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Decisione

60.2006.376

Istanza di indennità per ingiusto procedimento. spese di patrocinio

20 aprile 2007Italiano9 min

Source ti.ch

Fatti

i procedimenti penali l'avvocato ha diritto di esporre, per l'assistenza al

patrocinato durante le informazioni preliminari, l'istruttoria e la

preparazione al dibattimento, un supplemento che non deve in ogni caso eccedere

quello massimo previsto dagli art. 31 ss. TOA (art. 37 TOA), ossia CHF 5'000.--

per i procedimenti di contravvenzioni a leggi cantonali e federali, CHF

3'000.-- per i processi davanti al pretore, CHF 15'000.-- per i processi

davanti alla Corte delle assise correzionali e CHF 50'000.-- per i processi

davanti alla Corte delle assise criminali;

che, entro

tali limiti, l'onorario deve essere stabilito in base ai principi generali dell'art.

8 TOA, cioè secondo la complessità e l'importanza, il valore e l'estensione

della pratica, la competenza professionale e la responsabilità dell'avvocato,

il tempo e la diligenza impiegati, la situazione sociale e patrimoniale delle

parti, l'esito conseguito e la sua prevedibilità;

che il

Consiglio di moderazione fissa dal 2001 la remunerazione, a dipendenza della

complessità della fattispecie, a CHF 250.-- orari per i casi più semplici (CHF

200.-- dal 1992 e CHF 220.-- dal 1996), senza stabilire un limite massimo;

che nel

riconoscimento dell'onorario risarcibile questa Camera ammette onorari corrispondenti

ad una regolare, ordinata e ragionevole conduzione del mandato, applicando

criteri corrispondenti a quanto mediamente praticato, lasciando a carico del patrocinato

la parte riconducibile ad una specifica scelta del patrocinatore;

che in questo

senso si tiene conto della complessità e dell'importanza della pratica, delle

difficoltà fattuali e giuridiche, della responsabilità, dell'impegno, della

diligenza e del tempo impiegati, nonché della prevedibilità dell'esito del

procedimento;

che in altre

parole l'onorario a tempo va stabilito prendendo quale parametro un avvocato

sperimentato nel diritto penale, tenuto conto di un ragionevole margine di oscillazione

connesso con le particolarità del caso;

che l’istante

postula la rifusione della nota professionale del suo patrocinatore di fiducia,

avv. PR 1, di complessivi CHF 4'534.40 [di cui CHF 3'950.-- di onorario (18 ore

e 25 – recte: 15 – minuti a CHF 215.--/ora circa), CHF 268.05 di spese e

CHF 316.35 di IVA (doc. B)];

che la

tariffa applicata è conforme ai principi suesposti;

che il legale

ha assunto il mandato dopo l’emanazione del decreto di accusa: il patrocinio è quindi

sostanzialmente consistito nell’assistenza alla qui istante prima e durante il

dibattimento;

che il

dispendio orario appare pertanto – per un avvocato con le dovute conoscenze in

ambito penale – oggettivamente sproporzionato alla fattispecie e non

giustificato dalle concrete necessità di difesa;

che in

particolare appare eccessivo quello inerente i colloqui con la cliente (i fatti

Considerandi

imputatile essendo sostanzialmente chiari) e la preparazione del processo [come

dimostra la durata dell’arringa – di nemmeno quindici minuti (la fase

istruttoria essendo stata chiusa alle ore 11.10 ed il dibattimento – dichiarati

definitivi i quesiti – essendo stato sospeso alle ore 11.25 per il giudizio,

cfr. verbale del dibattimento 15.9.2006) – che indica l’assenza di particolari

difficoltà di fatto e/o di diritto del caso];

che

determinante è del resto non tanto l'impiego temporale effettivo nel caso concreto,

quanto semmai quello medio che un avvocato diligente avrebbe profuso, secondo

la normale esperienza, nell'esecuzione di un mandato di complessità analoga

(REP. 1998 n. 126);

che

nell’esecuzione del mandato al legale spetta altresì tenere conto di una certa

proporzionalità;

che viene

pertanto ammesso un onorario pari 10 ore e 10 minuti a CHF 215.--/ora, come

postulato, per complessivi CHF 2'185.85, di cui 120 minuti (in luogo di 295) inerenti

i colloqui con l’istante (di persona/telefonici), 35 minuti inerenti gli

scritti [come esposto, tranne la lettera 13.5.2006 alla Pretura penale (10 min)],

5.

minuti (come esposto) inerenti la telefonata 7.9.2006 alla Pretura penale, 240

minuti (in luogo di 540) inerenti l’esame degli atti (verbali/decisione della

Corte delle assise criminali in re __________) e la preparazione del

dibattimento e 210 minuti (come esposto) inerenti il dibattimento;

che a questa

somma vanno aggiunte le spese, riconosciute – come esposte – in CHF 268.05;

che l’IVA (su

CHF 2'398.40) ammonta a CHF 182.25;

che alla qui

istante va pertanto rifuso – a titolo di spese legali – l’importo di CHF

2'636.15;

che protesta

le ripetibili;

che – nella commisurazione dell’onorario

relativo alla formulazione dell’istanza di indennità – questa Camera, oltre i

parametri elaborati dal Consiglio di moderazione per la determinazione

dell’adeguatezza delle spese di patrocinio legale, tiene in particolare in

considerazione il grado di accoglimento del gravame;

che la

stesura dell’istanza non presentava dal profilo giuridico e fattuale difficoltà

particolari;

che l’onere

lavorativo può del resto essere considerato limitato dal momento che il

patrocinatore conosceva la fattispecie;

che va

pertanto ammesso – tenuto conto del solo parziale accoglimento della domanda –

un importo di CHF 400.--, comprendente onorario, spese ed IVA;

che, alla

luce delle suddette considerazioni, a IS 1 va rifuso l’importo complessivo di

CHF 3'036.15, di cui CHF 2'636.15 per spese legali e CHF 400.-- per ripetibili

di questa sede;

che interessi

di mora non sono pretesi;

che giusta

l’art. 39 cpv. 2 LTG la tassa di giustizia per le azioni concernenti

l’indennità dell’accusato prosciolto e l’indennità per la detenzione illegale è

fissata nei limiti stabiliti nell’art. 14 cpv. 1 n. 1 LTG e nell’art. 17 LTG;

che la tassa

di giustizia di CHF 400.-- e le spese di CHF 50.--, per complessivi CHF 450.--,

sono poste a carico della qui istante, parzialmente soccombente in ragione di

4/10 circa, per la somma di CHF 180.--.

Dispositivo

Per questi motivi,

richiamati gli art. 317 ss. CPP ed ogni

altra norma applicabile,

pronuncia

1. L’istanza è

parzialmente accolta.

Di

conseguenza lo Stato della Repubblica e del Cantone Ticino, Bellinzona, in relazione

al giudizio 15.9.2006 del presidente della Pretura penale Marco Kraushaar (inc.

__________), rifonderà a IS 1, __________, __________, a titolo di indennità

giusta gli art. 317 ss. CPP, l’importo di CHF 3'036.15.

2. La tassa di

giustizia di CHF 400.-- e le spese di CHF 50.--, per complessivi CHF 450.--

(quattrocentocinquanta), sono poste a carico di IS 1, __________, __________, in

ragione di CHF 180.-- (centottanta).

3. Rimedi di

diritto:

Contro la

presente decisione è dato ricorso in materia penale al Tribunale federale entro

il termine di trenta giorni dalla notificazione.

Qualora non

sia ammissibile il ricorso in materia penale, contro la presente decisione è

ammesso il ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale

entro il termine di trenta giorni dalla notificazione.

4. Intimazione:

per

conoscenza:

terzi

implicati

1. PI

1

2. PI

2

Per la Camera dei ricorsi penali

Il presidente La

segretaria

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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