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Decisione

60.2006.349

Istanza di indennità per ingiusto procedimento. accusato prosciolto

27 aprile 2007Italiano8 min

Source ti.ch

Fatti

di fr. 100'000.--, avrebbe raggiunto la Svizzera ed avrebbe ucciso un membro

della sua famiglia” e di diffamazione “(…) per avere, nelle circostanze

di tempo e di luogo menzionate (…), comunicando telefonicamente con l’avv. __________,

incolpato una persona di condotta disonorevole o di altri fatti che possono nuocere

alla reputazione di lei, in particolare per aver incolpato __________ di aver

corrotto __________ che lo assolse con sentenza del __________ dalle accuse di

omicidio colposo e di violazione delle regole dell’arte edilizia in relazione

al decesso di __________ intervenuto il __________ a seguito di un infortunio

sul lavoro occorso sui __________”;

che ha

proposto la sua condanna alla pena di trenta giorni di detenzione – sospesa

condizionalmente per un periodo di prova di due anni – ed al pagamento della

tassa di giustizia e delle spese (DA __________);

che con

scritto 30.11/1.12.2004 il qui istante ha interposto opposizione al predetto

decreto di accusa;

che – nel

corso del dibattimento – l’allora giudice della Pretura penale ha prospettato

all’accusato, in applicazione dell’art. 250 cpv. 1 CPP, l’eventuale

applicazione alla fattispecie dei reati di tentata coazione o di minaccia;

che, in

quella sede, le parti hanno convenuto: “1. IS 1 ribadisce di non avere mai

minacciato o diffamato la parte lesa, e a maggior ragione assicura di non avere

la benché minima intenzione di commettere nulla di simile in futuro. 2. L’avv. __________,

preso atto di quanto sopra, dichiara in nome e per conto di __________ di

recedere dalla querela/denuncia sporta l’11 dicembre 2003 e sfociata nel

decreto di accusa DA __________ del 15 novembre 2004”;

che con

giudizio 15.9.2005 l’allora giudice della Pretura penale – derubricata l’imputazione

di tentata estorsione nel reato di minaccia – ha stralciato dai ruoli il

procedimento penale per ritiro della querela penale (inc. __________, AI 34);

che con

l’istanza in esame – presentata nel termine di un anno di cui all’art. 320 cpv.

1 CPP – IS 1 chiede, protestando le ripetibili, che lo Stato della Repubblica e

Considerandi

del Cantone Ticino sia condannato a versargli, quale risarcimento del danno

sofferto in seguito al procedimento penale, l’importo di CHF 14'834.20, oltre

interessi, di cui CHF 5'634.60 per spese legali, CHF 1'199.60 per danni

materiali e CHF 8'000.-- per torto morale;

che giusta

l'art. 317 CPP l'accusato prosciolto – ossia assolto al processo dalla Corte

delle assise correzionali o criminali o dal pretore, oppure liberato da ogni accusa

con decreto di abbandono – ha diritto ad un'indennità nella forma della rifusione

delle spese di patrocinio, del risarcimento dei danni materiali e della

riparazione del torto morale (REP. 1998 n. 126; G. PIQUEREZ, Traité de

procédure pénale suisse, 2. ed., Ginevra/Zurigo/Basilea 2006, n. 1556 ss.; R.

HAUSER / E. SCHWERI / K. HARTMANN, Schweizerisches Strafprozessrecht, 6. ed.,

Basilea 2005, § 109 n. 1 ss.);

che

– come esposto – unicamente l’accusato prosciolto ha diritto all'indennità;

che nella

fattispecie l’allora giudice della Pretura penale ha, dapprima, derubricato

l’imputazione di tentata estorsione nel reato di minaccia e, poi, ha stralciato

dai ruoli il procedimento in seguito al ritiro della querela penale;

che quindi

l’asserzione secondo cui “IS 1 è stato assolto dall’accusa di tentata estorsione,

accusa per la quale lo Stato era titolare esclusivo dell’azione penale” (istanza

15/18.9.2006, p. 4), non vuole ancora dire che siano dati i presupposti

dell’art. 317 CPP;

che l’allora

giudice, non in sede di istruzione dibattimentale, rispondendo al quesito n. 1,

ha derubricato l’imputazione da tentata estorsione a minaccia, perciò ammettendo

nel proprio giudizio dati i presupposti di questo secondo reato;

che però,

essendo la querela penale un presupposto processuale, in difetto del quale il

reato non può (più) essere perseguito (A. DONATSCH / B. TAG, Strafrecht I, 8.

ed., Zurigo/Basilea/Ginevra 2006, p. 403 s.; S. TRECHSEL / P. NOLL, Schweizerisches

Strafrecht, Allgemeiner Teil I, 6. ed., Zurigo/Basilea/Ginevra 2004, p. 295;

BSK StGB I – C. RIEDO, Basilea 2003, n. 20 ad vor art. v28 CP), il

ritiro della querela ha comportato un impedimento a procedere, di modo che il giudice

non ha potuto né condannare né assolvere;

che manca

pertanto il presupposto del proscioglimento come imposto dal tenore

letterale dell'art. 317 CPP;

che in queste

circostanze l’istanza deve essere respinta;

che la tassa

di giustizia e le spese sono poste a carico del qui istante, soccombente.

Dispositivo

Per questi motivi,

richiamati gli art. 317 ss. CPP ed ogni

altra norma applicabile,

pronuncia

1. L’istanza è respinta.

2. La tassa di

giustizia di CHF 250.-- e le spese di CHF 50.--, per complessivi CHF 300.-- (trecento),

sono poste a carico di IS 1, __________.

3. Rimedi di

diritto:

Contro la

presente decisione è dato ricorso in materia penale al Tribunale federale entro

il termine di trenta giorni dalla notificazione.

Qualora non

sia ammissibile il ricorso in materia penale, contro la presente decisione è

ammesso il ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale

entro il termine di trenta giorni dalla notificazione.

4. Intimazione:

per

conoscenza:

terzi

implicati

1. PI

1

2. PI

2

Per la Camera dei ricorsi penali

Il presidente La

segretaria

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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