60.2006.374
Istanza di ispezione degli atti commissione tutoria quale istante
20 novembre 2006Italiano3 min
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Numero d'incarto:
60.2006.374
Data decisione, Autorità:
20.11.2006, CRP
Titolo:
Istanza di ispezione degli atti
commissione tutoria quale istante
SEGRETEZZA E PUBBLICITÀ DEL PROCEDIMENTO
art. 27 CPP-TI
Incarto n.
60.2006.374
Lugano
20 novembre
2006
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La Camera dei ricorsi penali del
Tribunale d'appello
composta dai giudici:
Mauro Mini, presidente,
Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici
segretaria:
Daniela Rüegg, vicecancelliera
sedente per statuire sull’istanza 5.9./5.10.2006 presentata dalla
IS 1
tendente ad ottenere copia del rapporto d’intervento della polizia
in data 5.8.2006 presso la famiglia __________;
premesso che la richiesta, completata con ulteriore scritto del
19.9.2006, è stata inviata direttamente al Ministero pubblico, che l’ha trasmessa
a questa Camera in data 5.10.2006, comunicando al contempo di non opporsi
all’accoglimento della richiesta;
rilevato che PI 2, interpellata, non ha presentato osservazioni;
letti ed esaminati gli atti;
considerato
in fatto ed in diritto
1.A seguito
di un intervento della polizia del 5.8.2006, il Ministero pubblico ha aperto un
procedimento penale (inc. MP 2__________) a carico di PI 2.
2.L’autorità
istante chiede di poter ottenere copia del rapporto di polizia. Come esposto in
entrata, il Ministero pubblico ha dato il proprio benestare, mentre che PI 2
non ha preso posizione.
3.L'art. 27
CPP, in vigore dal 1.1.1996, che ha precisato e completato il previgente art. 8
vCPP, con riferimento anche alla giurisprudenza del Tribunale federale (DTF 110
Ia 83; 95 I 108), stabilisce che: "Oltre ai casi previsti dal presente
codice, la Camera dei ricorsi penali può permettere l'ispezione degli atti di
un processo e l'estrazione di copie a chi giustifica un interesse giuridico
legittimo che prevale sui diritti personali delle persone implicate nel
processo, segnatamente su quelli delle parti, del denunciante, dei testimoni e
dei periti. La Camera dei ricorsi penali fissa le modalità dell'ispezione."
4.Nella
fattispecie sono chiaramente realizzati i presupposti di legge, stante il
chiaro e legittimo interesse della IS 1 istante, che con l'adozione della Legge
sull'organizzazione e la procedura in materia di tutele e curatele (LOPTC)
dell'8.3.1999, entrata in vigore l'1.1.2001, ha assunto le competenze in
materia di tutela e curatela precedentemente spettanti alle Delegazioni tutorie
comunali.
5.L’istanza
è accolta. Il rapporto di polizia relativo all’intervento del 5.8.2006 sarà
trasmesso in allegato alla presente decisione.
6.Considerato
che l’istante è un’autorità, si giustifica di prescindere dal prelievo di tassa
di giustizia e spese.
Per
questi motivi,
visto
l'art. 27 CPP e ogni altra norma applicabile,
pronuncia
1. L'istanza
è accolta ai sensi dei considerandi.
Fatti
2. Non
si prelevano tassa di giustizia e spese.
3. Intimazione:
terzi
implicati
1. PI 1
Considerandi
2.
PI 2
Per la Camera dei ricorsi penali
Il presidente La
segretaria
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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