60.2006.341
istanza di ispezione degli atti. ospedale quale istante.
23 settembre 2006Italiano3 min
Source ti.ch
AIUTO
RICERCA
Anteprima di stampa
Numero d'incarto:
Fatti
60.2006.341
Data decisione, Autorità:
23.09.2006, CRP
Titolo:
istanza di ispezione degli atti. ospedale quale istante.
SEGRETEZZA E PUBBLICITÀ DEL PROCEDIMENTO
art. 27 CPP-TI
Incarto n.
60.2006.341
Lugano
23 settembre
2006
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La Camera dei ricorsi penali del
Tribunale d'appello
composta dai giudici:
Mauro Mini, presidente,
Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici
segretaria:
Alessandra Mondada, vicecancelliera
sedente per statuire sull’istanza 7/8.9.2006 presentata dall’
IS 1 ,
tendente ad ottenere copia del referto autoptico del defunto __________
deceduto a seguito di un tragico incidente della circolazione del 22.5.2005;
ritenuto che questa Camera ha verificato che non ci sono contenziosi
tra gli eredi del defunto e l’EOC;
letti ed esaminati gli atti;
considerato
in fatto ed in diritto
1. A seguito di un incidente stradale dall’esito mortale avvenuto
il 22.5.2005, il Ministero pubblico ha aperto un procedimento penale (inc. MP __________),
ed ha disposto tra le altre cose l’autopsia sullo sfortunato protagonista del
sinistro.
Considerandi
2.
Con
la presente istanza, l’ente chiede di poter avere copia del referto autoptico,
al fine della discussione interna finalizzata alla qualità ed alla formazione.
3.
Giusta
l’art. 27 CPP – in vigore dall’1.1.1996, che ha precisato e completato il
previgente art. 8 vCPP, con riferimento anche alla giurisprudenza del Tribunale
federale (DTF 110 Ia 83 e 95 I 108) – "oltre ai casi previsti dal
presente codice, la Camera dei ricorsi penali può permettere l’ispezione degli
atti di un processo e l’estrazione di copie a chi giustifica un interesse
giuridico legittimo che prevale sui diritti personali delle persone implicate
nel processo, segnatamente su quelli delle parti, del denunciante, dei testimoni
e dei periti. La Camera dei ricorsi penali fissa le modalità dell’ispezione”.
4.
Nel
presente caso è dato un legittimo interesse giuridico all’esame del documento
di carattere medico, ritenuto comunque il segreto professionale a cui sono
tenuti gli operatori dell’ente richiedente, e verificata l’assenza di
contenzioso con l’ospedale.
5.
L’istanza
è accolta. Il documento richiesto sarà allegato alla copia della presente
decisione destinata all’ente richiedente.
6.
La
tassa di giustizia e le spese, contenute al minimo, sono poste a carico
dell’ente richiedente.
Per
questi motivi,
visti gli art. 27 CPP, l’art. 39 lit. f LTG ed ogni altra norma
applicabile,
pronuncia
1.
L’istanza
è accolta.
2.
La
tassa di giustizia di CHF 50.-- e le spese di CHF 30.--, per complessivi CHF
80.
-- (ottanta), sono poste a carico dell’IS 1, __________.
3.
Intimazione:
terzi
implicati
1.
PI 1
1.
patr. da: PR 1
2.
PI 2
3.
PI 3
patr. da: PR 2
Per la Camera dei ricorsi penali
Il presidente La
segretaria
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
|
Informazioni legali |
Requisiti minimi |
Contatta il webmaster