60.2006.319
Istanza di indennità per ingiusto procedimento. spese legali. interessi
19 aprile 2007Italiano8 min
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Numero d'incarto:
60.2006.319
Data decisione, Autorità:
19.04.2007, CRP
Titolo:
Istanza di indennità per ingiusto procedimento. spese legali. interessi
DIRITTO ALL'INDENNITÀ
INDENNITÀ PER INGIUSTO PROCEDIMENTO
art. 317 CPP-TI
Incarto n.
60.2006.319
Lugano
19 aprile
2007
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La Camera dei ricorsi penali del
Tribunale d'appello
composta dai
giudici:
Mauro Mini, presidente,
Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici
segretaria:
Claudia Malaguerra Bernasconi, vicecancelliera
sedente per statuire sull’istanza 29/30.8.2006
presentata da
IS 1
patr. da: PR 1
tendente ad ottenere, in relazione
all’esito del procedimento penale sfociato nel decreto di abbandono
18.11.2005 emanato dal procuratore pubblico Manuela Minotti Perucchi (ABB __________),
un’indennità ai sensi degli artt. 317 ss. CPP;
richiamato lo scritto 5.9.2006 del
procuratore pubblico, nel quale rileva che il dispendio orario esposto dal
difensore, avv. __________, appare eccessivo rispetto all’effettiva assistenza
prestata e lo scritto 8.9.2006 del Dipartimento delle istituzioni, Divisione
della giustizia che si rimette alle osservazioni del Ministero pubblico;
letti ed esaminati gli atti;
considerato
in fatto ed in diritto
che con
esposto 14.9.2004 __________ ha sporto denuncia penale nei confronti di IS 1
per titolo di falsità in documenti in merito ad uno scritto in cui si
confermava la decisione di accordare a quest’ultimo un bonus per l’anno
2000/2001 di CHF 3'700'000.--;
che con
decisione 18.11.2005 il procuratore pubblico Manuela Minotti Perucchi ha
decretato l’abbandono del procedimento penale per insufficienza di prove (ABB __________;
Al 65);
che con l’istanza in esame, presentata nel
termine di un anno di cui all’art. 320 cpv. 1 CPP, IS 1 chiede che lo Stato
della Repubblica e del Canton Ticino sia condannato a versargli, quale risarcimento
del danno sofferto in seguito al procedimento penale, l’importo di CHF
12'204.75, di cui CHF 11'972.10.-- per spese di patrocinio e CHF 219.-- più
interessi al 5% dal 31.5.2005 al 29.8.2006 (CHF 13.65) per il rimborso di una
fattura del Ministero pubblico per fotocopie;
che giusta
l’art. 317 CPP l’accusato prosciolto, ossia assolto al processo dalla Corte delle
assise correzionali o criminali o dal pretore, oppure liberato da ogni accusa
con decreto di abbandono, ha diritto ad un’indennità nella forma della
rifusione delle spese di patrocinio, del risarcimento dei danni materiali e
della riparazione del torto morale (REP. 1998 n. 126; R. HAUSER / E. SCHWERI /
K. HARTMANN, Schweizerisches
Strafprozessrecht, 6 ed.,
Basilea 2005, § 109 n. 1 ss.; G. PIQUEREZ, Traité de procédure pénale suisse, 2
ed., Ginevra / Zurigo / Basilea 2006, n. 1556 ss.);
che nello stabilire l’importo delle spese
di patrocinio da risarcire, questa Camera verifica la conformità della nota di
onorario ai criteri della Tariffa dell’Ordine degli avvocati (TOA), applicando
Fatti
i parametri giurisprudenziali seguiti dal Consiglio di moderazione;
che giusta l’art. 37 TOA per tutti i
procedimenti penali l’avvocato ha diritto di esporre, per l’assistenza al
patrocinato durante le informazioni preliminari, l’istruttoria e la
preparazione al dibattimento, un supplemento che non deve in ogni caso eccedere
quello massimo previsto dagli artt. 31 ss. TOA, ossia CHF 5'000.-- per i procedimenti
di contravvenzioni a leggi cantonali e federali, CHF 3'000.-- per i processi davanti
al pretore, CHF 15'000.-- per i processi davanti alla Corte delle assise correzionali
e CHF 50'000.-- per i processi davanti alla Corte delle assise criminali;
che, entro tali limiti,
l’onorario deve essere stabilito in base ai principi generali dell’art. 8 TOA,
cioè secondo la complessità e l’importanza, il valore e l’estensione della pratica,
la competenza professionale e la responsabilità dell’avvocato, il tempo e la
diligenza impiegati, la situazione sociale e patrimoniale delle parti, l’esito
conseguito e la sua prevedibilità;
che il Consiglio di
moderazione fissa dal 2001 la remunerazione, a dipendenza della complessità
della fattispecie, a CHF 250.-- orari per i casi più semplici (CHF 200.-- dal
1992 e CHF 220.-- dal 1996), senza stabilire un limite massimo;
che nel riconoscimento
dell’onorario risarcibile questa Camera ammette onorari corrispondenti ad una
regolare, ordinata e ragionevole conduzione del mandato, applicando criteri
corrispondenti a quanto mediamente praticato, lasciando a carico del patrocinato
la parte riconducibile ad una specifica scelta del patrocinatore;
che in questo senso si tiene
conto della complessità e dell’importanza pratica, delle difficoltà fattuali e
giuridiche, della responsabilità, dell’impegno, della diligenza e del tempo
impiegati, nonché della prevedibilità dell’esito del procedimento;
che in altre parole
l’onorario a tempo va stabilito prendendo quale parametro un avvocato
sperimentato nel diritto penale, tenuto conto di un ragionevole margine di oscillazione
connesso con le particolarità del caso;
che l’istante postula la
rifusione della nota professionale 29.8.2006 del suo patrocinatore di fiducia,
avv. __________, di complessivi CHF 11'972.10 (di cui CHF 10'000.-- a titolo di
onorario, CHF 1'126.50 di spese e CHF 845.60 di IVA);
che la tariffa applicata,
pari a CHF 250.-- / ora (cfr. istanza 29/30.8.2006, p. 3), è conforme ai
predetti principi, rientrando nei parametri indicati;
Considerandi
che il dispendio orario
esposto appare invece oggettivamente eccessivo per un avvocato con le dovute
conoscenze in ambito penale;
che determinante è del resto
non tanto l’impiego temporale effettivo nel caso specifico, quanto semmai
quello medio che un avvocato diligente avrebbe profuso, secondo la normale
esperienza, nell’esecuzione di un mandato di complessità analoga (REP. 1998 n.
126);
che la pratica ha richiesto
nel suo insieme un impegno relativamente ridotto;
che viene conseguentemente
approvato un onorario pari a 32 ore e 10 minuti a CHF 250.-- / ora, per
complessivi CHF 8'042.--, di cui 319 minuti inerenti i colloqui telefonici
(come esposto), 70 minuti inerenti gli scritti sia al cliente che al Ministero
pubblico, 360 minuti inerenti le trasferte __________ (riconosciuti 60 minuti a
tratta), 851 minuti inerenti gli interrogatori (come esposto), 150 minuti
inerenti l’esame degli atti, 120 minuti inerenti gli incontri con il cliente,
60.
minuti inerenti la stesura dell’istanza di indennità (come esposto),
stralciate in particolare le prestazioni di “fatto fotocopia (…) e spedita
al cliente”, “lettera accompagnatoria” e “inviato copia istanza
al cliente”, trattandosi di mansioni che vengono solitamente effettuate dal
personale di cancelleria, i cui onorari sono a carico del datore di lavoro;
che a detta somma vanno
aggiunte le spese, riconosciute in CHF 897.35, ridotte a CHF 22.35 quelle telefoniche
[149 minuti a CHF 0.15/minuto (cfr. decisione 10.12.2004 del Consiglio di moderazione
in re avv. B. C., inc.__________)] e stralciate quelle inerenti la fattura del
Ministero pubblico di CHF 219.-- (riconosciuta separatamente), per il resto
approvate come esposte;
che l’IVA ammonta a CHF
679.40
e gli esborsi a CHF 232.65 (CHF 219.-- per la fattura del Ministero
pubblico e CHF 13.65 per gli interessi al 5% dal 31.5.2005 al 29.8.2006);
che a IS 1 va pertanto
rifuso, a titolo di spese legali, l’importo complessivo di CHF 9'851.40;
che per gli interessi
moratori sono applicabili le disposizioni generali del CO e pertanto essi vanno
riconosciuti al tasso del 5% (art. 104 cpv. 1 CO) dalla prima interpellazione
agli atti (art. 102 CO), ossia, nel caso concreto, dall’introduzione in data 29.8.2006
della presente istanza;
che le ripetibili,
protestate, sono state considerate nella nota professionale;
che giusta l’art. 39 cpv. 2
LTG la tassa di giustizia per le azioni concernenti l’indennità dell’accusato
prosciolto e l’indennità per la detenzione illegale è fissata nei limiti
stabiliti nell’art. 14 cpv. 1 n. 1 LTG e nell’art. 17 LTG;
che la tassa di giustizia di
CHF 550.-- e le spese di CHF 50.--, per complessivi CHF 600.--, sono poste a
carico del qui istante, parzialmente soccombente in ragione di circa 1/5, per
la somma di CHF 120.--.
Dispositivo
Per questi motivi,
richiamati gli artt. 317 ss. CPP ed ogni
altra norma applicabile,
pronuncia
1. L’istanza
è parzialmente accolta.
Di conseguenza lo Stato della
Repubblica e del Canton Ticino, Bellinzona, in relazione al decreto di
abbandono 18.11.2005 del procuratore pubblico Manuela Minotti Perucchi (ABB __________),
rifonderà a IS 1, __________, __________, a titolo di indennità giusta gli
artt. 317 ss. CPP, l’importo di CHF 9'851.40, oltre interessi del 5% dal
29.8.2006.
2. La
tassa di giustizia di CHF 550.-- e le spese di CHF 50.--, per complessivi CHF
600.-- (seicento), sono poste a carico di IS 1, __________, __________, in
ragione di CHF 120.-- (centoventi).
3. Rimedi di diritto:
Contro la presente decisione
è dato ricorso in materia penale al Tribunale federale entro il termine di
trenta giorni dalla notificazione.
Qualora non sia ammissibile
il ricorso in materia penale, contro la presente decisione è ammesso il ricorso
sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale entro il termine di
trenta giorni dalla notificazione.
4. Intimazione:
-
__________
per conoscenza:
-
terzi
implicati
PI 1
Per la Camera dei ricorsi penali
Il presidente La
segretaria
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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