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Decisione

60.2006.330

Istanza di indennità per ingiusto procedimento. spese legali. danno materiale. torto morale

25 maggio 2007Italiano15 min

Source ti.ch

Fatti

R. HAUSER / E. SCHWERI / K. HARTMANN, Schweizerisches Strafprozessrecht, 6 ed., Basilea 2005, § 109 n. 1 ss.);

che occorre innanzitutto

determinare con precisione, interpretando, cosa il CPP intenda con il termine “prosciolto”;

che i lavori

preparatori non aiutano a chiarire ulteriormente il termine “prosciolto”,

segnatamente a sapere se il diritto di cui all’art. 317 CPP valga solo in caso

di totale proscioglimento o anche solo in caso di parziale proscioglimento;

che l’art.

437 del progetto di Codice di diritto processuale penale svizzero (CPP-CH)

prevede invero che l’imputato ha diritto a un’indennità e a una riparazione del

torto morale anche se è stato solo parzialmente assolto o se il procedimento

nei suoi confronti è soltanto parzialmente abbandonato (FF 2006 p. 1231);

che

nell’ambito della recente revisione delle norme sull’indennità a favore dell’accusato

prosciolto, entrata in vigore il 18.8.2006, il Consiglio di Stato ha nondimeno

rinunciato a specificare tale aspetto (Messaggio del Consiglio di Stato n. 5749

del 25.1.2006, p. 3);

che questa

Camera ha già negato il requisito del “proscioglimento” in un caso di

derubricazione da violazione grave (art. 90 cifra 2 LCStr) a violazione

semplice (art. 90 cifra 1 LCStr) delle norme della circolazione stradale (inc. 60.2000.143);

che, per

contro, considera “prosciolto” l’accusato assolto da imputazioni

indipendenti da quelle che hanno portato alla sua condanna, ovvero

riconducibili a reati e/o a fatti del tutto diversi (cfr., al proposito,

decisione 7.12.2005 in re M.S., inc. 60.2004.305, confermata dal TF con

decisione 1P.35/2006 del 7.3.2006);

che in concreto appare

pacifico che le relative procedure non possono essere considerate strettamente

connesse (cfr. decisione del TF 1P.353/2004 del 25.2.2005), ritenuto che

l’imputazione per la quale è stato prosciolto l’istante riguarda una fattispecie

ben diversa rispetto a quella per la quale è stato condannato;

che l’istante deve quindi

essere considerato prosciolto ai sensi dell’art. 317 CPP;

che nello stabilire l’importo

delle spese di patrocinio da risarcire, questa Camera verifica la conformità

della nota d’onorario ai criteri della Tariffa dell’Ordine degli avvocati

(TOA), applicando i parametri giurisprudenziali seguiti dal Consiglio di moderazione;

che giusta l’art. 37 TOA per

tutti i procedimenti penali l’avvocato ha diritto di esporre, per l’assistenza

al patrocinato durante le informazioni preliminari, l’istruttoria e la

preparazione al dibattimento, un supplemento che non deve in ogni caso eccedere

quello massimo previsto dagli artt. 31 ss. TOA, ossia CHF 5'000.-- per i procedimenti

di contravvenzioni a leggi cantonali e federali, CHF 3'000.-- per i processi davanti

al pretore, CHF 15'000.-- per i processi davanti alla Corte delle assise correzionali

e CHF 50'000.-- per i processi davanti alla Corte delle assise criminali;

che, entro tali limiti,

l’onorario deve essere stabilito in base ai principi generali dell’art. 8 TOA,

cioè secondo la complessità e l’importanza, il valore e l’estensione della

pratica, la competenza professionale e la responsabilità dell’avvocato, il

tempo e la diligenza impiegati, la situazione sociale e patrimoniale delle

parti, l’esito conseguito e la sua prevedibilità;

che il Consiglio di

moderazione fissa dal 2001 la remunerazione, a dipendenza della complessità

della fattispecie, a CHF 250.--orari per i casi più semplici (CHF 200.-- dal

1992 e CHF 220.--dal 1996), senza stabilire un limite massimo;

che nel riconoscimento

dell’onorario risarcibile questa Camera ammette onorari corrispondenti ad una

regolare, ordinata e ragionevole conduzione del mandato, applicando criteri

corrispondenti a quanto mediamente praticato, lasciando a carico del patrocinato

la parte riconducibile ad una specifica scelta del patrocinatore;

che in questo senso si tiene

conto della complessità e dell’importanza della pratica, delle difficoltà

fattuali e giuridiche, della responsabilità, dell’impegno, della diligenza e

del tempo impiegati, nonché della prevedibilità dell’esito del procedimento;

che in altre parole

l’onorario a tempo va stabilito prendendo quale parametro un avvocato

sperimentato nel diritto penale, tenuto conto di un ragionevole margine di oscillazione

connesso con le particolarità del caso;

che l’istante postula la

rifusione per spese legali di CHF 1'650.--(doc. C): “L’avv. IS 1 a difesa

dei suoi interessi ha dovuto fare capo ad un legale esterno (ex giudice istruttore

a __________) per valutare il più oggettivamente la situazione dal punto giuridico

ed in particolare per rendersi conto dei rischi legati ad un tale procedimento”

(istanza 4/5.9.2006, p. 3);

che il rimborso delle spese

d’onorario per il parere sopraccitato redatto dal Lic. iur. __________, __________,

di cui non se ne trova traccia negli atti, non può essere accordato, essendo lo

stesso istante un avvocato, e dunque di certo in grado di occuparsi della

propria difesa, ed essendo inoltre la fattispecie semplice (la decisione del

Comune di __________ non era ancora esecutiva visto il suo stesso ricorso al

Consiglio di Stato) da non necessitare particolari e specifiche conoscenze

giuridiche;

che a questo importo, a mente

dell’istante, andrebbero aggiunte le spese (“Telefonate/spese

postali/cancelleria”) per un importo complessivo forfetario di CHF

1'000.--: “Le spese in merito sono difficilmente quantificabili, giacché

l’avv. IS 1 non ha tenuto una specifica contabilità. Trattavasi di tutti i

lavori di preparazione documenti, lettura atti, allestimento arringa, lettura

perizia ing. __________, come pure spese postali ivi relative, telefonate, fotocopie

anche a colori, spese di cancelleria varie, ecc.. Solo per la preparazione

dell’arringa si è dovuto impiegare almeno 4 ore” (istanza 4/5.9.2006, p.

4);

che l’istante non è stato in

grado di provare le spese da lui citate, tranne quelle relative alle fotocopie

a colori [CHF 10.-- (doc. E)], non producendo alcun dettaglio;

che dunque ci si deve

limitare a riconoscere, per le spese, un importo forfetario di CHF 300.--;

che per gli interessi

moratori sono applicabili le disposizioni generali del CO e pertanto essi vanno

Considerandi

riconosciuti al tasso del 5% (art. 104 cpv. 1 CO) dalla prima interpellazione

agli atti (art. 102 CO), ossia nel caso concreto, dall’introduzione in data

4.9.2006

della presente istanza;

che al qui istante va

pertanto risarcita, a titolo di spese legali, la somma di CHF 310.--, oltre

interessi del 5% dal 4.9.2006;

che, con riferimento al

risarcimento dei danni materiali, secondo la giurisprudenza sviluppata da

questa Camera nell’interpretazione delle norme precedentemente in vigore, in

merito al concetto dei danni pecuniari da risarcire, era stato inizialmente

affermato che “tali sono e non possono essere altri che quelli della perdita

di guadagno e di occupazione” (REP. 1925 p. 312), per poi successivamente

confermare l’estensione interpretativa del danno pecuniario al “danno patrimoniale,

materiale” e cioè del lucrum cessans e del damnum emergens in nesso di

causa ed effetto (REP. 1985 p. 406 e 1988 p. 422);

che l’accusato deve

dimostrare che il danno subito è la conseguenza diretta dell’accusa o della

detenzione;

che per la valutazione e

l’estensione del danno sono applicabili, quale diritto suppletivo, gli artt. 42

ss. CO (R. HAUSER / E. SCHWERI

/ K. HARTMANN, op. cit., § 109 n. 7);

che l’istante chiede, per le spese di

viaggio per l’interrogatorio presso la Polizia Cantonale, gendarmeria di __________,

e tre sopralluoghi presso l’abitazione di __________, il risarcimento della

somma di CHF 600.-- (istanza 4/5.9.2006, p. 4);

che vi è un nesso di causalità naturale

ed adeguato tra il procedimento penale promosso nei suoi confronti e questa

pretesa;

che si giustifica di ammettere la

suddetta posta del danno, riconoscendo le spese di trasferta;

che viene risarcito pertanto l’importo

di CHF 177.10. pari a CHF 0.55 cts / km (cfr. per analogia il Regolamento

concernente le indennità ai dipendenti dello Stato e agli altri rappresentanti

in organi cantonali) per complessivi 322 km [__________(90 km), __________ (52

km)];

che l’istante chiede inoltre il

risarcimento delle spese da lui sopportate per l’allestimento di una perizia

pari a CHF 2'690.-- (doc. D): “Onde poter giustificare l’infondatezza, anche

tecnica delle famigerate opere pretese pericolose, l’avv. IS 1 ha dovuto fare

capo ad un professionista del mestiere (ing. __________) per l’allestimento di

un rapporto tecnico circa la pretestuosa pericolosità delle opere ad __________”

(istanza 4/5.9.2006, p. 4);

che vi è un nesso di causalità naturale

ed adeguato tra il procedimento penale promosso nei suoi confronti e questa

pretesa;

che si giustifica dunque di ammettere la

suddetta posta del danno pari a CHF 2'690.-- oltre interessi, come da fattura

allegata (doc. D);

che l’indennità prevista dagli artt. 317

ss. CPP si estende, come detto, anche al danno morale patito dall’accusato

prosciolto;

che la determinazione dell’ammontare

dell’indennità è lasciata al potere d’apprezzamento del giudice ed è stabilita

in funzione della gravità della lesione alla personalità, conformemente agli

artt. 42 ss. CO (DTF 113 Ia

177.

e rif.; R. HAUSER / E. SCHWERI / K. HARTMANN, op. cit., § 109 n. 7);

che l’art 49 CO prevede che un’indennità

è concessa nel caso in cui la gravità dell’offesa alla personalità lo

giustifichi e questa non sia stata riparata in altro modo;

che è necessario tenere conto delle

circostanze del caso concreto, in particolare del pregiudizio recato

all’integrità fisica, psichica o alla reputazione dell’accusato, della gravità

dell’accusa, del numero di persone venute a conoscenza dei fatti, come pure della

situazione familiare e professionale dell’accusato (decisione TF 1P.602/2003

del 23.2.2004; DTF 125 III 70, 269 e 412, 113 IV 93 e 112 Ib 446);

che l’accusato che durante l’istruzione

formale non è stato oggetto di un provvedimento restrittivo della libertà

personale può ottenere un’indennità per torto morale unicamente se prova che a

seguito dell’esecuzione di “altri atti istruttori” (per es. perquisizioni,

sequestri richieste di informazioni, ecc.) o per il semplice fatto di essere

stato oggetto di un procedimento penale ha subito una grave violazione della sua

personalità;

che l’avv. IS 1 sostiene che sia stato “(…)

gravemente offeso nella sua personalità, sia come uomo, sia come avvocato.

Inoltre proprio la funzione importante che svolge presso un istituto di

assicurazione (informata di tale fatto) ha gettato di certo un’ombra negativa

difficilmente quantificabile. Fisicamente e psicologicamente tale procedimento è

stato risentito molto male dell’avv. IS 1. Basta solo ricordare che – anche se

non è mai andato da un medico per questo fatto – egli si è chiuso completamente

in sé stesso soffrendo per un torto subito ingiustamente (…). Ex bono et aequo

si reputa un importo di fr. 1'000.00 certamente adeguato alla situazione ed alla

giurisprudenza applicata per analogia” (istanza 4/5.9.2006, p. 5);

che l’istante non ha prodotto alcun

certificato medico attestante una specifica sofferenza fisica o psichica e che

lo Stato non è tenuto al versamento di un’indennità a tutti coloro che hanno subito

un pregiudizio in ragione di un procedimento penale (REP. 1998 n. 126 nota 5.3.)

peraltro conclusosi felicemente;

che si deve pertanto negare una grave

lesione della sua personalità;

che questa conclusione tiene conto, del

resto, della soddisfazione personale già derivabile dal riconoscimento che il

procedimento penale nei suoi confronti era ingiustificato, come emerge dal

giudizio 16.9.2005 del giudice della Pretura penale e della presente decisione;

che la pretesa non può quindi essere

ammessa;

che il qui istante chiede “(…)

un’equa indennità per la presente domanda” (istanza 4/5.9.2006, p. 6);

che considerato come l’istante sia lui

stesso avvocato;

che nella commisurazione dell’onorario

relativo alla formulazione dell’istanza di indennità questa Camera, oltre i

parametri elaborati dal Consiglio di moderazione per la determinazione

dell’adeguatezza delle spese di patrocinio legale, tiene in particolare in

considerazione il grado di accoglimento del gravame;

che la stesura dell’istanza in esame non

presentava dal profilo giuridico e fattuale difficoltà particolari;

che va pertanto riconosciuto, tenuto

conto del parziale accoglimento dell’istanza, un importo di CHF 200.--, oltre

interessi;

che il giudice della Pretura penale ha

già assegnato all’avv. IS 1, nella sua sentenza 16.9.2005, l’importo di CHF

600.

-- a titolo di ripetibili;

che, alla luce delle suddette

considerazioni, all’avv. IS 1 va rifuso l’importo complessivo di CHF 2'777.10

oltre interessi del 5% dal 4.9.2006;

che giusta l’art. 39 cpv. 2 LTG la tassa

di giustizia per le azioni concernenti l’indennità dell’accusato prosciolto e

l’indennità per la detenzione illegale è fissata nei limiti stabiliti nell’art.

14.

cpv. 1 n. 1 LTG e nell’art. 17 LTG;

che la tassa di giustizia di CHF 350.-- e

le spese di CHF 50.--, per complessivi CHF 400.--, sono poste a carico del qui

istante, parzialmente soccombente in ragione di circa 3/5, per la somma di CHF

240.

--.

Dispositivo

Per questi motivi,

richiamati gli artt. 317 ss CPP ed ogni altra norma

applicabile,

pronuncia

1. L’istanza

è parzialmente accolta.

Di conseguenza lo Stato della

Repubblica e del Cantone Ticino, Bellinzona, in relazione alla sentenza della

Pretura penale 16.9.2005 (inc. __________), rifonderà all’avv. IS 1, __________,

__________, a titolo di indennità giusta gli artt. 317 ss. CPP, l’importo di

CHF 2'777.10 oltre interessi del 5% dal

4.9.2006.

2. La

tassa di giustizia di CHF 350.-- e le spese di CHF 50.--, per complessivi CHF

400.-- (quattrocento), sono poste a carico dell’avv. IS 1, __________, __________,

in ragione di CHF 240.-- (duecentoquaranta).

3. Rimedi di diritto:

Contro la presente decisione

è dato ricorso in materia penale al Tribunale federale entro il termine di

trenta giorni dalla notificazione.

Qualora non sia ammissibile

il ricorso in materia penale, contro la presente decisione è ammesso il ricorso

sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale entro il termine di

trenta giorni dalla notificazione.

4. Intimazione:

-

terzi

implicati

1. PI

1

2. PI

2

3. PI

3

Per la Camera dei ricorsi penali

Il presidente La

segretaria

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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