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Decisione

60.2006.350

istanza di ispezione degli atti. SUVA quale istante.

20 novembre 2006Italiano3 min

Source ti.ch

Fatti

60.2006.350

Data decisione, Autorità:

20.11.2006, CRP

Titolo:

istanza di ispezione degli atti. SUVA quale istante.

SEGRETEZZA E PUBBLICITÀ DEL PROCEDIMENTO

art. 27 CPP-TI

Incarto n.

60.2006.350

Lugano

20 novembre

2006

In nome

della Repubblica e Cantone

Ticino

La Camera dei ricorsi penali del

Tribunale d'appello

composta dai giudici:

Mauro Mini, presidente,

Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici

segretaria:

Daniela Rüegg, vicecancelliera

sedente per statuire sull’istanza 14/19.9.2006 presentata dalla

IS 1 ,

tendente ad ottenere l’autorizzazione a ricevere copia della

sentenza penale a carico di PI 2;

richiamate le osservazioni 22/25.9.2006 del patrocinatore di PI 3, con

le quali comunica di non opporsi alla trasmissione della sentenza, osservando

nondimeno che non è chiaro quale sentenza venga richiesta;

richiamato lo scritto 26.9.2006 del procuratore pubblico Moreno

Capella, mediante il quale comunica di non avere particolari osservazioni in

merito;

preso atto della precisazione 24/26.10.2006 dell’ente istante, con

la quale comunica di richiedere la sentenza di secondo grado;

letti ed esaminati gli atti;

considerato

in fatto ed in diritto

1. A __________, in data __________, a seguito di difficili rapporti

di vicinato, PI 2 ha colpito con proiettili di pistola al torace e

all’avambraccio __________. Il Ministero pubblico ha aperto un procedimento

penale conclusosi con la sentenza di condanna di PI 2 del 24.8.2005 (inc. TPC __________).

Il successivo ricorso è stato respinto dalla Corte di cassazione e di revisione

penale del Tribunale d’appello in data 28.4.2006 (inc. __________).

Considerandi

2.

Con

l’istanza in esame, la __________ chiede copia della sentenza del 28.4.2006.

Come esposto in entrata, nessuno si è opposto all’istanza. Occorre anche

considerare che la trasmissione della sentenza di primo grado era già stata

autorizzata da questa Camera con decisione del 9.11.2005 (inc. CRP __________).

3.

L’art.

27.

CPP in vigore dall’1.1.1996, che ha precisato e completato il previgente

art. 8 vCPP, con riferimento anche alla giurisprudenza del Tribunale federale

(cfr. DTF 110 Ia 83; 95 I 108), stabilisce che: “Oltre ai casi previsti dal

presente codice, la Camera dei ricorsi penali può permettere l’ispezione degli

atti di un processo e l’estrazione di copie a chi giustifica un interesse

giuridico legittimo che prevale sui diritti personali delle persone implicate

nel processo, segnatamente su quelli delle parti, del denunciante, dei

testimoni e dei periti. La Camera dei ricorsi penali fissa le modalità

dell’ispezione.”

4.

Nella

fattispecie, le ragioni che giustificano l’istanza e le competenze dell'ente

istante (cfr. 32 LPGA) permettono di concludere che i presupposti di legge

appaiono dati, come già ammesso nella precedente decisione del 9.11.2005 (inc.

CRP __________).

5.

L’istanza

va pertanto accolta e per motivi di economicità la sentenza richiesta è trasmessa

all'istante direttamente dalla scrivente Camera.

6.

A

norma dell'art. 32 LPGA non si può far luogo al prelievo di tassa di giustizia

e spese.

Per

questi motivi,

visto

l’art. 27 CPP e ogni altra norma applicabile,

pronuncia

1.

L’istanza

è accolta.

2.

Non

si prelevano tassa di giustizia e spese.

3.

Intimazione:

-

-

terzi

implicati

1.

PI 1

2.

PI 2

3.

PI 3

3.

patr. da: PR 1

4.

PI 4

patr. da: PR 2

Per la Camera dei ricorsi penali

Il presidente La

segretaria

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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