60.2006.330
Istanza di indennità per ingiusto procedimento. spese legali. danno materiale. torto morale
25 maggio 2007Italiano15 min
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Numero d'incarto:
60.2006.330
Data decisione, Autorità:
25.05.2007, CRP
Titolo:
Istanza di indennità per ingiusto procedimento. spese legali. danno materiale. torto morale
DIRITTO ALL'INDENNITÀ
INDENNITÀ PER INGIUSTO PROCEDIMENTO
art. 317 CPP-TI
Incarto n.
60.2006.330
Lugano
25 maggio
2007
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La Camera dei ricorsi penali del
Tribunale d'appello
composta dai
giudici:
Mauro Mini, presidente,
Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici
segretaria:
Claudia Malaguerra Bernasconi, vicecancelliera
sedente per statuire sull’istanza 4/5.9.2006
presentata da
IS 1
tendente ad ottenere, in relazione
all’esito del procedimento penale sfociato nella sentenza 16.9.2005 emanata
dal giudice supplente della Pretura penale, Mattia Pontarolo (inc.__________),
un’indennità ai sensi degli artt. 317 ss. CPP;
richiamato lo scritto 6.9.2006 del
sostituto procuratore pubblico Chiara Borelli, che dichiara di non avere
osservazioni in merito, rimettendosi al giudizio di questa Camera, precisando
comunque di ritenere l’indennità richiesta sproporzionata;
richiamato lo scritto 8/13.9.2006 del
Dipartimento delle istituzioni, Divisione della giustizia, che si rimette alle
osservazioni del Ministero pubblico;
richiamate le osservazioni 18/19.9.2006 del
segretario assessore, Mattia Pontarolo, che si rimette, anch’egli, al giudizio
di questa Camera, limitandosi a “(…) fare riferimento a quanto scritto nella
decisione del 16 settembre 2005 e a tutti gli atti raccolti nell’incarto della
Pretura penale”;
letti ed esaminati gli atti;
considerato
in fatto ed in diritto
che con
decreto 25.4.2005 il procuratore pubblico Antonio Perugini ha posto IS 1 in
stato d’accusa dinanzi alla Pretura penale, siccome ritenuto colpevole di grave
infrazione alle norme della circolazione stradale per avere “(…) gravemente
violato, a __________ il __________, le norme medesime cagionando un serio
pericolo per la sicurezza altrui, in particolare per aver circolato con la
vettura __________ targata __________ alla velocità di 114 km/h (…) accertata
dalla Polizia mediante apparecchio radar, malgrado il vigente limite di 80
km/h”;
che ha proposto la sua condanna alla multa
di CHF 1'000.-- ed al pagamento della tassa di giustizia e delle spese (DA __________);
che con decreto 6.6.2005 il sostituto
procuratore pubblico Chiara Borelli ha posto l’istante in stato d’accusa sempre
dinanzi alla Pretura penale, siccome ritenuto colpevole di disobbedienza a decisioni
dell’autorità per non avere ottemperato all’ordine a lui intimato in data
2.12.2004 dal Municipio di __________, sotto comminatoria dell’art. 292 CP, di
rimuovere il ponteggio al servizio di un cantiere e di rimuovere o consolidare
il balcone pericolante, entrambi presenti sulla particella no. __________ RFD di
__________;
che ha proposto la sua
condanna alla multa di CHF 200.-- ed al pagamento della tassa di giustizia e
delle spese (DA __________);
che con gli scritti 17.5.2005
e 20/21.6.2005 l’avv.IS 1 ha interposto opposizione avverso i decreti d’accusa
sopraccitati;
che la Pretura penale ha
operato la congiunzione dei due procedimenti fissando un’unica udienza;
che con sentenza 16.9.2005 il
giudice della Pretura penale ha prosciolto l’avv. IS 1 dall’imputazione di
disobbedienza a decisione dell’autorità, mentre l’ha dichiarato colpevole di
grave infrazione alle norme della circolazione stradale, condannandolo alla
multa di CHF 1'000.-- ed al pagamento della tassa di giustizia e delle spese
(sentenza 16.9.2005, p. 12; inc.__________);
che contro questa decisione
di condanna l’istante ha interposto ricorso presso la Corte di cassazione e
revisione penale;
che con l’istanza in esame,
presentata nel termine di un anno di cui all’art. 320 cpv. 1 CPP, l’avv. IS 1
chiede che lo Stato della Repubblica e del Canton Ticino sia condannato a
versargli, quale risarcimento del danno sofferto in seguito al procedimento penale,
l’importo di CHF 6'340.-- oltre interessi;
che giusta l’art. 317 CPP
l’accusato prosciolto, ossia assolto al processo dalla Corte delle assise
correzionali o criminali o dal pretore, oppure liberato da ogni accusa con
decreto di abbandono, ha diritto ad un’indennità nella forma della rifusione
delle spese di patrocinio, del risarcimento dei danni materiali e della
riparazione del torto morale (cfr. REP. 1998 n. 126; G. PIQUEREZ, Traité de
procédure pénale suisse, 2 ed., Ginevra / Zurigo / Basilea 2006, n. 1556 ss.;
Fatti
R. HAUSER / E. SCHWERI / K. HARTMANN, Schweizerisches Strafprozessrecht, 6 ed., Basilea 2005, § 109 n. 1 ss.);
che occorre innanzitutto
determinare con precisione, interpretando, cosa il CPP intenda con il termine “prosciolto”;
che i lavori
preparatori non aiutano a chiarire ulteriormente il termine “prosciolto”,
segnatamente a sapere se il diritto di cui all’art. 317 CPP valga solo in caso
di totale proscioglimento o anche solo in caso di parziale proscioglimento;
che l’art.
437 del progetto di Codice di diritto processuale penale svizzero (CPP-CH)
prevede invero che l’imputato ha diritto a un’indennità e a una riparazione del
torto morale anche se è stato solo parzialmente assolto o se il procedimento
nei suoi confronti è soltanto parzialmente abbandonato (FF 2006 p. 1231);
che
nell’ambito della recente revisione delle norme sull’indennità a favore dell’accusato
prosciolto, entrata in vigore il 18.8.2006, il Consiglio di Stato ha nondimeno
rinunciato a specificare tale aspetto (Messaggio del Consiglio di Stato n. 5749
del 25.1.2006, p. 3);
che questa
Camera ha già negato il requisito del “proscioglimento” in un caso di
derubricazione da violazione grave (art. 90 cifra 2 LCStr) a violazione
semplice (art. 90 cifra 1 LCStr) delle norme della circolazione stradale (inc. 60.2000.143);
che, per
contro, considera “prosciolto” l’accusato assolto da imputazioni
indipendenti da quelle che hanno portato alla sua condanna, ovvero
riconducibili a reati e/o a fatti del tutto diversi (cfr., al proposito,
decisione 7.12.2005 in re M.S., inc. 60.2004.305, confermata dal TF con
decisione 1P.35/2006 del 7.3.2006);
che in concreto appare
pacifico che le relative procedure non possono essere considerate strettamente
connesse (cfr. decisione del TF 1P.353/2004 del 25.2.2005), ritenuto che
l’imputazione per la quale è stato prosciolto l’istante riguarda una fattispecie
ben diversa rispetto a quella per la quale è stato condannato;
che l’istante deve quindi
essere considerato prosciolto ai sensi dell’art. 317 CPP;
che nello stabilire l’importo
delle spese di patrocinio da risarcire, questa Camera verifica la conformità
della nota d’onorario ai criteri della Tariffa dell’Ordine degli avvocati
(TOA), applicando i parametri giurisprudenziali seguiti dal Consiglio di moderazione;
che giusta l’art. 37 TOA per
tutti i procedimenti penali l’avvocato ha diritto di esporre, per l’assistenza
al patrocinato durante le informazioni preliminari, l’istruttoria e la
preparazione al dibattimento, un supplemento che non deve in ogni caso eccedere
quello massimo previsto dagli artt. 31 ss. TOA, ossia CHF 5'000.-- per i procedimenti
di contravvenzioni a leggi cantonali e federali, CHF 3'000.-- per i processi davanti
al pretore, CHF 15'000.-- per i processi davanti alla Corte delle assise correzionali
e CHF 50'000.-- per i processi davanti alla Corte delle assise criminali;
che, entro tali limiti,
l’onorario deve essere stabilito in base ai principi generali dell’art. 8 TOA,
cioè secondo la complessità e l’importanza, il valore e l’estensione della
pratica, la competenza professionale e la responsabilità dell’avvocato, il
tempo e la diligenza impiegati, la situazione sociale e patrimoniale delle
parti, l’esito conseguito e la sua prevedibilità;
che il Consiglio di
moderazione fissa dal 2001 la remunerazione, a dipendenza della complessità
della fattispecie, a CHF 250.--orari per i casi più semplici (CHF 200.-- dal
1992 e CHF 220.--dal 1996), senza stabilire un limite massimo;
che nel riconoscimento
dell’onorario risarcibile questa Camera ammette onorari corrispondenti ad una
regolare, ordinata e ragionevole conduzione del mandato, applicando criteri
corrispondenti a quanto mediamente praticato, lasciando a carico del patrocinato
la parte riconducibile ad una specifica scelta del patrocinatore;
che in questo senso si tiene
conto della complessità e dell’importanza della pratica, delle difficoltà
fattuali e giuridiche, della responsabilità, dell’impegno, della diligenza e
del tempo impiegati, nonché della prevedibilità dell’esito del procedimento;
che in altre parole
l’onorario a tempo va stabilito prendendo quale parametro un avvocato
sperimentato nel diritto penale, tenuto conto di un ragionevole margine di oscillazione
connesso con le particolarità del caso;
che l’istante postula la
rifusione per spese legali di CHF 1'650.--(doc. C): “L’avv. IS 1 a difesa
dei suoi interessi ha dovuto fare capo ad un legale esterno (ex giudice istruttore
a __________) per valutare il più oggettivamente la situazione dal punto giuridico
ed in particolare per rendersi conto dei rischi legati ad un tale procedimento”
(istanza 4/5.9.2006, p. 3);
che il rimborso delle spese
d’onorario per il parere sopraccitato redatto dal Lic. iur. __________, __________,
di cui non se ne trova traccia negli atti, non può essere accordato, essendo lo
stesso istante un avvocato, e dunque di certo in grado di occuparsi della
propria difesa, ed essendo inoltre la fattispecie semplice (la decisione del
Comune di __________ non era ancora esecutiva visto il suo stesso ricorso al
Consiglio di Stato) da non necessitare particolari e specifiche conoscenze
giuridiche;
che a questo importo, a mente
dell’istante, andrebbero aggiunte le spese (“Telefonate/spese
postali/cancelleria”) per un importo complessivo forfetario di CHF
1'000.--: “Le spese in merito sono difficilmente quantificabili, giacché
l’avv. IS 1 non ha tenuto una specifica contabilità. Trattavasi di tutti i
lavori di preparazione documenti, lettura atti, allestimento arringa, lettura
perizia ing. __________, come pure spese postali ivi relative, telefonate, fotocopie
anche a colori, spese di cancelleria varie, ecc.. Solo per la preparazione
dell’arringa si è dovuto impiegare almeno 4 ore” (istanza 4/5.9.2006, p.
4);
che l’istante non è stato in
grado di provare le spese da lui citate, tranne quelle relative alle fotocopie
a colori [CHF 10.-- (doc. E)], non producendo alcun dettaglio;
che dunque ci si deve
limitare a riconoscere, per le spese, un importo forfetario di CHF 300.--;
che per gli interessi
moratori sono applicabili le disposizioni generali del CO e pertanto essi vanno
Considerandi
riconosciuti al tasso del 5% (art. 104 cpv. 1 CO) dalla prima interpellazione
agli atti (art. 102 CO), ossia nel caso concreto, dall’introduzione in data
4.9.2006
della presente istanza;
che al qui istante va
pertanto risarcita, a titolo di spese legali, la somma di CHF 310.--, oltre
interessi del 5% dal 4.9.2006;
che, con riferimento al
risarcimento dei danni materiali, secondo la giurisprudenza sviluppata da
questa Camera nell’interpretazione delle norme precedentemente in vigore, in
merito al concetto dei danni pecuniari da risarcire, era stato inizialmente
affermato che “tali sono e non possono essere altri che quelli della perdita
di guadagno e di occupazione” (REP. 1925 p. 312), per poi successivamente
confermare l’estensione interpretativa del danno pecuniario al “danno patrimoniale,
materiale” e cioè del lucrum cessans e del damnum emergens in nesso di
causa ed effetto (REP. 1985 p. 406 e 1988 p. 422);
che l’accusato deve
dimostrare che il danno subito è la conseguenza diretta dell’accusa o della
detenzione;
che per la valutazione e
l’estensione del danno sono applicabili, quale diritto suppletivo, gli artt. 42
ss. CO (R. HAUSER / E. SCHWERI
/ K. HARTMANN, op. cit., § 109 n. 7);
che l’istante chiede, per le spese di
viaggio per l’interrogatorio presso la Polizia Cantonale, gendarmeria di __________,
e tre sopralluoghi presso l’abitazione di __________, il risarcimento della
somma di CHF 600.-- (istanza 4/5.9.2006, p. 4);
che vi è un nesso di causalità naturale
ed adeguato tra il procedimento penale promosso nei suoi confronti e questa
pretesa;
che si giustifica di ammettere la
suddetta posta del danno, riconoscendo le spese di trasferta;
che viene risarcito pertanto l’importo
di CHF 177.10. pari a CHF 0.55 cts / km (cfr. per analogia il Regolamento
concernente le indennità ai dipendenti dello Stato e agli altri rappresentanti
in organi cantonali) per complessivi 322 km [__________(90 km), __________ (52
km)];
che l’istante chiede inoltre il
risarcimento delle spese da lui sopportate per l’allestimento di una perizia
pari a CHF 2'690.-- (doc. D): “Onde poter giustificare l’infondatezza, anche
tecnica delle famigerate opere pretese pericolose, l’avv. IS 1 ha dovuto fare
capo ad un professionista del mestiere (ing. __________) per l’allestimento di
un rapporto tecnico circa la pretestuosa pericolosità delle opere ad __________”
(istanza 4/5.9.2006, p. 4);
che vi è un nesso di causalità naturale
ed adeguato tra il procedimento penale promosso nei suoi confronti e questa
pretesa;
che si giustifica dunque di ammettere la
suddetta posta del danno pari a CHF 2'690.-- oltre interessi, come da fattura
allegata (doc. D);
che l’indennità prevista dagli artt. 317
ss. CPP si estende, come detto, anche al danno morale patito dall’accusato
prosciolto;
che la determinazione dell’ammontare
dell’indennità è lasciata al potere d’apprezzamento del giudice ed è stabilita
in funzione della gravità della lesione alla personalità, conformemente agli
artt. 42 ss. CO (DTF 113 Ia
177.
e rif.; R. HAUSER / E. SCHWERI / K. HARTMANN, op. cit., § 109 n. 7);
che l’art 49 CO prevede che un’indennità
è concessa nel caso in cui la gravità dell’offesa alla personalità lo
giustifichi e questa non sia stata riparata in altro modo;
che è necessario tenere conto delle
circostanze del caso concreto, in particolare del pregiudizio recato
all’integrità fisica, psichica o alla reputazione dell’accusato, della gravità
dell’accusa, del numero di persone venute a conoscenza dei fatti, come pure della
situazione familiare e professionale dell’accusato (decisione TF 1P.602/2003
del 23.2.2004; DTF 125 III 70, 269 e 412, 113 IV 93 e 112 Ib 446);
che l’accusato che durante l’istruzione
formale non è stato oggetto di un provvedimento restrittivo della libertà
personale può ottenere un’indennità per torto morale unicamente se prova che a
seguito dell’esecuzione di “altri atti istruttori” (per es. perquisizioni,
sequestri richieste di informazioni, ecc.) o per il semplice fatto di essere
stato oggetto di un procedimento penale ha subito una grave violazione della sua
personalità;
che l’avv. IS 1 sostiene che sia stato “(…)
gravemente offeso nella sua personalità, sia come uomo, sia come avvocato.
Inoltre proprio la funzione importante che svolge presso un istituto di
assicurazione (informata di tale fatto) ha gettato di certo un’ombra negativa
difficilmente quantificabile. Fisicamente e psicologicamente tale procedimento è
stato risentito molto male dell’avv. IS 1. Basta solo ricordare che – anche se
non è mai andato da un medico per questo fatto – egli si è chiuso completamente
in sé stesso soffrendo per un torto subito ingiustamente (…). Ex bono et aequo
si reputa un importo di fr. 1'000.00 certamente adeguato alla situazione ed alla
giurisprudenza applicata per analogia” (istanza 4/5.9.2006, p. 5);
che l’istante non ha prodotto alcun
certificato medico attestante una specifica sofferenza fisica o psichica e che
lo Stato non è tenuto al versamento di un’indennità a tutti coloro che hanno subito
un pregiudizio in ragione di un procedimento penale (REP. 1998 n. 126 nota 5.3.)
peraltro conclusosi felicemente;
che si deve pertanto negare una grave
lesione della sua personalità;
che questa conclusione tiene conto, del
resto, della soddisfazione personale già derivabile dal riconoscimento che il
procedimento penale nei suoi confronti era ingiustificato, come emerge dal
giudizio 16.9.2005 del giudice della Pretura penale e della presente decisione;
che la pretesa non può quindi essere
ammessa;
che il qui istante chiede “(…)
un’equa indennità per la presente domanda” (istanza 4/5.9.2006, p. 6);
che considerato come l’istante sia lui
stesso avvocato;
che nella commisurazione dell’onorario
relativo alla formulazione dell’istanza di indennità questa Camera, oltre i
parametri elaborati dal Consiglio di moderazione per la determinazione
dell’adeguatezza delle spese di patrocinio legale, tiene in particolare in
considerazione il grado di accoglimento del gravame;
che la stesura dell’istanza in esame non
presentava dal profilo giuridico e fattuale difficoltà particolari;
che va pertanto riconosciuto, tenuto
conto del parziale accoglimento dell’istanza, un importo di CHF 200.--, oltre
interessi;
che il giudice della Pretura penale ha
già assegnato all’avv. IS 1, nella sua sentenza 16.9.2005, l’importo di CHF
600.
-- a titolo di ripetibili;
che, alla luce delle suddette
considerazioni, all’avv. IS 1 va rifuso l’importo complessivo di CHF 2'777.10
oltre interessi del 5% dal 4.9.2006;
che giusta l’art. 39 cpv. 2 LTG la tassa
di giustizia per le azioni concernenti l’indennità dell’accusato prosciolto e
l’indennità per la detenzione illegale è fissata nei limiti stabiliti nell’art.
14.
cpv. 1 n. 1 LTG e nell’art. 17 LTG;
che la tassa di giustizia di CHF 350.-- e
le spese di CHF 50.--, per complessivi CHF 400.--, sono poste a carico del qui
istante, parzialmente soccombente in ragione di circa 3/5, per la somma di CHF
240.
--.
Dispositivo
Per questi motivi,
richiamati gli artt. 317 ss CPP ed ogni altra norma
applicabile,
pronuncia
1. L’istanza
è parzialmente accolta.
Di conseguenza lo Stato della
Repubblica e del Cantone Ticino, Bellinzona, in relazione alla sentenza della
Pretura penale 16.9.2005 (inc. __________), rifonderà all’avv. IS 1, __________,
__________, a titolo di indennità giusta gli artt. 317 ss. CPP, l’importo di
CHF 2'777.10 oltre interessi del 5% dal
4.9.2006.
2. La
tassa di giustizia di CHF 350.-- e le spese di CHF 50.--, per complessivi CHF
400.-- (quattrocento), sono poste a carico dell’avv. IS 1, __________, __________,
in ragione di CHF 240.-- (duecentoquaranta).
3. Rimedi di diritto:
Contro la presente decisione
è dato ricorso in materia penale al Tribunale federale entro il termine di
trenta giorni dalla notificazione.
Qualora non sia ammissibile
il ricorso in materia penale, contro la presente decisione è ammesso il ricorso
sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale entro il termine di
trenta giorni dalla notificazione.
4. Intimazione:
-
terzi
implicati
1. PI
1
2. PI
2
3. PI
3
Per la Camera dei ricorsi penali
Il presidente La
segretaria
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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