60.2006.334
istanza di ispezione degli atti. denunciante quale istante.
15 settembre 2006Italiano3 min
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Numero d'incarto:
60.2006.334
Data decisione, Autorità:
15.09.2006, CRP
Titolo:
istanza di ispezione degli atti. denunciante quale istante.
SEGRETEZZA E PUBBLICITÀ DEL PROCEDIMENTO
art. 27 CPP-TI
Incarto n.
60.2006.334
Lugano
15 settembre
2006
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La Camera dei ricorsi penali del
Tribunale d'appello
composta dai giudici:
Mauro Mini, presidente,
Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici
segretaria:
Alessandra Mondada, vicecancelliera
sedente per statuire sull’istanza 30.8/1.9.2006 presentata da
IS 1
patr. da: PR 1 , ,
tendente ad ottenere l’accesso agli atti di due procedimenti in
cui era stato parte denunciante (NLP __________);
premesso che la richiesta è stata inviata direttamente al Ministero
pubblico, che l’ha trasmessa per competenza a questa Camera con scritto
7.9.2006, comunicando di non avere obbiezioni alla domanda;
richiamate le osservazioni 11/12.9.2006 del patrocinatore di PI 1, che
ritiene la richiesta priva d’oggetto;
letti ed esaminati gli atti;
considerato
in fatto ed in diritto
1. A
seguito di due querele (2.11.2004 e 8.2.2005) dell’istante a carico di PI 1, il
Ministero pubblico ha aperto due procedimenti penali (inc. MP __________)
entrambi conclusisi con dei decreti di non luogo a procedere del 9.8.2005 (NLP __________).
La promozione dell’accusa contro il primo dei due NLP è stata respinta da
questa Camera con sentenza del 31.5.2006 (inc. CRP __________).
2. Con
la presente richiesta l’istante chiede di poter visionare gli atti dei due
procedimenti. Il sostituto procuratore pubblico ha preavvisato favorevolmente
la richiesta, mentre che il patrocinatore di PI 1 ha ritenuto la richiesta
priva d’oggetto.
3. L’art.
27 CPP in vigore dall’1.1.1996, che ha precisato e completato il previgente
art. 8 vCPP, con riferimento anche alla giurisprudenza del Tribunale federale
(cfr. DTF 110 Ia 83; 95 I 108), stabilisce che: “Oltre ai casi previsti dal
presente codice, la Camera dei ricorsi penali può permettere l’ispezione degli
atti di un processo e l’estrazione di copie a chi giustifica un interesse
giuridico legittimo che prevale sui diritti personali delle persone implicate
nel processo, segnatamente su quelli delle parti, del denunciante, dei
testimoni e dei periti. La Camera dei ricorsi penali fissa le modalità
dell’ispezione.”
4. Nel
presente caso, l’istante è stato parte (querelante) in entrambi i procedimenti.
Come
ricordano i lavori preparatori, l’art. 27 CPP si applica anche alle richieste
di ispezione degli atti delle parti, dopo che il procedimento è terminato
(Messaggio CdS dell’11.3.1987, ad art. 8 p. 10).
Come
ricordano i successivi lavori preparatori, per le ex parti, dopo la conclusione
del procedimento, l’interesse giuridico legittimo è presunto (Rapporto della Commissione
speciale dell’8.11.1994 p. 19).
5. Essendo
l’interesse presunto, nel presente caso non emergono motivi contrari
all’accesso agli atti dei due incarti per una ex parte ai procedimenti.
6. L’istanza
è accolta. L’istante potrà visionare gli atti presso il Ministero pubblico.
7. La
tassa di giustizia e le spese sono poste a carico di chi le ha occasionate.
Per questi motivi,
visto l’art. 27 CPP, l’art. 39 lit. f LTG ed ogni altra norma
applicabile,
pronuncia
1. L’istanza
è accolta ai sensi dei considerandi.
Fatti
2. La
tassa di giustizia di CHF 100.-- e le spese di CHF 50.--, per complessivi CHF
150.-- (centocinquanta), sono poste a carico di IS 1, __________.
3. Intimazione:
terzi
implicati
1. PI 1
1 patr. da: PR 2
Considerandi
2.
PI 2
Per la Camera dei ricorsi penali
Il presidente La
segretaria
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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