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Decisione

60.2006.391

Istanza di indennità per ingiusto procedimento. spese di patrocinio

20 aprile 2007Italiano9 min

Source ti.ch

Fatti

i procedimenti penali l'avvocato ha diritto di esporre, per l'assistenza al

patrocinato durante le informazioni preliminari, l'istruttoria e la

preparazione al dibattimento, un supplemento che non deve in ogni caso eccedere

quello massimo previsto dagli art. 31 ss. TOA (art. 37 TOA), ossia CHF 5'000.--

per i procedimenti di contravvenzioni a leggi cantonali e federali, CHF

3'000.-- per i processi davanti al pretore, CHF 15'000.-- per i processi

davanti alla Corte delle assise correzionali e CHF 50'000.-- per i processi

davanti alla Corte delle assise criminali;

che, entro

tali limiti, l'onorario deve essere stabilito in base ai principi generali dell'art.

8 TOA, cioè secondo la complessità e l'importanza, il valore e l'estensione

della pratica, la competenza professionale e la responsabilità dell'avvocato,

il tempo e la diligenza impiegati, la situazione sociale e patrimoniale delle

parti, l'esito conseguito e la sua prevedibilità;

che il

Consiglio di moderazione fissa dal 2001 la remunerazione, a dipendenza della

complessità della fattispecie, a CHF 250.-- orari per i casi più semplici (CHF

200.-- dal 1992 e CHF 220.-- dal 1996), senza stabilire un limite massimo;

che nel

riconoscimento dell'onorario risarcibile questa Camera ammette onorari corrispondenti

ad una regolare, ordinata e ragionevole conduzione del mandato, applicando

criteri corrispondenti a quanto mediamente praticato, lasciando a carico del patrocinato

la parte riconducibile ad una specifica scelta del patrocinatore;

che in questo

senso si tiene conto della complessità e dell'importanza della pratica, delle

difficoltà fattuali e giuridiche, della responsabilità, dell'impegno, della

diligenza e del tempo impiegati, nonché della prevedibilità dell'esito del

procedimento;

che in altre

parole l'onorario a tempo va stabilito prendendo quale parametro un avvocato

sperimentato nel diritto penale, tenuto conto di un ragionevole margine di oscillazione

connesso con le particolarità del caso;

che l’istante

postula la rifusione della nota professionale del suo patrocinatore di fiducia,

avv. PR 1, di complessivi CHF 3'571.05 [di cui CHF 3'020.85 di onorario, CHF 298.--

di spese e CHF 252.20 di IVA (doc. F)];

che la

tariffa applicata, pari a CHF 250.--/ora, è conforme ai principi suesposti;

che il legale

ha assunto il mandato dopo l’emanazione del decreto di accusa: il patrocinio è

sostanzialmente consistito nell’assistenza al qui istante prima e durante il

dibattimento;

che il

dispendio orario, pari a 12 ore e 10 minuti (recte: 12 ore e 45 minuti),

appare quindi – per un avvocato con le dovute conoscenze in ambito penale –

oggettivamente sproporzionato alla fattispecie e non giustificato dalle

concrete necessità di difesa;

che il caso –

che non presentava particolari difficoltà di fatto e/o di diritto – non ha

peraltro esatto dal legale un impegno importante;

che l’incarto

Considerandi

era infatti composto dalla dichiarazione 8.12.2004 giusta l’art. 66ter

vCP rispettivamente dalla dichiarazione 8.12.2004 giusta gli art.

207/207a CPP (AI 1), dal rapporto di inchiesta di polizia giudiziaria 13.12.2004

con tre verbali di poche pagine (AI 2) e dall’estratto del casellario

giudiziale svizzero (AI 3);

che

determinante è del resto non tanto l'impiego temporale effettivo nel caso concreto,

quanto semmai quello medio che un avvocato diligente avrebbe profuso, secondo

la normale esperienza, nell'esecuzione di un mandato di complessità analoga

(REP. 1998 n. 126);

che

nell’esecuzione del mandato al legale spetta altresì tenere conto di una certa

proporzionalità;

che viene pertanto

ammesso un onorario pari 5 ore e 30 minuti a CHF 250.--/ora, come postulato,

per complessivi CHF 1'375.--, di cui 60 minuti inerenti i colloqui con

l’istante (di persona/telefonici), 70 minuti inerenti gli scritti [come

esposto, tranne le lettere 7.2.2005 alla Pretura penale (10 min), 8.2.2005 al

cliente (10 min) e 9.2.2005 alla Pretura penale (5 min)], 60 minuti inerenti l’esame

degli atti e la preparazione del dibattimento e 140 minuti (compresa la

trasferta) inerenti il dibattimento (apertosi alle ore 10.00 e riapertosi, per

la motivazione del giudizio e la lettura dei dispositivi, alle ore 11.00);

che a questa

somma vanno aggiunte le spese, riconosciute in CHF 267.--, ridotte a CHF 46.--

quelle inerenti “Lettera a Pretura Penale (fotocopie incarto)” di data

9.2.2005

[18 fotocopie (AI 1/2/3) a CHF 2.--/pagina (art. 3 cpv. 2 lit. b TOA)

+ CHF 5.-- per lo scritto (art. 3 cpv. 2 lit. b TOA) + CHF 5.-- per l’invio

raccomandato] e stralciate quelle inerenti “stampa” di data 15.11.2005,

non ulteriormente specificate, per il resto ammesse come esposte;

che l’IVA

ammonta a CHF 124.80;

che al qui

istante va pertanto rifuso – a titolo di spese legali – l’importo di CHF 1'766.80;

che protesta

le ripetibili quantificando in 2 ore (CHF 500.--) il dispendio orario per la

redazione dell’istanza in esame;

che – nella commisurazione dell’onorario

relativo alla formulazione dell’istanza di indennità – questa Camera, oltre i

parametri elaborati dal Consiglio di moderazione per la determinazione

dell’adeguatezza delle spese di patrocinio legale, tiene in particolare in

considerazione il grado di accoglimento del gravame;

che la stesura dell’istanza non presentava

dal profilo giuridico e fattuale difficoltà particolari;

che l’onere

lavorativo può del resto essere considerato limitato dal momento che il

patrocinatore conosceva la fattispecie;

che va

pertanto ammesso – tenuto conto del solo parziale accoglimento della domanda –

un importo di CHF 400.--, comprendente onorario, spese ed IVA;

che, alla

luce delle suddette considerazioni, a IS 1 va rifuso l’importo complessivo di

CHF 2'166.80, di cui CHF 1'766.80 per spese legali e CHF 400.-- per ripetibili

di questa sede;

che interessi

di mora non sono pretesi;

che giusta

l’art. 39 cpv. 2 LTG la tassa di giustizia per le azioni concernenti l’indennità

dell’accusato prosciolto e l’indennità per la detenzione illegale è fissata nei

limiti stabiliti nell’art. 14 cpv. 1 n. 1 LTG e nell’art. 17 LTG;

che la tassa

di giustizia di CHF 400.-- e le spese di CHF 50.--, per complessivi CHF 450.--,

sono poste a carico del qui istante, parzialmente soccombente in ragione di

circa ½, per la somma di CHF 200.--.

Dispositivo

Per questi motivi,

richiamati gli art. 317 ss. CPP ed ogni

altra norma applicabile,

pronuncia

1. L’istanza è

parzialmente accolta.

Di conseguenza

lo Stato della Repubblica e del Cantone Ticino, Bellinzona, in relazione al

giudizio 18.11.2005 dell’allora giudice della Pretura penale Michele Maggi

(inc. __________), rifonderà a IS 1, __________, __________, a titolo di

indennità giusta gli art. 317 ss. CPP, l’importo di CHF 2'166.80.

2. La tassa di

giustizia di CHF 400.-- e le spese di CHF 50.--, per complessivi CHF 450.--

(quattrocentocinquanta), sono poste a carico di IS 1, __________, __________,

in ragione di CHF 200.-- (duecento).

3. Rimedi di

diritto:

Contro la

presente decisione è dato ricorso in materia penale al Tribunale federale entro

il termine di trenta giorni dalla notificazione.

Qualora non

sia ammissibile il ricorso in materia penale, contro la presente decisione è

ammesso il ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale

entro il termine di trenta giorni dalla notificazione.

4. Intimazione:

per

conoscenza:

terzi

implicati

1. PI

1

2. PI

2

Per la Camera dei ricorsi penali

Il presidente La

segretaria

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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