60.2006.382
istanza di ispezione degli atti. ente ospedaliero quale istante.
20 novembre 2006Italiano3 min
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Numero d'incarto:
Fatti
60.2006.382
Data decisione, Autorità:
20.11.2006, CRP
Titolo:
istanza di ispezione degli atti. ente ospedaliero quale istante.
SEGRETEZZA E PUBBLICITÀ DEL PROCEDIMENTO
art. 27 CPP-TI
Incarto n.
60.2006.382
Lugano
20 novembre
2006
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La Camera dei ricorsi penali del
Tribunale d'appello
composta dai giudici:
Mauro Mini, presidente,
Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici
segretaria:
Daniela Rüegg, vicecancelliera
sedente per statuire sull’istanza 10.7./11.10.2006 presentata dall’
IS 1
tendente ad ottenere copia del reperto autoptico relativo ad un
loro paziente deceduto;
premesso che la richiesta è stata inviata direttamente al Ministero
pubblico, una prima volta in data 10.7.2006, una seconda volta in data
4.9.2006;
ritenuto che solo in data 4.10.2006 la richiesta è stata indirizzata
a questa Camera, come da indicazione del Ministero pubblico nel suo scritto del
2.10.2006;
richiamate le osservazioni 17/18.10.2006 del procuratore pubblico
Luca Maghetti, con le quali comunica il proprio nulla osta, osservando che il
reperto autoptico non è ancora pervenuto al Ministero pubblico;
letti ed esaminati gli atti;
considerato
in fatto ed in diritto
1. A
seguito di un incidente dall’esito mortale avvenuto il 21.5.2006, il Ministero
pubblico ha aperto un procedimento penale (inc. __________), ed ha disposto tra
le altre cose l’autopsia sullo sfortunato protagonista del sinistro.
Considerandi
2.
Con
la presente istanza, l’ente chiede di poter avere copia del referto autoptico,
al fine della discussione interna finalizzata alla qualità ed alla formazione.
3.
Giusta
l’art. 27 CPP – in vigore dall’1.1.1996, che ha precisato e completato il previgente
art. 8 vCPP, con riferimento anche alla giurisprudenza del Tribunale federale
(DTF 110 Ia 83 e 95 I 108) – "oltre ai casi previsti dal presente
codice, la Camera dei ricorsi penali può permettere l’ispezione degli atti di
un processo e l’estrazione di copie a chi giustifica un interesse giuridico
legittimo che prevale sui diritti personali delle persone implicate nel processo,
segnatamente su quelli delle parti, del denunciante, dei testimoni e dei
periti. La Camera dei ricorsi penali fissa le modalità dell’ispezione”.
4.
Nel
presente caso è dato un legittimo interesse giuridico all’esame del documento
di carattere medico, ritenuto comunque il segreto professionale a cui sono
tenuti gli operatori dell’ente richiedente.
5.
L’istanza
è accolta. Il documento richiesto sarà trasmesso dal Ministero pubblico
all’ente richiedente appena ne sarà in possesso.
6.
La
tassa di giustizia e le spese, contenute al minimo, sono poste a carico
dell’ente richiedente.
Per
questi motivi,
visto l'art. 27 CPP, l’art. 39 lit. f LTG ed ogni altra norma
applicabile,
pronuncia
1.
L’istanza
è accolta.
2.
La
tassa di giustizia di CHF 50.-- e le spese di CHF 30.--, per complessivi CHF
80.
-- (ottanta), sono poste a carico dell’IS 1, __________.
3.
Intimazione:
- (vs. rif. RR/ml);
- __________ di ritorno).
terzi
implicati
PI 1
Per la Camera dei ricorsi penali
Il presidente La
segretaria
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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