60.2006.354
Istanza di ispezione degli atti. ospedale quale istante
27 dicembre 2006Italiano3 min
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Numero d'incarto:
60.2006.354
Data decisione, Autorità:
27.12.2006, CRP
Titolo:
Istanza di ispezione degli atti. ospedale quale istante
SEGRETEZZA E PUBBLICITÀ DEL PROCEDIMENTO
art. 27 CPP-TI
Incarto n.
60.2006.354
Lugano
27 dicembre
2006
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La Camera dei ricorsi penali del
Tribunale d'appello
composta dai giudici:
Mauro Mini, presidente,
Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici
segretaria:
Alessandra Mondada, vicecancelliera
sedente per statuire sull’istanza 18/20.9.2006 presentata dall’
IS 1 ,
tendente a ricevere copia del referto autoptico del defunto __________;
premesso che la richiesta è stata inviata direttamente al Ministero pubblico,
che l’ha trasmessa a questa Camera in data 18/20.9.2006;
ritenuto che in data 28/29.11.2006 il Ministero pubblico ha trasmesso
copia della relazione sugli accertamenti necroscopici;
letti ed esaminati gli atti;
considerato
in fatto ed in diritto
1. In
data __________, a seguito dell’esplosione, l’__________, di un bidone contenente
sostanza infiammabile, __________ è deceduto presso l’ospedale istante. Il
Ministero pubblico ha aperto un procedimento penale (inc. MP __________) al
fine di accertare la dinamica dei fatti ed eventuali responsabilità penali.
Fatti
2. Con
richiesta del giorno successivo, l’ospedale istante chiedeva di poter ottenere
il referto autoptico. Il sostituto procuratore pubblico Marisa Alfier ha
comunicato di non avere obbiezione alcuna all’accoglimento dell’istanza.
3. Giusta
l’art. 27 CPP – in vigore dall’1.1.1996, che ha precisato e completato il
previgente art. 8 vCPP, con riferimento anche alla giurisprudenza del Tribunale
federale (DTF 110 Ia 83 e 95 I 108) – “oltre ai casi previsti dal presente
codice, la Camera dei ricorsi penali può permettere l’ispezione degli atti di
un processo e l’estrazione di copie a chi giustifica un interesse giuridico
legittimo che prevale sui diritti personali delle persone implicate nel processo,
segnatamente su quelli delle parti, del denunciante, dei testimoni e dei
periti. La Camera dei ricorsi penali fissa le modalità dell’ispezione”.
4. Nel
presente caso è dato un legittimo interesse giuridico all’esame a fini
scientifici del documento di carattere medico, ritenuto comunque il segreto
professionale a cui sono tenuti gli operatori dell’ente richiedente, e
verificata l’assenza di contenzioso con l’ospedale.
5. L’istanza
è accolta. Il documento richiesto sarà allegato alla copia della presente
decisione indirizzata all’istante.
6. La
tassa di giustizia e le spese, contenute al minimo, sono poste a carico
dell’ente richiedente.
Per
questi motivi,
visto l’art. 27 CPP, l’art. 39 lit. f LTG ed ogni altra norma
applicabile,
pronuncia
1. L’istanza
è accolta ai sensi dei considerandi.
Considerandi
2.
La
tassa di giustizia di CHF 50.-- e le spese di CHF 30.--, per complessivi CHF
80.
-- (ottanta), sono poste a carico dell’IS 1, __________.
3.
Intimazione:
terzi
implicati
1.
PI 1
2.
PI 2
patr. da: PR 1
Per la Camera dei ricorsi penali
Il presidente La
segretaria
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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