60.2006.390
Istanza di ispezione degli atti. assicurazione quale istante
22 novembre 2006Italiano3 min
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Numero d'incarto:
60.2006.390
Data decisione, Autorità:
22.11.2006, CRP
Titolo:
Istanza di ispezione degli atti. assicurazione quale istante
SEGRETEZZA E PUBBLICITÀ DEL PROCEDIMENTO
art. 27 CPP-TI
Incarto n.
60.2006.390
Lugano
22 febbraio
2006
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La Camera dei ricorsi penali del
Tribunale d'appello
composta dai giudici:
Mauro Mini, presidente,
Raffaele Guffi,
Ivano Ranzanici
segretaria:
Daniela Rüegg,
vicecancelliera
sedente per
statuire sull’istanza 17/18.10.2006 presentata dalla
IS 1 ,
tendente ad
ottenere l’autorizzazione a compulsare gli atti di un incarto penale;
richiamato lo
scritto 19/20.10.2006 del magistrato dei minorenni __________, mediante il
quale comunica di non avere particolari osservazioni da formulare;
richiamate le
osservazioni 10/23.10.2006 del patrocinatore di PI 2, con le quali comunica di
non avere nulla in contrario all’accoglimento della richiesta;
letti ed
esaminati gli atti;
considerato
in fatto ed
1.In data 14.11.2004, a seguito di un
incidente mortale della circolazione stradale, il magistrato dei minorenni ha aperto
un procedimento penale a carico di PI 2 (inc. __________).
2.La compagnia assicurativa istante,
quale assicuratore RC, chiede di poter avere accesso agli atti per determinarsi
sulle pretese avanzate dalle parti civili al procedimento penale. Come esposto
in entrata, le parti interpellate non hanno contrastato la richiesta.
3.Giusta l’art. 27 CPP – in vigore
dall’1.1.1996, che ha precisato e completato il previgente art. 8 vCPP, con
riferimento anche alla giurisprudenza del Tribunale federale (DTF 110 Ia 83 e
95 I 108) – "oltre ai casi previsti dal presente codice, la Camera dei
ricorsi penali può permettere l’ispezione degli atti di un processo e
l’estrazione di copie a chi giustifica un interesse giuridico legittimo che
prevale sui diritti personali delle persone implicate nel processo,
segnatamente su quelli delle parti, del denunciante, dei testimoni e dei
periti. La Camera dei ricorsi penali fissa le modalità dell’ispezione”.
4.Nel presente caso è pacifico il nesso
diretto tra il procedimento penale e la trattativa relativa al risarcimento del
danno e del torto morale conseguente all’atto illecito.
5.L’istanza è accolta. La parte istante
potrà esaminare gli atti presso la Magistratura dei minorenni, a cui l’incarto
è rinviato, e potrà estrarre copia degli atti.
6.La tassa di giustizia e le spese sono
poste a carico di chi le ha generate.
Per questi motivi,
visti
gli art. 27 CPP e 39 lit. f LTG,
pronuncia
1. L’istanza
è accolta ai sensi dei considerandi.
Fatti
2. La
tassa di giustizia di CHF 100.-- e le spese di CHF 30.--, per complessivi CHF
130.-- (centotrenta), sono poste a carico della IS 1, __________.
3. Intimazione:
-;
-
- (
terzi implicati
1. PI 1
Considerandi
2.
PI 2
patr. da: PR 1
Per la Camera
dei ricorsi penali
Il presidente La
segretaria
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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