60.2006.37
istanza di ispezione degli atti. OAD FCT quale istante.
15 settembre 2006Italiano5 min
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Numero d'incarto:
60.2006.37
Data decisione, Autorità:
15.09.2006, CRP
Titolo:
istanza di ispezione degli atti. OAD FCT quale istante.
SEGRETEZZA E PUBBLICITÀ DEL PROCEDIMENTO
art. 27 CPP-TI
Incarto n.
60.2006.37
Lugano
15 settembre
2006
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La Camera dei ricorsi penali del
Tribunale d'appello
composta dai giudici:
Mauro Mini, presidente,
Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici
segretaria:
Alessandra Mondada, vicecancelliera
sedente per statuire sull’istanza 8/11.8.2006 presentata dalla
IS 1
tendente ad ottenere l’autorizzazione ad esaminare l’incarto
relativo ad un procedimento penale (inc. MP __________) in relazione ad una
richiesta di affiliazione;
richiamate le osservazioni 23.8.2006 del procuratore __________, medianti
le quali preavvisa favorevolmente la richiesta dell’organizzazione istante;
richiamate le osservazioni 4/5.9.2006 del patrocinatore di PI 2, che
si oppone all’accoglimento dell’istanza;
letti ed esaminati gli atti;
considerato
in fatto ed in diritto
1. In
relazione alla funzione di amministratore unico svolta da PI 2 per la __________
SA, società fallita a seguito di decisione della Commissione federale delle
banche (CFB), ed a seguito di una denuncia presentata dalla CFB, il Ministero pubblico
del Canton Ticino ha aperto un procedimento penale (inc. MP __________), nel
contesto del quale il procuratore pubblico ha promosso l’accusa a carico di PI
2 per vari titoli di reato.
2. A
seguito di una richiesta di affiliazione all’organizzazione istante, PI 2 ha
comunicato l’esistenza del procedimento penale a suo carico. L’organizzazione
istante ha quindi chiesto di poter accedere agli atti del medesimo, per poter
determinarsi sulla richiesta di affiliazione.
3. Se
il procuratore pubblico ha dato il proprio accordo all’accesso agli atti, il
patrocinatore di PI 2 vi si oppone sostanzialmente per violazione del diritto
di essere sentito ed in ossequio al principio della proporzionalità. Il patrocinatore
fa presente che PI 2 ed il suo difensore penale non hanno accesso agli atti del
procedimento penale, di modo che nella procedura di affiliazione non potrà
determinarsi in piena conoscenza di causa, non conoscendo gli atti del
procedimento penale che sarebbero al contrario messi a disposizione
dell’organizzazione istante. La proporzionalità è invocata in relazione allo
stadio (tutt'altro che finale) del procedimento penale, di modo che per il
momento si è in presenza solo di ipotesi di reato, ma non di una condanna
penale: per questo sono dati i requisiti necessari per l’affiliazione, senza
perciò la necessità, per l’organizzazione istante, di prendere visione degli
atti.
4. L’art.
27 CPP in vigore dall’1.1.1996, che ha precisato e completato il previgente
art. 8 vCPP, con riferimento anche alla giurisprudenza del Tribunale federale
(cfr. DTF 110 Ia 83; 95 I 108), stabilisce che: “Oltre ai casi previsti dal
presente codice, la Camera dei ricorsi penali può permettere l’ispezione degli
atti di un processo e l’estrazione di copie a chi giustifica un interesse
giuridico legittimo che prevale sui diritti personali delle persone implicate
nel processo, segnatamente su quelli delle parti, del denunciante, dei
testimoni e dei periti. La Camera dei ricorsi penali fissa le modalità
dell’ispezione.”
5. Nel
caso dell’organizzazione qui istante occorre anzitutto richiamare la decisione
di questa Camera del 18.10.2004 (inc. CRP __________) e la decisione
dell’8.9.2005 (inc. CRP __________, pubblicata in RtiD I-2006 n. 5 p. 15), ai
cui considerandi si rimanda.
Fatti
6. Nel
presente caso l’organizzazione chiede l’accesso agli atti in relazione ad una
richiesta di affiliazione. È di principio dato un interesse giuridico
legittimo. A questo interesse il patrocinatore di PI 2 contrappone una violazione del diritto di essere sentito (perché
non avrebbe accesso agli atti del procedimento penale) ed il principio della
proporzionalità (in relazione allo stadio tutt'altro che finale del procedimento
penale). Nessuno di questi due argomenti sono tali da prevalere rispetto
all’interesse giuridico legittimo fatto valere dall’organizzazione istante.
Per
la violazione del diritto di essere sentito, PI 2 può chiedere al procuratore
pubblico l’accesso agli atti, a maggior ragione se è ammesso lo stesso per
l’organizzazione qui istante.
Ad
ogni modo, il procuratore pubblico ha preavvisato favorevolmente la richiesta,
e non ha addotto eventuali bisogni istruttori che giustificassero per il momento
Considerandi
di rifiutare l’accesso agli atti all’organizzazione istante.
In
relazione alla proporzionalità, l’organizzazione istante agisce in modo proporzionato
ed adeguato verificando gli atti di un procedimento che correttamente PI 2 ha
segnalato in margine alla domanda di affiliazione. L’organizzazione istante,
nella valutazione degli atti, dovrà (a non averne dubbi) tener presente lo
stadio in cui si trova la procedura, che non è ancora sfociata in una sentenza.
L’accesso agli atti permette comunque delle verifiche utili e pertinenti per
determinarsi sull’affiliazione.
7.
L’istanza
è accolta. Considerato lo stadio del procedimento, l’accesso agli atti potrà
avvenire solo mediante esame degli atti essenziali (denuncia e verbali) del procedimento,
presso il Ministero pubblico, previo contatto telefonico.
8.
Si
ricorda agli organi dell’organizzazione istante il segreto cui sono tenuti, a maggior
ragione in caso di esame di atti non ancora pubblici.
9.
La
tassa di giustizia e le spese sono a carico dell’istante, all’origine della
procedura.
Dispositivo
Per questi motivi,
visti l’art. 27 CPP, la LRD e ogni altra norma applicabile,
pronuncia
1. L’istanza
è accolta ai sensi dei considerandi.
2. La
tassa di giustizia di CHF 150.-- e le spese di CHF 50.--, per complessivi CHF
200.-- (duecento), sono poste a carico dell’IS 1, __________.
3. Intimazione:
terzi
implicati
1. PI 1
2. PI 2
patr. da: PR 1
Per la Camera dei ricorsi penali
Il presidente La
segretaria
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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