60.2006.355
istanza di ispezione degli atti. camera per l'avvocatura e il notariato quale istante.
25 ottobre 2006Italiano3 min
Source ti.ch
AIUTO
RICERCA
Anteprima di stampa
Numero d'incarto:
60.2006.355
Data decisione, Autorità:
25.10.2006, CRP
Titolo:
istanza di ispezione degli atti. camera per l'avvocatura e il notariato quale istante.
SEGRETEZZA E PUBBLICITÀ DEL PROCEDIMENTO
art. 27 CPP-TI
Incarto n.
60.2006.355
Lugano
25 ottobre
2006
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La Camera dei ricorsi penali del
Tribunale d'appello
composta dai giudici:
Mauro Mini, presidente,
Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici
segretario:
Rocco Filippini, vicecancelliere
sedente per statuire sull’istanza 18/19.9.2006 presentata dalla
IS 1
tendente ad ottenere l’autorizzazione a compulsare gli atti del
procedimento penale a carico dell’avv. dott. PI 1;
richiamate le osservazioni 21.9.2006 del procuratore pubblico Maria Galliani,
con le quali non si oppone all’istanza;
richiamato lo scritto 25/26.9.2006 dell’avv. dott. PI 1, con il
quale informa che non vi sono obiezioni all’istanza;
letti ed esaminati gli atti;
considerato
in fatto ed in diritto
1. Il
Ministero pubblico ha aperto un procedimento penale a carico dell’avv. dott. PI
1 e di un’altra persona (inc. MP __________). Il procedimento è attualmente
giunto al dibattimento avanti la Corte di prima istanza.
2. L’avv.
dott. PI 1 ha chiesto di essere riammesso all’esercizio del notariato, al quale
aveva volontariamente rinunciato in precedenza. In relazione a questa richiesta,
la Camera qui istante chiede l’autorizzazione ad accedere agli atti del
procedimento penale. Come esposto in entrata, sia l’interessato, sia il
procuratore pubblico hanno dato il proprio consenso: il procuratore pubblico ha
indicato come l’incarto si trovi presso il Tribunale penale cantonale (TPC) e
che in considerazione degli impegni dibattimentali, l’accesso agli atti potrà
probabilmente avvenire solo dopo la fine del dibattimento.
3. Giusta
l’art. 27 CPP – in vigore dall’1.1.1996, che ha precisato e completato il
previgente art. 8 vCPP, con riferimento anche alla giurisprudenza del Tribunale
federale (DTF 110 Ia 83 e 95 I 108) – "oltre ai casi previsti dal
presente codice, la Camera dei ricorsi penali può permettere l’ispezione degli
atti di un processo e l’estrazione di copie a chi giustifica un interesse
giuridico legittimo che prevale sui diritti personali delle persone implicate
nel processo, segnatamente su quelli delle parti, del denunciante, dei testimoni
e dei periti. La Camera dei ricorsi penali fissa le modalità dell’ispezione”.
4. La
Camera istante è competente per decidere l’istanza di riammissione al notariato
in virtù degli art. 26 e 27 LN: i poteri indagatori della Camera sono previsti
all’art. 130 LN.
5. Con
queste premesse, si deve ammettere nel caso concreto che la Camera istante
abbia un interesse giuridico legittimo alla consultazione degli atti.
6. L’istanza
è accolta. L’accesso agli atti potrà avvenire unicamente dopo il termine del
dibattimento, tenendo poi conto delle necessità di motivazione della sentenza.
7. In
considerazione dell’art. 130 LN, si prescinde dal prelievo di tassa di giustizia
e spese.
Per questi motivi,
visti gli art. 27 CPP, 26, 127 e 130 LN ed ogni altra norma
applicabile,
pronuncia
1. L’istanza
è accolta ai sensi dei considerandi.
Fatti
2. Non
si prelevano tassa di giustizia e spese.
3. Intimazione:
terzi
implicati
1. PI 1
Considerandi
2.
PI 2
Per la Camera dei ricorsi penali
Il presidente Il
segretario
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
|
Informazioni legali |
Requisiti minimi |
Contatta il webmaster