60.2006.376
Istanza di indennità per ingiusto procedimento. spese di patrocinio
20 aprile 2007Italiano9 min
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Numero d'incarto:
60.2006.376
Data decisione, Autorità:
20.04.2007, CRP
Titolo:
Istanza di indennità per ingiusto procedimento. spese di patrocinio
DIRITTO ALL'INDENNITÀ
INDENNITÀ PER INGIUSTO PROCEDIMENTO
art. 317 CPP-TI
Incarto n.
60.2006.376
Lugano
20 aprile
2007
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La Camera dei ricorsi penali del
Tribunale d'appello
composta dai
giudici:
Mauro Mini, presidente,
Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici
segretaria:
Alessandra Mondada, vicecancelliera
sedente per statuire sull’istanza 5/9.10.2006
presentata da
IS 1, ,
patr. da: PR 1
tendente ad ottenere, in relazione
all’esito del procedimento penale sfociato nel giudizio 15.9.2006 del
presidente della Pretura penale Marco Kraushaar (inc. __________),
un’indennità a’ sensi degli art. 317 ss. CPP;
richiamati gli scritti 11/12.10.2006 del
procuratore pubblico Arturo Garzoni – che si rimette al giudizio di questa
Camera – e 13/17.10.2006 del Dipartimento delle istituzioni, Divisione della
giustizia – che “(…) si rimette alle osservazioni che presenterà il Ministero
pubblico” –;
letti ed esaminati gli atti;
considerato
in fatto ed in diritto
che con
decreto 13.2.2006 il magistrato inquirente ha posto in stato di accusa davanti
alla Pretura penale IS 1 siccome ritenuta colpevole di complicità in truffa
giusta gli art. 25/146 cpv. 1 vCP “(…) per avere, a __________, nel periodo
giugno 1996/febbraio 1997, nella sua qualità di infermiera diplomata presso la __________
“__________” facente capo al dott. __________ (proprietario e primario della
struttura medica), allo scopo di procacciare a quest’ultimo un indebito
profitto, assecondato il dott. __________ e la struttura a lui facente capo
nell’ingannare con astuzia i funzionari delle casse malati preposti al
pagamento delle fatture, così da indurli a compiere atti pregiudizievoli del
patrimonio di terzi consistenti in particolare nel pagamento di fatture per
prestazioni medico-sanitarie fittizie; configurandosi l’inganno astuto
nell’aver personalmente partecipato all’allestimento di cartelle infermieristiche
contenenti dati inveritieri relativi a prestazioni in realtà mai fornite che
avrebbero costituito la base per la fatturazione e in ogni caso sarebbero state
idonee a comprovare – anche a fronte di verifiche – degenze e prestazioni in
realtà fittizie, più specificatamente per avere – come da lei stessa ammesso –
in alcune occasioni, personalmente annotato nei cd. “fogli di decorso” –
contrariamente alla verità – dati relativi allo “status” di pazienti, tipo
“Ndp” (“Nulla di particolare”), “E’ rientrato” e simili, tali da comprovare la
loro degenza in __________ “__________” e giustificare così le relative fatture
alle casse malati, ritenuto che come accertato dalla Corte d’assise che ha processato
__________, nel corso del periodo in cui IS 1 ha lavorato presso la __________
“__________”, tale struttura sanitaria ha emesso – fra l’altro – false
fatturazioni riferite ai pazienti __________ (degenza __________) e __________
(degenza __________)”;
che ha
proposto la sua condanna alla multa di CHF 100.-- ed al pagamento della tassa
di giustizia e delle spese;
che ha
contestualmente decretato il non luogo a procedere per titolo di falsità in documenti
“(…) non avendo le cartelle cliniche valore di documento ai sensi dell’art.
251 CP” (DA __________);
che con
scritto 27/28.2.2006 la qui istante ha interposto opposizione al predetto decreto
di accusa;
che il
15.9.2006 il presidente della Pretura penale ha prosciolto l’accusata
dall’imputazione (inc. __________);
che con
l’istanza in esame – presentata nel termine di un anno di cui all’art. 320 cpv.
1 CPP – IS 1 chiede, protestando le ripetibili, che lo Stato della Repubblica e
del Cantone Ticino sia condannato a versarle, quale risarcimento del danno
sofferto in seguito al procedimento penale, l’importo di CHF 4'534.40 per spese
legali;
che giusta
l'art. 317 CPP l'accusato prosciolto – ossia assolto al processo dalla Corte
delle assise correzionali o criminali o dal pretore, oppure liberato da ogni accusa
con decreto di abbandono – ha diritto ad un'indennità nella forma della rifusione
delle spese di patrocinio, del risarcimento dei danni materiali e della
riparazione del torto morale (REP. 1998 n. 126; G. PIQUEREZ, Traité de
procédure pénale suisse, 2. ed., Ginevra/Zurigo/Basilea 2006, n. 1556 ss.; R.
HAUSER / E. SCHWERI / K. HARTMANN, Schweizerisches Strafprozessrecht, 6. ed.,
Basilea 2005, § 109 n. 1 ss.);
che – nello
stabilire l'importo delle spese di patrocinio da risarcire – questa Camera
verifica la conformità della nota di onorario ai criteri della Tariffa
dell'Ordine degli avvocati (TOA), applicando i parametri giurisprudenziali
seguiti dal Consiglio di moderazione;
che per tutti
Fatti
i procedimenti penali l'avvocato ha diritto di esporre, per l'assistenza al
patrocinato durante le informazioni preliminari, l'istruttoria e la
preparazione al dibattimento, un supplemento che non deve in ogni caso eccedere
quello massimo previsto dagli art. 31 ss. TOA (art. 37 TOA), ossia CHF 5'000.--
per i procedimenti di contravvenzioni a leggi cantonali e federali, CHF
3'000.-- per i processi davanti al pretore, CHF 15'000.-- per i processi
davanti alla Corte delle assise correzionali e CHF 50'000.-- per i processi
davanti alla Corte delle assise criminali;
che, entro
tali limiti, l'onorario deve essere stabilito in base ai principi generali dell'art.
8 TOA, cioè secondo la complessità e l'importanza, il valore e l'estensione
della pratica, la competenza professionale e la responsabilità dell'avvocato,
il tempo e la diligenza impiegati, la situazione sociale e patrimoniale delle
parti, l'esito conseguito e la sua prevedibilità;
che il
Consiglio di moderazione fissa dal 2001 la remunerazione, a dipendenza della
complessità della fattispecie, a CHF 250.-- orari per i casi più semplici (CHF
200.-- dal 1992 e CHF 220.-- dal 1996), senza stabilire un limite massimo;
che nel
riconoscimento dell'onorario risarcibile questa Camera ammette onorari corrispondenti
ad una regolare, ordinata e ragionevole conduzione del mandato, applicando
criteri corrispondenti a quanto mediamente praticato, lasciando a carico del patrocinato
la parte riconducibile ad una specifica scelta del patrocinatore;
che in questo
senso si tiene conto della complessità e dell'importanza della pratica, delle
difficoltà fattuali e giuridiche, della responsabilità, dell'impegno, della
diligenza e del tempo impiegati, nonché della prevedibilità dell'esito del
procedimento;
che in altre
parole l'onorario a tempo va stabilito prendendo quale parametro un avvocato
sperimentato nel diritto penale, tenuto conto di un ragionevole margine di oscillazione
connesso con le particolarità del caso;
che l’istante
postula la rifusione della nota professionale del suo patrocinatore di fiducia,
avv. PR 1, di complessivi CHF 4'534.40 [di cui CHF 3'950.-- di onorario (18 ore
e 25 – recte: 15 – minuti a CHF 215.--/ora circa), CHF 268.05 di spese e
CHF 316.35 di IVA (doc. B)];
che la
tariffa applicata è conforme ai principi suesposti;
che il legale
ha assunto il mandato dopo l’emanazione del decreto di accusa: il patrocinio è quindi
sostanzialmente consistito nell’assistenza alla qui istante prima e durante il
dibattimento;
che il
dispendio orario appare pertanto – per un avvocato con le dovute conoscenze in
ambito penale – oggettivamente sproporzionato alla fattispecie e non
giustificato dalle concrete necessità di difesa;
che in
particolare appare eccessivo quello inerente i colloqui con la cliente (i fatti
Considerandi
imputatile essendo sostanzialmente chiari) e la preparazione del processo [come
dimostra la durata dell’arringa – di nemmeno quindici minuti (la fase
istruttoria essendo stata chiusa alle ore 11.10 ed il dibattimento – dichiarati
definitivi i quesiti – essendo stato sospeso alle ore 11.25 per il giudizio,
cfr. verbale del dibattimento 15.9.2006) – che indica l’assenza di particolari
difficoltà di fatto e/o di diritto del caso];
che
determinante è del resto non tanto l'impiego temporale effettivo nel caso concreto,
quanto semmai quello medio che un avvocato diligente avrebbe profuso, secondo
la normale esperienza, nell'esecuzione di un mandato di complessità analoga
(REP. 1998 n. 126);
che
nell’esecuzione del mandato al legale spetta altresì tenere conto di una certa
proporzionalità;
che viene
pertanto ammesso un onorario pari 10 ore e 10 minuti a CHF 215.--/ora, come
postulato, per complessivi CHF 2'185.85, di cui 120 minuti (in luogo di 295) inerenti
i colloqui con l’istante (di persona/telefonici), 35 minuti inerenti gli
scritti [come esposto, tranne la lettera 13.5.2006 alla Pretura penale (10 min)],
5.
minuti (come esposto) inerenti la telefonata 7.9.2006 alla Pretura penale, 240
minuti (in luogo di 540) inerenti l’esame degli atti (verbali/decisione della
Corte delle assise criminali in re __________) e la preparazione del
dibattimento e 210 minuti (come esposto) inerenti il dibattimento;
che a questa
somma vanno aggiunte le spese, riconosciute – come esposte – in CHF 268.05;
che l’IVA (su
CHF 2'398.40) ammonta a CHF 182.25;
che alla qui
istante va pertanto rifuso – a titolo di spese legali – l’importo di CHF
2'636.15;
che protesta
le ripetibili;
che – nella commisurazione dell’onorario
relativo alla formulazione dell’istanza di indennità – questa Camera, oltre i
parametri elaborati dal Consiglio di moderazione per la determinazione
dell’adeguatezza delle spese di patrocinio legale, tiene in particolare in
considerazione il grado di accoglimento del gravame;
che la
stesura dell’istanza non presentava dal profilo giuridico e fattuale difficoltà
particolari;
che l’onere
lavorativo può del resto essere considerato limitato dal momento che il
patrocinatore conosceva la fattispecie;
che va
pertanto ammesso – tenuto conto del solo parziale accoglimento della domanda –
un importo di CHF 400.--, comprendente onorario, spese ed IVA;
che, alla
luce delle suddette considerazioni, a IS 1 va rifuso l’importo complessivo di
CHF 3'036.15, di cui CHF 2'636.15 per spese legali e CHF 400.-- per ripetibili
di questa sede;
che interessi
di mora non sono pretesi;
che giusta
l’art. 39 cpv. 2 LTG la tassa di giustizia per le azioni concernenti
l’indennità dell’accusato prosciolto e l’indennità per la detenzione illegale è
fissata nei limiti stabiliti nell’art. 14 cpv. 1 n. 1 LTG e nell’art. 17 LTG;
che la tassa
di giustizia di CHF 400.-- e le spese di CHF 50.--, per complessivi CHF 450.--,
sono poste a carico della qui istante, parzialmente soccombente in ragione di
4/10 circa, per la somma di CHF 180.--.
Dispositivo
Per questi motivi,
richiamati gli art. 317 ss. CPP ed ogni
altra norma applicabile,
pronuncia
1. L’istanza è
parzialmente accolta.
Di
conseguenza lo Stato della Repubblica e del Cantone Ticino, Bellinzona, in relazione
al giudizio 15.9.2006 del presidente della Pretura penale Marco Kraushaar (inc.
__________), rifonderà a IS 1, __________, __________, a titolo di indennità
giusta gli art. 317 ss. CPP, l’importo di CHF 3'036.15.
2. La tassa di
giustizia di CHF 400.-- e le spese di CHF 50.--, per complessivi CHF 450.--
(quattrocentocinquanta), sono poste a carico di IS 1, __________, __________, in
ragione di CHF 180.-- (centottanta).
3. Rimedi di
diritto:
Contro la
presente decisione è dato ricorso in materia penale al Tribunale federale entro
il termine di trenta giorni dalla notificazione.
Qualora non
sia ammissibile il ricorso in materia penale, contro la presente decisione è
ammesso il ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale
entro il termine di trenta giorni dalla notificazione.
4. Intimazione:
per
conoscenza:
terzi
implicati
1. PI
1
2. PI
2
Per la Camera dei ricorsi penali
Il presidente La
segretaria
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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