60.2006.350
istanza di ispezione degli atti. SUVA quale istante.
20 novembre 2006Italiano3 min
Source ti.ch
AIUTO
RICERCA
Anteprima di stampa
Numero d'incarto:
Fatti
60.2006.350
Data decisione, Autorità:
20.11.2006, CRP
Titolo:
istanza di ispezione degli atti. SUVA quale istante.
SEGRETEZZA E PUBBLICITÀ DEL PROCEDIMENTO
art. 27 CPP-TI
Incarto n.
60.2006.350
Lugano
20 novembre
2006
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La Camera dei ricorsi penali del
Tribunale d'appello
composta dai giudici:
Mauro Mini, presidente,
Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici
segretaria:
Daniela Rüegg, vicecancelliera
sedente per statuire sull’istanza 14/19.9.2006 presentata dalla
IS 1 ,
tendente ad ottenere l’autorizzazione a ricevere copia della
sentenza penale a carico di PI 2;
richiamate le osservazioni 22/25.9.2006 del patrocinatore di PI 3, con
le quali comunica di non opporsi alla trasmissione della sentenza, osservando
nondimeno che non è chiaro quale sentenza venga richiesta;
richiamato lo scritto 26.9.2006 del procuratore pubblico Moreno
Capella, mediante il quale comunica di non avere particolari osservazioni in
merito;
preso atto della precisazione 24/26.10.2006 dell’ente istante, con
la quale comunica di richiedere la sentenza di secondo grado;
letti ed esaminati gli atti;
considerato
in fatto ed in diritto
1. A __________, in data __________, a seguito di difficili rapporti
di vicinato, PI 2 ha colpito con proiettili di pistola al torace e
all’avambraccio __________. Il Ministero pubblico ha aperto un procedimento
penale conclusosi con la sentenza di condanna di PI 2 del 24.8.2005 (inc. TPC __________).
Il successivo ricorso è stato respinto dalla Corte di cassazione e di revisione
penale del Tribunale d’appello in data 28.4.2006 (inc. __________).
Considerandi
2.
Con
l’istanza in esame, la __________ chiede copia della sentenza del 28.4.2006.
Come esposto in entrata, nessuno si è opposto all’istanza. Occorre anche
considerare che la trasmissione della sentenza di primo grado era già stata
autorizzata da questa Camera con decisione del 9.11.2005 (inc. CRP __________).
3.
L’art.
27.
CPP in vigore dall’1.1.1996, che ha precisato e completato il previgente
art. 8 vCPP, con riferimento anche alla giurisprudenza del Tribunale federale
(cfr. DTF 110 Ia 83; 95 I 108), stabilisce che: “Oltre ai casi previsti dal
presente codice, la Camera dei ricorsi penali può permettere l’ispezione degli
atti di un processo e l’estrazione di copie a chi giustifica un interesse
giuridico legittimo che prevale sui diritti personali delle persone implicate
nel processo, segnatamente su quelli delle parti, del denunciante, dei
testimoni e dei periti. La Camera dei ricorsi penali fissa le modalità
dell’ispezione.”
4.
Nella
fattispecie, le ragioni che giustificano l’istanza e le competenze dell'ente
istante (cfr. 32 LPGA) permettono di concludere che i presupposti di legge
appaiono dati, come già ammesso nella precedente decisione del 9.11.2005 (inc.
CRP __________).
5.
L’istanza
va pertanto accolta e per motivi di economicità la sentenza richiesta è trasmessa
all'istante direttamente dalla scrivente Camera.
6.
A
norma dell'art. 32 LPGA non si può far luogo al prelievo di tassa di giustizia
e spese.
Per
questi motivi,
visto
l’art. 27 CPP e ogni altra norma applicabile,
pronuncia
1.
L’istanza
è accolta.
2.
Non
si prelevano tassa di giustizia e spese.
3.
Intimazione:
-
-
terzi
implicati
1.
PI 1
2.
PI 2
3.
PI 3
3.
patr. da: PR 1
4.
PI 4
patr. da: PR 2
Per la Camera dei ricorsi penali
Il presidente La
segretaria
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
|
Informazioni legali |
Requisiti minimi |
Contatta il webmaster