60.2006.353
istanza di ispezione degli atti. tribunale quale istante.
19 ottobre 2006Italiano3 min
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Numero d'incarto:
60.2006.353
Data decisione, Autorità:
19.10.2006, CRP
Titolo:
istanza di ispezione degli atti. tribunale quale istante.
SEGRETEZZA E PUBBLICITÀ DEL PROCEDIMENTO
art. 27 CPP-TI
Incarto n.
60.2006.353
Lugano
19 ottobre
2006
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La Camera dei ricorsi penali del
Tribunale d'appello
composta dai giudici:
Mauro Mini, presidente,
Andrea Pedroli, Matteo Cassina (in sostituzione di Raffaele Guffi
e Ivano Ranzanici, esclusisi)
segretario:
Rocco Filippini, vicecancelliere
sedente per statuire sull’istanza 19.9.2006 presentata dal
IS 1
tendente ad ottenere l’accesso agli atti del procedimento penale
inc. __________ a carico di PI 3;
richiamate le osservazioni 28/29.9.2006 del patrocinatore di PI 3, che
chiede di sospendere la procedura assicurativa in attesa della decisione penale,
e pertanto di negare la possibilità di compulsare gli atti al Tribunale
istante;
richiamato lo scritto 28/29.9.2006 del sostituto procuratore
pubblico Andrea Maria Balerna, con il quale comunica di non avere obbiezioni
all’accoglimento dell’istanza;
preso atto che la PI 2, interpellata, non ha preso posizione;
letti ed esaminati gli atti;
considerato
in fatto ed in diritto
1. A
seguito di una segnalazione, il Ministero pubblico ha aperto un incarto a
carico di PI 3 per titolo di ottenimento abusivo di prestazioni sociali (inc. MP
__________). Parallelamente, a seguito di decisioni in ambito assicurativo del
21.6.2006 e del 14.7.2006, PI 3 si è aggravato al Tribunale istante in data
8.8.2006 (inc. __________). Il giudice delegato, con la presente istanza,
chiede l’accesso agli atti.
2. Come
sopra esposto, il procuratore pubblico ha acconsentito all’accesso agli atti,
al quale si oppone invece il patrocinatore di PI 3, adducendo che occorre
attendere la fine del procedimento penale, e quindi respingere la richiesta del
Tribunale istante.
3. L’art.
27 CPP in vigore dall’1.1.1996, che ha precisato e completato il previgente
art. 8 vCPP, con riferimento anche alla giurisprudenza del Tribunale federale
(cfr. DTF 110 Ia 83; 95 I 108), stabilisce che: “Oltre ai casi previsti dal
presente codice, la Camera dei ricorsi penali può permettere l’ispezione degli
atti di un processo e l’estrazione di copie a chi giustifica un interesse
giuridico legittimo che prevale sui diritti personali delle persone implicate
nel processo, segnatamente su quelli delle parti, del denunciante, dei
testimoni e dei periti. La Camera dei ricorsi penali fissa le modalità
dell’ispezione.”
4. Nel
presente caso, la richiesta poggia sull’art. 32 LPGA, e ne ossequia le
condizioni, essendo scritta, motivata, individualizzata, ed imponendosi anche
in un’ottica della ponderazione degli interessi (U. KIESER, Kommentar ATSG,
Zurigo 2003, n. 13 ss. ad art. 32 LPGA). Il nesso indiscutibile tra il
procedimento penale e la procedura assicurativa appare pacifico.
5. L’istanza
è quindi accolta. È consentito l’accesso agli atti dell’inc. MP __________.
Considerato come l’incarto penale non sia ancora concluso, l’accesso agli atti,
possibile da subito, potrà essere esercitato anche successivamente, fino a
conclusione della vicenda penale, se necessario.
6. Considerato
l’art. 32 LPGA, si rinuncia al prelievo di tassa di giustizia e spese.
Per questi motivi,
visti gli art. 27 CPP, 32 e 33 LPGA ed ogni altra norma applicabile,
pronuncia
1. L’istanza
è accolta ai sensi dei considerandi.
Fatti
2. Non
si prelevano tassa di giustizia e spese.
3. Intimazione:
terzi
implicati
1. PI 1
Considerandi
2.
PI 2
3.
PI 3
patr. da: PR 1
Per la Camera dei ricorsi penali
Il presidente Il
segretario
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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