60.2006.370
istanza di ispezione degli atti. assicurazione quale istante.
25 ottobre 2006Italiano3 min
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Numero d'incarto:
60.2006.370
Data decisione, Autorità:
25.10.2006, CRP
Titolo:
istanza di ispezione degli atti. assicurazione quale istante.
SEGRETEZZA E PUBBLICITÀ DEL PROCEDIMENTO
art. 27 CPP-TI
Incarto n.
60.2006.370
Lugano
25 ottobre
2006
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La Camera dei ricorsi penali del
Tribunale d'appello
composta dai giudici:
Mauro Mini, presidente,
Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici
segretario:
Rocco Filippini, vicecancelliere
sedente per statuire sull’istanza 28.9/2.10.2006 presentata dalla
IS 1
tendente ad ottenere l’accesso agli atti del procedimento penale
conclusosi con DA __________ del 1°.2.2006;
richiamato lo scritto 9.10.2006 del sostituto procuratore pubblico Clarissa
Torricelli, con il quale comunica di non avere particolari osservazioni da
formulare;
richiamate le osservazioni 9/10.10.2006 del patrocinatore di PI 2,
con le quali comunica di non avere particolari obiezioni a che gli atti riferiti
all’episodio del ferimento siano, per economia di procedura, accessibili
all’assicurazione istante;
letti ed esaminati gli atti;
considerato
in fatto ed in diritto
1. Il
Ministero pubblico ha aperto un procedimento penale a carico di PI 2 per
lesioni colpose gravi a danno di PI 3 in relazione ad un episodio accaduto
l’8.3.2003 (inc. MP __________). Un altro e successivo incarto riguarda invece fatti
Fatti
di diverso genere (inc. MP __________). Entrambi i procedimenti sono sfociati
in un decreto di accusa del 1°.2.2006 (DA __________), cresciuto in giudicato.
2. Con
la presente procedura, la compagnia istante chiede, nella sua veste di
assicuratore RC di PI 2, l’accesso agli atti del procedimento penale relativo
ai fatti dell’8.3.2003. Come esposto in entrata, il sostituto procuratore
pubblico non ha osservazioni particolari da formulare, mentre che il
patrocinatore di PI 2 ha comunque dato il proprio accordo, limitatamente agli
atti riferiti all’episodio del ferimento.
3. L’art.
27 CPP in vigore dall’1.1.1996, che ha precisato e completato il previgente
art. 8 vCPP, con riferimento anche alla giurisprudenza del Tribunale federale
Considerandi
(cfr. DTF 110 Ia 83; 95 I 108), stabilisce che: “Oltre ai casi previsti dal
presente codice, la Camera dei ricorsi penali può permettere l’ispezione degli
atti di un processo e l’estrazione di copie a chi giustifica un interesse
giuridico legittimo che prevale sui diritti personali delle persone implicate
nel processo, segnatamente su quelli delle parti, del denunciante, dei
testimoni e dei periti. La Camera dei ricorsi penali fissa le modalità
dell’ispezione.”
4.
Nel
presente caso è pacificamente dato un nesso tra il ruolo di assicuratore RC
della compagnia istante ed i fatti dell’8.3.2003 oggetto del procedimento
penale inc. MP __________.
5.
L’istanza
è conseguentemente accolta. L’accesso agli atti di cui all’inc. __________ potrà
avvenire presso il Ministero pubblico, previo accordo su di una possibile data.
6.
La
tassa di giustizia e le spese, ridotte, sono poste a carico di chi le ha occasionate.
Dispositivo
Per questi motivi,
visto l’art. 27 CPP, l’art. 39 lit. f LTG ed ogni altra norma
applicabile,
pronuncia
1. L’istanza
è accolta ai sensi dei considerandi.
2. La
tassa di giustizia di CHF 200.-- e le spese di CHF 50.--, per complessivi CHF 250.--
(duecentocinquanta), sono poste a carico della IS 1, __________.
3. Intimazione:
terzi
implicati
1. PI 1
2. PI 2
2 patr. da: PR 1
3. PI 3
patr. da: PR 2
Per la Camera dei ricorsi penali
Il presidente Il
segretario
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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