60.2006.38
istanza di indennità per ingiusto procedimento. spese di patrocinio. danno materiale. torto morale.
1 settembre 2006Italiano18 min
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Numero d'incarto:
60.2006.38
Data decisione, Autorità:
01.09.2006, CRP
Titolo:
istanza di indennità per ingiusto procedimento. spese di patrocinio. danno materiale. torto morale.
DIRITTO ALL'INDENNITÀ
INDENNITÀ PER INGIUSTO PROCEDIMENTO
REGRESSO
art. 317 CPP-TI
Incarto n.
60.2006.38
Lugano
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La Camera dei ricorsi penali del
Tribunale d'appello
composta dai giudici:
Mauro Mini, presidente,
Raffaele
Guffi, Ivano Ranzanici
segretaria:
Alessandra Mondada, vicecancelliera
sedente per statuire sull’istanza 26/27.1.2006 presentata da
IS 1, ,
patr. da: PR 1
tendente ad ottenere, in relazione all’esito del procedimento
penale sfociato nel decreto di abbandono 21.3.2005 emanato dal procuratore pubblico
Mario Branda (ABB __________), un’indennità a’ sensi degli art. 317 ss. CPP;
richiamati lo scritto 2/3.2.2006 del magistrato inquirente, che si
rimette al giudizio di questa Camera, e le osservazioni 20/21.2.2006 di PI 1, __________
(patr. da: avv. PR 2, __________), che si oppone alla sua condanna al rimborso
allo Stato dell’indennità in applicazione dell’art. 322 CPP;
letti ed esaminati gli atti;
considerato
in fatto ed in diritto
che
IS 1 è stato arrestato il 2.9.2004 con le accuse di atti sessuali con persone
incapaci di discernimento o inette a resistere, sub. coazione sessuale e
violenza carnale (AI 7/8);
che
l’arresto è stato confermato il giorno successivo dal giudice dell’istruzione e
dell’arresto Ursula Züblin per l’esistenza di gravi e concreti indizi di
colpevolezza e di bisogni dell’istruzione (AI 9);
che
il qui istante è stato scarcerato il 14.9.2004 (AI 16);
che
con decisione 21.3.2005 il procuratore pubblico ha decretato l’abbandono del
procedimento penale per insufficienza di prove (AI 31);
che
con l’istanza in esame – presentata nel termine di un anno di cui all’art. 320
cpv. 1 CPP – IS 1 chiede, protestando le ripetibili, che lo Stato della
Repubblica e del Cantone Ticino sia condannato a versargli, quale risarcimento del
danno sofferto in seguito al procedimento penale, l’importo di CHF 27'710.20,
oltre interessi, di cui CHF 6'158.35 per spese legali, CHF 8'051.85 per danni
materiali e CHF 13'500.-- per torto morale;
che
giusta l'art. 317 CPP l'accusato prosciolto – ossia assolto al processo dalla
Corte delle assise correzionali o criminali o dal pretore, oppure liberato da
ogni accusa con decreto di abbandono – ha diritto ad un'indennità nella forma
della rifusione delle spese di patrocinio, del risarcimento dei danni materiali
e della riparazione del torto morale (REP. 1998 n. 126; R. HAUSER / E. SCHWERI
/ K. HARTMANN, Schweizerisches Strafprozessrecht, 6. ed., Basilea 2005, § 109
n. 1 ss.; G. PIQUEREZ, Procédure pénale suisse, Zurigo 2000, n. 4017 ss.);
che
– nello stabilire l'importo delle spese di patrocinio da risarcire – questa
Camera verifica la conformità della nota di onorario ai criteri della Tariffa
dell'Ordine degli avvocati (TOA), applicando i parametri giurisprudenziali
seguiti dal Consiglio di moderazione;
che
giusta l'art. 37 TOA per tutti i procedimenti penali l'avvocato ha diritto di
esporre, per l'assistenza al patrocinato durante le informazioni preliminari,
l'istruttoria e la preparazione al dibattimento, un supplemento che non deve in
ogni caso eccedere quello massimo previsto dagli art. 31 ss. TOA, ossia CHF
5'000.-- per i procedimenti di contravvenzioni a leggi cantonali e federali,
CHF 3'000.-- per i processi davanti al pretore, CHF 15'000.-- per i processi
davanti alla Corte delle assise correzionali e CHF 50'000.-- per i processi davanti
alla Corte delle assise criminali;
che,
entro tali limiti, l'onorario deve essere stabilito in base ai principi
generali dell'art. 8 TOA, cioè secondo la complessità e l'importanza, il valore
e l'estensione della pratica, la competenza professionale e la responsabilità
dell'avvocato, il tempo e la diligenza impiegati, la situazione sociale e
patrimoniale delle parti, l'esito conseguito e la sua prevedibilità;
che
il Consiglio di moderazione fissa dal 2001 la remunerazione, a dipendenza della
complessità della fattispecie, a CHF 250.-- orari per i casi più semplici (CHF
200.-- dal 1992 e CHF 220.-- dal 1996), senza stabilire un limite massimo;
che
nel riconoscimento dell'onorario risarcibile questa Camera ammette onorari corrispondenti
ad una regolare, ordinata e ragionevole conduzione del mandato, applicando
criteri corrispondenti a quanto mediamente praticato, lasciando a carico del
patrocinato la parte riconducibile ad una specifica scelta del patrocinatore;
che
in questo senso si tiene conto della complessità e dell'importanza della
pratica, delle difficoltà fattuali e giuridiche, della responsabilità,
dell'impegno, della diligenza e del tempo impiegati, nonché della prevedibilità
dell'esito del procedimento;
che
in altre parole l'onorario a tempo va stabilito prendendo quale parametro un
avvocato sperimentato nel diritto penale, tenuto conto di un ragionevole
margine di oscillazione connesso con le particolarità del caso;
che
il 3.9.2004 il giudice dell’istruzione e dell’arresto ha designato l’avv. PR 1
difensore d’ufficio del qui istante, che il 5.10.2004 è stato ammesso al
beneficio del gratuito patrocinio (AI 10/19);
che
– essendo stato prosciolto dalle accuse – ha nondimeno diritto di chiedere
un’indennità per ingiusto procedimento;
che
l’istante postula la rifusione della nota professionale del suo patrocinatore
di complessivi CHF 6'158.35 [di cui CHF 5'420.-- di onorario, CHF 303.30 di
spese e CHF 435.05 di IVA (doc. G)];
che
la nota non precisa la tariffa applicata ed il dispendio di tempo;
che
il caso – malgrado la gravità dei reati ipotizzati – non presentava particolari
difficoltà di fatto o di diritto, circostanza che difatti IS 1 non sostiene;
che
in queste circostanze si giustifica applicare la tariffa di CHF 250.--/ora,
come da prassi all’epoca del mandato;
che
– adottando la citata tariffa – il dispendio di tempo corrispondente all’onorario
esposto (CHF 5'420.--) è pari a 21 ore e 40 minuti circa;
che
esso appare – per un avvocato con le dovute conoscenze in ambito penale –
oggettivamente sproporzionato alla fattispecie;
che
l’intervento del legale è infatti stato modesto: l’avv. PR 1 si è invero
limitato – segnatamente – a prendere atto degli interrogatori (effettuati in
polizia), a chiedere il dissequestro di alcuni oggetti, a sollecitare la
conclusione del procedimento ed a redigere l’istanza in esame;
che
il numero dei colloqui con il qui istante, rispettivamente degli scritti al suo
indirizzo è pertanto eccessivo, non giustificato dalle effettive necessità di istruttoria
e quindi di patrocinio;
che
determinante è non tanto l'impiego temporale effettivo nel caso concreto,
quanto semmai quello medio che un avvocato diligente avrebbe profuso, secondo
la normale esperienza, nell'esecuzione di un mandato di complessità analoga
(REP. 1998 n. 126);
che
viene quindi ammesso un onorario pari 9 ore e 30 minuti a CHF 250.--/ora, per
complessivi CHF 2'375.--, di cui 180 minuti inerenti i colloqui con l’istante (presso
le carceri/in studio/telefonici), 120 minuti inerenti gli scritti, 30 minuti
inerenti gli ulteriori colloqui telefonici, 180 minuti inerenti l’esame degli
atti e 60 minuti inerenti la preparazione [colloqui, scritti (in sostanza le
prestazioni indicate nella nota a partire dal 5.4.2005, “Lettera a Dr. __________”)]
e la stesura dell’istanza di indennità [ritenuto che – nella commisurazione
dell’onorario relativo alla formulazione di questa domanda – la Camera dei
ricorsi penali, oltre i parametri elaborati dal Consiglio di moderazione per la
determinazione dell’adeguatezza delle spese di patrocinio legale, tiene in
particolare in considerazione il grado di accoglimento del gravame, che nella
fattispecie – come si vedrà – è unicamente (molto) parziale];
che
a questa somma vanno aggiunte le spese, pari a CHF 235.60, di cui CHF 40.-- inerenti
gli scritti e le telefonate al qui istante (importo che considera, come esposto
in precedenza, le limitate necessità di frequenti relazioni legale – cliente),
CHF 95.60 (come esposto) inerenti gli scritti e le telefonate a terzi e CHF
100.-- inerenti l’istanza di indennità [in sostanza, come detto, le prestazioni
indicate nella nota a partire dal 5.4.2005, “Lettera a Dr. __________”,
e le spese della domanda medesima, non puntualizzate (il tutto ridotto in
considerazione del solo limitato accoglimento dell’istanza)];
che
l’IVA ammonta a CHF 198.40;
che
all’istante va pertanto rifuso – a titolo di spese legali – l’importo di CHF
2'809.--;
che
per gli interessi moratori sono applicabili le disposizioni generali del CO e
pertanto essi vanno riconosciuti al tasso del 5% (art. 104 cpv. 1 CO) dalla
prima interpellazione agli atti (art. 102 CO), ossia – nel caso concreto –
dall’introduzione in data 26.1.2006 della presente istanza;
che
– con riferimento al risarcimento dei danni materiali – secondo la
giurisprudenza sviluppata da questa Camera nell'interpretazione delle norme
precedentemente in vigore, in merito al concetto dei danni pecuniari da
risarcire, era stato inizialmente affermato che "tali sono e non
possono essere altri che quelli della perdita di guadagno e di occupazione"
(REP. 1925 p. 312), per poi successivamente confermare l'estensione
interpretativa del danno pecuniario al "danno patrimoniale, materiale"
e cioè del lucrum cessans e del damnum emergens in nesso di causa ed effetto
(REP. 1985 p. 406 e 1988 p. 422);
che
l'accusato deve dimostrare che il danno subito é la conseguenza diretta
dell'accusa o della detenzione;
che
per la valutazione e l'estensione del danno sono applicabili, quale diritto
suppletivo, gli art. 42 ss. CO (R. HAUSER / E. SCHWERI
/ K. HARTMANN, op. cit., § 109 n. 7);
che
il qui istante chiede la somma di CHF 8'051.85, di cui CHF
1'856.40 per la perdita di salario durante i 14 giorni di detenzione, CHF
5'304.10 per la perdita di guadagno pari al periodo di disdetta di due mesi del
contratto di lavoro (ritenuto che, a suo dire, sarebbe stato licenziato in ragione
dell’arresto, senza il quale avrebbe potuto continuare a lavorare), CHF 391.35
per le spese mediche e CHF 500.-- per le spese di trasferta __________;
che
al proposito afferma che in seguito al procedimento penale “(…) ha perso il
proprio lavoro e si è trovato ad un tratto confrontato con diversi debiti e
difficoltà. Egli non ha potuto pagare con puntualità le rate del leasing auto,
le pigioni per l’appartamento e l’abbonamento per il cellulare. (…) è oggi
confrontato con problemi di natura psichica direttamente legati alla violenza
con la quale è stato arrestato e accusato di crimini mai commessi. Deve
sottoporsi a trattamento medico permanente ed assumere dei farmaci. La prognosi
a media e lunga scadenza si presenta sfavorevole” (istanza 26/27.1.2006, p.
2);
che
– con riferimento alla perdita di guadagno – sostiene in particolare che il suo
legale avrebbe avuto “(…) diversi contatti con il datore di lavoro per
chiarire le circostanze esatte del licenziamento (spec. prestazioni 8.4.2004,
27.4.2005, 17.5.2005, 3.6.2005). In questi contatti diversi responsabili di __________
e di __________ hanno dichiarato che il rapporto di lavoro avrebbe potuto
continuare se non fosse intervenuta l’assenza dovuta all’arresto. Malgrado
queste dichiarazioni e malgrado diversi solleciti telefonici, e pure scritti
(cfr. lettera 3 giugno 2005 a __________), non è stato possibile finora
ottenere documenti che attestassero queste circostanze” (istanza
26/27.1.2006, p. 3);
che
il 2.9.2004, in sede di audizione, ha dichiarato che “(…) sono stato assunto
dalla __________ di __________, e questi ultimi m’impiegano presso la __________,
di __________, con la funzione di insaccatore di grafite” (verbale di
interrogatorio 2.9.2004, p. 2, allegato al rapporto di inchiesta di polizia
giudiziaria 1.2.2005, AI 24);
che
al proposito ha prodotto la scheda di salario inerente il mese di agosto 2004
(doc. B);
che
tale atto non è tuttavia sufficiente per provare la pretesa perdita di salario
di CHF 1'856.40, che non sostanzia ulteriormente: il qui istante ha invero detto
che il suo stipendio “(…) è variabile, a dipendenza delle ore che faccio”
(verbale di interrogatorio 2.9.2004, p. 2, allegato al rapporto di inchiesta di
polizia giudiziaria 1.2.2005, AI 24), per cui non necessariamente si è prodotto
l’asserito nocumento;
che
il danno non appare di conseguenza sufficientemente liquido;
che
in realtà IS 1 non ha dimostrato – documentando, come gli incombeva
[N. SALVIONI, Codice di procedura penale annotato, Locarno 1999, ad art. 317
CPP, ad art. 317 CPP, p. 506: “(…) per le spese di patrocinio ed i danni
materiali si deve invece parlare di rifusione, ossia di risarcimento pieno,
stabilito in base alla documentazione prodotta dall'accusato prosciolto”] –
l’esistenza del preteso danno;
che
non ha inoltre provato la presenza di un nesso di causalità naturale ed
adeguato (cfr., al proposito, decisione TF 1P.602/2003 del 23.2.2004) tra il
procedimento penale promosso nei suoi confronti e la perdita del posto di
lavoro: il rapporto di impiego era per sua natura provvisorio, come del resto riconosce
anche il qui istante [“(…) lavoratore su chiamata, con poca formazione e una
situazione personale e sociale di per sé già delicata “(…)” (istanza
26/27.1.2006, p. 3)], per cui – in queste circostanze – il licenziamento non necessariamente
è da ricondurre al suo arresto, come pretende, ma – piuttosto – ad altri fattori;
che
il fatto che – nel lasso di tempo di quasi un anno dall’emanazione del decreto
di abbandono (art. 320 cpv. 1 CPP) – non sia stato in grado di ottenere dal
datore di lavoro uno scritto attestante le ragioni dello scioglimento del
rapporto di impiego non sostanzia peraltro le sue affermazioni in capo alle
ragioni del medesimo: mal si vede, infatti, perché – qualora il motivo della
perdita del lavoro fosse stato effettivamente l’arresto, rispettivamente il
procedimento penale – il datore di lavoro non abbia proceduto a certificare questa
circostanza;
che
– evidentemente – all’origine dello scioglimento del rapporto di lavoro ci
devono essere altri motivi: non necessariamente, quindi, se non fosse intervenuto
l’arresto “(…) avrebbe potuto continuare a lavorare (…)” (istanza
26/27.1.2006, p. 2);
che
pertanto non può esigere il risarcimento di un pregiudizio materiale solo
dichiarato ma non provato;
che
– a suo dire – “a causa del trauma subito a seguito del procedimento (…) ha
dovuto ricorrere a delle cure mediche” (istanza 26/27.1.2006, p. 2), di cui
chiede il rimborso (CHF 391.35, doc. D);
che
nondimeno, in sede di audizione, il qui istante ha riferito che “(…) sono in
cura dal dr. __________ di __________, da circa un paio d’anni, siccome soffro
di dolori alla schiena, soffro d’infezione intestinale cronica ed ho avuto
anche problemi depressivi” (verbale di interrogatorio 2.9.2004, p. 11,
allegato al rapporto di inchiesta di polizia giudiziaria 1.2.2005, AI 24);
che
– nel corso della perquisizione 2.9.2004 del suo appartamento – sono stati
sequestrati medicamenti antidepressivi (allegati 20/44 al rapporto di
inchiesta di polizia giudiziaria 1.2.2005, AI 24);
che
inoltre già prima dell’arresto la situazione socio-economica – invocata
dal dr. med. __________ nel certificato medico 30.6.2005 (doc. C) – di IS 1 non
era serena: questi ha infatti detto che “(…) ho alcuni debiti, complessivamente
sui fr. 10'000.--, inerenti a fatture arretrate, oppure all’affitto del mio
appartamento; sono tre mesi che non posso pagarlo” (verbale di
interrogatorio 2.9.2004, p. 2, allegato al rapporto di inchiesta di polizia giudiziaria
1.2.2005, AI 24);
che
pertanto l’esistenza di un nesso causale adeguato tra il procedimento penale e
questa posta del danno è tutt’altro che palese (da qui l’inutilità di esperire
una perizia sul pregiudizio alla salute e sulla capacità contributiva dell’istante);
che
IS 1 postula CHF 500.-- per le spese di trasferta __________ per incontrare il
suo patrocinatore;
che
vi è evidentemente un nesso di causalità naturale ed adeguato
tra il procedimento penale promosso nei suoi confronti e questa pretesa;
che
si giustifica quindi ammettere la suddetta posta del danno, riconoscendo le
spese di trasferta per una conferenza con il suo legale (ritenuto che, come
detto, le necessità di istruttoria e quindi di patrocinio non imponevano costanti
contatti patrocinatore – cliente);
che
viene risarcito l’importo di CHF 14.40, pari al costo del biglietto ferroviario
di seconda classe __________ [oggi CHF 14.40 (che giustifica di non riconoscere
interessi su questa pretesa)], in applicazione del principio secondo cui il
danneggiato è tenuto a ridurre il danno (art. 44 CO);
che
l'indennità prevista dall'art. 317 CPP si estende anche al danno morale patito
dall'accusato prosciolto;
che
la determinazione dell'ammontare dell'indennità é lasciata al potere
d'apprezzamento del giudice ed é stabilita in funzione della gravità della
lesione alla personalità, conformemente agli art. 42 ss. CO (DTF 113 Ia 177 e rif.; R. HAUSER / E. SCHWERI / K. HARTMANN, op.
cit., § 109 n. 7);
che l’art. 49 CO prevede che un'indennità è concessa nel caso in cui
la gravità dell'offesa alla personalità lo giustifichi e questa non sia stata
riparata in altro modo;
che
è necessario tenere conto delle circostanze del caso concreto, in particolare
del pregiudizio recato all'integrità fisica, psichica o alla reputazione
dell'accusato, della gravità dell'accusa, del numero di persone venute a
conoscenza dei fatti, come pure della situazione familiare e professionale
dell'accusato (decisione TF 1P.602/2003 del 23.2.2004; DTF 125 III 70, 269 e
412, 113 IV 93 e 112 Ib 446);
che
la privazione della libertà, in quanto tale, costituisce una grave lesione
della personalità dell'accusato ed il Tribunale federale riconosce un diritto
all'indennità per torto morale anche per arresti di breve durata (DTF 113 Ia
Fatti
177 e 113 Ib 155; REP. 1973, p. 229);
che
secondo dottrina e giurisprudenza, in caso di detenzione ingiustificata, il
torto morale dev'essere fissato secondo il cosiddetto “metodo bifasico”
(HÜTTE / DUCKSCH / GROSS, Le tort moral, Zurigo 1996, I/105 ss.; P. MÜNCH,
Bemessung der Genugtuung für ungerechtfertigten Freiheitsentzug; in: ZBJV 1998,
p. 237 s.; REP. 1998 n. 126 nota 5);
che
nella prima fase occorre stabilire un importo base in funzione, soprattutto,
della durata della detenzione;
che
questa Camera ha adottato, quale criterio orientativo, di riconoscere in genere
un importo forfetario di CHF 100.-- per ogni giornata di detenzione (REP. 1998
n. 126 nota 5.1 con numerosi riferimenti);
che
la Camera d'accusa del Tribunale federale considera di regola adeguato
riconoscere un'indennità giornaliera anche superiore, per periodi comunque di
privazione della libertà più brevi e nella misura in cui non sussistano
particolari motivi che ne giustifichino un aumento o una diminuzione (decisioni
TF 8G.19/1997 del 5.5.1997 e 8G.59/2000 del 7.12.2000): giurisprudenza alla
quale, sia notato di transenna, anche questa Camera si è adeguata (decisione
25.4.2002 in re S.R., inc. 60.2001.111);
che
nella seconda fase l'importo base ottenuto può essere corretto verso il basso o
verso l'alto, alla luce delle circostanze del singolo caso, vale a dire dei
vari fattori ricordati in precedenza, e in particolare delle eventuali
conseguenze fisiche o psichiche per l'accusato;
che
benché il denaro possa apparire inadeguato a compensare le frustrazioni
inevitabilmente legate alla carcerazione, l’indennità per torto morale non deve
neppure essere puramente simbolica;
che
Considerandi
al proposito il qui istante postula la somma di CHF 3'500.-- (CHF 250.--/giorno)
per i 14 giorni di detenzione preventiva sofferta e l’ulteriore importo di CHF 10'000.--
in virtù della “(…) particolare gravità dei reati ingiustamente ascrittigli
e la conseguente condanna sociale per questi reati, (…)” (istanza
26/27.1.2006, p. 3);
che
– come detto – IS 1 è stato arrestato il 2.9.2004 (AI 7) ed è stato scarcerato
il 14.9.2004 (AI 16);
che
per i 14 (recte: 13) giorni di detenzione preventiva ingiustamente patita gli
viene quindi assegnato l’importo base di CHF 2'600.-- (CHF 200.--/giorno, come
da prassi);
che
nella fattispecie non vi sono elementi che giustificano un aumento o una
diminuzione della somma indicata, in particolare con riferimento ai criteri
menzionati in precedenza;
che,
a titolo di torto morale, gli vengono pertanto assegnati CHF 2’600.--, oltre
interessi dal 14.9.2004 (ossia dalla data di scarcerazione, come da prassi),
importo che tiene conto della gravità delle accuse, della loro ripercussione
sociale e della soddisfazione personale già derivabile dal riconoscimento che
il procedimento penale era ingiustificato, come avvalorato dal decreto di
abbandono 21.3.2005 e da questo stesso giudizio;
che
all’istante va quindi rifuso l’importo di CHF 5'423.40, di cui CHF 2'809.--,
oltre interessi, per spese legali, CHF 14.40 per danni materiali e CHF 2'600.--,
oltre interessi, per torto morale;
che le ripetibili –
protestate – sono state considerate nella nota professionale;
che
giusta l'art. 322 CPP il denunciante, il querelante, la parte civile ed il
coaccusato possono essere condannati a rimborsare in tutto o in parte
l'indennità allo Stato, se il procedimento è stato cagionato da loro dolo o
negligenza grave;
che
nella fattispecie non sono dati i presupposti di cui al citato articolo, il
procedimento penale non apparendo del tutto ingiustificato;
che
si prescinde quindi dall’applicazione di detta disposizione;
che
la procedura di indennità è gratuita (art. 320 cpv. 5 CPP).
Dispositivo
Per questi motivi,
richiamati gli art. 317 ss. CPP ed ogni altra norma applicabile,
pronuncia
1. L’istanza
è parzialmente accolta.
§ Di
conseguenza lo Stato della Repubblica e del Cantone Ticino, Bellinzona, in
relazione al decreto di abbandono 21.3.2005 del procuratore pubblico Mario
Branda (ABB __________), rifonderà a IS 1, __________, __________, a titolo di
indennità giusta gli art. 317 ss. CPP, l’importo di CHF 5'423.40, oltre
interessi al 5% dal 26.1.2006 su CHF 2'809.-- e dal 14.9.2004 su CHF 2'600.--.
2. Non
si prelevano tassa di giustizia e spese.
3. Intimazione:
terzi
implicati
PI 1
patr. da: PR 2
Per la Camera dei ricorsi penali
Il presidente La
segretaria
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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