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Decisione

60.2006.392

Istanza di indennità per ingiusto procedimento. spese legali

2 maggio 2007Italiano8 min

Source ti.ch

Fatti

i procedimenti penali l’avvocato ha diritto di esporre, per l’assistenza al

patrocinato durante le informazioni preliminari, l’istruttoria e la

preparazione al dibattimento, un supplemento che non deve in ogni caso eccedere

quello massimo previsto dagli art. 31 ss. TOA (art. 37 TOA), ossia CHF 5'000.--

per i procedimenti di contravvenzioni a leggi cantonali e federali, CHF

3'000.-- per i processi davanti al pretore, CHF 15'000.-- per i processi

davanti alla Corte delle assise correzionali e CHF 50'000.-- per i processi

davanti alla Corte delle assise criminali;

che, entro

tali limiti, l’onorario deve essere stabilito in base ai principi generali dell'art.

8 TOA, cioè secondo la complessità e l’importanza, il valore e l’estensione

della pratica, la competenza professionale e la responsabilità dell’avvocato,

il tempo e la diligenza impiegati, la situazione sociale e patrimoniale delle

parti, l’esito conseguito e la sua prevedibilità;

che il

Consiglio di moderazione fissa dal 2001 la remunerazione, a dipendenza della

complessità della fattispecie, a CHF 250.-- orari per i casi più semplici (CHF

200.-- dal 1992 e CHF 220.-- dal 1996), senza stabilire un limite massimo;

che nel

riconoscimento dell’onorario risarcibile questa Camera ammette onorari corrispondenti

ad una regolare, ordinata e ragionevole conduzione del mandato, applicando

criteri corrispondenti a quanto mediamente praticato, lasciando a carico del patrocinato

la parte riconducibile ad una specifica scelta del patrocinatore;

che in questo

senso si tiene conto della complessità e dell’importanza della pratica, delle

difficoltà fattuali e giuridiche, della responsabilità, dell’impegno, della

diligenza e del tempo impiegati, nonché della prevedibilità dell’esito del

procedimento;

che in altre

parole l’onorario a tempo va stabilito prendendo quale parametro un avvocato

sperimentato nel diritto penale, tenuto conto di un ragionevole margine di oscillazione

connesso con le particolarità del caso;

che l’istante

postula la rifusione della nota professionale del suo patrocinatore di fiducia,

avv. PR 1, di complessivi CHF 2'926.15 [di cui CHF 2'500.-- di onorario (10 ore

a CHF 250.--/ora), CHF 219.50 di spese e CHF 206.65 di IVA (doc. B)];

che la

tariffa applicata, pari a CHF 250.--/ora, è conforme ai principi suesposti;

che il

dispendio orario esposto (che non viene specificato per ogni singola prestazione)

appare invece – per un avvocato con le dovute conoscenze in ambito penale –

oggettivamente sproporzionato alla fattispecie e non giustificato dalle

concrete necessità di difesa;

che il patrocinio

Considerandi

è sostanzialmente consistito nell’assistenza al qui istante prima e durante il

dibattimento presso la Pretura penale di Bellinzona;

che – pur

considerato che le accuse si inserivano a margine di un contenzioso civile tra

coniugi, vertente tra l’altro sull’affidamento dei figli – appaiono in

particolare eccessivi i colloqui con il cliente (i fatti imputatigli essendo

sostanzialmente chiari) nonché l’esame degli atti e la preparazione del dibattimento

(la fattispecie non presentando particolari difficoltà di fatto e/o di diritto);

che, per

quanto ricostruibile dall’incarto, viene pertanto ammesso un onorario pari a 6

ore e 30 minuti a CHF 250.--/ora, come postulato, per complessivi CHF 1'625.--,

di cui 70 minuti inerenti gli scritti (in media 10 minuti/scritto, spesso di

poche righe), 60 minuti inerenti i colloqui con l’istante, 120 minuti inerenti

l’esame degli atti e la preparazione del dibattimento, 140 minuti (compresa la

trasferta) inerenti il dibattimento (apertosi alle ore 10.00 e riapertosi, per

la motivazione del giudizio e la lettura dei dispositivi, alle ore 11.17);

che a questa

somma vanno aggiunte le spese, riconosciute in CHF 213.--, quantificate in CHF 26.--

quelle postali (CHF 5.-- per invio raccomandato, CHF 1.-- per invio semplice e

CHF 2.-- per fax), stralciate invece quelle telefoniche, che non trovano corrispondenza

nella nota d’onorario, in contrasto con l’onere di compiutamente sostanziare le

domande di risarcimento (REP. 1998 n. 126 p. 380 consid. 3);

che l’IVA ammonta

a CHF 139.70;

che a IS 1 va

pertanto rifuso – a titolo di spese legali – l’importo di CHF 1'977.70, oltre

interessi al 5% a far data dal 17.10.2006, come postulato;

che protesta infine

le ripetibili;

che – nella commisurazione dell’onorario

relativo alla formulazione dell’istanza di indennità – questa Camera, oltre i

parametri elaborati dal Consiglio di moderazione per la determinazione

dell’adeguatezza delle spese di patrocinio legale, tiene in particolare in

considerazione il grado di accoglimento del gravame;

che la

stesura dell’istanza non presentava dal profilo giuridico e fattuale difficoltà

particolari;

che l’onere

lavorativo può del resto essere considerato limitato dal momento che il

patrocinatore conosceva la fattispecie;

che va

pertanto ammesso – tenuto conto del solo parziale accoglimento della domanda –

un importo di CHF 250.--, comprendente onorario, spese ed IVA;

che, alla

luce delle suddette considerazioni, a IS 1 va rifuso l’importo complessivo di

CHF 2'227.70, di cui CHF 1'977.70 per spese legali e CHF 250.-- per ripetibili

di questa sede;

che giusta

l’art. 39 cpv. 2 LTG la tassa di giustizia per le azioni concernenti

l’indennità dell’accusato prosciolto e l’indennità per la detenzione illegale è

fissata nei limiti stabiliti nell’art. 14 cpv. 1 n. 1 LTG e nell’art. 17 LTG;

che la tassa

di giustizia di CHF 450.-- e le spese di CHF 50.--, per complessivi CHF 500.--,

sono poste a carico del qui istante, parzialmente soccombente in ragione di

circa 3/5, per la somma di CHF 150.--.

Dispositivo

Per questi motivi,

richiamati gli art. 317 ss. CPP ed ogni altra norma

applicabile,

pronuncia

1. L’istanza è parzialmente

accolta.

Di

conseguenza lo Stato della Repubblica e del Cantone Ticino, Bellinzona, in relazione

al giudizio 19.9.2006 del giudice della Pretura penale Siro Quadri (inc. __________),

rifonderà a IS 1, __________, __________, a titolo di indennità giusta gli art.

317 ss. CPP, l’importo di CHF 2'227.70, oltre interessi al 5% dal 17.10.2006 su

CHF 1'977.70.

2. La tassa di

giustizia di CHF 450.-- e le spese di CHF 50.--, per complessivi CHF 500.--

(cinquecento), sono poste a carico di IS 1, __________, __________, in ragione

di CHF 150.-- (centocinquanta).

3. Rimedi di

diritto:

Contro la

presente decisione è dato ricorso in materia penale al Tribunale federale entro

il termine di trenta giorni dalla notificazione.

Qualora non

sia ammissibile il ricorso in materia penale, contro la presente decisione è

ammesso il ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale

entro il termine di trenta giorni dalla notificazione.

4. Intimazione:

terzi

implicati

1. PI

1

2. PI

2

Per la Camera dei ricorsi penali

Il presidente Il

segretario

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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