60.2006.387
Istanza di ispezione degli atti commissione di disciplina quale istante
20 novembre 2006Italiano5 min
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Numero d'incarto:
60.2006.387
Data decisione, Autorità:
20.11.2006, CRP
Titolo:
Istanza di ispezione degli atti commissione di disciplina quale istante
SEGRETEZZA E PUBBLICITÀ DEL PROCEDIMENTO
art. 27 CPP-TI
Incarto n.
60.2006.387
Lugano
20 novembre
2006
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La Camera dei ricorsi penali del
Tribunale d'appello
composta dai giudici:
Mauro Mini, presidente,
Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici
segretaria:
Daniela Rüegg, vicecancelliera
sedente per statuire sull’istanza 13/16.10.2006 presentata dalla
IS 1
tendente ad ottenere copia del verbale di un dibattimento penale
svoltosi avanti la Pretura penale;
richiamate le osservazioni 20/23.10.2006 dell'avv. dott. PI 2, che
contesta il principio del procedimento disciplinare aperto a suo carico, per
cui chiede di respingere l’istanza;
richiamate le osservazioni 19/23.10.2006 del presidente della
Pretura penale, con le quali comunica di non obbiettare all’accoglimento
dell’istanza;
ritenuto che l’avv. dott. PI 2 ha inviato ancora due scritti in data
24.10.2006 (con allegato uno scritto 3.10.2006) e 31.10./2.11.2006;
letti ed esaminati gli atti;
considerato
in fatto ed in diritto
1.In data
12.9.2006 la Pretura penale ha aggiornato un dibattimento relativo a tre
persone e diversi procedimenti (inc. __________, __________, __________, __________,
congiunti tra di loro) conseguenti al procedimento __________ (inc. Pretura __________).
Un'accusata è patrocinata dall’avv. dott. PI 2. Il dibattimento aperto alle
09.15 è stato sospeso alle 12.05 per la pausa pranzo. Ripreso alle 13.30, a
quel momento l’avv. dott. PI 2, dopo aver eccepito delle violazioni dell’art.
29 cpv. 2 Cost. fed. e dell’art. 6 CEDU, “abbandona la sala delle udienza”
dichiarando che se necessario, rinuncia al mandato dell’accusata. Conseguentemente
il presidente della Pretura penale ha disposto la disgiunzione del procedimento
a carico dell’accusata rimasta senza patrocinatore, ed ha continuato il dibattimento
a carico degli altri due accusati.
2.Con
scritto 22.9.2006 il presidente della Pretura penale ha segnalato al Consiglio
dell’Ordine degli avvocati il comportamento dell’avv. dott. PI 2 in occasione
del dibattimento del 12.9.2006, allegando alcuni articoli di giornali.
3.Con
scritto 13/16.10.2006, la IS 1 ha chiesto, in relazione al procedimento
disciplinare aperto a seguito della segnalazione, di potere ricevere copia del
verbale del dibattimento svoltosi presso la Pretura penale.
4.Il
presidente della Pretura penale non si è opposto all’accesso al verbale, che ha
conseguentemente inviato a questa Camera (in allegato alle proprie osservazioni
19/23.10.2006) unitamente ad un’istanza di rettifica e di complemento del
verbale del 22.9.2006 presentata dall’avv. dott. PI 2.
5.L’avv.
dott. PI 2 si oppone all’istanza, ritenendo nullo a priori il procedimento
disciplinare a suo carico. Come emerge dallo scritto 3.10.2006 alla Commissione
di disciplina (allegato allo scritto 24.10.2006) ritiene che un procedimento
non possa esser aperto in quanto il patrocinio penale continua tuttora ed in
via subordinata in quanto dichiara di aver agito correttamente nei confronti di
tutte le parti e del giudice. Nelle osservazioni 20/23.10.2006, con riferimento
anche ad uno scritto inviato al TF (ma non allegato), l’avv. dott. PI 2 contesta
la capacità civile dell’Ordine degli avvocati, perché il suo statuto sarebbe
contrario alla CEDU, alla Cost. fed., all’art. 27 CCS e alla LLCA. Non
esistendo l’Ordine in quanto tale, le decisioni della sua Commissione di
disciplina sarebbero nulle, ivi compresa la decisione di aprire un procedimento
disciplinare a suo carico. Mancando la legittimazione attiva all’Ordine, alla
sua commissione di disciplina, questa non ha neppure un interesse giuridico
legittimo ai sensi dell’art. 27 CPP.
6.Giusta
l’art. 27 CPP – in vigore dall’1.1.1996, che ha precisato e completato il
previgente art. 8 vCPP, con riferimento anche alla giurisprudenza del Tribunale
federale (DTF 110 Ia 83 e 95 I 108) – "oltre ai casi previsti dal
presente codice, la Camera dei ricorsi penali può permettere l’ispezione degli
atti di un processo e l’estrazione di copie a chi giustifica un interesse
giuridico legittimo che prevale sui diritti personali delle persone implicate
nel processo, segnatamente su quelli delle parti, del denunciante, dei testimoni
e dei periti. La Camera dei ricorsi penali fissa le modalità dell’ispezione”.
7.Preliminarmente
l’avv. dott. PI 2 contesta l’esistenza dell’Ordine degli avvocati, e ciò con riferimento
ad uno scritto 27.4.2004 (citato nelle osservazioni 20/23.10.2006) ma non allegato,
di modo che non è chiaro il fondamento della contestazione mossa all’Ordine.
Per questa carenza di motivazione non si giustifica di esaminare e risolvere
nel merito questa contestazione. Basti comunque considerare che l’esistenza e
la coattività dell’Ordine degli avvocati sono state esaminate da un parere
giuridico pubblicato in RDAT II-1993 p. 245 ss..
8.La
richiesta formulata dalla Commissione disciplinare è contenuta e mirata, e
riguarda il verbale di un dibattimento pubblico avanti alla Pretura penale. È
data certamente una connessione diretta con la segnalazione della Pretura
penale e con il procedimento disciplinare conseguentemente aperto. Per questo
motivo è dato un interesse giuridico legittimo a fondamento della richiesta,
che va accolta.
9.Unitamente
al verbale, ed all’allegato scritto relativo alle eccezioni in limine litis,
viene pure inviata alla Commissione istante l’istanza di rettifica e di
complemento del verbale del 22.9.2006, che la Pretura penale ha correttamente
trasmesso a questa Camera.
10.
In considerazione dei motivi a fondamento
dell’istanza, non si prelevano tassa di giustizia e spese.
Per questi motivi,
visto l’art. 27 CPP,
pronuncia
1. L’istanza
è accolta ai sensi dei considerandi.
Fatti
2. Non
si prelevano tassa di giustizia e spese.
3. Intimazione:
terzi
implicati
1. PI 1
Considerandi
2.
PI 2
3.
PI 3
Per la Camera dei ricorsi penali
Il presidente La
segretaria
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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