60.2006.336
istanza di ispezione degli atti. autorità di vigilanza quale istante.
25 ottobre 2006Italiano3 min
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Numero d'incarto:
60.2006.336
Data decisione, Autorità:
25.10.2006, CRP
Titolo:
istanza di ispezione degli atti. autorità di vigilanza quale istante.
SEGRETEZZA E PUBBLICITÀ DEL PROCEDIMENTO
art. 27 CPP-TI
Incarto n.
60.2006.336
Lugano
25 ottobre
2006
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La Camera dei ricorsi penali del
Tribunale d'appello
composta dai giudici:
Mauro Mini, presidente,
Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici
segretario:
Rocco Filippini, vicecancelliere
sedente per statuire sull’istanza 7.9.2006 presentata da
IS 1
IS 2
tendente ad ottenere l’autorizzazione a compulsare gli atti relativi
al procedimento penale aperto, tra gli altri, a carico dell’avv. PI 1, __________
(patr. da: avv. PR 1, __________);
richiamate le osservazioni 14.9.2006 del procuratore pubblico Maria Galliani,
con le quali comunica il proprio nulla osta all’accoglimento dell’istanza;
richiamate le osservazioni 20/21.9.2006 del patrocinatore dell’avv. PI
1, che pure comunica il proprio nulla osta;
letti ed esaminati gli atti;
considerato
in fatto ed in diritto
1. Nel
quadro di un procedimento penale aperto dal Ministero pubblico (inc. MP __________),
il procuratore pubblico ha promosso l’accusa nei confronti dell’avv. PI 1 per
infrazioni a carattere fiscale ed infrazioni relative alle assicurazioni
sociali.
2. I
due gremii istanti, nella loro veste di autorità di vigilanza in materia di
esercizio del notariato e dell’ avvocatura, chiedono il diritto di compulsare
gli atti del procedimento surriferito. Come esposto in entrata, sia il
procuratore pubblico sia l’interessato, per il tramite del proprio patrocinatore,
hanno dato il loro nulla osta.
3. L’art.
27 CPP in vigore dall’1.1.1996, che ha precisato e completato il previgente
art. 8 vCPP, con riferimento anche alla giurisprudenza del Tribunale federale
(cfr. DTF 110 Ia 83; 95 I 108), stabilisce che: “Oltre ai casi previsti dal
presente codice, la Camera dei ricorsi penali può permettere l’ispezione degli
atti di un processo e l’estrazione di copie a chi giustifica un interesse
giuridico legittimo che prevale sui diritti personali delle persone implicate
nel processo, segnatamente su quelli delle parti, del denunciante, dei
testimoni e dei periti. La Camera dei ricorsi penali fissa le modalità
dell’ispezione.”
4. Il
Consiglio di disciplina notarile ha competenze disciplinari (art. 126 n. 1 LN)
e può prendere provvedimenti provvisionali (art. 128 cpv. 1 LN) con dei poteri
di indagine indicati dall’art. 130 LN, che prevede tra l’altro che gli uffici
pubblici del Cantone sono tenuti a fornire le informazioni richieste. Analogamente
avviene per la Camera per l’avvocatura ed il notariato (art. 30 cpv. 2 lit. g,
40 LAvv). Per questi motivi, la richiesta appare sorretta da un interesse
giuridico legittimo.
5. L’istanza
è accolta. Un delegato per ognuno dei due gremii istanti potrà accedere
all’incarto in questione ed estrarre copia unicamente di quegli atti necessari
per le procedure aperte presso di loro.
6. Considerata
la natura dei due gremii istanti, non si prelevano tassa di giustizia e spese.
Per questi motivi,
visto l’art. 27 CPP ed ogni altra norma applicabile,
pronuncia
1. L’istanza
è accolta ai sensi dei considerandi.
Fatti
2. Non
si prelevano tassa di giustizia e spese.
3. Intimazione:
terzi
implicati
1. PI 1
1 patr. da: PR 1
Considerandi
2.
PI 2
Per la Camera dei ricorsi penali
Il presidente Il
segretario
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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