60.2006.383
Istanza di promozione dell'accusa. ricevibilità
22 novembre 2006Italiano4 min
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Numero d'incarto:
Fatti
60.2006.383
Data decisione, Autorità:
22.11.2006, CRP
Titolo:
Istanza di promozione dell'accusa. ricevibilità
ISTANZA DI PROMOZIONE DELL'ACCUSA
RICEVIBILITÀ
RICORSO ALLA CAMERA DEI RICORSI PENALI
art. 186 CPP-TI
art. 284 cpv. 1 let. b CPP-TI
Incarto n.
60.2006.383
Lugano
22 novembre
2006
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La Camera dei ricorsi penali del
Tribunale d'appello
composta dai giudici:
Mauro Mini, presidente,
Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici
segretaria:
Daniela Rüegg, vicecancelliera
sedente per statuire sull’istanza di promozione dell’accusa 11/12.10.2006
presentata dalla
IS 1
contro
la decisione di non luogo a procedere del 10.10.2006 del
procuratore generale (NLP __________);
letti ed esaminati gli atti;
considerato che
- il
4.10.2006 la IS 1 ha denunciato il pretore __________ __________;
- con
decisione 10.10.2006 il procuratore generale ha decretato il non luogo a procedere,
non ritenendo dati elementi costitutivi di un qualche reato penale;
- l'istanza
di promozione dell'accusa dell’11/12.10.2006 non
adempiva alle condizioni previste dall'art. 186 cpv. 1 CPP e che pertanto con ordinanza
12.10.2006 la Camera dei ricorsi penali (CRP) ha
invitato l'istante ad emendare il proprio gravame;
- neppure
l'allegato 19/20.10.2006 ed i successivi del 24.10.2006 e del 25.10.2006, in evasione di quanto richiesto dalla CRP, rispettano i presupposti
di cui all'art. 186 cpv. 1 CPP, ritenuto che l'istante si limita a ribadire,
del resto in modo alquanto confuso e prevenuto, la sua tesi senza dimostrare o
rendere verosimile l'esistenza di seri e concreti indizi di colpevolezza a
carico della denunciata;
- in
presenza di un non luogo a procedere, l'art. 186 cpv. 1 CPP concede alla parte
lesa, che si costituisce parte civile, la facoltà di presentare alla CRP, entro
dieci giorni, un'istanza motivata di promozione dell'accusa nei confronti del
denunciato o querelato;
- il
primo presupposto per l'accoglimento di un'istanza di promozione dell'accusa,
risultante da consolidata giurisprudenza (REP. 1994 p. 115, 1989 p. 598, 1987
p. 262), è l'esistenza di seri indizi di colpevolezza emergenti dagli atti: per
principio, infatti, l'azione penale è essenzialmente pubblica e, come tale,
esercitata dal procuratore pubblico (art. 2 CPP) per cui la sua promozione,
attraverso il preventivo esame dell'accusa contro una determinata persona (art.
189 CPP), non può essere lasciata all'arbitrio o al sentimento soggettivo della
parte lesa, ma deve fondarsi su oggettivi e concreti elementi indizianti;
- in
questo senso non è sufficiente una diversa interpretazione delle risultanze da
parte dell'istante, ma occorre la dimostrazione della verosimiglianza di alto
grado circa altra conclusione che merita approfondimento istruttorio;
- seconda
condizione (una volta data la prima) è la disponibilità di nuove prove da assumere,
rispettivamente la possibilità di approfondimento di prove già acquisite, tale
da consentire l'eventuale passo dall'indizio alla certezza, come alle
competenze del giudice di merito;
- manifestamente
l'istanza non adempie questi requisiti e pertanto deve essere dichiarata
irricevibile, ciò che consente di prescindere da un esame del merito, così come
dalla sua intimazione alle altre parti e al procuratore generale per osservazioni;
- la
tassa e le spese di giustizia seguono la soccombenza e vanno pertanto caricate
a IS 1 .
Per
questi motivi,
visti gli articoli di legge citati, nonché ogni altra norma
applicabile, per la tassa di giustizia e le spese gli art. 1 ss. e 39 lit. f
LTG,
pronuncia
1. L'istanza
è irricevibile.
Considerandi
2.
La
tassa di giustizia di CHF 50.-- e le spese di CHF 30.--, per complessivi CHF
80.
-- (ottanta), sono poste a carico di IS 1, __________.
3.
Intimazione:
-;
-,
terzi
implicati
Per la Camera dei ricorsi penali
Il presidente La
segretaria
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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