60.2006.359
istanza di ispezione degli atti. divisione delle contribuzioni quale istante.
25 ottobre 2006Italiano7 min
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Numero d'incarto:
60.2006.359
Data decisione, Autorità:
25.10.2006, CRP
Titolo:
istanza di ispezione degli atti. divisione delle contribuzioni quale istante.
SEGRETEZZA E PUBBLICITÀ DEL PROCEDIMENTO
art. 27 CPP-TI
Incarto n.
60.2006.359
Lugano
25 ottobre
2006
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La Camera dei ricorsi penali del
Tribunale d'appello
composta dai giudici:
Mauro Mini, presidente,
Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici
segretario:
Rocco Filippini, vicecancelliere
sedente per statuire sull’istanza 21/22.9.2006 presentata dalla
IS 1
tendente ad ottenere l’autorizzazione a compulsare gli atti del
procedimento penale a carico di PI 2, PI 3 e PI 4;
richiamate le osservazioni 28/29.9.2006 del patrocinatore di PI 2,
con le quali preavvisa favorevolmente la richiesta;
richiamate le osservazioni 3/4.10.2006 del procuratore pubblico Manuela
Minotti Perucchi, che pure preavvisa favorevolmente la richiesta;
richiamate le osservazioni 5/6.10.2006 del patrocinatore di PI 3, con
le quali si oppone all’accoglimento della richiesta;
richiamate le osservazioni 12/13.10.2006 del patrocinatore di PI 4,
che pure dichiara di opporsi all’accoglimento della richiesta;
letti ed esaminati gli atti;
considerato
in fatto ed in diritto
1. A
carico di PI 3, PI 4, PI 2 e di altre persone il Ministero pubblico ha aperto
un procedimento penale conclusosi con sentenza 13.4.2006 della Corte di prima
istanza (inc. TPC __________).
2. A
seguito di una segnalazione del procuratore pubblico di data 19.12.2005, la
Divisione qui istante ha chiesto l’autorizzazione a compulsare gli atti del
procedimento penale al fine di verificare la completezza dei dati fiscali
dichiarati dai singoli contribuenti. Come esposto in entrata, l’istanza è stata
preavvisata favorevolmente dal procuratore pubblico, che ha specificato che gli
indizi di sottrazione si riferiscono agli introiti percepiti dalla fallita
società __________ SA ed agli onorari percepiti da PI 3 e PI 4 quali
amministratori di varie società. Il patrocinatore di PI 3 si oppone all’istanza
in quanto non sarebbe chiaro se l’accertamento si riferisca alle singole
persone o alla società: essendo quest’ultima fallita, ed avendo PI 3
regolarmente inserito nelle proprie dichiarazioni d’imposta i redditi percepiti,
non ci sarebbe motivo di ammettere l’accesso agli atti. Anche il patrocinatore
di PI 4 si oppone all’istanza, senza però specificarne i motivi.
3. Giusta
l’art. 27 CPP – in vigore dall’1.1.1996, che ha precisato e completato il
previgente art. 8 vCPP, con riferimento anche alla giurisprudenza del Tribunale
federale (DTF 110 Ia 83 e 95 I 108) – "oltre ai casi previsti dal
presente codice, la Camera dei ricorsi penali può permettere l’ispezione degli
atti di un processo e l’estrazione di copie a chi giustifica un interesse
giuridico legittimo che prevale sui diritti personali delle persone implicate
nel processo, segnatamente su quelli delle parti, del denunciante, dei testimoni
e dei periti. La Camera dei ricorsi penali fissa le modalità dell’ispezione”.
L’art.
27 CPP istituisce una procedura specifica (per l’ispezione atti) applicabile a
titolo sussidiario, come emerge chiaramente dall’inizio del testo della
disposizione: “Oltre i casi previsti dal presente codice,…”. Occorre
chiedersi se altre norme del CPP siano applicabili in tema di ispezione degli
atti. Il CPP contiene delle norme relative all’accesso agli atti ad opera delle
parti ad un procedimento aperto (ad esempio, art. 58 cpv. 1, 59 cpv. 1 e 79
cpv. 2 CPP). Il CPP non prevede invece una specifica norma per l’accesso agli
atti da parte di terzi: a questi, come del resto alle parti dopo la chiusura
del procedimento, si applica la procedura dell’art. 27 CPP. Questo risulta
anche dai lavori legislativi, che hanno esteso il campo di applicazione
dell’art. 27 CPP, come risulta in particolare dalla modifica della nota
marginale (inizialmente “Ispezione degli atti dopo il processo”,
modificato in “Ispezione degli atti”; cfr. Rapporto 8.11.1994 della Commissione
speciale del Gran Consiglio, p. 19).
4. Non
essendo di regola l’autorità fiscale parte ad un procedimento penale (tranne
nei casi di frode fiscale), ma sostanzialmente terzo, la decisione relativa ad
una sua richiesta di informazioni riguardo ad un incarto penale compete a questa
Camera in virtù dell’art. 27 cpv. 1 CPP (decisione CRP del 4.7.2006, inc. __________).
Questa Camera non solo decide l’ammissibilità o meno della richiesta, ma è
competente pure per fissare le modalità di ispezione degli atti (art. 27 cpv. 2
CPP).
5. Per
ammettere una richiesta di informazioni non si richiedono indizi di
un’infrazione ai doveri fiscali. È sufficiente che l’informazione richiesta sia
utile alla buona applicazione delle normative fiscali ad una situazione o a un
caso ben preciso (A. PEDROLI, L’assistenza delle autorità amministrative e giudiziarie
nei confronti del fisco, in ASA vol. 72/2003, p. 183 ed esempi ivi riportati);
detto altrimenti, si deve trattare di fatti rilevanti ai fini della tassazione
(decisione Giar 24.8.2001, inc. 462.2000.3, p. 5).
La
richiesta può avere anche solo fondamento ipotetico (decisione Giar 24.8.2001,
inc. 462.2000.3, p. 6). È sufficiente poter ragionevolmente ipotizzare che
certo tipo di investimento (per i rendimenti promessi) o certo tipo di
operazioni (ad es. pagamento di commissione) attirino o vadano a costituire
fondi non dichiarati fiscalmente: basta che l’autorità penale disponga di
informazioni (anche reperite a mezzo stampa) che rendano plausibile l’esistenza
Fatti
di un’infrazione alla legge tributaria (A. PEDROLI, op. cit., p. 189).
Esistono
comunque dei casi in cui è giustificato non accogliere la richiesta di
informazioni.
Anzitutto
nel caso in cui il procedimento penale fosse pretestuoso, a meri fini fiscali,
onde permeare il segreto bancario ed ottenere in tal modo documenti inesigibili
in base alle norme fiscali (M. RUSCA, Scambio internazionale di informazioni
fiscali; riflessi sul diritto interno: segreto bancario e segreto istruttorio,
in RtiD II-2004, p. 480: l’autore parla di “effetto grimaldello”). Si
tratterebbe in tal caso di un manifesto abuso.
Inoltre
nel caso in cui la richiesta di accesso agli atti assurgesse a ricerca
indiscriminata (“fishing expedition”, “allgemeine Suchaktionen”). Il fisco non
può ottenere un’autorizzazione a consultare atti senza distinzioni ed in
assenza di un obbiettivo concreto; è pertanto escluso che possa chiedere di
consultare i documenti di un procedimento nell’intento di condurre un’azione di
ricerca generale (A. PEDROLI, op. cit., p. 187).
Infine,
anche motivi di carattere procedurale penale potrebbero ostare, magari solo
temporaneamente, all’accesso agli atti: segnatamente se ciò comportasse un
pericolo per il segreto istruttorio o se ci fosse un pericolo di inquinamento
di prove (M. RUSCA, op. cit., p. 483).
6. Nel
presente caso, data la segnalazione del 19.12.2005 e le precisazioni contenute
nelle osservazioni del procuratore pubblico del 3/4.10.2006, è dato certamente
un interesse giuridico legittimo da parte della Divisione istante. I motivi
addotti per contrastare la richiesta si rilevano inconsistenti: se tutti i
contribuenti avessero dichiarato quanto percepito nell’ambito dell’attività
finita sotto inchiesta, la segnalazione del procuratore pubblico risulterebbe
infondata, e gli accertamenti della Divisione si concluderebbero con un nulla
di fatto. Pacifico poi che la richiesta di accesso agli atti non riguarda la
tassazione della fallita società ma quella dei contribuenti, persone fisiche
coinvolte e soggetti fiscali ticinesi.
7. L’istanza
è accolta. L’ispettore del fisco potrà compulsare gli atti del procedimento
penale presso il Tribunale penale cantonale (a cui è inviata copia della
presente decisione) ed estrarre copie degli stessi, limitatamente a quelli
pertinenti ad un corretto accertamento fiscale.
8. Di
transenna è utile ricordare il segreto d’ufficio e fiscale connesso con le
procedure condotte dalla IS 1.
9. Considerati
gli art. 112 LIFD, 39 cpv. 3 LAID e 185 LT, si prescinde dal prelievo di tassa
di giustizia e spese.
Per
questi motivi,
visti
gli art. 27 CPP, 112 LIFD, 39 cpv. 3 LAID, 185 LT ed ogni altra norma
applicabile,
pronuncia
1. L’istanza
è accolta ai sensi dei considerandi.
Considerandi
2.
Non
si prelevano tassa di giustizia e spese.
3.
Rimedio
di diritto:
Il
giudizio può essere impugnato mediante ricorso di diritto amministrativo al
Tribunale federale. Il ricorso deve essere depositato presso il Tribunale
federale entro trenta giorni dalla notificazione della presente decisione.
4.
Intimazione:
terzi
implicati
1.
PI 1
2.
PI 2
2.
patr. da: PR 1
3.
PI 3
3.
patr. da: PR 2
4.
PI 4
patr. da: PR 3
Per la Camera dei ricorsi penali
Il presidente Il
segretario
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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