60.2006.369
istanza di ispezione degli atti. giudice istruttore militare quale istante.
25 ottobre 2006Italiano3 min
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Numero d'incarto:
60.2006.369
Data decisione, Autorità:
25.10.2006, CRP
Titolo:
istanza di ispezione degli atti. giudice istruttore militare quale istante.
SEGRETEZZA E PUBBLICITÀ DEL PROCEDIMENTO
art. 27 CPP-TI
Incarto n.
60.2006.369
Lugano
25 ottobre
2006
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La Camera dei ricorsi penali del
Tribunale d'appello
composta dai giudici:
Mauro Mini, presidente,
Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici
segretario:
Rocco Filippini, vicecancelliere
sedente per statuire sull’istanza 20/28.9.2006 presentata dall'
, IS 1
tendente ad ottenere copia di una sentenza di condanna a carico di
PI 2;
premesso che la richiesta è stata inviata direttamente al Ministero
pubblico, che l’ha trasmessa per competenza a questa Camera con scritto
26/28.9.2006, comunicando al contempo il proprio nulla osta;
rilevato che PI 2, interpellato, non ha presentato osservazioni;
letti ed esaminati gli atti;
considerato
in fatto ed in diritto
1. In
data 20.10.2003, nell’ambito del procedimento penale inc. MP __________, il
Ministero pubblico ha emesso a carico di PI 2 un decreto di accusa per titolo
di ripetuta appropriazione indebita (DA __________), regolarmente cresciuto in
giudicato.
2. Nell’ambito
di un’inchiesta penale militare, il magg. __________, nella sua veste di
giudice istruttore del __________, chiede di ricevere copia della decisione relativa
al procedimento surriferito. Come esposto in entrata, PI 2, interpellato, non
ha preso posizione, mentre che il Ministero pubblico ha comunicato il proprio
nulla osta all’accoglimento dell’istanza.
3. L’art.
27 CPP in vigore dall’1.1.1996, che ha precisato e completato il previgente
art. 8 vCPP, con riferimento anche alla giurisprudenza del Tribunale federale
(cfr. DTF 110 Ia 83; 95 I 108), stabilisce che: “Oltre ai casi previsti dal
presente codice, la Camera dei ricorsi penali può permettere l’ispezione degli
atti di un processo e l’estrazione di copie a chi giustifica un interesse
giuridico legittimo che prevale sui diritti personali delle persone implicate
nel processo, segnatamente su quelli delle parti, del denunciante, dei
testimoni e dei periti. La Camera dei ricorsi penali fissa le modalità
dell’ispezione.”
4. Il
diritto penale militare rispetto a quello civile ha valenza autonoma, seppure
fonda sugli stessi principi e da esso poco si differenzia, in particolare per
quanto riguarda la parte generale. E’ applicato dalla giustizia militare sulla
base di una specifica procedura (PPM), che prevede segnatamente un obbligo di
reciproca assistenza fra i tribunali militari e le autorità civili giudiziarie
e amministrative della Confederazione e dei Cantoni (art. 18 PPM). Anche se vi
è parallelismo fra il diritto penale ordinario e quello militare (art. 7 CPM),
in particolare nella commisurazione della pena da infliggere a un milite (art.
44 CPM), le condizioni personali vanno considerate in un senso più lato che si
estende anche al comportamento tenuto nella vita civile. L’istanza appare
pertanto oltre che legittima anche giustificata e merita pertanto accoglimento.
Invero ci si può chiedere se per lo scambio di informazioni l’art. 18 PPM non
permetta addirittura di prescindere dalla procedura di cui all’art. 27 CPP.
5. L’istanza
è accolta. Copia del decreto di accusa (DA __________), cresciuto in giudicato,
sarà inviata all’istante contestualmente alla copia della presente decisione a lui
destinata.
6. Si
giustifica prescindere dal prelievo di tasse e spese di giudizio.
Per questi motivi,
visto l’art. 27 CPP e ogni altra norma applicabile,
pronuncia
1. L’istanza
è accolta ai sensi dei considerandi.
Fatti
2. Non
si prelevano tassa di giustizia e spese.
3. Intimazione:
terzi
implicati
1. PI 1
Considerandi
2.
PI 2
Per la Camera dei ricorsi penali
Il presidente Il
segretario
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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