Lexipedia

Decisione

60.2006.361

istanza di ispezione degli atti. divisione delle contribuzioni quale istante.

25 ottobre 2006Italiano4 min

Source ti.ch

Fatti

6. L’istanza

è accolta, ma solo parzialmente. L’ispettore del fisco potrà compulsare unicamente

gli atti del procedimento penale indicati dal procuratore pubblico nelle sue

osservazioni del 4.10.2006 (di cui si allega copia) ed estrarre eventualmente

copie degli stessi, limitatamente a quelli pertinenti ad un corretto

accertamento fiscale.

7. Di

transenna è utile ricordare il segreto d’ufficio e fiscale connesso con le

procedure condotte dalla IS 1.

8. Considerati

gli art. 112 LIFD, 39 cpv. 3 LAID e 185 LT, si prescinde dal prelievo di tassa

di giustizia e spese.

Per

questi motivi,

visti

gli art. 27 CPP, 112 LIFD, 39 cpv. 3 LAID, 185 LT ed ogni altra norma

applicabile,

pronuncia

1. L’istanza

è parzialmente accolta ai sensi dei considerandi.

Considerandi

2.

Non

si prelevano tassa di giustizia e spese.

3.

Rimedio

di diritto:

Il

giudizio può essere impugnato mediante ricorso di diritto amministrativo al

Tribunale federale. Il ricorso deve essere depositato presso il Tribunale

federale entro trenta giorni dalla notificazione della presente decisione.

4.

Intimazione:

terzi

implicati

1.

PI 1

2.

PI 2

patr. da: PR 1

Per la Camera dei ricorsi penali

Il presidente Il

segretario

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

|

Informazioni legali |

Requisiti minimi |

Contatta il webmaster