60.2006.372
istanza di ispezione degli atti. banca soggetta ad una procedura amministrativa quale istante.
30 ottobre 2006Italiano5 min
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Numero d'incarto:
60.2006.372
Data decisione, Autorità:
30.10.2006, CRP
Titolo:
istanza di ispezione degli atti. banca soggetta ad una procedura amministrativa quale istante.
SEGRETEZZA E PUBBLICITÀ DEL PROCEDIMENTO
art. 27 CPP-TI
Incarto n.
60.2006.372
Lugano
30 ottobre
2006
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La Camera dei ricorsi penali del
Tribunale d'appello
composta dai giudici:
Mauro Mini, presidente,
Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici
segretario:
Rocco Filippini, vicecancelliere
sedente per statuire sull’istanza 29.9/2.10.2006 presentata dalla
IS 1
patr. da: PR 2 Zurigo,
tendente ad ottenere informazioni riguardo all’esito di un
procedimento penale (inc. MP __________) in relazione al quale è stata inoltrata
una segnalazione alla Commissione Federale delle Banche (CFB);
preso atto della precisazione contenuta nel successivo scritto
2.10.2006 del patrocinatore di IS 1;
richiamate le osservazioni 16.10.2006 del procuratore pubblico Manuela
Minotti Perucchi, con le quali preavvisa negativamente la richiesta;
richiamate le osservazioni 16/17.10.2006 del patrocinatore di PI 2, con
le quali si rimette al giudizio di questa Camera;
letti ed esaminati gli atti;
considerato
in fatto ed in diritto
1. Nel
quadro di un’inchiesta avviata nel 2000 dall’allora procuratore pubblico Marco
Bertoli a carico di __________ per titolo di riciclaggio (inc. MP __________),
nel frattempo conclusasi con decreto di non luogo a procedere del 25.4.2006
(NLP __________), sono stati acquisiti degli atti da società del gruppo __________,
tra cui l’istituto di credito istante.
In
relazione a questi atti, il Ministero pubblico ha aperto nel corso del 2004 un
procedimento penale contro ignoti per titolo di falsità in documenti (inc. MP __________).
In quest’ambito, in data 14.9.2004 il procuratore pubblico ha segnalato alla CFB
l’esistenza di documentazione di interesse per l’autorità di vigilanza sulle
banche; il 21.9.2004 ha poi trasmesso una serie di documenti elencati nello
scritto di medesima data. L’incarto MP __________ è proseguito con l’audizione
di una persona, e si è concluso con un decreto di non luogo a procedere del
9.11.2005 (NLP __________), con motivazione l’insufficienza di prove.
2. Con
la presente procedura, l’istituto di credito istante chiede, in relazione alla
procedura aperta dalla CFB, di poter conoscere l’esito o lo stato del
procedimento penale nel contesto del quale è partita la segnalazione alla medesima
CFB e la trasmissione di documenti. Come esposto in entrata, il procuratore
pubblico ha preavvisato negativamente l’istanza, adducendo che non sarebbe dato
un interesse giuridico ai sensi dell’art. 27 CPP; nell’ambito della procedura
aperta dalla CFB, la banca istante avrebbe già avuto accesso agli atti
trasmessi dal Ministero pubblico, e per il resto non sarebbe stata inviata
altra documentazione. Evidenzia quindi che la procedura della CFB ed il procedimento
penale si fondano su norme diverse e perseguono finalità diverse. Il
patrocinatore di PI 2, unica persona sentita nel contesto del procedimento
penale inc. MP __________, si è rimesso al giudizio di questa Camera.
3. L’art.
27 CPP in vigore dall’1.1.1996, che ha precisato e completato il previgente
art. 8 vCPP, con riferimento anche alla giurisprudenza del Tribunale federale
(cfr. DTF 110 Ia 83; 95 I 108), stabilisce che: “Oltre ai casi previsti dal
presente codice, la Camera dei ricorsi penali può permettere l’ispezione degli
atti di un processo e l’estrazione di copie a chi giustifica un interesse
giuridico legittimo che prevale sui diritti personali delle persone implicate
nel processo, segnatamente su quelli delle parti, del denunciante, dei
testimoni e dei periti. La Camera dei ricorsi penali fissa le modalità
dell’ispezione.”
4. Nel
presente caso è anzitutto indiscusso che l’apertura della procedura
amministrativa presso la CFB sia conseguente alla segnalazione del 14.9.2004 ed
alla successiva trasmissione di atti operata nel contesto del procedimento penale
inc. MP __________. Occorre inoltre considerare che detto procedimento, aperto
d’ufficio dal Ministero pubblico in relazione alla documentazione precedentemente
acquisita presso società del gruppo __________, ed in particolare presso la
banca qui istante, riguardava indirettamente anche quest’ultima. Infine, se la
procedura amministrativa della CFB ha basi legali e finalità diverse, ciò non
esclude che l’esito del procedimento penale da cui è partita la segnalazione e
la documentazione non sia di nessun rilievo per la procedura amministrativa. È
quindi dato un interesse giuridico legittimo dell’istituto di credito istante a
conoscere l’esito del procedimento penale inc. MP __________.
5. L’istanza
è accolta. La decisione di non luogo a procedere del 9.11.2005 (NLP __________
è trasmessa in allegato alla copia della presente decisione destinata alla
banca istante.
6. La
tassa di giustizia e le spese sono poste a carico di chi le ha generate.
Per questi motivi,
visto l’art. 27 CPP, sulle spese l’art. 39 lit. f LTG ed ogni altra
norma applicabile,
pronuncia
1. L’istanza
è accolta ai sensi dei considerandi.
Fatti
2. La
tassa di giustizia di CHF 200.-- e le spese di CHF 50.--, per complessivi CHF
250.-- (duecentocinquanta), sono poste a carico di IS 1, __________.
3. Intimazione:
terzi
implicati
1. PI 1
Considerandi
2.
PI 2
patr. da: PR 1
Per la Camera dei ricorsi penali
Il presidente Il
segretario
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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