60.2006.347
istanza di ispezione degli atti. già denunciato quale istante.
23 settembre 2006Italiano3 min
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Numero d'incarto:
60.2006.347
Data decisione, Autorità:
23.09.2006, CRP
Titolo:
istanza di ispezione degli atti. già denunciato quale istante.
SEGRETEZZA E PUBBLICITÀ DEL PROCEDIMENTO
art. 27 CPP-TI
Incarto n.
60.2006.347
Lugano
23 settembre
2006
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La Camera dei ricorsi penali del
Tribunale d'appello
composta dai giudici:
Mauro Mini, presidente,
Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici
segretaria:
Alessandra Mondada, vicecancelliera
sedente per statuire sull’istanza 5/15.9.2006 presentata da
IS 1
tendente ad ottenere copia degli atti di un procedimento a suo
carico (MP __________) conclusosi con un decreto di non luogo a procedere del
22.8.2006 (NLP __________);
premesso che la richiesta è stata inviata al Ministero pubblico, che
l’ha trasmessa per competenza a questa Camera in data 14/15.9.2006;
letti ed esaminati gli atti;
considerato
in fatto ed in diritto
1. A
seguito di una querela del 26.6.2006, il Ministero pubblico ha aperto un
procedimento penale a carico di IS 1 (inc. MP __________) conclusosi con
l’emanazione di un decreto di non luogo a procedere in data 22.8.2006 (NLP __________),
senza previamente operare un deposito atti.
2. Con
la presente richiesta, l’istante chiede di poter visionare l’incarto del
procedimento a suo carico.
3. L’art.
27 CPP in vigore dall’1.1.1996, che ha precisato e completato il previgente
art. 8 vCPP, con riferimento anche alla giurisprudenza del Tribunale federale
(cfr. DTF 110 Ia 83; 95 I 108), stabilisce che: “Oltre ai casi previsti dal
presente codice, la Camera dei ricorsi penali può permettere l’ispezione degli
atti di un processo e l’estrazione di copie a chi giustifica un interesse giuridico
legittimo che prevale sui diritti personali delle persone implicate nel
processo, segnatamente su quelli delle parti, del denunciante, dei testimoni e
dei periti. La Camera dei ricorsi penali fissa le modalità dell’ispezione.”
4. Nel
presente caso, pur essendo stato l’istante parte (quale querelato) al
procedimento nel frattempo terminato, egli deve seguire la procedura prevista
dall’art. 27 CPP e dimostrare un interesse giuridico legittimo.
Come
ricordano i lavori preparatori, l’art. 27 CPP si applica anche alle richieste
di ispezione degli atti delle parti, dopo che il procedimento è terminato
(Messaggio CdS dell’11.3.1987, ad art. 8 p. 10).
Come
ricordano i successivi lavori preparatori, per le ex parti, dopo la conclusione
del procedimento, l’interesse giuridico legittimo è presunto (Rapporto della Commissione
speciale dell’8.11.1994 p. 19).
5. In
concreto, è dato certamente un interesse giuridico legittimo da parte
dell’istante ad esaminare gli atti del procedimento a suo carico, ritenuto che
nel corso dello stesso non si è proceduto ad un deposito atti o non è stato
altrimenti concesso al querelato di accedere agli atti.
6. L’istanza
è accolta. Copia del rapporto di polizia del 16.8.2006 e della querela del
26.6.2006 è allegata all’esemplare di questa decisione inviata all’istante.
7. Tassa
di giustizia e spese sono poste a carico di chi le ha originate; esse sono
contenute al minimo.
Per questi motivi,
visto l’art. 27 CPP, sulle spese l’art. 39 lit. f LTG ed ogni altra
norma applicabile,
pronuncia
1. L’istanza
è accolta ai sensi dei considerandi.
Fatti
2. La
tassa di giustizia di CHF 50.-- e le spese di CHF 30.--, per complessivi CHF
80.-- (ottanta), sono poste a carico di IS 1, __________.
3. Intimazione:
terzi
implicati
Considerandi
PI 1
Per la Camera dei ricorsi penali
Il presidente La
segretaria
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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