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Decisione

60.2006.383

Istanza di promozione dell'accusa. ricevibilità

22 novembre 2006Italiano4 min

Source ti.ch

Fatti

60.2006.383

Data decisione, Autorità:

22.11.2006, CRP

Titolo:

Istanza di promozione dell'accusa. ricevibilità

ISTANZA DI PROMOZIONE DELL'ACCUSA

RICEVIBILITÀ

RICORSO ALLA CAMERA DEI RICORSI PENALI

art. 186 CPP-TI

art. 284 cpv. 1 let. b CPP-TI

Incarto n.

60.2006.383

Lugano

22 novembre

2006

In nome

della Repubblica e Cantone

Ticino

La Camera dei ricorsi penali del

Tribunale d'appello

composta dai giudici:

Mauro Mini, presidente,

Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici

segretaria:

Daniela Rüegg, vicecancelliera

sedente per statuire sull’istanza di promozione dell’accusa 11/12.10.2006

presentata dalla

IS 1

contro

la decisione di non luogo a procedere del 10.10.2006 del

procuratore generale (NLP __________);

letti ed esaminati gli atti;

considerato che

- il

4.10.2006 la IS 1 ha denunciato il pretore __________ __________;

- con

decisione 10.10.2006 il procuratore generale ha decretato il non luogo a procedere,

non ritenendo dati elementi costitutivi di un qualche reato penale;

- l'istanza

di promozione dell'accusa dell’11/12.10.2006 non

adempiva alle condizioni previste dall'art. 186 cpv. 1 CPP e che pertanto con ordinanza

12.10.2006 la Camera dei ricorsi penali (CRP) ha

invitato l'istante ad emendare il proprio gravame;

- neppure

l'allegato 19/20.10.2006 ed i successivi del 24.10.2006 e del 25.10.2006, in evasione di quanto richiesto dalla CRP, rispettano i presupposti

di cui all'art. 186 cpv. 1 CPP, ritenuto che l'istante si limita a ribadire,

del resto in modo alquanto confuso e prevenuto, la sua tesi senza dimostrare o

rendere verosimile l'esistenza di seri e concreti indizi di colpevolezza a

carico della denunciata;

- in

presenza di un non luogo a procedere, l'art. 186 cpv. 1 CPP concede alla parte

lesa, che si costituisce parte civile, la facoltà di presentare alla CRP, entro

dieci giorni, un'istanza motivata di promozione dell'accusa nei confronti del

denunciato o querelato;

- il

primo presupposto per l'accoglimento di un'istanza di promozione dell'accusa,

risultante da consolidata giurisprudenza (REP. 1994 p. 115, 1989 p. 598, 1987

p. 262), è l'esistenza di seri indizi di colpevolezza emergenti dagli atti: per

principio, infatti, l'azione penale è essenzialmente pubblica e, come tale,

esercitata dal procuratore pubblico (art. 2 CPP) per cui la sua promozione,

attraverso il preventivo esame dell'accusa contro una determinata persona (art.

189 CPP), non può essere lasciata all'arbitrio o al sentimento soggettivo della

parte lesa, ma deve fondarsi su oggettivi e concreti elementi indizianti;

- in

questo senso non è sufficiente una diversa interpretazione delle risultanze da

parte dell'istante, ma occorre la dimostrazione della verosimiglianza di alto

grado circa altra conclusione che merita approfondimento istruttorio;

- seconda

condizione (una volta data la prima) è la disponibilità di nuove prove da assumere,

rispettivamente la possibilità di approfondimento di prove già acquisite, tale

da consentire l'eventuale passo dall'indizio alla certezza, come alle

competenze del giudice di merito;

- manifestamente

l'istanza non adempie questi requisiti e pertanto deve essere dichiarata

irricevibile, ciò che consente di prescindere da un esame del merito, così come

dalla sua intimazione alle altre parti e al procuratore generale per osservazioni;

- la

tassa e le spese di giustizia seguono la soccombenza e vanno pertanto caricate

a IS 1 .

Per

questi motivi,

visti gli articoli di legge citati, nonché ogni altra norma

applicabile, per la tassa di giustizia e le spese gli art. 1 ss. e 39 lit. f

LTG,

pronuncia

1. L'istanza

è irricevibile.

Considerandi

2.

La

tassa di giustizia di CHF 50.-- e le spese di CHF 30.--, per complessivi CHF

80.

-- (ottanta), sono poste a carico di IS 1, __________.

3.

Intimazione:

-;

-,

terzi

implicati

Per la Camera dei ricorsi penali

Il presidente La

segretaria

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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