60.2006.35
istanza di ispezione degli atti. sezione delle risorse umane quale istante.
7 marzo 2006Italiano6 min
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Numero d'incarto:
60.2006.35
Data decisione, Autorità:
07.03.2006, CRP
Titolo:
istanza di ispezione degli atti. sezione delle risorse umane quale istante.
SEGRETEZZA E PUBBLICITÀ DEL PROCEDIMENTO
art. 27 CPP-TI
Incarto n.
60.2006.35
Lugano
7 marzo 2006
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La Camera dei ricorsi penali del
Tribunale d'appello
composta dai giudici:
Mauro Mini, presidente,
Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici
segretaria:
Alessandra Mondada, vicecancelliera
sedente per statuire sull’istanza 26/27.1.2006 presentata dalla
IS 1
tendente ad ottenere l’autorizzazione ad accedere agli atti del
procedimento penale a carico di PI 2, __________ (patr. da: avv. PR 1, __________),
pendente presso il Ministero pubblico (inc. MP __________);
richiamato il preavviso favorevole 1/3.2.2006 del procuratore
generale PI 1;
richiamato inoltre lo scritto 6/7.2.2006 del patrocinatore di PI 2
che, pur non opponendosi all’accesso agli atti, chiede di poter preventivamente
esaminare gli atti del procedimento;
preso atto che successivamente il procuratore generale ha concesso
l’accesso agli atti al patrocinatore di PI 2, come comunicato con scritto
15/16.2.2006;
preso inoltre atto dello scritto 1/2.3.2006 del patrocinatore di PI
2 che, dopo l’accesso agli atti, comunica che il patrocinato non si oppone
all’accesso agli atti;
letti ed esaminati gli atti;
considerato
in fatto ed in diritto
1. A
seguito dell’apertura di un procedimento penale da parte del Ministero pubblico
a carico di PI 2 per titolo di abuso di autorità, in subordine corruzione
passiva, a suo carico il Consiglio di Stato (CdS) ha risolto (risoluzione n. __________
del __________) l’apertura di un’inchiesta disciplinare, affidandola alla
Sezione delle risorse umane. Quest’ultima, con l’istanza qui in esame, chiede
di poter accedere agli atti del procedimento penale all’origine dell’inchiesta
disciplinare.
2. Come
esposto in entrata, il procuratore generale ha preavvisato favorevolmente la
richiesta, ed il patrocinatore di PI 2 ha comunicato di non opporsi all’accesso
agli atti.
3. L'art.
27 CPP, in vigore dal 1.1.1996, che ha precisato e completato il previgente
art. 8 v.CPP, con riferimento anche alla giurisprudenza del Tribunale federale
(DTF 110 Ia 83; 95 I 108), stabilisce che: "Oltre ai casi previsti dal
presente codice, la Camera dei ricorsi penali può permettere l'ispezione degli
atti di un processo e l'estrazione di copie a chi giustifica un interesse giuridico
legittimo che prevale sui diritti personali delle persone implicate nel
processo, segnatamente su quelli delle parti, del denunciante, dei testimoni e
dei periti. La Camera dei ricorsi penali fissa le modalità dell'ispezione."
4. L'art.
34 cpv. 1 Lord determina la competenza dell'autorità di nomina a infliggere
sanzioni disciplinari, con facoltà di delega per alcuni tipi di sanzione (cpv.
2). L'art. 37 Lord sancisce quindi al suo cpv. 1 che l'inchiesta disciplinare è
condotta dall'autorità competente per infliggere le sanzioni, competenza che a
sua volta può essere delegata ad istanze subordinate o a specialisti esterni.
L'apertura
o meno di un procedimento disciplinare, come l'adozione o meno di provvedimenti
cautelari, richiede anzitutto la raccolta di una prima documentazione che
permetta di valutarne la necessità (cfr. P. BELLWALD, Die
disziplinarische Verantwortlichkeit der Beamten, Berna 1985, p. 103 ss.; W. HINTERBERGER,
Disziplinarfehler und Disziplinarmassnahmen im Recht des öffentlichen Dienstes,
Fatti
S. Gallo 1986, p. 351 ss.). Gli accertamenti preliminari sono
compiuti dall'autorità competente per l'adozione del provvedimento disciplinare
e quindi sia dai superiori diretti sia dalla Sezione delle risorse umane,
conformemente alla facoltà di delega prevista dagli art. 37 cpv. 2 Lord e 28
cpv. 5 RELord. Nel caso che ci occupa, il Consiglio di Stato, con risoluzione
n. __________ del __________, ha aperto nei confronti di PI 2 un'inchiesta
disciplinare, affidandone la conduzione alla Sezione istante. La legittimazione
dell'istante è pertanto data. Il CdS ha pure sospeso l'inchiesta in attesa
delle prime risultanze del procedimento penale e, con effetto immediato, il suo
funzionario, privandolo dello stipendio nella misura del 50%.
5. Appare
dato un interesse giuridico legittimo dell'istante. Il procedimento
disciplinare persegue scopi diversi da quello penale. Entrambi perseguono in
vero scopi sanzionatori e di prevenzione. Il secondo tende a tutelare,
perlomeno per quanto riguarda la sostanza del diritto penale comune, beni
giuridici particolarmente importanti dell'individuo e della collettività, quali
la vita, la libertà, la personalità, la proprietà, o in altri termini l'ordine
pubblico. Il primo, per contro, in modo meno discriminante, tende specificatamente
ad assicurare la legalità e la correttezza della funzione e dell'attività
Considerandi
amministrativa, che devono poter fondare, da un lato, su relazioni ordinate
all'interno dell'amministrazione e, dall'altro lato, sull'affidamento e sulla
fiducia di cui nei suoi confronti deve poter godere la collettività (cfr. W.
HINTERBERGER, op. cit., p. 59; R. RHINOW / B. KRÄHENMANN, Schweizerische Verwaltungsrechtsprechung,
Ergänzungsband, BS 1990, n. 54 B I).
E'
ben vero che la giurisprudenza ha stabilito che in linea di principio l'autorità
amministrativa deve soprassedere alla decisione di sua competenza fino alla
pronuncia della sentenza penale definitiva, nella misura in cui la fattispecie
o la sua qualifica giuridica siano rilevanti per la decisione medesima (DTF 106
IB 177, 109 Ib 203, 119 Ib 158, 121 II 214, 122 II 211). Questo avviene
tuttavia per specifiche ragioni giuridiche, oltre che di economia processuale e
di opportunità, per evitare di compromettere la sicurezza del diritto. Ciò non
implica tuttavia che un comportamento senza rilevanza penale non abbia
importanza a livello disciplinare. I due procedimenti sono di conseguenza
indipendenti, nel senso che una sanzione disciplinare non pregiudica l'esito
del processo e nemmeno il contrario (cfr. B. KNAPP in RDS 1984 I 508, A. GRISEL,
Traité de droit administratif, I, p. 519 ss.).
6.
L’istanza
è accolta. I rappresentanti dell’istante potranno accedere agli atti presso il
Ministero pubblico, concordando con quest’ultimo i tempi per la visione degli
atti.
7.
Non
si prelevano tassa di giustizia e spese, vista la qualità dell’istante.
Dispositivo
Per questi motivi,
richiamato l’art. 27 CPP ed ogni altra norma applicabile,
pronuncia
1. L’istanza
è accolta ai sensi dei considerandi.
2. Non
si prelevano tassa di giustizia e spese.
3. Intimazione:
-,
-
-
terzi
implicati
1. PI 1
2. PI 2
patr. da: PR 1
Per la Camera dei ricorsi penali
Il presidente La
segretaria
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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