60.2006.361
istanza di ispezione degli atti. divisione delle contribuzioni quale istante.
25 ottobre 2006Italiano4 min
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Numero d'incarto:
60.2006.361
Data decisione, Autorità:
25.10.2006, CRP
Titolo:
istanza di ispezione degli atti. divisione delle contribuzioni quale istante.
SEGRETEZZA E PUBBLICITÀ DEL PROCEDIMENTO
art. 27 CPP-TI
Incarto n.
60.2006.361
Lugano
25 ottobre
2006
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La Camera dei ricorsi penali del
Tribunale d'appello
composta dai giudici:
Mauro Mini, presidente,
Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici
segretario:
Rocco Filippini, vicecancelliere
sedente per statuire sull’istanza 21/22.9.2006 presentata dalla
IS 1
tendente ad ottenere l’autorizzazione a compulsare gli atti del procedimento
penale a carico di PI 2;
richiamate le osservazioni 4.10.2006 del procuratore pubblico Manuela
Minotti Perucchi, con le quali postula l’accoglimento dell’istanza;
richiamate le osservazioni 6/9.10.2006 del patrocinatore dell’avv. PI
2, che comunica di non opporsi all’accesso agli atti;
letti ed esaminati gli atti;
considerato
in fatto ed in diritto
1. Il
Ministero pubblico ha aperto un procedimento penale a carico dell’avv. PI 2
(inc. MP __________), attualmente nella fase dell’istruzione formale. In questo
contesto il procuratore pubblico ha inoltrato in data 18.9.2006 una segnalazione
alle autorità fiscali.
2. Con
la presente istanza, la IS 1 chiede di essere autorizzata a compulsare gli atti
del procedimento penale. Come esposto in entrata, l’avv. PI 2 non vi si oppone,
così come il procuratore pubblico, che elenca i documenti ai quali dev’essere
limitata l’ispezione.
3. Giusta
l’art. 27 CPP – in vigore dall’1.1.1996, che ha precisato e completato il
previgente art. 8 vCPP, con riferimento anche alla giurisprudenza del Tribunale
federale (DTF 110 Ia 83 e 95 I 108) – "oltre ai casi previsti dal
presente codice, la Camera dei ricorsi penali può permettere l’ispezione degli
atti di un processo e l’estrazione di copie a chi giustifica un interesse
giuridico legittimo che prevale sui diritti personali delle persone implicate
nel processo, segnatamente su quelli delle parti, del denunciante, dei testimoni
e dei periti. La Camera dei ricorsi penali fissa le modalità dell’ispezione”.
L’art.
27 CPP istituisce una procedura specifica (per l’ispezione atti) applicabile a
titolo sussidiario, come emerge chiaramente dall’inizio del testo della
disposizione: “Oltre i casi previsti dal presente codice,…”. Occorre
chiedersi se altre norme del CPP siano applicabili in tema di ispezione degli
atti. Il CPP contiene delle norme relative all’accesso agli atti ad opera delle
parti ad un procedimento aperto (ad esempio, art. 58 cpv. 1, 59 cpv. 1 e 79
cpv. 2 CPP). Il CPP non prevede invece una specifica norma per l’accesso agli
atti da parte di terzi: a questi, come del resto alle parti dopo la chiusura
del procedimento, si applica la procedura dell’art. 27 CPP. Questo risulta
anche dai lavori legislativi, che hanno esteso il campo di applicazione
dell’art. 27 CPP, come risulta in particolare dalla modifica della nota
marginale (inizialmente “Ispezione degli atti dopo il processo”,
modificato in “Ispezione degli atti”; cfr. Rapporto 8.11.1994 della
Commissione speciale del Gran Consiglio, p. 19).
4. Non
essendo di regola l’autorità fiscale parte ad un procedimento penale (tranne
nei casi di frode fiscale), ma sostanzialmente terzo, la decisione relativa ad
una sua richiesta di informazioni riguardo ad un incarto penale compete a questa
Camera in virtù dell’art. 27 cpv. 1 CPP (decisione CRP del 4.7.2006, inc. __________).
Questa Camera non solo decide l’ammissibilità o meno della richiesta, ma è
competente pure per fissare le modalità di ispezione degli atti (art. 27 cpv. 2
CPP).
5. Nel
presente caso, è dato un interesse giuridico legittimo, in relazione alle possibili
implicazioni fiscali connesse con i fatti oggetto dell’inchiesta.
Fatti
6. L’istanza
è accolta, ma solo parzialmente. L’ispettore del fisco potrà compulsare unicamente
gli atti del procedimento penale indicati dal procuratore pubblico nelle sue
osservazioni del 4.10.2006 (di cui si allega copia) ed estrarre eventualmente
copie degli stessi, limitatamente a quelli pertinenti ad un corretto
accertamento fiscale.
7. Di
transenna è utile ricordare il segreto d’ufficio e fiscale connesso con le
procedure condotte dalla IS 1.
8. Considerati
gli art. 112 LIFD, 39 cpv. 3 LAID e 185 LT, si prescinde dal prelievo di tassa
di giustizia e spese.
Per
questi motivi,
visti
gli art. 27 CPP, 112 LIFD, 39 cpv. 3 LAID, 185 LT ed ogni altra norma
applicabile,
pronuncia
1. L’istanza
è parzialmente accolta ai sensi dei considerandi.
Considerandi
2.
Non
si prelevano tassa di giustizia e spese.
3.
Rimedio
di diritto:
Il
giudizio può essere impugnato mediante ricorso di diritto amministrativo al
Tribunale federale. Il ricorso deve essere depositato presso il Tribunale
federale entro trenta giorni dalla notificazione della presente decisione.
4.
Intimazione:
terzi
implicati
1.
PI 1
2.
PI 2
patr. da: PR 1
Per la Camera dei ricorsi penali
Il presidente Il
segretario
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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