60.2006.32
istanza di ispezione degli atti. società che non era parte al procedimento penale quale istante.
4 maggio 2006Italiano4 min
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Numero d'incarto:
60.2006.32
Data decisione, Autorità:
04.05.2006, CRP
Titolo:
istanza di ispezione degli atti. società che non era parte al procedimento penale quale istante.
SEGRETEZZA E PUBBLICITÀ DEL PROCEDIMENTO
art. 27 CPP-TI
Incarto n.
60.2006.32
Lugano
4 maggio 2006
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La Camera dei ricorsi penali del
Tribunale d'appello
composta dai giudici:
Mauro Mini, presidente,
Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici
segretaria:
Daniela Rüegg, vicecancelliera
sedente per statuire sull’istanza 23/24.1.2006 presentata dalle
IS 1
tendente ad ottenere l’autorizzazione a ricevere copia della
documentazione dell’incarto penale conclusosi con la decisione di non luogo a
procedere NLP __________;
richiamate le osservazioni 27.1.2006 del sostituto procuratore
pubblico Andrea Pagani con le quali comunica di non opporsi, rimettendosi al
prudente criterio di questa Camera per quanto riguarda gli interessi
contrapposti delle parti;
rilevato che il patrocinatore di PI 2 non ha presentato
osservazioni;
letti ed esaminati gli atti;
considerato
in fatto ed in diritto
1.A seguito
del decesso in data 30.7.2005 di tre persone a causa di un ingrossamento del
fiume __________, il Ministero pubblico ha aperto un procedimento penale (inc.
MP __________) nel contesto del quale ha operato degli accertamenti su quanto
successo. Nel contesto degli accertamenti operati dal Ministero pubblico è
stato sentito in particolare un dipendente della ditta istante. Il procedimento
si è concluso con un decreto di non luogo procedere in data 18.11.2005 (NLP __________)
avverso al quale è pendente un’istanza presso questa Camera. Il NLP è stato
intimato unicamente agli eredi delle vittime.
2.Con la
presente richiesta, la ditta istante chiede di poter accedere agli atti del
procedimento penale per poter prendere posizione su di una richiesta di
risarcimento relativa ai tragici fatti del 30.7.2005. Come esposto in entrata,
Fatti
il sostituto procuratore pubblico non si oppone alla richiesta, mentre che gli
eredi non hanno presentato osservazioni.
3.L’art. 27
CPP in vigore dall’1.1.1996, che ha precisato e completato il previgente art. 8
vCPP, con riferimento anche alla giurisprudenza del Tribunale federale (cfr.
DTF 110 Ia 83; 95 I 108), stabilisce che: “Oltre ai casi previsti dal
presente codice, la Camera dei ricorsi penali può permettere l’ispezione degli
atti di un processo e l’estrazione di copie a chi giustifica un interesse
giuridico legittimo che prevale sui diritti personali delle persone implicate
nel processo, segnatamente su quelli delle parti, del denunciante, dei
testimoni e dei periti. La Camera dei ricorsi penali fissa le modalità
Considerandi
dell’ispezione.”
4.
Nel
presente caso la ditta istante non era parte al procedimento penale, ma la lettura
del testo del decreto di non luogo a procedere evidenzia come nello stesso sia
stata esaminata l’esistenza di eventuali negligenze da parte di persone dell’__________
(decreto NLP __________ p. 6). In queste condizioni, e confrontata con delle
richieste di eventuali risarcimenti in relazione ai tragici fatti del
30.7
, la ditta istante ha un interesse giuridico legittimo, paragonabile a
quello di una parte al procedimento.
5.
L’istanza
va quindi accolta. L’accesso agli atti potrà avvenire presso gli uffici di
questa Camera, previo accordo telefonico sui tempi della consultazione.
6.
La tassa
di giustizia e le spese sono poste a carico di chi le ha occasionate.
Dispositivo
Per questi motivi,
visto l’art. 27 CPP, sulle spese l’art. 39 lit. f LTG ed ogni altra
norma applicabile,
pronuncia
1. L’istanza
è accolta ai sensi dei considerandi.
2. La
tassa di giustizia di CHF 100.-- e le spese di CHF 50.--, per complessivi CHF
150.-- (centocinquanta), sono poste a carico delle IS 1, __________.
3. Intimazione:
terzi
implicati
1. PI 1
2. PI 2
patr. da: PR 1
Per la Camera dei ricorsi penali
Il presidente La
segretaria
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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