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Decisione

60.2006.382

istanza di ispezione degli atti. ente ospedaliero quale istante.

20 novembre 2006Italiano3 min

Source ti.ch

Fatti

60.2006.382

Data decisione, Autorità:

20.11.2006, CRP

Titolo:

istanza di ispezione degli atti. ente ospedaliero quale istante.

SEGRETEZZA E PUBBLICITÀ DEL PROCEDIMENTO

art. 27 CPP-TI

Incarto n.

60.2006.382

Lugano

20 novembre

2006

In nome

della Repubblica e Cantone

Ticino

La Camera dei ricorsi penali del

Tribunale d'appello

composta dai giudici:

Mauro Mini, presidente,

Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici

segretaria:

Daniela Rüegg, vicecancelliera

sedente per statuire sull’istanza 10.7./11.10.2006 presentata dall’

IS 1

tendente ad ottenere copia del reperto autoptico relativo ad un

loro paziente deceduto;

premesso che la richiesta è stata inviata direttamente al Ministero

pubblico, una prima volta in data 10.7.2006, una seconda volta in data

4.9.2006;

ritenuto che solo in data 4.10.2006 la richiesta è stata indirizzata

a questa Camera, come da indicazione del Ministero pubblico nel suo scritto del

2.10.2006;

richiamate le osservazioni 17/18.10.2006 del procuratore pubblico

Luca Maghetti, con le quali comunica il proprio nulla osta, osservando che il

reperto autoptico non è ancora pervenuto al Ministero pubblico;

letti ed esaminati gli atti;

considerato

in fatto ed in diritto

1. A

seguito di un incidente dall’esito mortale avvenuto il 21.5.2006, il Ministero

pubblico ha aperto un procedimento penale (inc. __________), ed ha disposto tra

le altre cose l’autopsia sullo sfortunato protagonista del sinistro.

Considerandi

2.

Con

la presente istanza, l’ente chiede di poter avere copia del referto autoptico,

al fine della discussione interna finalizzata alla qualità ed alla formazione.

3.

Giusta

l’art. 27 CPP – in vigore dall’1.1.1996, che ha precisato e completato il previgente

art. 8 vCPP, con riferimento anche alla giurisprudenza del Tribunale federale

(DTF 110 Ia 83 e 95 I 108) – "oltre ai casi previsti dal presente

codice, la Camera dei ricorsi penali può permettere l’ispezione degli atti di

un processo e l’estrazione di copie a chi giustifica un interesse giuridico

legittimo che prevale sui diritti personali delle persone implicate nel processo,

segnatamente su quelli delle parti, del denunciante, dei testimoni e dei

periti. La Camera dei ricorsi penali fissa le modalità dell’ispezione”.

4.

Nel

presente caso è dato un legittimo interesse giuridico all’esame del documento

di carattere medico, ritenuto comunque il segreto professionale a cui sono

tenuti gli operatori dell’ente richiedente.

5.

L’istanza

è accolta. Il documento richiesto sarà trasmesso dal Ministero pubblico

all’ente richiedente appena ne sarà in possesso.

6.

La

tassa di giustizia e le spese, contenute al minimo, sono poste a carico

dell’ente richiedente.

Per

questi motivi,

visto l'art. 27 CPP, l’art. 39 lit. f LTG ed ogni altra norma

applicabile,

pronuncia

1.

L’istanza

è accolta.

2.

La

tassa di giustizia di CHF 50.-- e le spese di CHF 30.--, per complessivi CHF

80.

-- (ottanta), sono poste a carico dell’IS 1, __________.

3.

Intimazione:

- (vs. rif. RR/ml);

- __________ di ritorno).

terzi

implicati

PI 1

Per la Camera dei ricorsi penali

Il presidente La

segretaria

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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