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Decisione

60.2006.36

istanza di indennità per ingiusto procedimento. spese di patrocinio. danno materiale. torto morale.

1 settembre 2006Italiano17 min

Source ti.ch

Fatti

177 e 113 Ib 155; REP. 1973, p. 229);

che

secondo dottrina e giurisprudenza, in caso di detenzione ingiustificata, il

torto morale dev'essere fissato secondo il cosiddetto “metodo bifasico”

(HÜTTE / DUCKSCH / GROSS, Le tort moral, Zurigo 1996, I/105 ss.; P. MÜNCH,

Bemessung der Genugtuung für ungerechtfertigten Freiheitsentzug; in: ZBJV 1998,

p. 237 s.; REP. 1998 n. 126 nota 5);

che

nella prima fase occorre stabilire un importo base in funzione, soprattutto,

della durata della detenzione;

che

questa Camera ha adottato, quale criterio orientativo, di riconoscere in genere

un importo forfetario di CHF 100.-- per ogni giornata di detenzione (REP. 1998

n. 126 nota 5.1 con numerosi riferimenti);

che

la Camera d'accusa del Tribunale federale considera di regola adeguato

riconoscere un'indennità giornaliera anche superiore, per periodi comunque di

privazione della libertà più brevi e nella misura in cui non sussistano

particolari motivi che ne giustifichino un aumento o una diminuzione (decisioni

TF 8G.19/1997 del 5.5.1997 e 8G.59/2000 del 7.12.2000): giurisprudenza alla

quale, sia notato di transenna, anche questa Camera si è adeguata (decisione

25.4.2002 in re S.R., inc. 60.2001.111);

che

nella seconda fase l'importo base ottenuto può essere corretto verso il basso o

verso l'alto, alla luce delle circostanze del singolo caso, vale a dire dei

vari fattori ricordati in precedenza, e in particolare delle eventuali

conseguenze fisiche o psichiche per l'accusato;

che

benché il denaro possa apparire inadeguato a compensare le frustrazioni

inevitabilmente legate alla carcerazione, l’indennità per torto morale non deve

neppure essere puramente simbolica;

che

al proposito la qui istante postula la somma di CHF 5'000.-- per i 15 giorni di

detenzione preventiva sofferta;

che

IS 1 è stata arrestata il 30.1.2002 (AI 7/9/10) ed è stata scarcerata il

13.2.2002 (AI 25);

che

per i 15 giorni di detenzione preventiva ingiustamente patita le viene

assegnato l’importo base di CHF 3'000.-- (CHF 200.--/giorno, come postulato);

che

“(…) l’apertura del procedimento penale e la detenzione preventiva hanno

avuto gravi conseguenze sull’accusata che ha dovuto ripetutamente ricorrere ad

Considerandi

assistenza medica, sia durante che dopo la detenzione, in particolare per problemi

di emorragie, ulcere intestinali e vomito”, che “ancora attualmente (…)

non si è del tutto ripresa dalle conseguenze negative di un episodio altamente

traumatizzante, considerato in particolare che la detenzione preventiva è stata

scontata alle carceri pretoriali in condizioni notoriamente inaccettabili”

e che “occorre poi tener conto che, a causa delle ingiuste accuse, il nome e

l’immagine (…) sono girati per tutta l’Europa, considerandola membro di una

banda di malavitosi dediti a truffe con assegni falsi” (istanza

26/27.1.2006, p. 5);

che

chiede quindi che il citato importo di CHF 3'000.-- sia aumentato a CHF

5'000.--;

che

nella fattispecie non ci sono elementi che giustificano un aumento (o una

diminuzione) della somma indicata, in particolare con riferimento ai criteri

menzionati in precedenza: i problemi di salute sembrano in effetti preesistenti

alla carcerazione (cfr. istanza di libertà provvisoria 4/5.2.2002, p. 3, AI 16);

non ha presentato un certificato medico attestante una particolare sofferenza

fisica o psichica attinente al procedimento penale; non ha dimostrato che la

sua reputazione sia stata violata in maniera importante;

che

– a titolo di torto morale – le vengono pertanto assegnati CHF 3'000.--, oltre

interessi dal 13.2.2002 (ossia dalla data di scarcerazione, come postulato),

importo che tiene conto degli inevitabili disagi legati al procedimento penale e

della soddisfazione personale già derivabile dal riconoscimento che il predetto

procedimento era ingiustificato, come avvalorato dalla decisione 24.2.2005

dell’allora giudice della Pretura penale e da questo stesso giudizio;

che,

a titolo di ripetibili, chiede la somma di CHF 703.70, di cui CHF 600.-- di

onorario, CHF 54.-- di spese e CHF 49.70 di IVA;

che – nella commisurazione dell’onorario relativo alla formulazione

dell’istanza di indennità – questa Camera, oltre i parametri elaborati dal

Consiglio di moderazione per la determinazione dell’adeguatezza delle spese di

patrocinio legale, tiene in particolare in considerazione il grado di

accoglimento del gravame;

che

la stesura dell’istanza in esame non presentava dal profilo giuridico e

fattuale difficoltà particolari;

che

l’onere lavorativo può del resto essere considerato limitato dal momento che il

patrocinatore conosceva la fattispecie;

che

va pertanto riconosciuto – tenuto conto del parziale accoglimento della domanda

– un importo di CHF 250.--, comprendente onorario e spese [non viene risarcita

l'IVA, l'istante avendo domicilio all'estero (cfr. decisione 29.4.2003 di

questa Camera in re N.P., inc. __________)];

che,

alla luce delle suddette considerazioni, a IS 1 va quindi rifuso l’importo di

CHF 8’243.40, di cui CHF 4'891.40 (CHF 1’013.90 e CHF 3'877.50), oltre

interessi, per spese legali, CHF 102.-- per danni materiali, CHF 3'000.--, oltre

interessi, per torto morale e CHF 250.-- per spese di patrocinio inerenti

questa istanza;

che

la procedura di indennità è gratuita (art. 320 cpv. 5 CPP).

Dispositivo

Per questi motivi,

richiamati gli art. 317 ss. CPP ed ogni altra norma applicabile,

pronuncia

1. L’istanza

è parzialmente accolta.

§ Di

conseguenza lo Stato della Repubblica e del Cantone Ticino, Bellinzona, in

relazione al giudizio 24.2.2005 dell’allora giudice della Pretura penale Marco

Ambrosini (inc. __________), rifonderà a IS 1, __________, __________, a titolo

di indennità giusta gli art. 317 ss. CPP, l’importo di CHF 8’243.40, oltre

interessi al 5% dal 26.1.2006 su CHF 4'891.40 e dal 13.2.2002 su CHF 3'000.--.

2. Non

si prelevano tassa di giustizia e spese.

3. Intimazione:

terzi

implicati

1. PI 1

2. PI 2

Per la Camera dei ricorsi penali

Il presidente La

segretaria

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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