60.2006.391
Istanza di indennità per ingiusto procedimento. spese di patrocinio
20 aprile 2007Italiano9 min
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Numero d'incarto:
60.2006.391
Data decisione, Autorità:
20.04.2007, CRP
Titolo:
Istanza di indennità per ingiusto procedimento. spese di patrocinio
DIRITTO ALL'INDENNITÀ
INDENNITÀ PER INGIUSTO PROCEDIMENTO
art. 317 CPP-TI
Incarto n.
60.2006.391
Lugano
20 aprile
2007
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La Camera dei ricorsi penali del
Tribunale d'appello
composta dai
giudici:
Mauro Mini, presidente,
Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici
segretaria:
Alessandra Mondada, vicecancelliera
sedente per statuire sull’istanza 17/18.10.2006
presentata da
IS 1, ,
patr. da: PR 1 ,
tendente ad ottenere, in relazione
all’esito del procedimento penale sfociato nel giudizio 18.11.2005
dell’allora giudice della Pretura penale Michele Maggi (inc. __________),
un’indennità a’ sensi degli art. 317 ss. CPP;
richiamati gli scritti 30/31.10.2006 del
Dipartimento delle istituzioni, Divisione della giustizia – che “(…) si
rimette alle osservazioni che presenterà il Ministero pubblico” – e
9.11.2006 del sostituto procuratore pubblico Andrea Pagani – che chiede di
respingere la domanda rispettivamente di ridurre l’importo postulato a titolo
di indennità –;
letti ed esaminati gli atti;
considerato
in fatto ed in diritto
che con
decreto 18.1.2005 il sostituto procuratore pubblico ha posto in stato di accusa
davanti alla Pretura penale IS 1 siccome ritenuto colpevole di minaccia giusta
l’art. 180 CP “(…) per avere, a __________ in data __________, incusso
timore alla moglie __________, minacciandola di morte durante un’accesa discussione
scoppiata per futili motivi fra i coniugi”;
che ha
proposto la sua condanna alla multa di CHF 200.-- ed al pagamento della tassa
di giustizia e delle spese (DA __________);
che con
scritto 25/26.1.2005 il qui istante ha interposto opposizione al predetto decreto
di accusa;
che il 18.11.2005
l’allora giudice della Pretura penale ha prosciolto l’accusato dall’imputazione
(inc. __________);
che con
l’istanza in esame – presentata nel termine di un anno di cui all’art. 320 cpv.
1 CPP – IS 1 chiede, protestando le ripetibili, che lo Stato della Repubblica e
del Cantone Ticino sia condannato a versargli, quale risarcimento del danno
sofferto in seguito al procedimento penale, l’importo di CHF 3'571.05 per spese
legali;
che giusta
l'art. 317 CPP l'accusato prosciolto – ossia assolto al processo dalla Corte
delle assise correzionali o criminali o dal pretore, oppure liberato da ogni accusa
con decreto di abbandono – ha diritto ad un'indennità nella forma della rifusione
delle spese di patrocinio, del risarcimento dei danni materiali e della
riparazione del torto morale (REP. 1998 n. 126; G. PIQUEREZ, Traité de
procédure pénale suisse, 2. ed., Ginevra/Zurigo/Basilea 2006, n. 1556 ss.; R.
HAUSER / E. SCHWERI / K. HARTMANN, Schweizerisches Strafprozessrecht, 6. ed.,
Basilea 2005, § 109 n. 1 ss.);
che – nello
stabilire l'importo delle spese di patrocinio da risarcire – questa Camera
verifica la conformità della nota di onorario ai criteri della Tariffa
dell'Ordine degli avvocati (TOA), applicando i parametri giurisprudenziali
seguiti dal Consiglio di moderazione;
che per tutti
Fatti
i procedimenti penali l'avvocato ha diritto di esporre, per l'assistenza al
patrocinato durante le informazioni preliminari, l'istruttoria e la
preparazione al dibattimento, un supplemento che non deve in ogni caso eccedere
quello massimo previsto dagli art. 31 ss. TOA (art. 37 TOA), ossia CHF 5'000.--
per i procedimenti di contravvenzioni a leggi cantonali e federali, CHF
3'000.-- per i processi davanti al pretore, CHF 15'000.-- per i processi
davanti alla Corte delle assise correzionali e CHF 50'000.-- per i processi
davanti alla Corte delle assise criminali;
che, entro
tali limiti, l'onorario deve essere stabilito in base ai principi generali dell'art.
8 TOA, cioè secondo la complessità e l'importanza, il valore e l'estensione
della pratica, la competenza professionale e la responsabilità dell'avvocato,
il tempo e la diligenza impiegati, la situazione sociale e patrimoniale delle
parti, l'esito conseguito e la sua prevedibilità;
che il
Consiglio di moderazione fissa dal 2001 la remunerazione, a dipendenza della
complessità della fattispecie, a CHF 250.-- orari per i casi più semplici (CHF
200.-- dal 1992 e CHF 220.-- dal 1996), senza stabilire un limite massimo;
che nel
riconoscimento dell'onorario risarcibile questa Camera ammette onorari corrispondenti
ad una regolare, ordinata e ragionevole conduzione del mandato, applicando
criteri corrispondenti a quanto mediamente praticato, lasciando a carico del patrocinato
la parte riconducibile ad una specifica scelta del patrocinatore;
che in questo
senso si tiene conto della complessità e dell'importanza della pratica, delle
difficoltà fattuali e giuridiche, della responsabilità, dell'impegno, della
diligenza e del tempo impiegati, nonché della prevedibilità dell'esito del
procedimento;
che in altre
parole l'onorario a tempo va stabilito prendendo quale parametro un avvocato
sperimentato nel diritto penale, tenuto conto di un ragionevole margine di oscillazione
connesso con le particolarità del caso;
che l’istante
postula la rifusione della nota professionale del suo patrocinatore di fiducia,
avv. PR 1, di complessivi CHF 3'571.05 [di cui CHF 3'020.85 di onorario, CHF 298.--
di spese e CHF 252.20 di IVA (doc. F)];
che la
tariffa applicata, pari a CHF 250.--/ora, è conforme ai principi suesposti;
che il legale
ha assunto il mandato dopo l’emanazione del decreto di accusa: il patrocinio è
sostanzialmente consistito nell’assistenza al qui istante prima e durante il
dibattimento;
che il
dispendio orario, pari a 12 ore e 10 minuti (recte: 12 ore e 45 minuti),
appare quindi – per un avvocato con le dovute conoscenze in ambito penale –
oggettivamente sproporzionato alla fattispecie e non giustificato dalle
concrete necessità di difesa;
che il caso –
che non presentava particolari difficoltà di fatto e/o di diritto – non ha
peraltro esatto dal legale un impegno importante;
che l’incarto
Considerandi
era infatti composto dalla dichiarazione 8.12.2004 giusta l’art. 66ter
vCP rispettivamente dalla dichiarazione 8.12.2004 giusta gli art.
207/207a CPP (AI 1), dal rapporto di inchiesta di polizia giudiziaria 13.12.2004
con tre verbali di poche pagine (AI 2) e dall’estratto del casellario
giudiziale svizzero (AI 3);
che
determinante è del resto non tanto l'impiego temporale effettivo nel caso concreto,
quanto semmai quello medio che un avvocato diligente avrebbe profuso, secondo
la normale esperienza, nell'esecuzione di un mandato di complessità analoga
(REP. 1998 n. 126);
che
nell’esecuzione del mandato al legale spetta altresì tenere conto di una certa
proporzionalità;
che viene pertanto
ammesso un onorario pari 5 ore e 30 minuti a CHF 250.--/ora, come postulato,
per complessivi CHF 1'375.--, di cui 60 minuti inerenti i colloqui con
l’istante (di persona/telefonici), 70 minuti inerenti gli scritti [come
esposto, tranne le lettere 7.2.2005 alla Pretura penale (10 min), 8.2.2005 al
cliente (10 min) e 9.2.2005 alla Pretura penale (5 min)], 60 minuti inerenti l’esame
degli atti e la preparazione del dibattimento e 140 minuti (compresa la
trasferta) inerenti il dibattimento (apertosi alle ore 10.00 e riapertosi, per
la motivazione del giudizio e la lettura dei dispositivi, alle ore 11.00);
che a questa
somma vanno aggiunte le spese, riconosciute in CHF 267.--, ridotte a CHF 46.--
quelle inerenti “Lettera a Pretura Penale (fotocopie incarto)” di data
9.2.2005
[18 fotocopie (AI 1/2/3) a CHF 2.--/pagina (art. 3 cpv. 2 lit. b TOA)
+ CHF 5.-- per lo scritto (art. 3 cpv. 2 lit. b TOA) + CHF 5.-- per l’invio
raccomandato] e stralciate quelle inerenti “stampa” di data 15.11.2005,
non ulteriormente specificate, per il resto ammesse come esposte;
che l’IVA
ammonta a CHF 124.80;
che al qui
istante va pertanto rifuso – a titolo di spese legali – l’importo di CHF 1'766.80;
che protesta
le ripetibili quantificando in 2 ore (CHF 500.--) il dispendio orario per la
redazione dell’istanza in esame;
che – nella commisurazione dell’onorario
relativo alla formulazione dell’istanza di indennità – questa Camera, oltre i
parametri elaborati dal Consiglio di moderazione per la determinazione
dell’adeguatezza delle spese di patrocinio legale, tiene in particolare in
considerazione il grado di accoglimento del gravame;
che la stesura dell’istanza non presentava
dal profilo giuridico e fattuale difficoltà particolari;
che l’onere
lavorativo può del resto essere considerato limitato dal momento che il
patrocinatore conosceva la fattispecie;
che va
pertanto ammesso – tenuto conto del solo parziale accoglimento della domanda –
un importo di CHF 400.--, comprendente onorario, spese ed IVA;
che, alla
luce delle suddette considerazioni, a IS 1 va rifuso l’importo complessivo di
CHF 2'166.80, di cui CHF 1'766.80 per spese legali e CHF 400.-- per ripetibili
di questa sede;
che interessi
di mora non sono pretesi;
che giusta
l’art. 39 cpv. 2 LTG la tassa di giustizia per le azioni concernenti l’indennità
dell’accusato prosciolto e l’indennità per la detenzione illegale è fissata nei
limiti stabiliti nell’art. 14 cpv. 1 n. 1 LTG e nell’art. 17 LTG;
che la tassa
di giustizia di CHF 400.-- e le spese di CHF 50.--, per complessivi CHF 450.--,
sono poste a carico del qui istante, parzialmente soccombente in ragione di
circa ½, per la somma di CHF 200.--.
Dispositivo
Per questi motivi,
richiamati gli art. 317 ss. CPP ed ogni
altra norma applicabile,
pronuncia
1. L’istanza è
parzialmente accolta.
Di conseguenza
lo Stato della Repubblica e del Cantone Ticino, Bellinzona, in relazione al
giudizio 18.11.2005 dell’allora giudice della Pretura penale Michele Maggi
(inc. __________), rifonderà a IS 1, __________, __________, a titolo di
indennità giusta gli art. 317 ss. CPP, l’importo di CHF 2'166.80.
2. La tassa di
giustizia di CHF 400.-- e le spese di CHF 50.--, per complessivi CHF 450.--
(quattrocentocinquanta), sono poste a carico di IS 1, __________, __________,
in ragione di CHF 200.-- (duecento).
3. Rimedi di
diritto:
Contro la
presente decisione è dato ricorso in materia penale al Tribunale federale entro
il termine di trenta giorni dalla notificazione.
Qualora non
sia ammissibile il ricorso in materia penale, contro la presente decisione è
ammesso il ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale
entro il termine di trenta giorni dalla notificazione.
4. Intimazione:
per
conoscenza:
terzi
implicati
1. PI
1
2. PI
2
Per la Camera dei ricorsi penali
Il presidente La
segretaria
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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