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Decisione

60.2006.342

istanza di ispezione degli atti. divisione delle contribuzioni quale istante.

25 ottobre 2006Italiano4 min

Source ti.ch

Fatti

i due indagati.

3. Giusta

l’art. 27 CPP – in vigore dall’1.1.1996, che ha precisato e completato il

previgente art. 8 vCPP, con riferimento anche alla giurisprudenza del Tribunale

federale (DTF 110 Ia 83 e 95 I 108) – "oltre ai casi previsti dal

presente codice, la Camera dei ricorsi penali può permettere l’ispezione degli

atti di un processo e l’estrazione di copie a chi giustifica un interesse

giuridico legittimo che prevale sui diritti personali delle persone implicate

nel processo, segnatamente su quelli delle parti, del denunciante, dei testimoni

e dei periti. La Camera dei ricorsi penali fissa le modalità dell’ispezione”.

L’art.

27 CPP istituisce una procedura specifica (per l’ispezione atti) applicabile a

titolo sussidiario, come emerge chiaramente dall’inizio del testo della

disposizione: “Oltre i casi previsti dal presente codice,…”. Occorre

chiedersi se altre norme del CPP siano applicabili in tema di ispezione degli

atti. Il CPP contiene delle norme relative all’accesso agli atti ad opera delle

parti ad un procedimento aperto (ad esempio, art. 58 cpv. 1, 59 cpv. 1 e 79

cpv. 2 CPP). Il CPP non prevede invece una specifica norma per l’accesso agli

atti da parte di terzi: a questi, come del resto alle parti dopo la chiusura

del procedimento, si applica la procedura dell’art. 27 CPP. Questo risulta

anche dai lavori legislativi, che hanno esteso il campo di applicazione

dell’art. 27 CPP, come risulta in particolare dalla modifica della nota

marginale (inizialmente “Ispezione degli atti dopo il processo”,

modificato in “Ispezione degli atti”; cfr. Rapporto 8.11.1994 della

Commissione speciale del Gran Consiglio, p. 19).

4. Non

essendo di regola l’autorità fiscale parte ad un procedimento penale (tranne

nei casi di frode fiscale), ma sostanzialmente terzo, la decisione relativa ad

una sua richiesta di informazioni riguardo ad un incarto penale compete a questa

Camera in virtù dell’art. 27 cpv. 1 CPP (decisione CRP del 4.7.2006, inc. __________).

Questa Camera non solo decide l’ammissibilità o meno della richiesta, ma è

competente pure per fissare le modalità di ispezione degli atti (art. 27 cpv. 2

CPP).

5. Nel

presente caso, per i fatti oggetto della segnalazione ed anche in considerazione

di quanto esposto nelle osservazioni da PI 2 e PI 3, è dato un interesse

giuridico legittimo, ritenute le implicazioni fiscali connesse.

6. L’istanza

è accolta. L’ispettore del fisco potrà compulsare gli atti del procedimento

penale ed estrarre copia degli stessi, limitatamente a quelli pertinenti ad un

corretto accertamento fiscale.

7. Di

transenna è utile ricordare il segreto d’ufficio e fiscale connesso con le

procedure condotte dalla IS 1.

8. Considerati

gli art. 112 LIFD, 39 cpv. 3 LAID e 185 LT, si prescinde dal prelievo di tassa

di giustizia e spese.

Per

questi motivi,

visti

gli art. 27 CPP, 112 LIFD, 39 cpv. 3 LAID, 185 LT ed ogni altra norma

applicabile,

pronuncia

1. L’istanza

è accolta ai sensi dei considerandi.

Considerandi

2.

Non

si prelevano tassa di giustizia e spese.

3.

Rimedio

di diritto:

Il

giudizio può essere impugnato mediante ricorso di diritto amministrativo al

Tribunale federale. Il ricorso deve essere depositato presso il Tribunale

federale entro trenta giorni dalla notificazione della presente decisione.

4.

Intimazione:

terzi

implicati

1.

PI 1

2.

PI 2

3.

PI 3

Per la Camera dei ricorsi penali

Il presidente Il

segretario

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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