60.2006.36
istanza di indennità per ingiusto procedimento. spese di patrocinio. danno materiale. torto morale.
1 settembre 2006Italiano17 min
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Numero d'incarto:
60.2006.36
Data decisione, Autorità:
01.09.2006, CRP
Titolo:
istanza di indennità per ingiusto procedimento. spese di patrocinio. danno materiale. torto morale.
DIRITTO ALL'INDENNITÀ
INDENNITÀ PER INGIUSTO PROCEDIMENTO
art. 317 CPP-TI
Incarto n.
60.2006.36
Lugano
1 settembre
2006
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La Camera dei ricorsi penali del
Tribunale d'appello
composta dai giudici:
Mauro Mini, presidente,
Raffaele
Guffi, Ivano Ranzanici
segretaria:
Alessandra Mondada, vicecancelliera
sedente per statuire sull’istanza 26/27.1.2006 presentata da
IS 1, ,
patr. da: PR 1
tendente ad ottenere, in relazione all’esito del procedimento
penale sfociato nel giudizio 24.2.2005 dell’allora giudice della Pretura
penale Marco Ambrosini (inc. __________), un’indennità a’ sensi degli art.
317 ss. CPP;
richiamate le osservazioni 16/20.2.2006 del procuratore pubblico
Monica Galliker, che si rimette al giudizio di questa Camera;
letti ed esaminati gli atti;
considerato
in fatto ed in diritto
che
con decreto 10.5.2004 il magistrato inquirente ha posto IS 1 – in detenzione
preventiva dal 30.1.2002 al 13.2.2002 – in stato di accusa davanti alla Pretura
penale siccome ritenuta colpevole di tentata truffa “(…) per avere, a __________,
durante il mese di gennaio 2002, al fine di procacciarsi un indebito profitto,
tentato di ingannare con astuzia i funzionari della banca __________ di __________
affermando cose false per indurli in tal modo ad atti pregiudizievoli al
patrimonio della banca __________, e meglio per avere messo all’incasso presso
la banca __________ di __________, il 18 gennaio 2002, 100 buoni di risparmio
del __________ di __________ falsi, da __________ 10'000.-- nominali ciascuno, per
complessivi __________ 1'000'000.--, affermando di averli ricevuti, contrariamente
al vero, quale commissione per l’intermediazione nella compravendita di un impianto
per lo smaltimento dei rifiuti tra la società __________ di __________ (__________)
e una non meglio definita società __________, tentando di ottenere indebitamente,
dal funzionario di banca, un anticipo di fr. 10'000.--/15'000.-- sull’incasso
futuro” e falsità in documenti “(…) per avere, nelle circostanze di
luogo e di tempo di cui al punto precedente, per procacciarsi un indebito
profitto e quindi al fine di commettere la tentata truffa di cui al punto precedente,
fatto uso, a scopo di inganno, di 100 buoni di risparmio del __________ di __________
falsi, da __________ nominali 10'000.-- ciascuno”;
che
ha proposto la sua condanna alla pena di novanta giorni di detenzione – sospesa
condizionalmente per un periodo di prova di due anni – ed al pagamento della tassa
di giustizia e delle spese, rispettivamente la confisca dei falsi buoni del __________
sequestrati (DA __________);
che
con scritto 24/25.5.2004 la qui istante ha interposto opposizione al predetto
decreto di accusa;
che
il 24.2.2005 l’allora giudice della Pretura penale ha assolto l’accusata dalle
imputazioni, ordinando nondimeno la confisca dei citati buoni di risparmio;
che
con l’istanza in esame – presentata nel termine di un anno di cui all’art. 320
cpv. 1 CPP – IS 1 chiede che lo Stato della Repubblica e del Cantone Ticino sia
condannato a versarle, quale risarcimento del danno sofferto in seguito al procedimento
penale, l’importo di CHF 14'317.90, oltre interessi, di cui CHF 8'284.20 per
spese legali, CHF 330.-- per danni materiali, CHF 5’000.-- per torto morale e
CHF 703.70 per ripetibili di questa sede;
che
giusta l'art. 317 CPP l'accusato prosciolto – ossia assolto al processo dalla
Corte delle assise correzionali o criminali o dal pretore, oppure liberato da
ogni accusa con decreto di abbandono – ha diritto ad un'indennità nella forma
della rifusione delle spese di patrocinio, del risarcimento dei danni materiali
e della riparazione del torto morale (REP. 1998 n. 126; R. HAUSER / E. SCHWERI
/ K. HARTMANN, Schweizerisches Strafprozessrecht, 6. ed., Basilea 2005, § 109
n. 1 ss.; G. PIQUEREZ, Procédure pénale suisse, Zurigo 2000, n. 4017 ss.);
che
– nello stabilire l'importo delle spese di patrocinio da risarcire – questa
Camera verifica la conformità della nota di onorario ai criteri della Tariffa
dell'Ordine degli avvocati (TOA), applicando i parametri giurisprudenziali seguiti
dal Consiglio di moderazione;
che
giusta l'art. 37 TOA per tutti i procedimenti penali l'avvocato ha diritto di
esporre, per l'assistenza al patrocinato durante le informazioni preliminari,
l'istruttoria e la preparazione al dibattimento, un supplemento che non deve in
ogni caso eccedere quello massimo previsto dagli art. 31 ss. TOA, ossia CHF
5'000.-- per i procedimenti di contravvenzioni a leggi cantonali e federali,
CHF 3'000.-- per i processi davanti al pretore, CHF 15'000.-- per i processi davanti
alla Corte delle assise correzionali e CHF 50'000.-- per i processi davanti
alla Corte delle assise criminali;
che,
entro tali limiti, l'onorario deve essere stabilito in base ai principi
generali dell'art. 8 TOA, cioè secondo la complessità e l'importanza, il valore
e l'estensione della pratica, la competenza professionale e la responsabilità
dell'avvocato, il tempo e la diligenza impiegati, la situazione sociale e
patrimoniale delle parti, l'esito conseguito e la sua prevedibilità;
che
il Consiglio di moderazione fissa dal 2001 la remunerazione, a dipendenza della
complessità della fattispecie, a CHF 250.-- orari per i casi più semplici (CHF
200.-- dal 1992 e CHF 220.-- dal 1996), senza stabilire un limite massimo;
che
nel riconoscimento dell'onorario risarcibile questa Camera ammette onorari corrispondenti
ad una regolare, ordinata e ragionevole conduzione del mandato, applicando
criteri corrispondenti a quanto mediamente praticato, lasciando a carico del
patrocinato la parte riconducibile ad una specifica scelta del patrocinatore;
che
in questo senso si tiene conto della complessità e dell'importanza della
pratica, delle difficoltà fattuali e giuridiche, della responsabilità,
dell'impegno, della diligenza e del tempo impiegati, nonché della prevedibilità
dell'esito del procedimento;
che
in altre parole l'onorario a tempo va stabilito prendendo quale parametro un
avvocato sperimentato nel diritto penale, tenuto conto di un ragionevole
margine di oscillazione connesso con le particolarità del caso;
che
il 31.1.2002 il giudice dell’istruzione e dell’arresto Edy Meli ha designato
l’avv. __________, __________, difensore d’ufficio della qui istante (AI 11);
che
con scritto 22/23.5.2002 il legale ha comunicato al procuratore pubblico che la
cliente aveva “(…) rinunciato al mio patrocinio” (AI 33);
che
l’istante ha incaricato l’avv. PR 1 della sua difesa (AI 34);
che
IS 1 postula la rifusione delle note professionali dei citati patrocinatori;
che
la nota dell’avv. __________ ammonta a CHF 1'513.90 (di cui CHF 1'300.-- di
onorario e CHF 213.90 di spese), dedotti CHF 500.-- assegnati dall’allora giudice
dell’istruzione e dell’arresto Claudio Lepori – che ha accolto l’istanza di
libertà provvisoria della qui istante – con decisione 13.2.2002 (AI 24);
che
essa non precisa la tariffa applicata ed il dispendio di tempo;
che
– adottando la tariffa di CHF 250.--/ora, come da prassi all’epoca del mandato
– il dispendio di tempo corrispondente all’onorario esposto è pari a 5 ore e 10
minuti circa, onorario adeguato alla fattispecie;
che
anche le spese appaiono appropriate al caso concreto, per cui la suddetta nota
professionale (CHF 1’013.90, oltre interessi dal 26.1.2006, come richiesto), può
essere integralmente rifusa;
che
la nota dell’avv. PR 1 ammonta a CHF 7'270.30 (di cui CHF 6'430.-- di onorario
e CHF 840.30 di spese);
che nel caso in cui un accusato conferisce il proprio mandato a più
patrocinatori – sia congiuntamente sia in caso di avvicendamento – vengono
risarcite soltanto quelle spese che sarebbero sorte per un unico patrocinio (R.
WALLIMAN BAUR, Diss. ZH 1998, Entschädigung und
Genugtuung durch den Staat an unschuldig Verfolgte im ordentlichen
zürcherischen Untersuchungsverfahren, p. 106);
che
di conseguenza gli onorari e le spese inerenti la sostituzione del legale
(apertura incarto, procura, colloqui introduttivi con la cliente, colloqui con
il precedente patrocinatore, per esempio) restano a carico della qui istante,
che peraltro non spiega i motivi alla base dell’avvicendamento;
che
la tariffa applicata, pari a CHF 220.--/ora, è conforme ai principi suesposti;
che
la nota non precisa il dispendio di tempo;
che
nondimeno – adottando la citata tariffa – il dispendio di tempo corrispondente
all’onorario esposto è pari a 29 ore e 15 minuti circa;
che
esso appare – per un avvocato con le dovute conoscenze in ambito penale –
oggettivamente sproporzionato alla fattispecie;
che
la qui istante sostiene che l’istruttoria è stata “(…) piuttosto laboriosa e
ha comportato anche l’audizione di numerosi testimoni, così come la trattazione
di aspetti internazionali, essendo stata presentata una rogatoria da parte delle
Autorità inquirenti __________ ed essendo stati avviati accertamenti anche in
altre nazioni” (istanza 26/27.1.2006, p. 3);
che
nel corso dell’istruttoria sono invero stati interrogati IS 1 (AI 36), la
coindagata (AI 37) e tre testimoni (AI 38/39/40): il patrocinatore ha nondimeno
assistito unicamente al verbale della sua cliente;
che,
sebbene alle citate audizioni abbiano partecipato due rappresentanti della
polizia giudiziaria __________, l’aspetto internazionale della vicenda ha
avuto un ruolo secondario nel caso concreto [cfr. peraltro la decisione
13.2.2002 del giudice dell’istruzione e dell’arresto: “(…) l’ipotesi (anche
solo accademica) di coinvolgimento dell’accusata istante, cittadina straniera,
in altre operazioni del genere all’estero ed in danno di istituto __________
non rientra nelle competenze di indagine del foro ticinese” (p. 5, AI 24)];
che,
a suo dire, il legale avrebbe dedicato molto tempo “(…) alla ricostruzione
dei complessi rapporti commerciali che stavano alla base della consegna dei
titoli falsi alla qui istante, in particolare per l’esame di voluminosa
documentazione messa a disposizione senza preciso ordine dall’interessata”
(istanza 26/27.1.2006, p. 3);
che
tuttavia – come emerge dall’incarto – la documentazione inerente i rapporti
commerciali non può certo essere reputata voluminosa (AI 9, inc. __________);
che
l’istruttoria si è sostanzialmente conclusa con i suddetti interrogatori
(esperiti a fine maggio 2002);
che,
in queste circostanze, il numero dei colloqui con la qui istante e con il suo
legale __________, rispettivamente degli scritti al loro indirizzo è – pur
tenendo conto del luogo di domicilio di IS 1 e del suo asserito precario stato
di salute – eccessivo e non giustificato dalle effettive necessità di
istruttoria e di patrocinio;
che
il 21.6.2002 ed il 25.9.2002 il procuratore pubblico aveva sollecitato
l’istante – per il tramite dell’avv. PR 1 – in capo alla presentazione della documentazione
promessa nel corso del suo verbale di interrogatorio 28.5.2002 (AI 42/44) e che
– verosimilmente – la fitta corrispondenza tra il legale e la sua cliente era
inerente a questa richiesta;
che
nondimeno i contatti patrocinatore – istante appaiono sproporzionati, per cui
gli onorari e le spese causati dall’indolenza della qui istante in merito
all’edizione dei documenti [che sembrerebbero essere stati prodotti agli atti
solo il 13/16.8.2004 (AI 9, inc. __________)] restano a suo carico;
che
peraltro determinante è non tanto l'impiego temporale effettivo nel caso
concreto, quanto semmai quello medio che un avvocato diligente avrebbe profuso,
secondo la normale esperienza, nell'esecuzione di un mandato di complessità analoga
(REP. 1998 n. 126);
che
viene quindi ammesso un onorario pari 15 ore e 45 minuti a CHF 220.--/ora, come
postulato, per complessivi CHF 3'465.--, di cui 120 minuti inerenti i colloqui (di
persona/telefonici) con l’istante, 120 minuti inerenti gli scritti, 30 minuti
inerenti gli ulteriori colloqui telefonici, 270 minuti inerenti
l’interrogatorio 28.5.2002, 240 minuti inerenti l’esame degli atti e la
preparazione del dibattimento [considerato che il decreto di accusa si limitava
ad una fattispecie relativamente semplice (che non presentava difficoltà
particolari di fatto o di diritto, circostanza che difatti l’istante non
sostiene)] e 165 minuti (come esposto) inerenti il dibattimento;
che
a questa somma vanno aggiunte le spese, pari a CHF 412.50, di cui CHF 80.-- inerenti
gli scritti (comprese le copie) e le telefonate alla qui istante ed al suo
legale __________ (importo che considera, come esposto in precedenza, le
limitate necessità di frequenti relazioni), CHF 100.-- inerenti gli ulteriori scritti
(comprese le copie) e le ulteriori telefonate, CHF 12.50 (come esposto)
inerenti “rimborso spese posteggio Autosilo Lugano”, CHF 50.-- (come
esposto) inerenti le trasferte a Lugano ed a Bellinzona, CHF 38.-- (come
esposto) inerenti “Anticipo a Ministero Pubblico, Contabilità – Bellinzona
per fotocopie per incarto” e CHF 132.-- (come esposto) inerenti “fotocopie
doc.ti” di data 13.8.2004 e “no. 48 fotocopie – doc.ti Pret. Penale – x
ns. inc.” di data 29.10.2004”;
che
all’istante va pertanto rifuso – a titolo di spese legali – l’importo di CHF 3'877.50,
oltre interessi dal 26.1.2006, come postulato;
che
– con riferimento al risarcimento dei danni materiali – secondo la
giurisprudenza sviluppata da questa Camera nell'interpretazione delle norme
precedentemente in vigore, in merito al concetto dei danni pecuniari da
risarcire, era stato inizialmente affermato che "tali sono e non
possono essere altri che quelli della perdita di guadagno e di occupazione"
(REP. 1925 p. 312), per poi successivamente confermare l'estensione
interpretativa del danno pecuniario al "danno patrimoniale, materiale"
e cioè del lucrum cessans e del damnum emergens in nesso di causa ed effetto
(REP. 1985 p. 406 e 1988 p. 422);
che
l'accusato deve dimostrare che il danno subito é la conseguenza diretta
dell'accusa o della detenzione;
che
per la valutazione e l'estensione del danno sono applicabili, quale diritto
suppletivo, gli art. 42 ss. CO (R. HAUSER / E. SCHWERI
/ K. HARTMANN, op. cit., § 109 n. 7);
che
la qui istante chiede la somma di CHF 330.-- (380 km a CHF 0.80/km e CHF 26.--
di pedaggio) per le spese di trasferta __________ il giorno dell’interrogatorio
28.5.2002;
che
vi è evidentemente un nesso di causalità naturale ed adeguato (cfr.,
al proposito, decisione TF 1P.602/2003 del 23.2.2004) tra il procedimento
penale promosso nei suoi confronti e questa pretesa;
che
si giustifica quindi ammettere la suddetta posta del danno, ritenuta nondimeno
in CHF 102.--, pari al costo del biglietto ferroviario di seconda classe __________
[oggi CHF 102.-- (che permette di non riconoscere interessi su questa somma)],
in applicazione del principio secondo cui il danneggiato è tenuto a ridurre il nocumento
(art. 44 CO);
che
l'indennità prevista dall'art. 317 CPP si estende anche al danno morale patito
dall'accusato prosciolto;
che
la determinazione dell'ammontare dell'indennità é lasciata al potere
d'apprezzamento del giudice ed é stabilita in funzione della gravità della
lesione alla personalità, conformemente agli art. 42 ss. CO (DTF 113 Ia 177 e rif.; R. HAUSER / E. SCHWERI / K. HARTMANN, op.
cit., § 109 n. 7);
che l’art. 49 CO prevede che un'indennità è concessa nel caso in cui
la gravità dell'offesa alla personalità lo giustifichi e questa non sia stata
riparata in altro modo;
che
è necessario tenere conto delle circostanze del caso concreto, in particolare
del pregiudizio recato all'integrità fisica, psichica o alla reputazione
dell'accusato, della gravità dell'accusa, del numero di persone venute a
conoscenza dei fatti, come pure della situazione familiare e professionale
dell'accusato (decisione TF 1P.602/2003 del 23.2.2004; DTF 125 III 70, 269 e
412, 113 IV 93 e 112 Ib 446);
che
la privazione della libertà, in quanto tale, costituisce una grave lesione
della personalità dell'accusato ed il Tribunale federale riconosce un diritto
all'indennità per torto morale anche per arresti di breve durata (DTF 113 Ia
Fatti
177 e 113 Ib 155; REP. 1973, p. 229);
che
secondo dottrina e giurisprudenza, in caso di detenzione ingiustificata, il
torto morale dev'essere fissato secondo il cosiddetto “metodo bifasico”
(HÜTTE / DUCKSCH / GROSS, Le tort moral, Zurigo 1996, I/105 ss.; P. MÜNCH,
Bemessung der Genugtuung für ungerechtfertigten Freiheitsentzug; in: ZBJV 1998,
p. 237 s.; REP. 1998 n. 126 nota 5);
che
nella prima fase occorre stabilire un importo base in funzione, soprattutto,
della durata della detenzione;
che
questa Camera ha adottato, quale criterio orientativo, di riconoscere in genere
un importo forfetario di CHF 100.-- per ogni giornata di detenzione (REP. 1998
n. 126 nota 5.1 con numerosi riferimenti);
che
la Camera d'accusa del Tribunale federale considera di regola adeguato
riconoscere un'indennità giornaliera anche superiore, per periodi comunque di
privazione della libertà più brevi e nella misura in cui non sussistano
particolari motivi che ne giustifichino un aumento o una diminuzione (decisioni
TF 8G.19/1997 del 5.5.1997 e 8G.59/2000 del 7.12.2000): giurisprudenza alla
quale, sia notato di transenna, anche questa Camera si è adeguata (decisione
25.4.2002 in re S.R., inc. 60.2001.111);
che
nella seconda fase l'importo base ottenuto può essere corretto verso il basso o
verso l'alto, alla luce delle circostanze del singolo caso, vale a dire dei
vari fattori ricordati in precedenza, e in particolare delle eventuali
conseguenze fisiche o psichiche per l'accusato;
che
benché il denaro possa apparire inadeguato a compensare le frustrazioni
inevitabilmente legate alla carcerazione, l’indennità per torto morale non deve
neppure essere puramente simbolica;
che
al proposito la qui istante postula la somma di CHF 5'000.-- per i 15 giorni di
detenzione preventiva sofferta;
che
IS 1 è stata arrestata il 30.1.2002 (AI 7/9/10) ed è stata scarcerata il
13.2.2002 (AI 25);
che
per i 15 giorni di detenzione preventiva ingiustamente patita le viene
assegnato l’importo base di CHF 3'000.-- (CHF 200.--/giorno, come postulato);
che
“(…) l’apertura del procedimento penale e la detenzione preventiva hanno
avuto gravi conseguenze sull’accusata che ha dovuto ripetutamente ricorrere ad
Considerandi
assistenza medica, sia durante che dopo la detenzione, in particolare per problemi
di emorragie, ulcere intestinali e vomito”, che “ancora attualmente (…)
non si è del tutto ripresa dalle conseguenze negative di un episodio altamente
traumatizzante, considerato in particolare che la detenzione preventiva è stata
scontata alle carceri pretoriali in condizioni notoriamente inaccettabili”
e che “occorre poi tener conto che, a causa delle ingiuste accuse, il nome e
l’immagine (…) sono girati per tutta l’Europa, considerandola membro di una
banda di malavitosi dediti a truffe con assegni falsi” (istanza
26/27.1.2006, p. 5);
che
chiede quindi che il citato importo di CHF 3'000.-- sia aumentato a CHF
5'000.--;
che
nella fattispecie non ci sono elementi che giustificano un aumento (o una
diminuzione) della somma indicata, in particolare con riferimento ai criteri
menzionati in precedenza: i problemi di salute sembrano in effetti preesistenti
alla carcerazione (cfr. istanza di libertà provvisoria 4/5.2.2002, p. 3, AI 16);
non ha presentato un certificato medico attestante una particolare sofferenza
fisica o psichica attinente al procedimento penale; non ha dimostrato che la
sua reputazione sia stata violata in maniera importante;
che
– a titolo di torto morale – le vengono pertanto assegnati CHF 3'000.--, oltre
interessi dal 13.2.2002 (ossia dalla data di scarcerazione, come postulato),
importo che tiene conto degli inevitabili disagi legati al procedimento penale e
della soddisfazione personale già derivabile dal riconoscimento che il predetto
procedimento era ingiustificato, come avvalorato dalla decisione 24.2.2005
dell’allora giudice della Pretura penale e da questo stesso giudizio;
che,
a titolo di ripetibili, chiede la somma di CHF 703.70, di cui CHF 600.-- di
onorario, CHF 54.-- di spese e CHF 49.70 di IVA;
che – nella commisurazione dell’onorario relativo alla formulazione
dell’istanza di indennità – questa Camera, oltre i parametri elaborati dal
Consiglio di moderazione per la determinazione dell’adeguatezza delle spese di
patrocinio legale, tiene in particolare in considerazione il grado di
accoglimento del gravame;
che
la stesura dell’istanza in esame non presentava dal profilo giuridico e
fattuale difficoltà particolari;
che
l’onere lavorativo può del resto essere considerato limitato dal momento che il
patrocinatore conosceva la fattispecie;
che
va pertanto riconosciuto – tenuto conto del parziale accoglimento della domanda
– un importo di CHF 250.--, comprendente onorario e spese [non viene risarcita
l'IVA, l'istante avendo domicilio all'estero (cfr. decisione 29.4.2003 di
questa Camera in re N.P., inc. __________)];
che,
alla luce delle suddette considerazioni, a IS 1 va quindi rifuso l’importo di
CHF 8’243.40, di cui CHF 4'891.40 (CHF 1’013.90 e CHF 3'877.50), oltre
interessi, per spese legali, CHF 102.-- per danni materiali, CHF 3'000.--, oltre
interessi, per torto morale e CHF 250.-- per spese di patrocinio inerenti
questa istanza;
che
la procedura di indennità è gratuita (art. 320 cpv. 5 CPP).
Dispositivo
Per questi motivi,
richiamati gli art. 317 ss. CPP ed ogni altra norma applicabile,
pronuncia
1. L’istanza
è parzialmente accolta.
§ Di
conseguenza lo Stato della Repubblica e del Cantone Ticino, Bellinzona, in
relazione al giudizio 24.2.2005 dell’allora giudice della Pretura penale Marco
Ambrosini (inc. __________), rifonderà a IS 1, __________, __________, a titolo
di indennità giusta gli art. 317 ss. CPP, l’importo di CHF 8’243.40, oltre
interessi al 5% dal 26.1.2006 su CHF 4'891.40 e dal 13.2.2002 su CHF 3'000.--.
2. Non
si prelevano tassa di giustizia e spese.
3. Intimazione:
terzi
implicati
1. PI 1
2. PI 2
Per la Camera dei ricorsi penali
Il presidente La
segretaria
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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