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Decisione

60.2006.37

istanza di ispezione degli atti. OAD FCT quale istante.

15 settembre 2006Italiano5 min

Source ti.ch

Fatti

6. Nel

presente caso l’organizzazione chiede l’accesso agli atti in relazione ad una

richiesta di affiliazione. È di principio dato un interesse giuridico

legittimo. A questo interesse il patrocinatore di PI 2 contrappone una violazione del diritto di essere sentito (perché

non avrebbe accesso agli atti del procedimento penale) ed il principio della

proporzionalità (in relazione allo stadio tutt'altro che finale del procedimento

penale). Nessuno di questi due argomenti sono tali da prevalere rispetto

all’interesse giuridico legittimo fatto valere dall’organizzazione istante.

Per

la violazione del diritto di essere sentito, PI 2 può chiedere al procuratore

pubblico l’accesso agli atti, a maggior ragione se è ammesso lo stesso per

l’organizzazione qui istante.

Ad

ogni modo, il procuratore pubblico ha preavvisato favorevolmente la richiesta,

e non ha addotto eventuali bisogni istruttori che giustificassero per il momento

Considerandi

di rifiutare l’accesso agli atti all’organizzazione istante.

In

relazione alla proporzionalità, l’organizzazione istante agisce in modo proporzionato

ed adeguato verificando gli atti di un procedimento che correttamente PI 2 ha

segnalato in margine alla domanda di affiliazione. L’organizzazione istante,

nella valutazione degli atti, dovrà (a non averne dubbi) tener presente lo

stadio in cui si trova la procedura, che non è ancora sfociata in una sentenza.

L’accesso agli atti permette comunque delle verifiche utili e pertinenti per

determinarsi sull’affiliazione.

7.

L’istanza

è accolta. Considerato lo stadio del procedimento, l’accesso agli atti potrà

avvenire solo mediante esame degli atti essenziali (denuncia e verbali) del procedimento,

presso il Ministero pubblico, previo contatto telefonico.

8.

Si

ricorda agli organi dell’organizzazione istante il segreto cui sono tenuti, a maggior

ragione in caso di esame di atti non ancora pubblici.

9.

La

tassa di giustizia e le spese sono a carico dell’istante, all’origine della

procedura.

Dispositivo

Per questi motivi,

visti l’art. 27 CPP, la LRD e ogni altra norma applicabile,

pronuncia

1. L’istanza

è accolta ai sensi dei considerandi.

2. La

tassa di giustizia di CHF 150.-- e le spese di CHF 50.--, per complessivi CHF

200.-- (duecento), sono poste a carico dell’IS 1, __________.

3. Intimazione:

terzi

implicati

1. PI 1

2. PI 2

patr. da: PR 1

Per la Camera dei ricorsi penali

Il presidente La

segretaria

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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