60.2006.345
istanza di ispezione degli atti. già denunciato quale istante.
23 settembre 2006Italiano3 min
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Numero d'incarto:
60.2006.345
Data decisione, Autorità:
23.09.2006, CRP
Titolo:
istanza di ispezione degli atti. già denunciato quale istante.
SEGRETEZZA E PUBBLICITÀ DEL PROCEDIMENTO
art. 27 CPP-TI
Incarto n.
60.2006.345
Lugano
23 settembre
2006
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La Camera dei ricorsi penali del
Tribunale d'appello
composta dai giudici:
Mauro Mini, presidente,
Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici
segretaria:
Alessandra Mondada, vicecancelliera
sedente per statuire sull’istanza 3/13.9.2006 presentata da
IS 1
tendente ad ottenere copia di un decreto d’accusa emesso a suo
carico e cresciuto in giudicato;
premesso che la richiesta è stata inviata direttamente al Ministero
pubblico, che l’ha trasmessa per competenza a questa Camera con scritto
13.9.2006, con il quale il procuratore pubblico Fiorenza Bergomi si è rimesso
al suo giudizio;
letti ed esaminati gli atti;
considerato
in fatto ed in diritto
1. A
carico dell’istante il Ministero pubblico aveva aperto un procedimento penale
(inc. MP __________), sfociato in un decreto d’accusa del 20.8.2002 (__________),
cresciuto in giudicato.
2. Con
la presente richiesta l’istante chiede di ricevere copia del documento, di cui
non possiede più copia. Il procuratore pubblico si è rimesso al giudizio di
questa Camera.
3. L’art.
27 CPP in vigore dall’1.1.1996, che ha precisato e completato il previgente
art. 8 vCPP, con riferimento anche alla giurisprudenza del Tribunale federale
(cfr. DTF 110 Ia 83; 95 I 108), stabilisce che: “Oltre ai casi previsti dal
presente codice, la Camera dei ricorsi penali può permettere l’ispezione degli
atti di un processo e l’estrazione di copie a chi giustifica un interesse
giuridico legittimo che prevale sui diritti personali delle persone implicate
nel processo, segnatamente su quelli delle parti, del denunciante, dei
testimoni e dei periti. La Camera dei ricorsi penali fissa le modalità
dell’ispezione.”
4. Pur
essendo stato l’istante parte (quale accusato) al procedimento nel frattempo
terminato, egli deve seguire la procedura prevista dall’art. 27 CPP e
dimostrare un interesse giuridico legittimo.
Come
ricordano i lavori preparatori, l’art. 27 CPP si applica anche alle richieste
di ispezione degli atti delle parti, dopo che il procedimento è terminato
(Messaggio CdS dell’11.3.1987, ad art. 8 p. 10).
Come
ricordano i successivi lavori preparatori, per le ex parti, dopo la conclusione
del procedimento, l’interesse giuridico legittimo è presunto (Rapporto della Commissione
speciale dell’8.11.1994 p. 19).
5. In
concreto la richiesta di accesso agli atti è giustificata già per il fatto che non
ci siano interessi che si contrappongano, essendo l’interesse giuridico legittimo
presunto.
6. L’istanza
è accolta. Copia del DAP sarà allegata all'esemplare della presente decisione
inviata all’istante.
7. Tassa
di giustizia e spese sono poste a carico di chi le ha originate; esse sono
contenute al minimo.
Per questi motivi,
visto l’art. 27 CPP, sulle spese l’art. 39 lit. f LTG ed ogni altra
norma applicabile,
pronuncia
1. L’istanza
è accolta ai sensi dei considerandi.
Fatti
2. La
tassa di giustizia di CHF 50.-- e le spese di CHF 30.--, per complessivi CHF
80.-- (ottanta), sono poste a carico di IS 1, __________.
3. Intimazione:
-
-
terzi
Considerandi
implicati
PI 1
Per la Camera dei ricorsi penali
Il presidente La
segretaria
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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