenti l’esame degli atti, 105
minuti inerenti la corrispondenza, 90 minuti (come esposto) inerenti le osservazioni
a questa Camera e 60 minuti (come esposto) inerenti l’allestimento delle qui
istanze;
che gli onorari relativi alle
dichiarazioni di rinuncia a sollevare la prescrizione non possono essere
riconosciuti, non essendo strettamente connessi con il procedimento penale e
con la difesa di IS 1 quali indiziati;
che anche gli onorari per la
corrispondenza ed i contatti telefonici con la __________ e la __________
assicurazioni non sono riconosciuti in quanto non meglio specificati in
relazione alla fattispecie;
che a detti importi vanno aggiunte le
spese, riconosciute in CHF 1'453.55, ridotte in particolare quelle inerenti le
telefonate (CHF 0.15 / minuto, cfr. decisione 10.12.2004 del Consiglio di moderazione
in re avv. B. C., inc. __________) e stralciate quelle inerenti la corrispondenza
con le assicurazioni, quelle inerenti la corrispondenza relativa alle rinunce
di prescrizione e quelle inerenti agli esborsi, riconosciuti separatamente, per
il resto approvate come esposte;
che l’IVA ammonta
a CHF 1'043.05 e gli esborsi a CHF 538.-- (CHF 439.-- per la fattura del
21.12.2004 più interessi al 5% dal 21.12.2004 al 29.8.2006) e a CHF 61.90 (CHF
59.-- per la fattura 31.8.2005 più interessi al 5% dal 31.8.2005 al 29.8.2006);
cha a IS 1 va pertanto rifuso, a titolo
di spese legali, l’importo complessivo di CHF 15'305.60 (CHF 7'652.80 ciascuno);
che per gli interessi moratori sono
applicabili le disposizioni generali del CO e pertanto essi vanno riconosciuti
al tasso del 5% (art. 104 cpv. 1 CO) dalla prima interpellazione agli atti
(art. 102 CO), ossia, nel caso concreto, dall’introduzione in data 29.8.2006
della presente istanza;
che le ripetibili, protestate, sono
state considerate nella nota professionale 29.8.2006;
che giusta l’art. 39 cpv. 2 LTG la tassa
di giustizia per le azioni concernenti l’indennità dell’accusato prosciolto e
l’indennità per la detenzione illegale è fissata nei limiti stabiliti nell’art.
14 cpv. 1 n. 1 LTG e nell’art. 17 LTG;
che la tassa di giustizia di CHF 950.--
e le spese di CHF 50.-- per complessivi CHF 1’000.--, sono poste a carico dei
qui istanti, parzialmente soccombenti in ragione di circa 1/10, per la somma di
CHF 100.--.
Per
questi motivi,
richiamati
gli artt. 317 ss. CPP ed ogni altra norma applicabile,
pronuncia
1. L’istanza
è parzialmente accolta.
§ Di
conseguenza lo Stato della Repubblica e del Canton Ticino, Bellinzona, in relazione
al decreto di non luogo a procedere 17.8.2005 del sostituto procuratore
pubblico Chiara Borelli (NLP __________), rifonderà a __________, __________, __________,
a titolo di indennità giusta gli artt. 317 ss. CPP, l’importo di CHF 7'652.80 oltre interessi al 5% dal 29.8.2006.
§§ Di
conseguenza lo Stato della Repubblica e del Canton Ticino, Bellinzona, in relazione
al decreto di non luogo a procedere 17.8.2005 del sostituto procuratore
pubblico Chiara Borelli (NLP __________), rifonderà a __________, __________, __________,
a titolo di indennità giusta gli artt. 317 ss. CPP, l’importo di CHF 7'652.80 oltre interessi al 5% dal 29.8.2006.
Considerandi
2.
La tassa
di giustizia di CHF 950.-- e le spese di CHF 50.--, per complessivi CHF 1'000.--
(mille), sono poste a carico di __________, __________, __________, e __________,
__________, __________, in solido, in ragione di CHF 100.-- (cento).
3.
Rimedi di diritto:
Contro la presente decisione
è dato ricorso in materia penale al Tribunale federale entro il termine di
trenta giorni dalla notificazione.
Qualora non
sia ammissibile il ricorso in materia penale, contro la presente decisione è
ammesso il ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale
entro il termine di trenta giorni dalla notificazione.
4.
Intimazione:
-
terzi
implicati
PI 1
Per la Camera dei ricorsi penali
Il presidente La
segretaria
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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