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Decisione

60.2006.359

istanza di ispezione degli atti. divisione delle contribuzioni quale istante.

25 ottobre 2006Italiano7 min

Source ti.ch

Fatti

di un’infrazione alla legge tributaria (A. PEDROLI, op. cit., p. 189).

Esistono

comunque dei casi in cui è giustificato non accogliere la richiesta di

informazioni.

Anzitutto

nel caso in cui il procedimento penale fosse pretestuoso, a meri fini fiscali,

onde permeare il segreto bancario ed ottenere in tal modo documenti inesigibili

in base alle norme fiscali (M. RUSCA, Scambio internazionale di informazioni

fiscali; riflessi sul diritto interno: segreto bancario e segreto istruttorio,

in RtiD II-2004, p. 480: l’autore parla di “effetto grimaldello”). Si

tratterebbe in tal caso di un manifesto abuso.

Inoltre

nel caso in cui la richiesta di accesso agli atti assurgesse a ricerca

indiscriminata (“fishing expedition”, “allgemeine Suchaktionen”). Il fisco non

può ottenere un’autorizzazione a consultare atti senza distinzioni ed in

assenza di un obbiettivo concreto; è pertanto escluso che possa chiedere di

consultare i documenti di un procedimento nell’intento di condurre un’azione di

ricerca generale (A. PEDROLI, op. cit., p. 187).

Infine,

anche motivi di carattere procedurale penale potrebbero ostare, magari solo

temporaneamente, all’accesso agli atti: segnatamente se ciò comportasse un

pericolo per il segreto istruttorio o se ci fosse un pericolo di inquinamento

di prove (M. RUSCA, op. cit., p. 483).

6. Nel

presente caso, data la segnalazione del 19.12.2005 e le precisazioni contenute

nelle osservazioni del procuratore pubblico del 3/4.10.2006, è dato certamente

un interesse giuridico legittimo da parte della Divisione istante. I motivi

addotti per contrastare la richiesta si rilevano inconsistenti: se tutti i

contribuenti avessero dichiarato quanto percepito nell’ambito dell’attività

finita sotto inchiesta, la segnalazione del procuratore pubblico risulterebbe

infondata, e gli accertamenti della Divisione si concluderebbero con un nulla

di fatto. Pacifico poi che la richiesta di accesso agli atti non riguarda la

tassazione della fallita società ma quella dei contribuenti, persone fisiche

coinvolte e soggetti fiscali ticinesi.

7. L’istanza

è accolta. L’ispettore del fisco potrà compulsare gli atti del procedimento

penale presso il Tribunale penale cantonale (a cui è inviata copia della

presente decisione) ed estrarre copie degli stessi, limitatamente a quelli

pertinenti ad un corretto accertamento fiscale.

8. Di

transenna è utile ricordare il segreto d’ufficio e fiscale connesso con le

procedure condotte dalla IS 1.

9. Considerati

gli art. 112 LIFD, 39 cpv. 3 LAID e 185 LT, si prescinde dal prelievo di tassa

di giustizia e spese.

Per

questi motivi,

visti

gli art. 27 CPP, 112 LIFD, 39 cpv. 3 LAID, 185 LT ed ogni altra norma

applicabile,

pronuncia

1. L’istanza

è accolta ai sensi dei considerandi.

Considerandi

2.

Non

si prelevano tassa di giustizia e spese.

3.

Rimedio

di diritto:

Il

giudizio può essere impugnato mediante ricorso di diritto amministrativo al

Tribunale federale. Il ricorso deve essere depositato presso il Tribunale

federale entro trenta giorni dalla notificazione della presente decisione.

4.

Intimazione:

terzi

implicati

1.

PI 1

2.

PI 2

2.

patr. da: PR 1

3.

PI 3

3.

patr. da: PR 2

4.

PI 4

patr. da: PR 3

Per la Camera dei ricorsi penali

Il presidente Il

segretario

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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