60.2006.344
aistanza di ispezione degli atti. divisione delle contribuzioni quale istante.
25 ottobre 2006Italiano7 min
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Numero d'incarto:
60.2006.344
Data decisione, Autorità:
25.10.2006, CRP
Titolo:
aistanza di ispezione degli atti. divisione delle contribuzioni quale istante.
SEGRETEZZA E PUBBLICITÀ DEL PROCEDIMENTO
art. 27 CPP-TI
Incarto n.
60.2006.344
Lugano
25 ottobre
2006
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La Camera dei ricorsi penali del
Tribunale d'appello
composta dai giudici:
Raffaele Guffi,
vicepresidente
Ivano Ranzanici,
Matteo Cassina (in sostituzione di Mauro Mini, esclusosi)
segretario:
Rocco Filippini, vicecancelliere
sedente per statuire sull’istanza 11/12.9.2006 presentata dalla
IS 1
tendente ad ottenere l’autorizzazione a compulsare gli atti del
procedimento penale inc. MP __________ aperto a seguito del dissesto della
fallita __________ SA;
richiamate le osservazioni 15/18.9.2006 dell’avv. PR 14 per conto di
alcuni clienti esteri, con cui si rimette al giudizio di questa Camera;
richiamate le osservazioni 15/18.9.2006 del patrocinatore di PI 13,
che pure si rimette al giudizio di questa Camera;
richiamato lo scritto 15/18.9.2006 dell’avv. PR 11, che comunica di
non avere particolari osservazioni da formulare per conto del proprio cliente;
richiamato lo scritto 18.9.2006 del procuratore pubblico Maria Galliani,
che comunica il proprio nulla osta;
richiamato lo scritto 18/20.9.2006 del patrocinatore di PI 12, che comunica
di non opporsi all’accesso agli atti;
richiamato lo scritto 20/21.9.2006 dell’avv. PR 9, che comunica di non
avere particolari osservazioni da formulare;
rilevato che altre parti al procedimento, interpellate, non si sono
espresse;
letti ed esaminati gli atti;
considerato
in fatto ed in diritto
1. A
seguito delle denunce sporte da clienti e del fallimento della __________ SA
decretato dalla CFB, il Ministero pubblico del Canton Ticno ha aperto un
procedimento penale, tuttora pendente (inc. MP __________). Nell’ambito dello
stesso, il procuratore pubblico Maria Galliani ha provveduto, in data 8.9.2006,
ad operare una segnalazione ai sensi dell’art. 185 cpv. 1 LT all’ispettorato
fiscale. A seguito della medesima, la IS 1 ha presentato l’istanza qui in esame.
2. Come
esposto in entrata, il procuratore ha dato il proprio nulla osta alla richiesta,
mentre che delle parti interpellate, nessuna si è opposta.
3. Giusta
l’art. 27 CPP – in vigore dall’1.1.1996, che ha precisato e completato il previgente
art. 8 vCPP, con riferimento anche alla giurisprudenza del Tribunale federale
(DTF 110 Ia 83 e 95 I 108) – "oltre ai casi previsti dal presente
codice, la Camera dei ricorsi penali può permettere l’ispezione degli atti di
un processo e l’estrazione di copie a chi giustifica un interesse giuridico
legittimo che prevale sui diritti personali delle persone implicate nel processo,
segnatamente su quelli delle parti, del denunciante, dei testimoni e dei
periti. La Camera dei ricorsi penali fissa le modalità dell’ispezione”.
L’art.
27 CPP istituisce una procedura specifica (per l’ispezione atti) applicabile a
titolo sussidiario, come emerge chiaramente dall’inizio del testo della
disposizione: “Oltre i casi previsti dal presente codice,…”. Occorre
chiedersi se altre norme del CPP siano applicabili in tema di ispezione degli
atti. Il CPP contiene delle norme relative all’accesso agli atti ad opera delle
parti ad un procedimento aperto (ad esempio, art. 58 cpv. 1, 59 cpv. 1 e 79
cpv. 2 CPP). Il CPP non prevede invece una specifica norma per l’accesso agli
atti da parte di terzi: a questi, come del resto alle parti dopo la chiusura
del procedimento, si applica la procedura dell’art. 27 CPP. Questo risulta
anche dai lavori legislativi, che hanno esteso il campo di applicazione
dell’art. 27 CPP, come risulta in particolare dalla modifica della nota
marginale (inizialmente “Ispezione degli atti dopo il processo”,
modificato in “Ispezione degli atti”; cfr. Rapporto 8.11.1994 della
Commissione speciale del Gran Consiglio, p. 19).
4. Non
essendo di regola l’autorità fiscale parte ad un procedimento penale (tranne
nei casi di frode fiscale), ma sostanzialmente terzo, la decisione relativa ad
una sua richiesta di informazioni riguardo ad un incarto penale compete a questa
Camera in virtù dell’art. 27 cpv. 1 CPP (decisione CRP del 4.7.2006, inc. __________).
Questa Camera non solo decide l’ammissibilità o meno della richiesta, ma è
competente pure per fissare le modalità di ispezione degli atti (art. 27 cpv. 2
CPP).
5. Nel
presente caso, in considerazione degli investimenti gestiti e del tipo di
attività svolta dalla società fallita, è dato un interesse giuridico legittimo,
ritenute le possibili implicazioni fiscali.
6. L’istanza
è accolta. L’ispettore del fisco potrà compulsare gli atti del procedimento
penale ed estrarre copie degli stessi, limitatamente a quelli pertinenti ad un
corretto accertamento fiscale.
7. Di
transenna è utile ricordare il segreto d’ufficio e fiscale connesso con le
procedure condotte dalla IS 1.
8. Considerati
gli art. 112 LIFD, 39 cpv. 3 LAID e 185 LT, si prescinde dal prelievo di tassa
di giustizia e spese.
Per
questi motivi,
visti
gli art. 27 CPP, 112 LIFD, 39 cpv. 3 LAID, 185 LT ed ogni altra norma
applicabile,
pronuncia
1. L’istanza
è accolta ai sensi dei considerandi.
Fatti
2. Non
si prelevano tassa di giustizia e spese.
3. Rimedio
di diritto:
Il
giudizio può essere impugnato mediante ricorso di diritto amministrativo al
Tribunale federale. Il ricorso deve essere depositato presso il Tribunale
federale entro trenta giorni dalla notificazione della presente decisione.
4. Intimazione:
terzi
implicati
1. PI 1
Considerandi
2.
PI 2
3.
PI 3
4.
PI 4
5.
PI 5
6.
PI 6
7.
PI 7
8.
PI 8
9.
PI 9
2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 patr. da: PR 1
10.
PI 10
11.
PI 11
11.
patr. da: PR 2
12.
PI 12
12.
patr. da: PR 3
13.
PI 13
13.
patr. da: PR 4
14.
PI 14
15.
PI 15
15.
patr. da: PR 5
16.
PI 16
16.
patr. da: PR 6
17.
PI 17
17.
patr. da: PR 7
18.
PI 18
18.
patr. da: PR 8
19.
PI 19
20.
PI 20
20.
patr. da: PR 9
21.
PI 21
21.
patr. da: PR 10
22.
PI 22
22.
patr. da: PR 11
23.
PI 23
23.
patr. da: PR 12
24.
PI 24
24.
patr. da: PR 13
25.
PI 25
26.
PI 26
27.
PI 27
28.
PI 28
29.
PI 29
30.
PI 30
31.
PI 31
32.
PI 32
25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32 patr. da: PR 14
33.
PI 33
33.
patr. da: PR 15
34.
PI 34
34.
patr. da: PR 16
35.
PI 35
36.
PI 36
37.
PI 37
35, 36, 37 patr. da: PR 17
38.
PI 38
38.
patr. da: PR 18
39.
PI 39
39.
patr. da: PR 19
40.
PI 40
40.
patr. da: PR 20
41.
PI 41
41.
patr. da: PR 21
42.
PI 42
42.
patr. da: PR 22
43.
PI 43
44.
PI 44
45.
PI 45
46.
PI 46
47.
PI 47
48.
PI 48
43, 44, 45, 46, 47, 48 patr. da: PR 23
49.
PI 49
50.
PI 50
49, 50 patr. da: PR 24
51.
PI 51
52.
PI 52
51, 52 patr. da: PR 25
53.
PI 53
53.
patr. da: PR 26
54.
PI 54
55.
PI 55
54, 55 patr. da: PR 27
56.
PI 56
57.
PI 57
57.
patr. da: PR 28
58.
PI 58
59.
PI 59
60.
PI 60
61.
PI 61
62.
PI 62
63.
PI 63
64.
PI 64
65.
PI 65
58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65 patr. da: PR 29
66.
PI 66
66.
patr. da: PR 30
67.
PI 67
68.
PI 68
patr. da: PR 31
Per la Camera dei ricorsi penali
Il presidente Il
segretario
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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