60.2006.371
istanza di ispezione degli atti. assicurazione quale istante.
25 ottobre 2006Italiano4 min
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Numero d'incarto:
60.2006.371
Data decisione, Autorità:
25.10.2006, CRP
Titolo:
istanza di ispezione degli atti. assicurazione quale istante.
SEGRETEZZA E PUBBLICITÀ DEL PROCEDIMENTO
art. 27 CPP-TI
Incarto n.
60.2006.371
Lugano
25 ottobre
2006
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La Camera dei ricorsi penali del
Tribunale d'appello
composta dai giudici:
Mauro Mini, presidente,
Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici
segretario:
Rocco Filippini, vicecancelliere
sedente per statuire sull’istanza 27.9/2.10.2006 presentata dalla
IS 1
tendente ad ottenere copia della decisione che ha messo fine ad un
procedimento penale a carico di PI 2;
richiamate le osservazioni 5/6.10.2006 del patrocinatore di PI 3,
che comunica di non opporsi all’accoglimento della richiesta;
richiamato lo scritto 10/11.10.2006 del sostituto procuratore
pubblico Chiara Borelli, con il quale comunica di non avere particolari
osservazioni da formulare;
richiamate le osservazioni 13/16.10.2006 del patrocinatore di PI 2,
che si oppone all’istanza indicando che spetterebbe all’assicurato fornire
copia degli atti penali richiesti;
letti ed esaminati gli atti;
considerato
in fatto ed in diritto
1. Il
Ministero pubblico ha aperto una procedimento penale a carico di PI 3 (inc. MP __________)
per titolo di lesioni semplici, vie di fatto e danneggiamento, conclusosi con
un decreto di non luogo procedere del 14.11.2005 (NLP __________). La
successiva istanza di promozione dell’accusa è stata respinta da questa Camera
con decisione del 28.6.2006 (inc. CRP __________).
2. Con
la presente procedura, la compagnia istante, nella sua veste di assicuratore
LAMal, chiede di ricevere copia della decisione che ha messo fine al
procedimento penale, indicando quale riferimento la decisione di questa Camera.
Come esposto in entrata, il sostituto procuratore pubblico non ha formulato
osservazioni particolari, il patrocinatore di PI 3 non si è opposto alla
richiesta, mentre che il patrocinatore di PI 2 vi si oppone, indicando che la
compagnia di assicurazione dovrebbe ottenere l’informazione direttamente da
parte dell’assicurato.
3. L’art.
27 CPP in vigore dall’1.1.1996, che ha precisato e completato il previgente
art. 8 vCPP, con riferimento anche alla giurisprudenza del Tribunale federale
(cfr. DTF 110 Ia 83; 95 I 108), stabilisce che: “Oltre ai casi previsti dal
presente codice, la Camera dei ricorsi penali può permettere l’ispezione degli
atti di un processo e l’estrazione di copie a chi giustifica un interesse
giuridico legittimo che prevale sui diritti personali delle persone implicate
nel processo, segnatamente su quelli delle parti, del denunciante, dei
testimoni e dei periti. La Camera dei ricorsi penali fissa le modalità
dell’ispezione.”
4. Nel
presente caso vi è un nesso tra la decisione richiesta e gli impegni
assicurativi che la compagnia istante deve valutare, ciò che conseguentemente
crea un interesse giuridico legittimo ad ottenere dalle autorità giudiziarie le
decisioni pertinenti.
5. L’istanza
è accolta. Copia della decisione 28.6.2006 di questa Camera (inc. CRP __________)
è allegata alla copia della presente decisione destinata all’assicurazione istante.
6. In
virtù dell’art. 32 LPGA, le informazioni devono essere date gratuitamente, in
quanto assicuratore sociale. Un rimborso spese è però giustificato, a maggior
ragione se si considera che più economico (e meno dispendioso in termini di
tempo, ma anche di spese) sarebbe stato richiedere copia della decisione
all’assicurato.
Per
questi motivi,
visto l’art. 27 CPP, l’art. 32 LPGA ed ogni altra norma applicabile,
pronuncia
1. L’istanza
è accolta ai sensi dei considerandi.
Fatti
2. Non
si preleva tassa di giustizia; le spese di CHF 50.-- (cinquanta) sono poste a
carico della IS 1, __________.
3. Intimazione:
terzi
implicati
1. PI 1
Considerandi
2.
PI 2
2.
patr. da: PR 1
3.
PI 3
patr. da: PR 2
Per la Camera dei ricorsi penali
Il presidente Il
segretario
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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