60.2006.339
istanza di ispezione degli atti. sezione permessi e immigrazioni quale istante.
25 ottobre 2006Italiano3 min
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Numero d'incarto:
60.2006.339
Data decisione, Autorità:
25.10.2006, CRP
Titolo:
istanza di ispezione degli atti. sezione permessi e immigrazioni quale istante.
SEGRETEZZA E PUBBLICITÀ DEL PROCEDIMENTO
art. 27 CPP-TI
Incarto n.
60.2006.339
Lugano
25 ottobre
2006
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La Camera dei ricorsi penali del
Tribunale d'appello
composta dai giudici:
Mauro Mini, presidente,
Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici
segretario:
Rocco Filippini, vicecancelliere
sedente per statuire sull’istanza 8/11.9.2006 presentata dal
IS 1
tendente ad ottenere la possibilità di accedere agli atti di cui
al procedimento penale conclusosi con la condanna di PI 2;
richiamate le osservazioni 12/13.9.2006 del procuratore pubblico Mario
Branda, con le quali comunica di aderire alla richiesta;
richiamate le osservazioni 16/18.9.2006 del patrocinatore di PI 2,
con le quali si oppone alla richiesta;
letti ed esaminati gli atti;
considerato
in fatto ed in diritto
1. Il
Ministero pubblico ha aperto un procedimento penale a carico di PI 2 (MP __________)
conclusosi con un decreto di accusa dell’8.5.2006 (DA __________), regolarmente
cresciuto in giudicato, con il quale è stato condannato tra l’altro per
violazione della Legge federale sulle armi, gli accessori di armi e le munizioni.
2. Con
la presente procedura l’ufficio istante, a seguito della richiesta di PI 2 di restituzione
di alcune armi da fuoco sequestrategli, chiede di poter avere accesso agli atti
del procedimento penale. Come esposto in entrata, il procuratore ha aderito a
tale richiesta, mentre che il patrocinatore di PI 2 vi si oppone, in relazione
ai principi di proporzionalità, interesse pubblico e protezione della
personalità.
3. L’art.
27 CPP in vigore dall’1.1.1996, che ha precisato e completato il previgente
art. 8 vCPP, con riferimento anche alla giurisprudenza del Tribunale federale
(cfr. DTF 110 Ia 83 e 95 I 108), stabilisce che “oltre ai casi previsti dal
presente codice, la Camera dei ricorsi penali può permettere l’ispezione degli
atti di un processo e l’estrazione di copie a chi giustifica un interesse
giuridico legittimo che prevale sui diritti personali delle persone implicate
nel processo, segnatamente su quelli delle parti, del denunciante, dei
testimoni e dei periti. La Camera dei ricorsi penali fissa le modalità
dell’ispezione”.
4. Nel
presente caso, in considerazione dei contrapposti interessi, si giustifica
l’accoglimento parziale della richiesta di accesso agli atti, nel senso di
trasmettere copia del decreto di accusa cresciuto in giudicato, che descrive i
fatti utili in vista della decisione di competenza dell’ufficio istante, mentre
che l’accesso agli atti non fornisce, per quanto riguarda le armi, indicazioni
rilevanti.
Fatti
5. L’istanza
è parzialmente accolta. Di conseguenza una fotocopia del decreto d’accusa DA __________
Considerandi
è allegata alla copia della presente decisione destinata all’ufficio istante.
6.
Considerata
la funzione pubblica svolta dall’ufficio istante, non si prelevano tassa di
giustizia e spese.
Dispositivo
Per questi motivi,
visto l’art. 27 CPP ed ogni altra norma applicabile,
pronuncia
1. L’istanza
è parzialmente accolta ai sensi dei considerandi.
2. Non
si prelevano tassa di giustizia e spese.
3. Intimazione:
terzi
implicati
1. PI 1
2. PI 2
patr. da: PR 1
Per la Camera dei ricorsi penali
Il presidente Il
segretario
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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