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Decisione

60.2006.35

istanza di ispezione degli atti. sezione delle risorse umane quale istante.

7 marzo 2006Italiano6 min

Source ti.ch

Fatti

S. Gallo 1986, p. 351 ss.). Gli accertamenti preliminari sono

compiuti dall'autorità competente per l'adozione del provvedimento disciplinare

e quindi sia dai superiori diretti sia dalla Sezione delle risorse umane,

conformemente alla facoltà di delega prevista dagli art. 37 cpv. 2 Lord e 28

cpv. 5 RELord. Nel caso che ci occupa, il Consiglio di Stato, con risoluzione

n. __________ del __________, ha aperto nei confronti di PI 2 un'inchiesta

disciplinare, affidandone la conduzione alla Sezione istante. La legittimazione

dell'istante è pertanto data. Il CdS ha pure sospeso l'inchiesta in attesa

delle prime risultanze del procedimento penale e, con effetto immediato, il suo

funzionario, privandolo dello stipendio nella misura del 50%.

5. Appare

dato un interesse giuridico legittimo dell'istante. Il procedimento

disciplinare persegue scopi diversi da quello penale. Entrambi perseguono in

vero scopi sanzionatori e di prevenzione. Il secondo tende a tutelare,

perlomeno per quanto riguarda la sostanza del diritto penale comune, beni

giuridici particolarmente importanti dell'individuo e della collettività, quali

la vita, la libertà, la personalità, la proprietà, o in altri termini l'ordine

pubblico. Il primo, per contro, in modo meno discriminante, tende specificatamente

ad assicurare la legalità e la correttezza della funzione e dell'attività

Considerandi

amministrativa, che devono poter fondare, da un lato, su relazioni ordinate

all'interno dell'amministrazione e, dall'altro lato, sull'affidamento e sulla

fiducia di cui nei suoi confronti deve poter godere la collettività (cfr. W.

HINTERBERGER, op. cit., p. 59; R. RHINOW / B. KRÄHENMANN, Schweizerische Verwaltungsrechtsprechung,

Ergänzungsband, BS 1990, n. 54 B I).

E'

ben vero che la giurisprudenza ha stabilito che in linea di principio l'autorità

amministrativa deve soprassedere alla decisione di sua competenza fino alla

pronuncia della sentenza penale definitiva, nella misura in cui la fattispecie

o la sua qualifica giuridica siano rilevanti per la decisione medesima (DTF 106

IB 177, 109 Ib 203, 119 Ib 158, 121 II 214, 122 II 211). Questo avviene

tuttavia per specifiche ragioni giuridiche, oltre che di economia processuale e

di opportunità, per evitare di compromettere la sicurezza del diritto. Ciò non

implica tuttavia che un comportamento senza rilevanza penale non abbia

importanza a livello disciplinare. I due procedimenti sono di conseguenza

indipendenti, nel senso che una sanzione disciplinare non pregiudica l'esito

del processo e nemmeno il contrario (cfr. B. KNAPP in RDS 1984 I 508, A. GRISEL,

Traité de droit administratif, I, p. 519 ss.).

6.

L’istanza

è accolta. I rappresentanti dell’istante potranno accedere agli atti presso il

Ministero pubblico, concordando con quest’ultimo i tempi per la visione degli

atti.

7.

Non

si prelevano tassa di giustizia e spese, vista la qualità dell’istante.

Dispositivo

Per questi motivi,

richiamato l’art. 27 CPP ed ogni altra norma applicabile,

pronuncia

1. L’istanza

è accolta ai sensi dei considerandi.

2. Non

si prelevano tassa di giustizia e spese.

3. Intimazione:

-,

-

-

terzi

implicati

1. PI 1

2. PI 2

patr. da: PR 1

Per la Camera dei ricorsi penali

Il presidente La

segretaria

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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