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Decisione

60.2006.322

Istanza di indennità per ingiusto procedimento. spese legali. torto morale

27 dicembre 2007Italiano15 min

Source ti.ch

Fatti

i procedimenti penali l'avvocato ha diritto di esporre, per l'assistenza al

patrocinato durante le informazioni preliminari, l'istruttoria e la

preparazione al dibattimento, un supplemento che non deve in ogni caso eccedere

quello massimo previsto dagli art. 31 ss. TOA (art. 37 TOA), ossia CHF 5'000.--

per i procedimenti di contravvenzioni a leggi cantonali e federali, CHF

3'000.-- per i processi davanti al pretore, CHF 15'000.-- per i processi

davanti alla Corte delle assise correzionali e CHF 50'000.-- per i processi

davanti alla Corte delle assise criminali;

che, entro

tali limiti, l'onorario deve essere stabilito in base ai principi generali dell'art.

8 TOA, cioè secondo la complessità e l'importanza, il valore e l'estensione

della pratica, la competenza professionale e la responsabilità dell'avvocato,

il tempo e la diligenza impiegati, la situazione sociale e patrimoniale delle

parti, l'esito conseguito e la sua prevedibilità;

che il

Consiglio di moderazione fissa dal 2001 la remunerazione, a dipendenza della

complessità della fattispecie, a CHF 250.-- orari per i casi più semplici (CHF

200.-- dal 1992 e CHF 220.-- dal 1996), senza stabilire un limite massimo;

che nel

riconoscimento dell'onorario risarcibile questa Camera ammette onorari corrispondenti

ad una regolare, ordinata e ragionevole conduzione del mandato, applicando

criteri corrispondenti a quanto mediamente praticato, lasciando a carico del patrocinato

la parte riconducibile ad una specifica scelta del patrocinatore;

che in questo

senso si tiene conto della complessità e dell'importanza della pratica, delle

difficoltà fattuali e giuridiche, della responsabilità, dell'impegno, della

diligenza e del tempo impiegati, nonché della prevedibilità dell'esito del

procedimento;

che in altre

parole l'onorario a tempo va stabilito prendendo quale parametro un avvocato

sperimentato nel diritto penale, tenuto conto di un ragionevole margine di oscillazione

connesso con le particolarità del caso;

che il giudice dell’istruzione e

dell’arresto ha ammesso IS 1 al beneficio del gratuito patrocinio (AI 63);

che essendo stato prosciolto dalle accuse

ha nondimeno diritto di chiedere un’indennità per ingiusto procedimento;

che l’istante postula la rifusione

della nota professionale del suo patrocinatore di fiducia, avv. PR 1 (che è

subentrato al suo precedente difensore soltanto in sede di opposizione), di

complessivi CHF 1'074.-- [di cui CHF 1'000.-- di onorario (4 ore a CHF

250.--/ora) e CHF 74.-- di spese (cfr. nota 30.8.2006)];

che la tariffa applicata è

conforme ai principi suesposti;

che il

dispendio orario, per un avvocato con le dovute conoscenze in ambito penale,

non appare giustificato dalle concrete necessità di istruttoria e di patrocinio;

che

determinante è del resto non tanto l'impiego temporale effettivo nel caso specifico,

quanto semmai quello medio che un avvocato diligente avrebbe profuso, secondo

la normale esperienza, nell'esecuzione di un mandato di complessità analoga (REP.

1998 n. 126);

che in particolare appare

eccessivo l’onorario esposto in considerazione del fatto che la “nota spese

e competenze”, di cui si chiede in questa sede la rifusione, concerne

unicamente la domanda di indennità presentata a questa Camera (cfr. nota

30.8.2006);

che la nota 30.8.2006 concerne dunque

unicamente l’istanza di indennità in esame;

che, nella

commisurazione dell’onorario relativo alla formulazione dell’istanza di indennità

questa Camera, oltre i parametri elaborati dal Consiglio di moderazione per la

determinazione dell’adeguatezza delle spese di patrocinio legale, tiene in particolare

in considerazione il grado di accoglimento del gravame;

che la

redazione della domanda non presentava dal profilo giuridico e fattuale difficoltà

particolari;

che, inoltre, nel caso in cui un accusato

conferisce il proprio mandato a più patrocinatori, sia congiuntamente sia in

caso di avvicendamento, vengono risarcite soltanto quelle spese che sarebbero

sorte per un unico patrocinio (R. WALLIMAN BAUR, Diss. ZH 1998, Entschädigung und Genugtuung durch den Staat

an unschuldig Verfolgte im ordentlichen zürcherischen Untersuchungsverfahren,

p. 106);

che viene dunque ammesso un onorario pari a

2 ore e 30 minuti a CHF 250.-- / ora, per complessivi CHF 625.--;

che all’importo suddetto

vanno aggiunte le spese, ammesse in CHF 74.--, come postulato;

che l’IVA ammonta a CHF 53.10;

che a IS 1 va pertanto

rifuso, a titolo di spese legali, l’importo di CHF 752.10;

che

l'indennità prevista dall'art. 317 CPP si estende anche al danno morale patito

dall'accusato prosciolto;

che la

determinazione dell'ammontare dell'indennità è lasciata al potere d'apprezzamento

del giudice ed è stabilita in funzione della gravità della lesione alla personalità,

conformemente agli art. 42 ss. CO

(DTF 113 Ia 177 e rif.; R. HAUSER / E. SCHWERI / K. HARTMANN, op. cit., § 109

n. 7);

che l’art. 49 CO prevede che un'indennità è

concessa nel caso in cui la gravità dell'offesa alla personalità lo giustifichi

e questa non sia stata riparata in altro modo;

che è

necessario tenere conto delle circostanze del caso concreto, in particolare del

pregiudizio recato all'integrità fisica, psichica o alla reputazione

dell'accusato, della gravità dell'accusa, del numero di persone venute a

conoscenza dei fatti, come pure della situazione familiare e professionale

Considerandi

dell'accusato (decisione TF 1P.602/2003 del 23.2.2004; DTF 125 III 70, 269 e

412, 113 IV 93 e 112 Ib 446);

che la

privazione della libertà, in quanto tale, costituisce una grave lesione della

personalità dell'accusato ed il Tribunale federale riconosce un diritto

all'indennità per torto morale anche per arresti di breve durata (DTF 113 Ia

177.

e 113 Ib 155; REP. 1973, p. 229);

che secondo

dottrina e giurisprudenza, in caso di detenzione ingiustificata, il torto

morale dev'essere fissato secondo il cosiddetto “metodo bifasico” (HÜTTE

/ DUCKSCH / GROSS, Le tort moral, Zurigo 1996, I/105 ss.; P. MÜNCH, Bemessung

der Genugtuung für ungerechtfertigten Freiheitsentzug; in: ZBJV 1998, p. 237

s.; REP. 1998 n. 126 nota 5);

che nella

prima fase occorre stabilire un importo base in funzione, soprattutto, della durata

della detenzione;

che questa

Camera ha adottato, quale criterio orientativo, di riconoscere in genere un

importo forfetario di CHF 100.-- per ogni giornata di detenzione (REP. 1998 n.

126.

nota 5.1 con numerosi riferimenti);

che l’allora

Camera d'accusa del Tribunale federale considerava di regola adeguato

riconoscere un'indennità giornaliera anche superiore, per periodi comunque di

privazione della libertà più brevi e nella misura in cui non sussistevano

particolari motivi che ne giustificavano un aumento o una diminuzione

(decisioni TF 8G.19/1997 del 5.5.1997 e 8G.59/2000 del 7.12.2000): giurisprudenza

alla quale anche questa Camera si è adeguata (decisione 25.4.2002 in re S.R.,

inc. __________);

che nella

seconda fase l'importo base ottenuto può essere corretto verso il basso o verso

l'alto, alla luce delle circostanze del singolo caso, vale a dire dei vari

fattori ricordati in precedenza, e in particolare delle eventuali conseguenze

fisiche o psichiche per l'accusato;

che benché il

denaro possa apparire inadeguato a compensare le frustrazioni inevitabilmente

legate alla carcerazione, l’indennità per torto morale non deve neppure essere

puramente simbolica;

che il qui

istante chiede la somma di CHF 3'600.-- per i diciotto giorni di detenzione

preventiva sofferta e “un importo non inferiore ai fr. 1'000.--“ a

titolo di torto morale (cfr. istanza 30/31.8.2006, p. 3);

che IS 1 è stato arrestato il

14.8.2004

(AI 1/2/3) e scarcerato il 1.9.2004 (AI 39);

che l’istante è quindi stato privato della

libertà personale per diciotto giorni;

che per la detenzione preventiva ingiustamente

sofferta gli viene pertanto assegnato il postulato importo di CHF 3'600.--;

che occorre ora verificare se

nel caso di specie sussistono gli estremi per ammettere una lesione della

personalità a tal punto grave da giustificare un aumento di questa somma;

che, a suo dire “(…) dopo

l’avvenuta liberazione dal carcere preventivo (…)” egli sarebbe “(...) precipitato

in uno stato depressivo, che lo ha costretto ad un isolamento dalla società e

dal mondo del lavoro. Persona fermamente contraria all’assunzione di

medicinali, il signor IS 1 ha seguito una cura kinesiologica ed ha assunto

prodotti omeopatici (…)” (istanza 30/31.8.2006, p. 2 s.);

che l’istante ha prodotto il

certificato medico del dr. med. __________ in cui quest’ultimo afferma di “(…)

aver visitato il paziente il 7.11.2005 e d’aver rilevato un umore ancora depresso,

con crisi d’ansia specialmente in situazioni in cui vi sono delle discussioni o

un tono aggressivo da parte di terze persone, e una malinconia cronica di base.

(…). Anamnesticamente si rileva come nel settembre ’04 circa, il paziente a

causa delle vicende giudiziarie era precipitato probabilmente in una

depressione reattiva e si era recato per la prima volta da uno psichiatra

presso il quale aveva eseguito una sola visita, (…). Non avendo visto il

paziente in precedenza non posso però certificare qualsiasi inabilità

lavorativa precedente alla mia visita (…)” (certificato medico 8.11.2005,

doc. E);

che l’istante ha prodotto

inoltre la dichiarazione della kinesiologa __________ nella quale quest’ultima

afferma che “(…) il signor IS 1 si è presentato presso il mio studio di __________

l’8 settembre 2004 in uno stato di profonda depressione: soffriva di forte

ansia e insonnia tanto da non poter reggere i ritmi lavorativi. (…), più volte

ho temuto per la sua integrità dato il suo stato di angoscia profonda e demotivazione

generale. Per ristabilire l’equilibrio e la stabilità necessarie (…) abbiamo

impiegato circa un anno e mezzo” (dichiarazione 24.8.2006, doc. F);

che __________, nel verbale

di interrogatorio 12.10.2004, ha dichiarato “(…) confermo che ho in cura il

succitato dal giugno 2004 per problemi di depressione. In particolare __________

si è rivolto al mio studio dopo il suo primo arresto per droga del maggio u.s.

e l’ho incontrato in due occasioni, questo inteso prima della sua seconda

carcerazione. (…). Posso dire che __________ dalla prima carcerazione (maggio

2004) è uscito piuttosto provato e, (…), questo lo ha spinto a chiedere aiuto.

Quando è arrivato nel mio studio era molto depresso addirittura come a sue

stesse parole, ‘ogni tanto pensava al suicidio’. Voleva uscire dal giro della

droga e cambiare completamente la sua vita. (…). Ho avuto modo di incontrare

nuovamente il succitato quando è stato rilasciato dopo la seconda carcerazione,

quindi nel mese di settembre. Era molto depresso (…)” (verbale di interrogatorio

11.10

, p. 1 ss., AI 53);

che il procedimento penale

aperto nei confronti dell’istante e le sue conseguenze, lo hanno indubbiamente

segnato in maniera profonda a livello psicologico;

che ciononostante, nella

commisurazione dell’indennità a titolo di torto morale, in relazione allo stato

di salute dell’istante, occorre ricordare la cosiddetta teoria della “predisposizione

costituzionale”, ossia una particolare predisposizione del danneggiato per

danni corporali emergente dallo stato del corpo umano oppure la tendenza di

quest’ultimo a reazioni gravi e anormali in relazione a danneggiamenti, quale motivo

di riduzione e che assume rilevanza pure in caso di responsabilità causale (R.

WALLIMANN BAUR, op. cit., p. 154 e

riferimenti); ciò è il caso, ad esempio, laddove sussistono dei disturbi

preesistenti della personalità del leso;

che appare dunque equo, avuto riguardo

di tutte le circostanze del caso, stabilire in CHF 4'100.-- il risarcimento

complessivo del torto morale;

che, in ragione delle

suddette considerazioni, a IS 1 va quindi corrisposto l’importo complessivo di

CHF 4’852.10, di cui CHF 752.10 a titolo di spese legali e CHF 4'100.-- per

torto morale;

che interessi

di mora non sono protestati;

che giusta

l’art. 39 cpv. 2 LTG la tassa di giustizia per le azioni concernenti

l’indennità dell’accusato prosciolto e l’indennità per la detenzione illegale è

fissata nei limiti stabiliti nell’art. 14 cpv. 1 n. 1 LTG e nell’art. 17 LTG;

che la tassa

di giustizia di CHF 350.-- e le spese di CHF 50.--, per complessivi CHF 400.--,

sono poste a carico del qui istante, parzialmente soccombente in ragione di 1/8

circa, per la somma di CHF 50.--.

Dispositivo

Per questi motivi,

richiamati gli artt. 317 ss. CPP ed ogni

altra norma applicabile,

pronuncia

1.L’istanza è parzialmente accolta.

§

Di conseguenza lo Stato della Repubblica e del Cantone Ticino, Bellinzona,

in relazione ai decreti di abbandono __________ e 23.5.2007 (ABB __________ e

ABB __________), rifonderà a IS 1, __________, __________, a titolo di indennità

giusta gli artt. 317 ss. CPP, l’importo di CHF 4’852.10.

2.La tassa di giustizia di CHF 350.-- e le

spese di CHF 50.--, per complessivi CHF 400.-- (quattrocento), sono poste a

carico di IS 1, __________, __________, in ragione di CHF 50.--(cinquanta).

3.Rimedio di diritto:

Contro

decisioni finali, contro decisioni parziali, contro decisioni pregiudiziali e

incidentali sulla competenza e la ricusazione e contro altre decisioni

pregiudiziali e incidentali (art. 90 a 93 LTF) è dato, entro trenta giorni

dalla notificazione della decisione (art. 100 cpv. 1 LTF), il ricorso in

materia penale al Tribunale federale, per i motivi previsti dagli art. 95 a 98

LTF (art. 78 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata dall’art. 81

LTF.

4. Intimazione:

-

terzi

implicati

1. PI

1

2. PI

2

Per la Camera dei ricorsi penali

Il presidente La

segretaria§

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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