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Decisione

60.2006.365

istanza di ispezione degli atti. divisione delle contribuzioni quale istante.

25 ottobre 2006Italiano7 min

Source ti.ch

Fatti

3. Giusta

l’art. 27 CPP – in vigore dall’1.1.1996, che ha precisato e completato il

previgente art. 8 vCPP, con riferimento anche alla giurisprudenza del Tribunale

federale (DTF 110 Ia 83 e 95 I 108) – "oltre ai casi previsti dal

presente codice, la Camera dei ricorsi penali può permettere l’ispezione degli

atti di un processo e l’estrazione di copie a chi giustifica un interesse

giuridico legittimo che prevale sui diritti personali delle persone implicate

nel processo, segnatamente su quelli delle parti, del denunciante, dei testimoni

e dei periti. La Camera dei ricorsi penali fissa le modalità dell’ispezione”.

L’art.

27 CPP istituisce una procedura specifica (per l’ispezione atti) applicabile a

titolo sussidiario, come emerge chiaramente dall’inizio del testo della disposizione:

“Oltre i casi previsti dal presente codice,…”. Occorre chiedersi se

altre norme del CPP siano applicabili in tema di ispezione degli atti. Il CPP

contiene delle norme relative all’accesso agli atti ad opera delle parti ad un

procedimento aperto (ad esempio, art. 58 cpv. 1, 59 cpv. 1 e 79 cpv. 2 CPP). Il

CPP non prevede invece una specifica norma per l’accesso agli atti da parte di

terzi: a questi, come del resto alle parti dopo la chiusura del procedimento,

si applica la procedura dell’art. 27 CPP. Questo risulta anche dai lavori

legislativi, che hanno esteso il campo di applicazione dell’art. 27 CPP, come risulta

in particolare dalla modifica della nota marginale (inizialmente “Ispezione

degli atti dopo il processo”, modificato in “Ispezione degli atti”;

cfr. Rapporto 8.11.1994 della Commissione speciale del Gran Consiglio, p. 19).

4. Non

essendo di regola l’autorità fiscale parte ad un procedimento penale (tranne

nei casi di frode fiscale), ma sostanzialmente terzo, la decisione relativa ad

una sua richiesta di informazioni riguardo ad un incarto penale compete a questa

Camera in virtù dell’art. 27 cpv. 1 CPP (decisione CRP del 4.7.2006, inc. __________).

Questa Camera non solo decide l’ammissibilità o meno della richiesta, ma è

competente pure per fissare le modalità di ispezione degli atti (art. 27 cpv. 2

CPP).

5. Per

ammettere una richiesta di informazioni non si richiedono indizi di

un’infrazione ai doveri fiscali. È sufficiente che l’informazione richiesta sia

utile alla buona applicazione delle normative fiscali ad una situazione o a un

caso ben preciso (A. PEDROLI, L’assistenza delle autorità amministrative e giudiziarie

nei confronti del fisco, in ASA vol. 72/2003, p. 183 ed esempi ivi riportati);

detto altrimenti, si deve trattare di fatti rilevanti ai fini della tassazione

(decisione Giar 24.8.2001, inc. 462.2000.3, p. 5).

La

richiesta può avere anche solo fondamento ipotetico (decisione Giar 24.8.2001,

inc. 462.2000.3, p. 6). È sufficiente poter ragionevolmente ipotizzare che

certo tipo di investimento (per i rendimenti promessi) o certo tipo di

operazioni (ad es. pagamento di commissione) attirino o vadano a costituire

fondi non dichiarati fiscalmente: basta che l’autorità penale disponga di

informazioni (anche reperite a mezzo stampa) che rendano plausibile l’esistenza

di un’infrazione alla legge tributaria (A. PEDROLI, op. cit., p. 189).

Esistono

comunque dei casi in cui è giustificato non accogliere la richiesta di

informazioni.

Anzitutto

nel caso in cui il procedimento penale fosse pretestuoso, a meri fini fiscali,

onde permeare il segreto bancario ed ottenere in tal modo documenti inesigibili

in base alle norme fiscali (M. RUSCA, Scambio internazionale di informazioni

fiscali; riflessi sul diritto interno: segreto bancario e segreto istruttorio,

in RtiD II-2004, p. 480: l’autore parla di “effetto grimaldello”). Si

tratterebbe in tal caso di un manifesto abuso.

Inoltre

nel caso in cui la richiesta di accesso agli atti assurgesse a ricerca

indiscriminata (“fishing expedition”, “allgemeine Suchaktionen”). Il fisco non

può ottenere un’autorizzazione a consultare atti senza distinzioni ed in

assenza di un obbiettivo concreto; è pertanto escluso che possa chiedere di

consultare i documenti di un procedimento nell’intento di condurre un’azione di

ricerca generale (A. PEDROLI, op. cit., p. 187).

Infine,

anche motivi di carattere procedurale penale potrebbero ostare, magari solo

temporaneamente, all’accesso agli atti: segnatamente se ciò comportasse un

pericolo per il segreto istruttorio o se ci fosse un pericolo di inquinamento

di prove (M. RUSCA, op. cit., p. 483).

6. Nel

presente caso, è certamente dato, anche in relazione all’estratto del verbale allegato

alla segnalazione dell’11.9.2006, un interesse giuridico legittimo delle

autorità fiscali ad accedere agli atti, in quanto sono dati in concreto gli

elementi utili alla buona applicazione delle normative fiscali ad una

situazione o a un caso ben preciso. L’addotta estraneità da parte di PI 3,

anche se ammessa, non è tale da impedire l’accesso agli atti del procedimento

penale alle autorità fiscali.

7. L’istanza

è accolta. L’ispettore del fisco potrà compulsare gli atti del procedimento

penale ed estrarre copie degli stessi, limitatamente a quelli pertinenti ad un

corretto accertamento fiscale.

8. Di

transenna è utile ricordare il segreto d’ufficio e fiscale connesso con le

procedure condotte dalla IS 1.

9. Considerati

gli art. 112 LIFD, 39 cpv. 3 LAID e 185 LT, si prescinde dal prelievo di tassa

di giustizia e spese.

Per

questi motivi,

visti

gli art. 27 CPP, 112 LIFD, 39 cpv. 3 LAID, 185 LT ed ogni altra norma

applicabile,

pronuncia

1. L’istanza

è accolta ai sensi dei considerandi.

Considerandi

2.

Non

si prelevano tassa di giustizia e spese.

3.

Rimedio

di diritto:

Il

giudizio può essere impugnato mediante ricorso di diritto amministrativo al

Tribunale federale. Il ricorso deve essere depositato presso il Tribunale

federale entro trenta giorni dalla notificazione della presente decisione.

4.

Intimazione:

terzi

implicati

1.

PI 1

2.

PI 2

2.

patr. da: PR 1

3.

PI 3

3.

patr. da: PR 2

4.

PI 4

Per la Camera dei ricorsi penali

Il presidente Il

segretario

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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