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Decisione

60.2006.38

istanza di indennità per ingiusto procedimento. spese di patrocinio. danno materiale. torto morale.

1 settembre 2006Italiano18 min

Source ti.ch

Fatti

177 e 113 Ib 155; REP. 1973, p. 229);

che

secondo dottrina e giurisprudenza, in caso di detenzione ingiustificata, il

torto morale dev'essere fissato secondo il cosiddetto “metodo bifasico”

(HÜTTE / DUCKSCH / GROSS, Le tort moral, Zurigo 1996, I/105 ss.; P. MÜNCH,

Bemessung der Genugtuung für ungerechtfertigten Freiheitsentzug; in: ZBJV 1998,

p. 237 s.; REP. 1998 n. 126 nota 5);

che

nella prima fase occorre stabilire un importo base in funzione, soprattutto,

della durata della detenzione;

che

questa Camera ha adottato, quale criterio orientativo, di riconoscere in genere

un importo forfetario di CHF 100.-- per ogni giornata di detenzione (REP. 1998

n. 126 nota 5.1 con numerosi riferimenti);

che

la Camera d'accusa del Tribunale federale considera di regola adeguato

riconoscere un'indennità giornaliera anche superiore, per periodi comunque di

privazione della libertà più brevi e nella misura in cui non sussistano

particolari motivi che ne giustifichino un aumento o una diminuzione (decisioni

TF 8G.19/1997 del 5.5.1997 e 8G.59/2000 del 7.12.2000): giurisprudenza alla

quale, sia notato di transenna, anche questa Camera si è adeguata (decisione

25.4.2002 in re S.R., inc. 60.2001.111);

che

nella seconda fase l'importo base ottenuto può essere corretto verso il basso o

verso l'alto, alla luce delle circostanze del singolo caso, vale a dire dei

vari fattori ricordati in precedenza, e in particolare delle eventuali

conseguenze fisiche o psichiche per l'accusato;

che

benché il denaro possa apparire inadeguato a compensare le frustrazioni

inevitabilmente legate alla carcerazione, l’indennità per torto morale non deve

neppure essere puramente simbolica;

che

Considerandi

al proposito il qui istante postula la somma di CHF 3'500.-- (CHF 250.--/giorno)

per i 14 giorni di detenzione preventiva sofferta e l’ulteriore importo di CHF 10'000.--

in virtù della “(…) particolare gravità dei reati ingiustamente ascrittigli

e la conseguente condanna sociale per questi reati, (…)” (istanza

26/27.1.2006, p. 3);

che

– come detto – IS 1 è stato arrestato il 2.9.2004 (AI 7) ed è stato scarcerato

il 14.9.2004 (AI 16);

che

per i 14 (recte: 13) giorni di detenzione preventiva ingiustamente patita gli

viene quindi assegnato l’importo base di CHF 2'600.-- (CHF 200.--/giorno, come

da prassi);

che

nella fattispecie non vi sono elementi che giustificano un aumento o una

diminuzione della somma indicata, in particolare con riferimento ai criteri

menzionati in precedenza;

che,

a titolo di torto morale, gli vengono pertanto assegnati CHF 2’600.--, oltre

interessi dal 14.9.2004 (ossia dalla data di scarcerazione, come da prassi),

importo che tiene conto della gravità delle accuse, della loro ripercussione

sociale e della soddisfazione personale già derivabile dal riconoscimento che

il procedimento penale era ingiustificato, come avvalorato dal decreto di

abbandono 21.3.2005 e da questo stesso giudizio;

che

all’istante va quindi rifuso l’importo di CHF 5'423.40, di cui CHF 2'809.--,

oltre interessi, per spese legali, CHF 14.40 per danni materiali e CHF 2'600.--,

oltre interessi, per torto morale;

che le ripetibili –

protestate – sono state considerate nella nota professionale;

che

giusta l'art. 322 CPP il denunciante, il querelante, la parte civile ed il

coaccusato possono essere condannati a rimborsare in tutto o in parte

l'indennità allo Stato, se il procedimento è stato cagionato da loro dolo o

negligenza grave;

che

nella fattispecie non sono dati i presupposti di cui al citato articolo, il

procedimento penale non apparendo del tutto ingiustificato;

che

si prescinde quindi dall’applicazione di detta disposizione;

che

la procedura di indennità è gratuita (art. 320 cpv. 5 CPP).

Dispositivo

Per questi motivi,

richiamati gli art. 317 ss. CPP ed ogni altra norma applicabile,

pronuncia

1. L’istanza

è parzialmente accolta.

§ Di

conseguenza lo Stato della Repubblica e del Cantone Ticino, Bellinzona, in

relazione al decreto di abbandono 21.3.2005 del procuratore pubblico Mario

Branda (ABB __________), rifonderà a IS 1, __________, __________, a titolo di

indennità giusta gli art. 317 ss. CPP, l’importo di CHF 5'423.40, oltre

interessi al 5% dal 26.1.2006 su CHF 2'809.-- e dal 14.9.2004 su CHF 2'600.--.

2. Non

si prelevano tassa di giustizia e spese.

3. Intimazione:

terzi

implicati

PI 1

patr. da: PR 2

Per la Camera dei ricorsi penali

Il presidente La

segretaria

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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