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Decisione

60.2006.354

Istanza di ispezione degli atti. ospedale quale istante

27 dicembre 2006Italiano3 min

Source ti.ch

Fatti

2. Con

richiesta del giorno successivo, l’ospedale istante chiedeva di poter ottenere

il referto autoptico. Il sostituto procuratore pubblico Marisa Alfier ha

comunicato di non avere obbiezione alcuna all’accoglimento dell’istanza.

3. Giusta

l’art. 27 CPP – in vigore dall’1.1.1996, che ha precisato e completato il

previgente art. 8 vCPP, con riferimento anche alla giurisprudenza del Tribunale

federale (DTF 110 Ia 83 e 95 I 108) – “oltre ai casi previsti dal presente

codice, la Camera dei ricorsi penali può permettere l’ispezione degli atti di

un processo e l’estrazione di copie a chi giustifica un interesse giuridico

legittimo che prevale sui diritti personali delle persone implicate nel processo,

segnatamente su quelli delle parti, del denunciante, dei testimoni e dei

periti. La Camera dei ricorsi penali fissa le modalità dell’ispezione”.

4. Nel

presente caso è dato un legittimo interesse giuridico all’esame a fini

scientifici del documento di carattere medico, ritenuto comunque il segreto

professionale a cui sono tenuti gli operatori dell’ente richiedente, e

verificata l’assenza di contenzioso con l’ospedale.

5. L’istanza

è accolta. Il documento richiesto sarà allegato alla copia della presente

decisione indirizzata all’istante.

6. La

tassa di giustizia e le spese, contenute al minimo, sono poste a carico

dell’ente richiedente.

Per

questi motivi,

visto l’art. 27 CPP, l’art. 39 lit. f LTG ed ogni altra norma

applicabile,

pronuncia

1. L’istanza

è accolta ai sensi dei considerandi.

Considerandi

2.

La

tassa di giustizia di CHF 50.-- e le spese di CHF 30.--, per complessivi CHF

80.

-- (ottanta), sono poste a carico dell’IS 1, __________.

3.

Intimazione:

terzi

implicati

1.

PI 1

2.

PI 2

patr. da: PR 1

Per la Camera dei ricorsi penali

Il presidente La

segretaria

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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