60.2006.322
Istanza di indennità per ingiusto procedimento. spese legali. torto morale
27 dicembre 2007Italiano15 min
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Numero d'incarto:
60.2006.322
Data decisione, Autorità:
27.12.2007, CRP
Titolo:
Istanza di indennità per ingiusto procedimento. spese legali. torto morale
INDENNITÀ PER INGIUSTO PROCEDIMENTO
art. 317 CPP-TI
Incarto n.
60.2006.322
Lugano
27 dicembre
2007/dp
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La Camera dei ricorsi penali del
Tribunale d'appello
composta dai
giudici:
Mauro Mini, presidente,
Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici
segretaria:
Claudia Malaguerra Bernasconi, vicecancelliera
sedente per statuire sull’istanza 30/31.8.2006
presentata da
IS 1
patr. da: PR 1
tendente ad ottenere, in relazione
all’esito del procedimento penale sfociato nei decreti d’abbandono __________
e __________ emanati dal procuratore pubblico Marco Villa (ABB __________ e
ABB __________), un’indennità ai sensi degli artt. 317 ss. CPP;
richiamato lo scritto 4/5.9.2006 del
magistrato inquirente che si rimette al giudizio di questa Camera;
richiamato lo scritto 8/13.9.2006 della
Divisione della giustizia che si rimette alle osservazioni del Ministero
pubblico;
considerato lo scritto 19.4.2007 con il
quale questa Camera comunica all’istante di non potersi esprimere in merito “(…)
fino ad una decisione cresciuta in giudicato riguardo all’imputazione promossa
con decreto d’accusa 21.9.2005”;
visto lo scritto 4/5.12.2007 di IS 1 con
cui trasmette a questa Camera il decreto d’abbandono 23.5.2007 e sollecita nel
contempo l’evasione della sopraccitata istanza;
letti ed esaminati gli atti;
considerato
in fatto ed in diritto
che IS 1 è
stato arrestato il __________ con l’accusa di violenza carnale, coazione
sessuale, minacce e vie di fatto, per i fatti accaduti “(…) presso il suo
domicilio nel maggio __________ e il __________ a danno di __________” (AI
1/2/3);
che il giorno seguente la
misura è stata confermata dall’allora giudice dell’istruzione e dell’arresto
Franco Lardelli per l’esistenza di gravi e concreti indizi di colpevolezza e di
preminenti motivi di interesse pubblico, segnatamente per bisogni
dell’istruzione (AI 5);
che l’accusato è stato
scarcerato l’1.9.2004 (AI 39);
che con decisione 1.9.2005 il
procuratore pubblico ha decretato l’abbandono del procedimento penale per i
titoli di reato di coazione sessuale e violenza carnale, in applicazione del
principio in dubio pro reo rispettivamente per la “(…) non realizzazione dei
necessari presupposti oggettivi e soggettivi di legge” (ABB __________);
che per gli stessi fatti, con
decisione 21.9.2005, il magistrato inquirente ha messo IS 1 in stato d’accusa
davanti alla Pretura penale siccome ritenuto colpevole di vie di fatto e
minaccia, proponendo la sua condanna alla pena di diciotto giorni di detenzione,
da dedurre il carcere preventivo sofferto (DA __________);
che IS 1 ha interposto
opposizione a tale decreto d’accusa in data 26.9.2005 (doc. C);
che il presidente della
Pretura penale con decreto 20.10.2006 ha ritornato gli atti al Ministero
pubblico, dopo aver accertato che la fattispecie esulava dalla sua competenza
alla luce di un successivo decreto d’accusa emesso nei confronti dello stesso
accusato;
che con scritto 16.5.2007 __________
ha ritirato la querela penale sporta nei confronti di IS 1 per i reati di vie
di fatto e minacce;
che, essendo entrambi reati
perseguibili a querela di parte, il procuratore pubblico ha decretato, in data
23.5.2007, l’abbandono del procedimento penale per i sopraccitati titoli di
reato (ABB __________);
che con l’istanza in esame,
presentata nel termine di un anno dal primo decreto d’abbandono (art. 320 cpv.
1 CPP), IS 1 chiede che lo Stato della Repubblica e del Cantone Ticino sia
condannato a versargli, quale risarcimento del danno sofferto in seguito al
procedimento penale, l’importo di CHF 3'600.-- a titolo di risarcimento per
ingiusta carcerazione, CHF 1'074 per spese legali e “(…) un importo non
inferiore ai fr. 1'000.-- (…)” a titolo di torto morale (cfr. istanza
30/31.8.2006);
che giusta
l'art. 317 CPP l'accusato prosciolto, ossia assolto al processo dalla Corte
delle assise correzionali o criminali o dal pretore, oppure liberato da ogni
accusa con decreto di abbandono, ha diritto ad un'indennità nella forma della
rifusione delle spese di patrocinio, del risarcimento dei danni materiali e
della riparazione del torto morale (REP. 1998 n. 126; G. PIQUEREZ, Traité de
procédure pénale suisse, 2. ed., Ginevra/Zurigo/Basilea 2006, n. 1556 ss.; R.
HAUSER / E. SCHWERI / K. HARTMANN, Schweizerisches Strafprozessrecht, 6. ed.,
Basilea 2005, § 109 n. 1 ss.);
che, nello
stabilire l'importo delle spese di patrocinio da risarcire, questa Camera
verifica la conformità della nota di onorario ai criteri della Tariffa
dell'Ordine degli avvocati (TOA), applicando i parametri giurisprudenziali
seguiti dal Consiglio di moderazione;
che per tutti
Fatti
i procedimenti penali l'avvocato ha diritto di esporre, per l'assistenza al
patrocinato durante le informazioni preliminari, l'istruttoria e la
preparazione al dibattimento, un supplemento che non deve in ogni caso eccedere
quello massimo previsto dagli art. 31 ss. TOA (art. 37 TOA), ossia CHF 5'000.--
per i procedimenti di contravvenzioni a leggi cantonali e federali, CHF
3'000.-- per i processi davanti al pretore, CHF 15'000.-- per i processi
davanti alla Corte delle assise correzionali e CHF 50'000.-- per i processi
davanti alla Corte delle assise criminali;
che, entro
tali limiti, l'onorario deve essere stabilito in base ai principi generali dell'art.
8 TOA, cioè secondo la complessità e l'importanza, il valore e l'estensione
della pratica, la competenza professionale e la responsabilità dell'avvocato,
il tempo e la diligenza impiegati, la situazione sociale e patrimoniale delle
parti, l'esito conseguito e la sua prevedibilità;
che il
Consiglio di moderazione fissa dal 2001 la remunerazione, a dipendenza della
complessità della fattispecie, a CHF 250.-- orari per i casi più semplici (CHF
200.-- dal 1992 e CHF 220.-- dal 1996), senza stabilire un limite massimo;
che nel
riconoscimento dell'onorario risarcibile questa Camera ammette onorari corrispondenti
ad una regolare, ordinata e ragionevole conduzione del mandato, applicando
criteri corrispondenti a quanto mediamente praticato, lasciando a carico del patrocinato
la parte riconducibile ad una specifica scelta del patrocinatore;
che in questo
senso si tiene conto della complessità e dell'importanza della pratica, delle
difficoltà fattuali e giuridiche, della responsabilità, dell'impegno, della
diligenza e del tempo impiegati, nonché della prevedibilità dell'esito del
procedimento;
che in altre
parole l'onorario a tempo va stabilito prendendo quale parametro un avvocato
sperimentato nel diritto penale, tenuto conto di un ragionevole margine di oscillazione
connesso con le particolarità del caso;
che il giudice dell’istruzione e
dell’arresto ha ammesso IS 1 al beneficio del gratuito patrocinio (AI 63);
che essendo stato prosciolto dalle accuse
ha nondimeno diritto di chiedere un’indennità per ingiusto procedimento;
che l’istante postula la rifusione
della nota professionale del suo patrocinatore di fiducia, avv. PR 1 (che è
subentrato al suo precedente difensore soltanto in sede di opposizione), di
complessivi CHF 1'074.-- [di cui CHF 1'000.-- di onorario (4 ore a CHF
250.--/ora) e CHF 74.-- di spese (cfr. nota 30.8.2006)];
che la tariffa applicata è
conforme ai principi suesposti;
che il
dispendio orario, per un avvocato con le dovute conoscenze in ambito penale,
non appare giustificato dalle concrete necessità di istruttoria e di patrocinio;
che
determinante è del resto non tanto l'impiego temporale effettivo nel caso specifico,
quanto semmai quello medio che un avvocato diligente avrebbe profuso, secondo
la normale esperienza, nell'esecuzione di un mandato di complessità analoga (REP.
1998 n. 126);
che in particolare appare
eccessivo l’onorario esposto in considerazione del fatto che la “nota spese
e competenze”, di cui si chiede in questa sede la rifusione, concerne
unicamente la domanda di indennità presentata a questa Camera (cfr. nota
30.8.2006);
che la nota 30.8.2006 concerne dunque
unicamente l’istanza di indennità in esame;
che, nella
commisurazione dell’onorario relativo alla formulazione dell’istanza di indennità
questa Camera, oltre i parametri elaborati dal Consiglio di moderazione per la
determinazione dell’adeguatezza delle spese di patrocinio legale, tiene in particolare
in considerazione il grado di accoglimento del gravame;
che la
redazione della domanda non presentava dal profilo giuridico e fattuale difficoltà
particolari;
che, inoltre, nel caso in cui un accusato
conferisce il proprio mandato a più patrocinatori, sia congiuntamente sia in
caso di avvicendamento, vengono risarcite soltanto quelle spese che sarebbero
sorte per un unico patrocinio (R. WALLIMAN BAUR, Diss. ZH 1998, Entschädigung und Genugtuung durch den Staat
an unschuldig Verfolgte im ordentlichen zürcherischen Untersuchungsverfahren,
p. 106);
che viene dunque ammesso un onorario pari a
2 ore e 30 minuti a CHF 250.-- / ora, per complessivi CHF 625.--;
che all’importo suddetto
vanno aggiunte le spese, ammesse in CHF 74.--, come postulato;
che l’IVA ammonta a CHF 53.10;
che a IS 1 va pertanto
rifuso, a titolo di spese legali, l’importo di CHF 752.10;
che
l'indennità prevista dall'art. 317 CPP si estende anche al danno morale patito
dall'accusato prosciolto;
che la
determinazione dell'ammontare dell'indennità è lasciata al potere d'apprezzamento
del giudice ed è stabilita in funzione della gravità della lesione alla personalità,
conformemente agli art. 42 ss. CO
(DTF 113 Ia 177 e rif.; R. HAUSER / E. SCHWERI / K. HARTMANN, op. cit., § 109
n. 7);
che l’art. 49 CO prevede che un'indennità è
concessa nel caso in cui la gravità dell'offesa alla personalità lo giustifichi
e questa non sia stata riparata in altro modo;
che è
necessario tenere conto delle circostanze del caso concreto, in particolare del
pregiudizio recato all'integrità fisica, psichica o alla reputazione
dell'accusato, della gravità dell'accusa, del numero di persone venute a
conoscenza dei fatti, come pure della situazione familiare e professionale
Considerandi
dell'accusato (decisione TF 1P.602/2003 del 23.2.2004; DTF 125 III 70, 269 e
412, 113 IV 93 e 112 Ib 446);
che la
privazione della libertà, in quanto tale, costituisce una grave lesione della
personalità dell'accusato ed il Tribunale federale riconosce un diritto
all'indennità per torto morale anche per arresti di breve durata (DTF 113 Ia
177.
e 113 Ib 155; REP. 1973, p. 229);
che secondo
dottrina e giurisprudenza, in caso di detenzione ingiustificata, il torto
morale dev'essere fissato secondo il cosiddetto “metodo bifasico” (HÜTTE
/ DUCKSCH / GROSS, Le tort moral, Zurigo 1996, I/105 ss.; P. MÜNCH, Bemessung
der Genugtuung für ungerechtfertigten Freiheitsentzug; in: ZBJV 1998, p. 237
s.; REP. 1998 n. 126 nota 5);
che nella
prima fase occorre stabilire un importo base in funzione, soprattutto, della durata
della detenzione;
che questa
Camera ha adottato, quale criterio orientativo, di riconoscere in genere un
importo forfetario di CHF 100.-- per ogni giornata di detenzione (REP. 1998 n.
126.
nota 5.1 con numerosi riferimenti);
che l’allora
Camera d'accusa del Tribunale federale considerava di regola adeguato
riconoscere un'indennità giornaliera anche superiore, per periodi comunque di
privazione della libertà più brevi e nella misura in cui non sussistevano
particolari motivi che ne giustificavano un aumento o una diminuzione
(decisioni TF 8G.19/1997 del 5.5.1997 e 8G.59/2000 del 7.12.2000): giurisprudenza
alla quale anche questa Camera si è adeguata (decisione 25.4.2002 in re S.R.,
inc. __________);
che nella
seconda fase l'importo base ottenuto può essere corretto verso il basso o verso
l'alto, alla luce delle circostanze del singolo caso, vale a dire dei vari
fattori ricordati in precedenza, e in particolare delle eventuali conseguenze
fisiche o psichiche per l'accusato;
che benché il
denaro possa apparire inadeguato a compensare le frustrazioni inevitabilmente
legate alla carcerazione, l’indennità per torto morale non deve neppure essere
puramente simbolica;
che il qui
istante chiede la somma di CHF 3'600.-- per i diciotto giorni di detenzione
preventiva sofferta e “un importo non inferiore ai fr. 1'000.--“ a
titolo di torto morale (cfr. istanza 30/31.8.2006, p. 3);
che IS 1 è stato arrestato il
14.8.2004
(AI 1/2/3) e scarcerato il 1.9.2004 (AI 39);
che l’istante è quindi stato privato della
libertà personale per diciotto giorni;
che per la detenzione preventiva ingiustamente
sofferta gli viene pertanto assegnato il postulato importo di CHF 3'600.--;
che occorre ora verificare se
nel caso di specie sussistono gli estremi per ammettere una lesione della
personalità a tal punto grave da giustificare un aumento di questa somma;
che, a suo dire “(…) dopo
l’avvenuta liberazione dal carcere preventivo (…)” egli sarebbe “(...) precipitato
in uno stato depressivo, che lo ha costretto ad un isolamento dalla società e
dal mondo del lavoro. Persona fermamente contraria all’assunzione di
medicinali, il signor IS 1 ha seguito una cura kinesiologica ed ha assunto
prodotti omeopatici (…)” (istanza 30/31.8.2006, p. 2 s.);
che l’istante ha prodotto il
certificato medico del dr. med. __________ in cui quest’ultimo afferma di “(…)
aver visitato il paziente il 7.11.2005 e d’aver rilevato un umore ancora depresso,
con crisi d’ansia specialmente in situazioni in cui vi sono delle discussioni o
un tono aggressivo da parte di terze persone, e una malinconia cronica di base.
(…). Anamnesticamente si rileva come nel settembre ’04 circa, il paziente a
causa delle vicende giudiziarie era precipitato probabilmente in una
depressione reattiva e si era recato per la prima volta da uno psichiatra
presso il quale aveva eseguito una sola visita, (…). Non avendo visto il
paziente in precedenza non posso però certificare qualsiasi inabilità
lavorativa precedente alla mia visita (…)” (certificato medico 8.11.2005,
doc. E);
che l’istante ha prodotto
inoltre la dichiarazione della kinesiologa __________ nella quale quest’ultima
afferma che “(…) il signor IS 1 si è presentato presso il mio studio di __________
l’8 settembre 2004 in uno stato di profonda depressione: soffriva di forte
ansia e insonnia tanto da non poter reggere i ritmi lavorativi. (…), più volte
ho temuto per la sua integrità dato il suo stato di angoscia profonda e demotivazione
generale. Per ristabilire l’equilibrio e la stabilità necessarie (…) abbiamo
impiegato circa un anno e mezzo” (dichiarazione 24.8.2006, doc. F);
che __________, nel verbale
di interrogatorio 12.10.2004, ha dichiarato “(…) confermo che ho in cura il
succitato dal giugno 2004 per problemi di depressione. In particolare __________
si è rivolto al mio studio dopo il suo primo arresto per droga del maggio u.s.
e l’ho incontrato in due occasioni, questo inteso prima della sua seconda
carcerazione. (…). Posso dire che __________ dalla prima carcerazione (maggio
2004) è uscito piuttosto provato e, (…), questo lo ha spinto a chiedere aiuto.
Quando è arrivato nel mio studio era molto depresso addirittura come a sue
stesse parole, ‘ogni tanto pensava al suicidio’. Voleva uscire dal giro della
droga e cambiare completamente la sua vita. (…). Ho avuto modo di incontrare
nuovamente il succitato quando è stato rilasciato dopo la seconda carcerazione,
quindi nel mese di settembre. Era molto depresso (…)” (verbale di interrogatorio
11.10
, p. 1 ss., AI 53);
che il procedimento penale
aperto nei confronti dell’istante e le sue conseguenze, lo hanno indubbiamente
segnato in maniera profonda a livello psicologico;
che ciononostante, nella
commisurazione dell’indennità a titolo di torto morale, in relazione allo stato
di salute dell’istante, occorre ricordare la cosiddetta teoria della “predisposizione
costituzionale”, ossia una particolare predisposizione del danneggiato per
danni corporali emergente dallo stato del corpo umano oppure la tendenza di
quest’ultimo a reazioni gravi e anormali in relazione a danneggiamenti, quale motivo
di riduzione e che assume rilevanza pure in caso di responsabilità causale (R.
WALLIMANN BAUR, op. cit., p. 154 e
riferimenti); ciò è il caso, ad esempio, laddove sussistono dei disturbi
preesistenti della personalità del leso;
che appare dunque equo, avuto riguardo
di tutte le circostanze del caso, stabilire in CHF 4'100.-- il risarcimento
complessivo del torto morale;
che, in ragione delle
suddette considerazioni, a IS 1 va quindi corrisposto l’importo complessivo di
CHF 4’852.10, di cui CHF 752.10 a titolo di spese legali e CHF 4'100.-- per
torto morale;
che interessi
di mora non sono protestati;
che giusta
l’art. 39 cpv. 2 LTG la tassa di giustizia per le azioni concernenti
l’indennità dell’accusato prosciolto e l’indennità per la detenzione illegale è
fissata nei limiti stabiliti nell’art. 14 cpv. 1 n. 1 LTG e nell’art. 17 LTG;
che la tassa
di giustizia di CHF 350.-- e le spese di CHF 50.--, per complessivi CHF 400.--,
sono poste a carico del qui istante, parzialmente soccombente in ragione di 1/8
circa, per la somma di CHF 50.--.
Dispositivo
Per questi motivi,
richiamati gli artt. 317 ss. CPP ed ogni
altra norma applicabile,
pronuncia
1.L’istanza è parzialmente accolta.
§
Di conseguenza lo Stato della Repubblica e del Cantone Ticino, Bellinzona,
in relazione ai decreti di abbandono __________ e 23.5.2007 (ABB __________ e
ABB __________), rifonderà a IS 1, __________, __________, a titolo di indennità
giusta gli artt. 317 ss. CPP, l’importo di CHF 4’852.10.
2.La tassa di giustizia di CHF 350.-- e le
spese di CHF 50.--, per complessivi CHF 400.-- (quattrocento), sono poste a
carico di IS 1, __________, __________, in ragione di CHF 50.--(cinquanta).
3.Rimedio di diritto:
Contro
decisioni finali, contro decisioni parziali, contro decisioni pregiudiziali e
incidentali sulla competenza e la ricusazione e contro altre decisioni
pregiudiziali e incidentali (art. 90 a 93 LTF) è dato, entro trenta giorni
dalla notificazione della decisione (art. 100 cpv. 1 LTF), il ricorso in
materia penale al Tribunale federale, per i motivi previsti dagli art. 95 a 98
LTF (art. 78 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata dall’art. 81
LTF.
4. Intimazione:
-
terzi
implicati
1. PI
1
2. PI
2
Per la Camera dei ricorsi penali
Il presidente La
segretaria§
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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