60.2006.362
istanza di ispezione degli atti. istituto delle assicurazioni sociali quale istante.
25 ottobre 2006Italiano3 min
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Numero d'incarto:
60.2006.362
Data decisione, Autorità:
25.10.2006, CRP
Titolo:
istanza di ispezione degli atti. istituto delle assicurazioni sociali quale istante.
SEGRETEZZA E PUBBLICITÀ DEL PROCEDIMENTO
art. 27 CPP-TI
Incarto n.
60.2006.362
Lugano
25 ottobre
2006
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La Camera dei ricorsi penali del
Tribunale d'appello
composta dai giudici:
Mauro Mini, presidente,
Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici
segretario:
Rocco Filippini, vicecancelliere
sedente per statuire sull’istanza 22/25.10.2006 presentata dall’
IS 1
tendente ad ottenere l’autorizzazione a far esaminare l’incarto
penale MP __________ ad un suo ispettore al fine di allestire le dichiarazioni
dei salari mancanti a tutela dei salariati;
richiamate le osservazioni 3.10.2006 del procuratore pubblico Luca
Maghetti, che preavvisa favorevolmente l’accesso agli atti;
rilevato che PI 2, interpellata tramite il proprio patrocinatore,
non ha preso posizione;
letti ed esaminati gli atti;
considerato
in fatto ed in diritto
1. Il
Ministero pubblico ha aperto un procedimento penale a carico di PI 2 (inc. MP __________),
tuttora in fase di istruttoria formale.
2. Con
la presente richiesta, l’__________, e per essa la __________, chiede di poter
inviare un proprio ispettore ad esaminare gli atti del procedimento penale, onde
poter allestire le dichiarazioni dei salari ancora mancanti a tutela dei
salariati. Come esposto in entrata, il procuratore pubblico acconsente alla
richiesta, indicando che, per motivi pratici, la documentazione non può essere
trasmessa, ma deve essere esaminata presso la Polizia cantonale, ove si trova. PI
2 non ha invece presentato osservazioni.
3. Giusta
l’art. 27 CPP – in vigore dall’1.1.1996, che ha precisato e completato il
previgente art. 8 vCPP, con riferimento anche alla giurisprudenza del Tribunale
federale (DTF 110 Ia 83 e 95 I 108) – "oltre ai casi previsti dal
presente codice, la Camera dei ricorsi penali può permettere l’ispezione degli
atti di un processo e l’estrazione di copie a chi giustifica un interesse
giuridico legittimo che prevale sui diritti personali delle persone implicate
nel processo, segnatamente su quelli delle parti, del denunciante, dei testimoni
e dei periti. La Camera dei ricorsi penali fissa le modalità dell’ispezione”.
4. Nel
presente caso è pacifico, e peraltro non contestato, l’interesse dell’istituto
istante ad accedere a quegli atti necessari per compilare le dichiarazioni dei
salari, a tutela dei salariati.
5. L’istanza
è accolta. L’ispettore potrà compulsare gli atti del procedimento penale presso
la Polizia, ed estrarre copie degli stessi, limitatamente a quelli pertinenti
ad una corretta compilazione delle dichiarazioni dei salari.
6. Di
transenna è utile ricordare il segreto d’ufficio in relazione alle informazione
che saranno assunte.
7. Non
si prelevano tassa di giustizia e spese, con riferimento all’art. 32 LPGA.
Per questi motivi,
visto l’art. 27 CPP ed ogni altra norma applicabile,
pronuncia
1. L’istanza
è accolta ai sensi dei considerandi.
Fatti
2. Non
si prelevano tassa di giustizia e spese.
3. Intimazione:
terzi
implicati
1. PI 1
Considerandi
2.
PI 2
patr. da: PR 1
Per la Camera dei ricorsi penali
Il presidente Il
segretario
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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